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Patto di stabilità interno 2014 – 2016 Per i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti Belluno, 24 marzo 2014 FRANCESCO BERGAMELLI.

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1 Patto di stabilità interno 2014 – 2016 Per i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti Belluno, 24 marzo 2014 FRANCESCO BERGAMELLI

2 L’introduzione del PSI per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti Art. 31, comma 1, L. 12-11-2011 n. 183 (legge di stabilità 2012). Art. 31 Patto di stabilità interno degli enti locali 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Cfr. altresì art. 16, comma 31, d.l. 138/2011 (“31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.”) 2

3 Sono sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno: 1. Le Province; 2. I Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti; 3. I Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti (dal 2013); 4. Unioni di comuni ex art. 16 d.l. 138/2011 (dal 2014); La disciplina normativa precedente alla legge di stabilità per il 2014 prevedeva anche: 5. Le società affidatarie in house secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. (cfr. d.l. 24-1-2012 n. 1, art. 25, comma 1, che introduce l’art. 3 bis al d.l. 138/2011); 6. società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara, ovvero svolgenti funzioni di interesse generale o funzioni strumentali alla P.A. (comma 2-bis dell’articolo 18, del D.L. n. 112/2008); 7. Aziende speciali ed istituzioni (dal 2013) (cfr. d.l. 24-1-2012 n. 1, art. 25, comma 2, che riforma l’art. 114 tuel); La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), posta la mancata attuazione delle suddette norme, interviene con un diversa disciplina della partecipazione di tutti gli enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Anzitutto vengono ABROGATE le norme che prevedevano l’assoggettamento al PSI di società a partecipazione pubblica e aziende speciali. 3 Enti sottoposti al PSI 2014 – 2016

4 Unioni di comuni ex art. 16 d.l. 138/2011. L’Unione di comuni ex art. 32 tuel è finalizzata alla gestione delle funzioni fondamentali dei comuni così come elencate dall’’art. 14, comma 27, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78. Nel caso di istituzione di tale Unione i comuni mantengono il loro bilancio (la Spesa consisterà quasi esclusivamente in trasferimenti all’Unione). L’Unione di comuni (c.d. “speciale”) istituita ai sensi dell’art. 16 del d.l. 138/2011 è deputata invece ad esercitare tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici spettanti ai comuni sulla base della legislazione vigente. Sono affidate inoltre a tale Unione, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del TUEL. La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare 6 del 18.02.2014, ha precisato che, considerato che il comma 3 dell'art. 16 succitato prevede che alle unioni in argomento si applica la disciplina del patto di stabilità interno prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione, ne consegue che, ai fini della decorrenza dell’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno, analogamente a quanto previsto per i comuni di nuova istituzione, alle unioni in parola si applicano le disposizioni di cui al comma 23 dell’articolo 31 della legge n.183 del 2011. Pertanto, le predette unioni di comuni sono assoggettate alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione ed assumono come base di riferimento su cui applicare la percentuale le risultanze dell’anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l’unione è stata istituita nell’anno 2012 sarà soggetta alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall’anno 2015 ed assumerà come base di riferimento la spesa corrente impegnata nell’anno 2013. 4

5 Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%). L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito. L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT. Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali). 5 Cosa è il Patto di stabilità interno?

6 Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo. Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi. La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse. Fonte: www.rgs.mef.gov.it 6 Cosa è il Patto di stabilità interno?

7 Il Patto di Stabilità Interno (PSI) viene introdotto con la Legge Finanziaria per il 1999 (L. 448/1998). Con l’ art. 28 di tale legge lo Stato chiede il concorso degli enti locali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese si è posto tramite la partecipazione all’Unione Europea impegnandosi a: 1. ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese; 2. ridurre il proprio rapporto debito/prodotto interno lordo. con l’ art. 28 della legge 448/1998 lo Stato chiede agli enti locali, in particolar modo rivolgendosi ai comuni, di: - ridurre i propri debiti (obiettivo derivato); - abbattere i costi di gestione (obiettivo primario); - migliorare il flusso delle entrate (obiettivo primario). 7 L’introduzione del Patto di stabilità interno

8 All’interno del Bilancio dello Stato rappresenta il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese finali al netto delle operazioni finanziarie (accensione e rimborso di prestiti, concessione e riscossione di crediti). Introdotto per il bilancio statale dall’art.6 della L. 468/1978, evidenzia il saldo positivo (accrescimento) o negativo (indebitamento) con cui si concludono le operazioni di bilancio di natura economica. Entrate finali: Entrate correnti (tit. I, II, III) + Entrate tit. IV Spese finali: Spese correnti (tit. I) + Spese in conto capitale (tit. II) Se Ef > Sf : ACCREDITAMENTO NETTO Se Ef < Sf: INDEBITAMENTO NETTO 8 L’indebitamento/accreditamento netto

9 Il comma 90 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha introdotto: - una regola di carattere generale per gli enti locali, valida a decorrere dall’anno 2011: conseguimento da parte di ciascun ente locale del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero; - una regola specifica per la determinazione del concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica che opera quando, per esigenze di finanza pubblica, è richiesto un contributo specifico al comparto degli enti locali. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 trova applicazione la regola specifica così come definita dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). 9 La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario

10 Ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 4, della legge 183/2011, l’obiettivo di saldo finanziario di riferimento è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una determinata percentuale fissata dal comma 2. La circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 6 del 18.02.2014 ha avuto modo di precisare che "ai fini della determinazione dell’obiettivo per l’anno 2014 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione. Inoltre, (…), non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, nonché nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio." Al valore così determinato andrà detratto l’importo pari alla riduzione dei trasferimenti operata ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che, a decorrere dall’anno 2012, è complessivamente pari a 500 milioni di euro per le province e a 2.500 milioni di euro per i comuni (con popolazione superiore ai 5000 abitanti). 10 La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario

11 Le percentuali “Base” Il Comma 2 dell’art. 31 della legge 183/2011 prevede le seguenti percentuali: per le province 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017; per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017; per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017. Tali percentuali si applicano nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (ex comma 2 dell’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) che introduce un meccanismo di riparto dell’ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su specifici criteri di virtuosità. 11 La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario

12 Clausola di salvaguardia 2014. La legge di stabilità per l'anno 2014, all'art. 1, comma 533, ha previsto l'inserimento del comma 2-quinquies all’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che prescrive: che "Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente". In attuazione di tale norma è stato emanato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11390 del 10 febbraio 2014 che ha fissato, per ciascun comune, l'obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2014. 12 La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario

13 Criteri di virtuosità Art.. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, (…), sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata di parametri di virtuosità. Gli enti locali che,in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l’obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Per gli enti virtuosi, quindi, lo Stato non richiede un contributo specifico quanto l’applicazione della regola di carattere generale, per la determinazione degli obiettivi strutturali del patto di stabilità interno (saldo finanziario tra entrate finali e spese finali pari a zero). 13 La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario

14 14 La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario Criteri di virtuosità Per gli enti non virtuosi, invece, l’art. 31, comma 6, della legge 183/2011, come riformulato dalla legge di stabilità per il 2014, stabilisce l’applicazione di percentuali rideterminate con decreto del Ministro dell'interno Le percentuali non possono essere superiori: a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017; per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017”. Per per gli anni 2013 e 2014, sono tuttavia SOSPESE le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,.

15 15 La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario Criteri di virtuosità In definitiva, per il solo anno 2014, le province ed i comuni applicheranno le percentuali determinate dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11390 del 10 febbraio 2014. Per il biennio 2015-2016, diversamente, i medesimi enti applicheranno le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno. Infine, considerato che l’ente potrà conoscere la classe di virtuosità di appartenenza solo nel corso dell’esercizio finanziario (nel 2012, ad esempio, il decreto predisposto ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 è stato pubblicato in G.U. il 20 agosto), si suggerisce, come peraltro la stessa Ragioneria generalo dello Stato ha indicato, che, ai fini della redazione del prospetto obbligatario da allegare al bilancio di previsione, siano considerate, per gli anni 2015 e 2016, in via prudenziale, le percentuale di cui al comma 6 del citato articolo 31 (percentuali per enti non virtuosi).

16 16 La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario (Prospetto di sintesi) ANNO PSI Modalità determinazione obiettivo 2014 Enti non partecipanti alla sperimentazione: obiettivo fissato con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11390 del 10 febbraio 2014. Enti in sperimentazione: obiettivo fissato con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 13397 del 14 febbraio 2014. 2015 Comuni > 5000: 15,07 per cento media spese correnti 2009-2011 - riduzione trasferimenti ex art. 14 d.l. 78/2010. Comuni > 1001: 15,07 per cento media spese correnti 2009-2011 2016 Comuni > 5000: 15,62 per cento media spese correnti 2009-2011 - riduzione trasferimenti ex art. 14 d.l. 78/2010. Comuni > 1001 15,62 per cento media spese correnti 2009-2011.

17 Riduzione degli obiettivi annuali Anche per il 2014 continua ad operare la disposizione di cui all’articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della sanzione di cui al comma 2, lett. a) dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno e a valere sui trasferimenti erariali per gli enti delle Regioni Sardegna e Sicilia. Per il solo anno 2014, l’articolo 31, comma 4-ter, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. stabilisce che il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione del successivo comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. 17 La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario

18 Riduzione degli obiettivi annuali L’articolo 31, comma 4-quater, della legge n. 183 del 2011, stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e d’indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante l’utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo (…). In attuazione delle succitate norme è stato emanato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 13397 del 14.02.2014 che ha fissato l'obiettivo per ciascun ente partecipante alla sperimentazione. Infine, le legge di stabilità per il 2014, all'art. 1, comma 534, lett.d), introduce all'art. 31 della l. 183/2011 il comma 6 bis che dispone: "Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno". 18 La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario

19 E il taglio di 1,45 al fondo sperimentale di riequilibrio ai sensi dell’art. 28 del decreto Monti (e il taglio di 2.500 milioni ai sensi dell’art. 16, c. 6, decreto “Spending Review”)? A differenza del taglio operato dall’art. 14 del d.l. 78/2010, la riduzione ad opera del decreto “Salva Italia” e del decreto “Spending Review” sul fondo sperimentale non riduce gli obiettivi del patto di stabilità interno. NB Per il triennio 2014-2016, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali – nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria – è perseguito non mediante una modifica degli obiettivi del patto di stabilità interno, che vengono di poco variati (2014, pagamenti per Euro 1,5 mil., 2015 confermato, 2016 e 2017 aggravio di 344 milioni di euro annui complessivi, di cui 275 milioni di euro a carico dei i comuni e 69 milioni di euro a carico delle province) ma attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta dall’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall’articolo 1, commi 119 e 121 della legge di stabilità 2013 19 La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario

20 Come si costruisce il saldo finanziario del PSI? Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Cfr. art. 31, comma 3, L. 12-11-2011 n. 183. ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI (TIT. I, II, III) + INCASSI ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TIT IV) - IMPEGNI SPESE CORRENTI (TIT. I) - PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE (TIT. II) = SALDO FINANZIARIO A FINI PSI 20 Programmazione e monitoraggio

21 Quali le conseguenze del PSI sul bilancio di previsione? Il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Cfr. art. 31, comma 18, L. 12-11-2011 n. 183. ATTENZIONE Tale prospetto non è meramente dimostrativo di poste di bilancio ma è finalizzato all’accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall’ente. Cfr il parere Corte dei conti della Lombardia n.547/2009. 21 Programmazione e monitoraggio

22 La programmazione di bilancio e del saldo finanziario nell'anno 2014. L’art. 31, comma 18, della legge 183/2011 è una norma di fondamentale importanza, poiché vincola l’ente all’approvazione di un bilancio di previsione (che, in quanto tale, include le solo spese ed entrate di competenza dell’anno) che consenta il raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno, ovvero un dato saldo finanziario di competenza mista. Nella sostanza, posto che il saldo finanziario valido a fini patto include gli accertamenti e gli impegni (per la parte corrente) e gli incassi e pagamenti (per la parte in conto capitale), occorrerà, in sede di bilancio di previsione, prevedere accertamenti di entrate correnti ed impegni di spesa corrente in misura tale che, unitamente ai flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale programmati, sia raggiunto l’obiettivo di saldo finanziario. Considerando poi che i flussi di cassa in conto capitale (gestione residui) non conseguono a specifiche politiche finanziarie (ovverosia, l’ente non potrà che limitarsi a programmare gli incassi e i pagamenti in considerazione di accertamenti ed impegni già assunti) ne deriva che la programmazione di competenza non potrà che essere condizionata, oltre che dalle scelte politiche sottese, dalla programmazione di tali flussi di cassa. 22 Programmazione e monitoraggio

23 La programmazione di bilancio e del saldo finanziario nell'anno 2014. Nel prospetto da allegare al bilancio di previsione occorrerà pertanto inserire la programmazione di accertamenti ed impegni di parte corrente (legata al solo bilancio di previsione) e la programmazione dei flussi di cassa in conto capitale (in parte legata al bilancio di previsione, in parte alla gestione dei residui attivi e passivi). In definitiva, il documento di programmazione del saldo finanziario del patto di stabilità interno dovrà assicurare la coerenza tra le previsioni di bilancio e la programmazione degli accertamenti e impegni di parte corrente nonché la coerenza dei flussi di cassa programmati, oltre che con le previsioni di bilancio, con la gestione dei residui. Naturalmente, ed in conclusione, occorrerà assicurare la coerenza di tale prospetto nel corso dell’intero esercizio finanziario provvedendo alle necessarie modifiche in considerazioni di eventuali variazioni di bilancio. 23 Programmazione e monitoraggio

24 La programmazione dei flussi di cassa. Sul fronte delle entrate in conto capitale (tit. IV) dovrà essere prestata particolare attenzione ai seguenti aspetti: residui attivi sul tit. IV (esempi: accertamento OO.UU. per l’interno importo con incassi dilazionati oppure contributo in conto capitale accertato ma non ancora incassato); occorrerà considerare le scadenze dei versamenti verificando, con riferimento agli esempi sopraccitati, il provvedimento di rilascio del permesso di costruire piuttosto che il provvedimento di assegnazione del contributo (che, presumibilmente, prevederà determinate modalità e termini per i pagamenti); previsione di incassi di competenza sul tit. IV; occorrerà attenzionare l’effettiva realizzabilità delle entrate che si prevede di accertare (e incassare nell’anno). 24 Programmazione e monitoraggio

25 La programmazione dei flussi di cassa. Sul fronte, invece, delle spese in conto capitale (tit. II) gli aspetti da considerare saranno: flussi di cassa conseguenti alla gestione dei residui passivi sul titolo II derivanti dalla formazione di impegni “impropri” (costituzione di impegno di spesa in assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata); bisognerà verificare, necessariamente in collaborazione con i funzionari responsabili della spesa, l’intenzione, i tempi e le modalità di dare destinazione a tali somme; flussi di cassa conseguenti alla gestione dei residui passivi sul titolo II derivanti da impegni connessi ad una obbligazione giuridicamente perfezionata; in questo caso, posta l’esistenza di un debito, occorrerà verificare le scadenza dei pagamenti in considerazione di quanto prescritto da capitolati, contratti, etc...; flussi di cassa conseguenti alle previsioni di bilancio sul tit. II; occorrerà attenzionare l’effettiva realizzabilità delle spese che si prevede di impegnare (e pagare nell’anno). Per il Principio contabile n. 2 per gli enti locali (Gestione nel sistema di bilancio), punto 59, “Non sono soggette ad adozione di provvedimento autorizzativo della spesa entro il termine dell’esercizio, potendosi riportare tra i residui passivi dell’ente le spese atte a garantire il regime del vincolo di destinazione o di scopo delle entrate accertate in base alle norme dell’ordinamento contabile e finanziario.” 25 Programmazione e monitoraggio

26 La programmazione di competenza. Ai sensi dell’art. 165, comma 10, del d.lgs. 267/2000, ciascuna risorsa dell’entrata e ciascun intervento della spesa indicano, oltre che l’ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all’esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all’esercizio in corso, l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce. Ai fini della programmazione degli accertamenti di entrate correnti e degli impegni di spesa corrente si farà quindi unicamente riferimento alla previsioni del bilancio di previsione. Sul fronte delle entrate correnti, la previsione degli accertamenti ben potrà coincidere con la previsione di bilancio dei primi tre titoli dell’entrata. Sul fronte della spese correnti, invece, la previsione degli impegni corrisponderà al differenziale tra il totale della previsione di cui al titolo I meno gli stanziamenti che non danno luogo al formarsi di impegni (fondo di riserva, fondo svalutazione crediti, fondi per l’ammortamento dei beni). 26 Programmazione e monitoraggio

27 Programmazione del saldo finanziario anno 2014: prospetto riassuntivo. 27 Programmazione e monitoraggio Programmazione del saldo finanziario PSI GestioneAggregati da considerareAccorgimenti Interventi correttivi GESTIONE RESIDUI Incassi sul tit. IVVerificare scadenze versamentiNo Pagamenti conseguenti a destinazione di impegni impropri costituiti sul tit. II Verficare intenzione, tempi e modalità di destinazione Si Pagamenti conseguenti a impegni sul tit. II connessi a obbligazioni giuridicamente perfezionate Verificare le scadenza dei pagamenti in considerazione di quanto prescritto da capitolati, contratti, etc… No GESTIONE DI COMPETENZA Incassi conseguenti a previsioni sul titolo IV Verificare effettiva realizzabilità delle entrate che si prevede di accertare (e incassare) Si Pagamenti conseguenti a previsioni sul titolo II Verificare effettiva realizzabilità delle spese che si prevede di impegnare (e pagare nell'anno). Si Accertamenti di entrate correnti Coincidenza previsione di bilancio dei primi tre titoli dell'entrata Si Impegni di spese correnti totale della previsione di cui al titolo I meno gli stanziamenti che non danno luogo al formarsi di impegni (fondo di riserva, fondo svalutazione crediti, fondi per l'ammortamento dei beni). Si

28 Programmazione del saldo finanziario anno 2014 : Interventi correttivi sul fronte della gestione di competenza tramite la programmazione di maggiori accertamenti di entrate correnti o minori impegni di spesa corrente (che troveranno sempre corrispondenza con le previsioni di bilancio) nonché minori pagamenti in conto capitale (non impegnando, e conseguentemente non pagando, le somme incassate sul titolo IV); sul fronte della gestione dei residui passivi non provvedendo a dare destinazione agli impegni “impropri” (posto che ancora non si è formato un “debito”). Al contrario, non vi sarà alcun margine di interventi correttivi sui seguenti fronti: gestione dei residui attivi sul tit. IV: gli incassi non potranno che essere conseguenti ad accertamenti già effettuati; pertanto residuerà in capo all’ente la sola verifica delle scadenze dei versamenti; gestione dei residui passivi sul titolo II derivanti da impegni connessi ad una obbligazione giuridicamente perfezionata; in questo caso, posta l’esistenza di un debito, residuerà in capo all’ente la verifica delle scadenza dei pagamenti in considerazione di quanto prescritto da capitolati, contratti, etc.... 28 Programmazione e monitoraggio

29 La programmazione di bilancio e del saldo finanziario negli anni 2015 e 2016 Il d.lgs. n. 118 del 2011, ha tracciato un percorso, che coinvolgerà tutti gli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2015 (il recente d.l. 102/2013, all’art. 9, ha prorogato l’entrata in vigore della nuova contabilità) di radicale rivisitazione degli schemi di bilancio e dei principi della contabilità finanziaria come oggi conosciuti ed applicati. Per il nuovo principio di competenza finanziaria tutte le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono imputate all'esercizio in cui vengono a scadenza (c.d. principio della competenza finanziaria "potenziata"). L'allegato 1 del d.p.c.m 28 dicembre 2011 (Principio della competenza finanziaria) precisa che "l'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza" mentre "l'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza". 29 Programmazione e monitoraggio

30 La programmazione di bilancio e del saldo finanziario negli anni 2015 e 2016 E' di ogni evidenza, quindi, che la programmazione del saldo finanziario del patto di stabilità interno per gli anni 2015 e 2016 dovrà considerare tale nuova impostazione. Pertanto, ed in estrema sintesi: gli accertamenti di parte corrente programmabili dovranno trovare corrispondenza con crediti la cui scadenza è fissata nel medesimo esercizio finanziario; analogamente, gli impegni di parte corrente programmabili dovranno trovare corrispondenza con debiti la cui scadenza è fissata nel medesimo esercizio finanziario; i flussi di cassa in conto capitale programmabili saranno unicamente quelli connessi ad una obbligazione giuridicamente perfezionata (non saranno pertanto da considerarsi i flussi di cassa conseguenti ad impegni "impropri" poiché, in applicazione del principio della competenza finanziaria "potenziata", "alla fine dell'esercizio, le prenotazioni a cui non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio"). 30 Programmazione e monitoraggio

31 Quali aggregati sono esclusi dal saldo di competenza mista? Oltre all’esclusione delle riscossioni di crediti e della concessioni di crediti (che non rientrano nel saldo finanziario in quanto operazioni finanziarie) il legislatore stabilisce che non debbano essere computate determinate entrate e/o spese. La circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 6/2014 ha avuto occasione di precisare che non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dalla Legge, “atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.” 1. risorse connesse con la dichiarazione dello stato di emergenza; 2. risorse connesse con la dichiarazione di grande evento. 3. risorse provenienti dall’Unione Europea. Per tali risorse sono da escludersi, oltre che le entrate, le sole spese (pagamenti o impegni) connesse allo specifico finanziamento. 31 Programmazione e monitoraggio

32 Quali aggregati sono esclusi dal saldo di competenza mista? (continua) 4. risorse trasferite dall’ISTAT e delle spese per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall’ISTAT a favore degli enti locali individuati dal Piano generale di censimento ; 5. con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (criteri e le modalità per la determinazione dell’importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad oggi non ancora emanato). 6. spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (il decreto ministeriale non è stato emanato). 32 Programmazione e monitoraggio

33 Quali aggregati sono esclusi dal saldo di competenza mista? (continua) 7. Particolari deroghe per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; 8. contributo inerente il gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale. Tale contributo è stato attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell’assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 9. pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011; 10. i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi portuali per il comune di Piombino 33 Programmazione e monitoraggio

34 Quali aggregati sono esclusi dal saldo di competenza mista? (continua) 11. Al fine di incentivare gli investimenti, la legge di stabilità 2014, all'art. 1, comma 535, esclude dal computo del saldo finanziario, per il solo anno 2014, i pagamenti in conto capitale sostenuti da province e comuni. Tale esclusione è consentita nel limite di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province (nuovo comma 9-bis dell’articolo 31, della legge n. 183/2011). Ai fini della distribuzione degli importi da escludere dal patto tra i singoli enti locali, la norma in commento prevede l’assegnazione a ciascun ente di uno spazio finanziario calcolato in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato dal Ministro dell’economia ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo 31 - come introdotto dal comma 533 - fino a concorrenza dell’importo complessivamente messo a disposizione (1.000 milioni). La norma precisa, altresì, che gli enti locali sono tenuti ad utilizzare tali maggiori spazi finanziari esclusivamente per pagamenti in conto capitale (sia in conto residui che in conto competenza) da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza in sede di monitoraggio. NB: RGS Comuni. Pubblicazione del riparto degli spazi finanziari attribuiti ai comuni ai fini dell’esclusione dal patto di stabilità interno per l’anno 2014 dei pagamenti in conto capitale, nell’importo massimo di 840 milioni di euro, in attuazione del comma 9-bis dell’articolo 31, della legge n. 183 del 2011. 34 Programmazione e monitoraggio

35 Quali aggregati sono esclusi dal saldo di competenza mista? (continua) 12. Sempre la legge di stabilità per il 2013, all'art. 1, commi da 546 a 549, disciplina l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali per l’anno 2014, per un importo pari a 500 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 da sostenersi nel corso del 2014 da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Le norme di cui sopra introducono una deroga ai vincoli del patto di stabilità del tutto analoga a quella già prevista nell'anno 2013, ma solo per province e comuni, dal D.L. n. 35/2013, per le medesime tipologie di debiti. In particolare, il comma 546 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2014 le spese finali di province, comuni e regioni per il pagamento dei debiti in conto capitale: che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e quelli delle province in favore dei comuni, riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che presentavano, a tale data, i requisiti per il loro riconoscimento di legittimità entro la medesima data. Cfr. decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 17785 del 28 febbraio 2014, concernente il riparto degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione dei commi 546 e seguenti dell’articolo 1 della legge 147/2013 35 Programmazione e monitoraggio

36 Quali aggregati sono esclusi dal saldo di competenza mista? (continua) Il comma 549 introduce una norma - analoga a quella contenuta nell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 35/2013 - che prevede l'intervento della Procura regionale competente della Corte dei conti al fine di accertare eventuali responsabilità di inadempimento. Presupposto dell’intervento è la segnalazione da parte dell'organo di revisione economico finanziaria dei seguenti inadempimenti (a meno che vi sia un “giustificato motivo”): mancata richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547; mancata effettuazione, entro l’esercizio finanziario 2014, di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Il presupposto per l’attivazione del procedimento, costituito dalla segnalazione da parte dell’organo di revisione, non è imprescindibile, tanto che la disposizione - a differenza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 35/2013 – prevede, in caso di ritardata o mancata segnalazione da parte dell'organo di revisione, che le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irroghino ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 36 Programmazione e monitoraggio

37 Gli adempimenti 1. Accreditamento al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it;http://pattostabilitainterno.tesoro.it 2. Trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014, concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno del triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui al comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'11.03.2014); scadenza adempimento: 28.04.2014 3. monitoraggio semestrale : invio, sempre via web, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, delle informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria Generale dello Stato); 4. Certificazione: gli enti sono tenuti a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente. ATTENZIONE La mancata ottemperanza agli adempimenti di cui ai punti 2 e 4 costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione di cui al punto 4 venga trasmessa, sebbene in ritardo, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del conto consuntivo (cioè entro il 30 giugno) si applica la sanzione di cui alla lettera d), comma 26, dell’art. 31 della legge 183/2011, ovvero il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 37 Programmazione e monitoraggio

38 Gli adempimenti (segue) Ove entro il 30 giugno dell’anno successivo non fosse ancora stata trasmessa la certificazione di cui al punto 4, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria (in caso di organo di revisione collegiale) oppure il revisore unico (in caso di organo monocratico), in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni (ovvero entro il 31 luglio), con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte dell’organo di revisione viene disposta la sospensione di risorse o trasferimenti del Ministero dell’interno. 5. ulteriore certificazione, a rettifica della precedente, a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione: la legge di stabilità per il 2013, nell’introdurre il comma 20 bis all’art. 31 della legge 183/2011, prescrive l’invio di una certificazione in rettifica della precedente in caso di peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno. Pertanto, ove la consistenza degli accertamenti ed impegni di parte corrente dovesse essere rideterminata, nel corso della fase di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3, del d.lgs. 267/2000, e tale rideterminazione portasse ad un peggioramento del saldo finanziario conseguito, occorrerà produrre una nuova certificazione, in rettifica della precedente già inviata, al fine di assicurare la corrispondenza degli aggregati rilevanti del patto di stabilità interno con la risultanze del rendiconto di gestione. Programmazione e monitoraggio

39 Importanza della tempestiva assunzione di impegni di spesa ed accertamenti di entrata sulla parte corrente. Per quanto riguarda specificatamente la parte capitale cfr. articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, in forza del quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa “ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. Pertanto, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista dall’articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione. Pertanto: 1. importanza di un’accurata programmazione dei pagamenti in conto capitale, che dovrà essere congrua e coerente con le previsioni di bilancio e la gestione dei residui passivi; 2. necessità di introdurre disposizioni regolamentari per dare attuazione alla norma. 39 Psi e riflessi sulla gestione finanziaria

40 Infatti: - solo un’accurata e veritiera programmazione dei pagamenti potrà consentire una ponderata valutazione circa la loro compatibilità con i limiti previsti dal patto di stabilità interno. Nella sostanza, il dato dei pagamenti programmati dovrà avere le caratteristiche di uno “stanziamento di cassa” (compatibile all’effettivo fabbisogno) che dovrebbe funzionare analogamente agli stanziamenti di bilancio (che hanno carattere autorizzatorio della gestione di competenza, costituendo limite agli impegni di spesa). - diviene di fondamentale importanza, anche ai fini della programmazione del saldo finanziario del patto di stabilità interno, che ciascun funzionario responsabile di una spesa predisponga un piano finanziario dei pagamenti in relazione agli impegni assunti, o da assumere, sui capitoli di bilancio di propria competenza. Possibile regolamentazione interna: - in sede di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di programmare il saldo finanziario rilevante a fini patto, produzione di un piano finanziario dei pagamenti da parte di ciascun responsabile di servizio; - in corso di gestione, ovverosia all'atto dell'adozione di una determinazione di impegno di spesa, apposizione di un visto di compatibilità monetaria, da parte del medesimo responsabile di servizio, finalizzato ad attestare che i pagamenti conseguenti rientrano nell'originaria programmazione dei flussi di cassa. 40 Psi e riflessi sulla gestione finanziaria

41 Il Responsabile del servizio finanziario Art. 153, comma 4, del TUEL (come riformato da d.l. 174/2012) Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. 41 Psi e controlli sugli equilibri finanziari

42 Art. 147, comma 2, d.lgs. 267/2000 Il sistema di controllo interno è diretto a: c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; 147-quinquies. Controllo sugli equilibri finanziari. 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico- finanziario degli organismi gestionali esterni. 42 Psi e controlli sugli equilibri finanziari

43 Tale forma di controllo dovrà, in particolare, soffermarsi sui seguenti aspetti: equilibri finanziari della gestione di competenza: verifica del durevole mantenimento nel tempo degli equilibri della situazione corrente tenendo ben presente che soltanto ricorrenti e strutturali entrate ordinarie possono garantire il finanziamento in equilibrio delle spese correnti e per rimborso di prestiti; l'analisi dell'equilibrio strutturale del bilancio di parte corrente ben potrà considerare, quali utili indicatori, i parametri di virtuosità di cui all'art. 20 del d.l. 98/2011 nonché i parametri obiettivi per determinare la strutturale deficitarietà dei comuni di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009; equilibrio della gestione dei residui e della gestione di cassa: un equilibrio formale del bilancio di parte corrente potrebbe nascondere un sostanziale disequilibrio conseguente ad accertamenti di entrate di dubbia e difficile esazione; pertanto, è opportuno verificare con attenzione gli accertamenti di entrata avendo quali utili riferimenti il principio contabile n. 2 sulla gestione (punti 13 e 14), approvato dall'Osservatorio sulla finanze e contabilità degli enti locali, nonché il nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al d.p.c.m 28 dicembre 2011; più in generale, analisi del saldo tra entrate finali e spese finali al fine di evitarsi il formarsi situazioni di indebitamento netto e conseguente aumento dello stock di debito. 43 Psi e controlli sugli equilibri finanziari

44 L’articolo 32, comma 17, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, conferma, per l’anno 2012, il Patto regionalizzato “verticale” e “orizzontale” disciplinato dai commi da 138 a 143 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010. 44 Il patto di stabilità “regionalizzato”

45 Il Patto regionale “verticale” Dal 2011 le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, ridurre il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Per i comuni: aumenti di pagamenti in conto capitale; Per le regioni: rideterminano il proprio obiettivo di cassa e di competenza. In che tempi? Gli enti locali siano tenuti a dichiarare all’ANCI, all’UPI e alle Regioni, entro il 1° marzo di ciascun anno, l’entità dei pagamenti (in conto capitale) che possono/devono effettuare nel corso dell’anno. Entro il successivo 15 marzo, inoltre, le regioni devono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, l’importo concesso al fine di verificare il mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 45 Il patto di stabilità “regionalizzato”

46 Il Patto regionale “verticale” incentivato La legge di stabilità per il 2013, all’art. 1, commi da 122 a 125, disciplina una particolare procedura (Patto regionalizzato verticale incentivato), volta ad incentivare le regioni nell’attivazione del patto verticale, già peraltro sperimentata nel 2012 con l’art. 16, commi da 12 bis a 12 quinquies, del decreto legge n. 95/2012. Ai sensi del comma 122, alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna è riconosciuto un contributo, nei limiti di importi prestabiliti (vedasi tabella successiva), pari all’83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti a comuni e province del proprio territorio. Tale contributo ha quale destinazione vincolata l’estinzione, anche parziale, di debiti. Ai sensi del comma 124 tale procedura si pone in attuazione di quanto disposto dal comma 138 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010. Pertanto, a fronte di una cessione di spazi finanziari, le regioni saranno tenute a rideterminare (migliorare) i propri obiettivi di saldi finanziari. Gli spazi finanziari ceduti dalle regioni agli enti locali (comma 124, articolo 1, della legge di stabilità per il 2013) andranno utilizzati esclusivamente per il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte. Importante infine segnalare che la legge di stabilità per il 2014, confermando la disciplina del 2013, ha stabilito, all'art. 1, comma 542 (che ha modificato l'art. 1, comma 123, della l. 228/2012) che almeno il 50 per cento della quota destinata alla rimodulazione del patto dei comuni sia riservata ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. Inoltre, la norma in commento prevede che gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo (RGS: “Patto verticale nazionale”) 46 Il patto di stabilità “regionalizzato”

47 Il Patto regionale “orizzontale”. Decreto del Ministero dell’economia e della finanze 6 ottobre 2011, n. 010430 - I comuni e le province che programmano di conseguire un saldo finanziario superiore all’obiettivo di saldo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, nello specifico anno di riferimento. - Gli enti che, al contrario, prevedono di conseguire un saldo finanziario inferiore rispetto all’obiettivo, possono comunicare l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell’anno di riferimento e le modalità di cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo - le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attribuiscono gli spazi finanziari ceduti (dai comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo tra saldo programmato e saldo obiettivo) ai comuni che, invece, hanno necessità di acquisire spazi finanziari in considerazione di un differenziale negativo tra saldo programmato e saldo-obiettivo. Agli enti che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo all’anno di cessione, una modifica migliorativa dell’obiettivo di saldo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti che, invece, acquisiscono spazi finanziari, sono attribuiti, nel biennio successivo all’anno di acquisizione, saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita Quanto, infine, agli aspetti procedimentali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 ottobre, comunicano agli enti locali interessati dalla rimodulazione, nonché all’ANCI e all’UPI regionali, gli obiettivi del triennio così come rideterminati. Entro il medesimo termine, inoltre, le regioni sono tenute a comunicare, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per ciascun anno del triennio di riferimento, secondo le modalità definite dal medesimo decreto 47 Il patto di stabilità “regionalizzato”

48 Con l’art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44, viene introdotto nell’ordinamento il patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”. La legge di stabilità per il 2014, all’art. 1, comma 544, interviene sulla norma unicamente modificando termini e forme del procedimento. Tale tipologia di patto presenta molte analogie con il patto regionalizzato orizzontale”. Analogamente al patto regionalizzato orizzontale si stabilisce, che : ai comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti; ai comuni che, invece, acquisiscono spazi finanziari, sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita; al fine di mantenere invariato il saldo complessivo, la somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, sarà pari a zero. Al comma 5, si stabilisce che, nel caso in cui l’entità delle richieste di acquisizione di spazi finanziari fosse superiore agli spazi finanziari ceduti, l’attribuzione sia effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Le differenze, attengono, invece, ai seguenti aspetti: anzitutto, lo “scambio” di spazi finanziari avviene a livello nazionale e non è circoscritto al solo territorio regionale; i comuni che acquisiscono spazi finanziari sono tenuti all’utilizzo di tali spazi mediante il pagamento di residui passivi di parte capitale. Vi è quindi un vincolo di destinazione degli spazi finanziari acquisiti che non sussiste nel patto di stabilità regionalizzato. Il comma 6, con riferimento ai comuni che acquisiscono spazi finanziari, prescrive, infine, che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico-finanziario attestino, con la certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (ovvero la certificazione di avvenuto rispetto, o meno, del patto di stabilità interno), che gli spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, oltre alla mancata attribuzione di maggiori spazi finanziari, restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. TERMINE PER COMUNICAZIONE SPAZI DA CEDERE/ACQUISIRE: 15 GIUGNO mediante il sito web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it 48 Il patto di stabilità “orizzontale nazionale”

49 L’art. 1, comma 439, della legge di stabilità per il 2013, provvede a riformulare il comma 26 dell’art. 1 della legge 183/2011, prescrivendo l’applicazione, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, delle seguenti sanzioni in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di saldo finanziario: a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato; b) limitazione spese correnti (non in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio); c) divieto ricorso all'indebitamento per gli investimenti; d) divieto assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; e) rideterminazione indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 49 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno

50 I commi 30 e 31 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali impedendo comportamenti elusivi. - Nullità dei contratti di servizio e gli altri atti posti in essere da regioni e enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto; - Verifica da parte delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti del rispetto del patto. In caso di accertamento di imputazioni scorrette, la Corte stessa può irrogare sanzioni fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione per gli amministratori e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 50 Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno

51 1. Distorto utilizzo dello strumento societario si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell’ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l’evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo. Oppure si configura nel caso di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l’ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie nonché nel caso di traslazione di pagamenti dall’ente a società esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti. 51 Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno (esempi - circ. 5/2013 RGS)

52 2. Impropria gestione “partite di giro” allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti; contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale Non è consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa “per cassa” i pagamenti a causa di un ritardo nell’erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore. 52 Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno (esempi - circ. 5/2013 RGS)

53 3. Errate/improprie contabilizzazioni accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall’articolo 179 del Testo unico degli enti locali. imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell’esercizio o degli esercizi successivi Es.: spese non impreviste di cui l’ente era a conoscenza entro il termine dell’esercizio di riferimento (da cui l’obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione) 53 Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno (esempi - circ. 5/2013 RGS)

54 Politiche finanziarie virtuose - Miglioramento saldo di parte corrente; - finanziamento investimenti con entrate TIT IV; - finanziamento investimenti con avanzo di parte corrente; - in ipotesi di indebitamento netto in un determinato anno, estinzione anticipata prestiti finanziata, nell’anno successivo, con: -Entrate tit IV (alienazioni), oppure, -Avanzo di parte corrente. Politiche finanziarie non virtuose - peggioramento saldo di parte corrente; - finanziamento investimenti con entrate TIT V; - finanziamento investimenti con applicazione dell’avanzo di amministrazione Distinzione in relazione all’impatto sul saldo finanziario di competenza mista: 1. ad impatto POSITIVO 2. ad impatto NEUTRALE 3. ad impatto NEGATIVO 54 Politiche finanziarie e Patto di stabilità interno

55 Utilizzo beni di terzi o indebitamento? Leasing come spesa corrente - art. 3, comma 17, della l. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) nell’elencare le operazioni che costituiscono indebitamento non include il leasing; - rispetto alla codifica Siope, di cui al decreto n. 135553 del 14 novembre 2006, il leasing trova allocazione solo ed esclusivamente nella parte corrente del bilancio al tit. I delle spese correnti, Int. 04, “Utilizzo beni di terzi”, ai codici gestionali 1402, locazioni, e 1403, leasing operativo; - i principi contabili fissati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali includono i canoni di locazione finanziaria tra i “costi delle gestione”, ossia tra le spese correnti. Leasing come operazione di indebitamento : - rispetto ai limiti fissati in sede europea il leasing viene considerato alla medesima stregua del debito; infatti, nelle stesse rilevazioni di Banca d’Italia, nella voce “debito degli enti territoriali”, compare il volume delle operazioni di leasing, limitatamente a quelle realizzate con istituzioni finanziarie non bancarie; - il principio contabile internazionale per il settore pubblico che disciplina la locazione finanziaria (IPSAS n. 13) qualifica in generale come finanziario il leasing che di fatto trasferisce al locatario i benefici economici e i relativi rischi (quali ad esempio l’obsolescenza tecnologica) derivanti dalla proprietà del bene, indipendentemente dalla titolarità giuridica del bene stesso; - Circolari RGS (da ultimo la 5/2013), leasing come operazione di indebitamento quando l’ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. 55 Il Leasing in construendo (art. 160-bis del d.lgs.n. 163/2006)

56 ATTENZIONE, se l’operazione di leasing viene considerata indebitamento: 1. diverso calcolo della capacità di indebitamento dell’ente locale ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. n. 267/2000; 2. necessità di prevedere la delegazione di pagamento quale forma di garanzia per l’assolvimento del debito ai sensi dell’art. 206 del predetto decreto legislativo, nonostante tale norme faccia esplicito riferimento a mutui e prestiti; 3. un diverso calcolo dello stock di indebitamento non assistito da contribuzioni ai fini della determinazione di un parametro di deficitarietà strutturale; 4. l’impossibilità di stipulare un contratto di leasing in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno; 56 Il Leasing in construendo (art. 160-bis del d.lgs.n. 163/2006)

57 Corte dei Conti, sez. unite in sede di controllo, n. 49/2011 Se la parte prevalente dei rischi (controllo dei lavori, ecc.) e dei benefici inerenti ai beni che costituiscono l’oggetto dell’investimento resta a carico dell’ente pubblico viene in maggior rilievo l’aspetto finanziario dell’operazione. Viceversa, nel caso in cui i rischi restino a carico della società di leasing (leasing operativo) assume preminenza la messa a disposizione dell’ente pubblico di un bene da questo utilizzabile, cioè il contratto è essenzialmente operativo. Si tratta di un vincolo che, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, è assimilabile al debito ove i rischi inerenti l’esecuzione dell’opera e quelli relativi alla sua gestione ricadano sull’Amministrazione 57 Il Leasing in construendo (art. 160-bis del d.lgs.n. 163/2006)

58 Istituto introdotto dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 Art. 3 d.lgs. 163/2006 15-bis.Il «contratto di disponibilità» è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. 160-ter. Contratto di disponibilità. 1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi (…): a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3; 58 Alternativa al Leasing in construendo: il contratto di disponibilità

59 Istituto introdotto dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice; c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all' amministrazione aggiudicatrice 2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. (…). 59 Alternativa al Leasing in construendo: il contratto di disponibilità

60 TABELLA n.2: Schema di Patto di stabilità territoriale. Versione orizzontale. Ipotesi di assenza di concorso regionale. AnniComune XComune YComune ZSaldi 2013Cede (+) 100 Riceve (-) 50 Riceve (-) 50 0 2014Riceve (-) 50 Cede (+) 25 0 2015Riceve (-) 50 Cede (+) 25 Riceve (+) 25 0 Saldi 0 0 0

61 TABELLA n.3 Schema di Patto di stabilità territoriale. Versione orizzontale. Ipotesi di presenza di concorso regionale di 60 milioni euro di euro da ripartire in quote uguali in tre anni. Mercato delle quote. AnniComune XComune YComune ZRegioneSaldi 2013Cede (+) 100 Riceve (-) 20 Riceve (-) 50 Riceve (-) 0 Riceve (-) 50 Riceve (-) 0 Cede (+) 20 0 2014Riceve (-) 50 Riceve (-) 0 Cede (+) 25 Riceve (-) 10 Cede (+) 25 Riceve (-) 10 Cede (+) 20 0 205Riceve (-) 50 Riceve (-) 0 Cede (+) 25 Riceve (-) 10 Cede (+) 25 Riceve (-) 10 Cede (+) 20 0 Saldi (-) 20 (-) 20 (-) 20 (+) 60 0


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