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Riciclo rifiuti elettrotecnici ed elettronici Politiche ambientali e sviluppo in Italia e in Europa Applicazione delle nuove Direttive RAEE e RoHS D.ssa.

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Presentazione sul tema: "Riciclo rifiuti elettrotecnici ed elettronici Politiche ambientali e sviluppo in Italia e in Europa Applicazione delle nuove Direttive RAEE e RoHS D.ssa."— Transcript della presentazione:

1 Riciclo rifiuti elettrotecnici ed elettronici Politiche ambientali e sviluppo in Italia e in Europa Applicazione delle nuove Direttive RAEE e RoHS D.ssa Daniela Capaccioli Responsabile Servizio Centrale Ambiente ANIE

2 WEEE DIRETTIVA 2002/96/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

3 ATTUAZIONE NELL’ORDINAMENTO NAZIONALE Proposta di Decreto Legislativo – versione maggio 2005 Iter di attuazione: 13 maggio 2005, approvazione in prima lettura da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Secondo passo, invio alle Commissione Ambiente e Attività Produttive del Parlamento ed alla Conferenza Stato-Regioni per parere Rinvio al Consiglio dei Ministri per approvazione finale Possibile approvazione finale del Decreto Legislativo di recepimento: agosto-settembre 2005

4 SCOPO Prevenire la produzione di RAEE Organizzare sistemi di raccolta nazionali Favorire reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero fissando degli obiettivi nazionali Migliorare le prestazioni ambientali degli operatori del fine vita

5 CAMPO DI APPLICAZIONE La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche Progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua Comprese nell’allegato IA Destinate ai consumatori o a uso professionale

6 CAMPO DI APPLICAZIONE “Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A”. (Proposta di Decreto di recepimento Art 2, 1)

7 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE “apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua” (Proposta Decreto Legislativo: Art. 3, a)

8 ALLEGATO IA : CATEGORIE Grandi elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni Apparecchiature di consumo Apparecchiature di illuminazione Distributori automatici Strumenti elettrici ed elettronici Giocattoli e Apparecchiature per lo sport e il tempo libero Dispositivi medicali Strumenti di monitoraggio e di controllo

9 ESCLUSIONI Le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli stati membri Le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati agli usi militari Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni I grandi elettrodomestici fissi (Dlgs Italiano) I prodotti sanitari impiantati e infettati

10 IL PRODUTTORE Direttiva 2004/96/CE fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale. Proposta decreto legislativo fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

11 IL PRODUTTORE Proposta decreto legislativo: ……. 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14.

12 IL PRODUTTORE? A S B C Ai sensi della direttiva RAEE: A: E’ produttore in Francia, per tutti i prodotti venduti in Francia a C, ma non per i prodotti “esportati” in Spagna. B: E’ produttore in Spagna per i prodotti, acquistati da A e venduti a S. A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale

13 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE Inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo

14 RIFIUTI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI RAEE originati dai nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici

15 RIFIUTI “STORICI” E RIFIUTI “NUOVI” (Art 8) “Rifiuto Storico”, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato prima del 13 Agosto 2005 “Rifiuto Nuovo”, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato dopo il 13 Agosto 2005

16 RACCOLTA SEPARATA RAEE PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI Gli Stati sono obbligati a istituire entro il 13/8/2005 sistemi che consentano ai detentori finali (consumatori) e ai distributori di rendere gratuitamente tali rifiuti RAEE NON PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI I produttori, eventualmente tramite terzi, dovranno assicurare la raccolta di tali rifiuti

17 TRATTAMENTO E RECUPERO I produttori dovranno istituire sistemi di recupero e trattamento dei RAEE, conformi alla normativa comunitaria, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. Tali sistemi potranno essere individuali o collettivi e dovranno raggiungere entro il 2006 precisi obiettivi

18 TIPOLOGIE DI RIFIUTO AI FINI DEL FINANZIAMENTO NUOVO PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI NUOVO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI STORICO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI STORICO PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI DOMESTICONON DOMESTICO NUOVO STORICO

19 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI “NUOVI” PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI Entro il 13 Agosto 2005 il produttore: Sarà responsabile del finanziamento delle operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, depositati ai centri di raccolta Potrà scegliere se adempiere a tale obbligo individualmente, o partecipando a un sistema collettivo. Dovrà fornire adeguata garanzia, all’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto, che la gestione dei RAEE sarà finanziata

20 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI “RIFIUTI STORICI” PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI Il finanziamento dei costi della gestione di tali rifiuti è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi. Visibilità del costo di smaltimento sul punto di vendita concessa per 8 anni (10 per i grandi apparecchi bianchi).

21 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA UTENZE DIVERSE DAI NUCLEI DOMESTICI Per i rifiuti “nuovi” i produttori dovranno provvedere al finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, come per i rifiuti nuovi da utenze domestiche. Per i rifiuti “storici” il finanziamento dei costi di gestione graverà sui detentori. Nel caso di acquisto contestuale di una nuova apparecchiatura equivalente, i detentori potranno consegnare il rifiuto al produttore. E’ lasciata la libertà di concludere accordi tra produttori e detentori che stabiliscano altre modalità di finanziamento

22 MARCATURA DEI PRODOTTI 4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente Decreto, poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all’allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l’identificazione del produttore.

23 GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA “Immissione sul mercato: l’atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l’uso nella Comunità. Esso può essere reso disponibile a titolo oneroso o gratuito”.

24 GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale. Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione.

25 CHI IMMETTE SUL MERCATO? A S B C A: Immette le apparecchiature sul mercato europeo B: rivende ad S apparecchiature già immesse sul mercato europeo A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale

26 CHI APPONE LA MARCATURA? A S B C A: Immette sul mercato europeo ed appone il cassonetto barrato. Per i prodotti venduti in Francia deve anche riportare “una indicazione che consenta di identificarlo” B: Appone a sua volta “una indicazione che consenta di identificarlo” A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale

27 PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI (Art. 4) Gli Stati Membri dovranno : Incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature che tengano in considerazione e facilitino la dismissione e il recupero dei RAEE Adottare misure affinché il produttore non impedisca, attraverso caratteristiche di progettazione o di fabbricazione, il reimpiego di apparecchiature e componenti. Possibilità di deroga se le caratteristiche di progettazione o di fabbricazione presentano vantaggi di primaria importanza

28 SCADENZE Feb 2003 Entrata in vigore Rifiuti Storici Finanziamento collettivo Indicazione separata dei costi Finanziamento rifiuti nuovi Obiettivi di recupero Proibizione di sostanze pericolose Feb 2013 10 anni (grandi apparecchi) Ago 2004 Trasposizione 8 anni (piccoli apparecchi) Feb 2011 Ago 2005 Rifiuti storici approccio collettivo Rifiuti nuovi Obiettivi di recupero Gen 2006 Proibizione di sostanze Lug 2006

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31 PRINCIPALI CRITICITÀ LEGATE ALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RAEE

32 REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI Da istituire con apposito decreto ministeriale Ogni produttore deve essere registrato I rivenditori devono acquistare da produttori registrati o devono registrarsi se importano Il numero di registrazione deve essere presente in tutti i documenti amministrativi significativi

33 GARANZIE FINANZIARIE Modalità da definire con apposito decreto ministeriale La garanzia di avere assolto tutti gli obblighi legali di finanziamento deve essere condizione necessaria per l’ottenimento dell’iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori Definire l’organismo garante della congruità della garanzia prestata per adempimento individuale o collettivo e l’organismo beneficiario della stessa

34 COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO Da istituire con apposito decreto ministeriale Il ruolo è istituzionale e la partecipazione è riservata alle rappresentanze dei Ministeri Ambiente, Attività Produttive, Salute e alla Conferenza Unificata Ai fini di un corretto funzionamento il Comitato di Vigilanza e Controllo dovrà svolgere le seguenti funzioni:

35 COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO  Assicurare il rispetto delle norme  Assicurare coerenza, congruità e sostenibilità degli obiettivi di raccolta, riciclo e sostenibilità degli obiettivi da parte dei soggetti obbligati  Attuare il monitoraggio del sistema e verificare la correttezza dei flussi economici ed informativi  Verificare le garanzie  Attivare sanzioni interne/dirette ai soggetti obbligati inadempienti o mendaci

36 COMITATO DI INDIRIZZO Nel Comitato di Indirizzo sulla gestione dei RAEE dovrà essere garantita la presenza di membri designati dalle organizzazioni dei soggetti obbligati, oltre alla partecipazione di alcuni membri del Comitato di Vigilanza e Controllo Il Comitato sarà di supporto nell’espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di Vigilanza e Controllo ed al Centro Operativo di Coordinamento

37 CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO Dovrà essere costituito e individuato un centro operativo di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi Il coordinamento è necessario perché diversi sistemi possono lavorare in parallelo (nella stessa filiera o in filiere diverse)

38 ROHS DIRETTIVA 2002/95/CE Restrizioni d’uso per alcune sostanze pericolose nelle AEE

39 AMBITO DI APPLICAZIONE La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.

40 RECEPIMENTO NELL’ORDINAMENTO NAZIONALE La direttiva RoHS viene recepita all’articolo 5 e all’allegato 5 dello stesso decreto legislativo che recepisce la direttiva WEEE.

41 ESENZIONI La presente direttiva non si applica a pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° Luglio 2006.

42 SCOPO Armonizzare la legislazioni degli stati membri sulle restrizioni dell’uso di alcune sostanze pericolose nelle AEE PIOMBO MERCURIO CADMIO CROMO ESAVALENTE PBB e PBDE

43 PUNTI SALIENTI Entrata in vigore del bando fissata al 1° luglio 2006 L’allegato contiene una lista di esenzioni dal bando delle sostanze per specifiche applicazioni Possibilità di modificare la direttiva in base al progresso tecnologico e scientifico

44 LAVORI ANCORA IN CORSO Il TAC esaminerà ulteriori proposte di esenzione e definirà deadline per quelle già previste Sono in fase di approvazione a livello Europeo Proposta di Decisione del Consiglio: fissazione dei valori massimi di concentrazione entro i quali è tollerata la presenza delle sostanze bandite. Proposta di Decisione della Commissione che introduce una serie di nuove esenzioni, risultato di una fase di consultazione con le parti interessate.


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