La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Il rinnovo del consiglio di classe e del consiglio di istituto A cura di Cinzia Olivieri 30.09.2013 Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Il rinnovo del consiglio di classe e del consiglio di istituto A cura di Cinzia Olivieri 30.09.2013 Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri."— Transcript della presentazione:

1 Il rinnovo del consiglio di classe e del consiglio di istituto A cura di Cinzia Olivieri 30.09.2013 Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri

2 L’indizione delle elezioni ed requisiti per partecipazione Le elezioni nei consigli di classe, interclasse e intersezione Le elezioni del consiglio di istituto: la fase preparatoria La presentazione delle liste e dei programmi Si arriva alle elezioni Lo scrutinio e la proclamazione Ricorsi Proroga La surroga e le elezioni suppletive 30.09.2013Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri

3 Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali sono indette dal dirigente nella data stabilita dagli Uffici Scolastici Regionali secondo le istruzioni emanate annualmente con circolare dal Ministero Il dirigente deve curare che i genitori abbiano tempestiva e sicura notizia nelle forme più idonee ed anche per il tramite dei propri figli (Art. 22 OM 215/91) OM 215/91 I consigli di istituto si rinnovano ogni tre anni, con scadenze diverse ovviamente da istituto ad istituto. I consigli di classe, interclasse intersezione invece entro il 31 ottobre di ogni anno. Tuttavia le elezioni degli studenti nel consiglio di istituto si svolgono annualmente contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe (artt. 9 comma 1 e 21 e 23 OM 215/91).OM 215/91 Hanno diritto di voto e possono essere eletti entrambi i genitori di alunni iscritti presso l’istituto(art. 7) anche se maggiorenni, i quali possono candidarsi anche per più componenti (art. 16). Tuttavia in caso di contemporanea elezione l’eletto dovrà optare per una sola. Nell’ambito dei consigli di classe invece il docente eletto per la componente genitori dovrà rinunciare alla nomina. Si può essere eletti contemporaneamente rappresentanti, consiglieri e presidenti del consiglio di istituto, anche in scuole diverse. 30.09.2013Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri

4 Le elezioni dei rappresentati di classe sono precedute da un’assemblea la cui data è fissata dal consiglio di istituto (art. 22 OM 215/91)OM 215/91 Il dirigente deve provvedere alla convocazione dandone preavviso di almeno 8 giorni (art. 21). All’assemblea debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, proprio per informare i genitori in merito In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, dovrebbe essere costituito un seggio elettorale ma è possibile riunire più seggi in una classe I genitori che hanno più figli nella scuola votano per il consigli di ciascuna classe in cui essi sono iscritti Le elezioni hanno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori (cioè tutti i genitori della classe) in ordine alfabetico Dunque sono tutti elettori e tutti candidati Ciascun elettore può esprimere una o due preferenze se i rappresentanti da eleggere siano uno o superiore ad uno. In caso di parità di voti si procede per sorteggio (OM 215/91 art.22)OM 215/91 30.09.2013Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri

5 45 giorni prima le votazioni è nominata dal Dirigente la Commissione Elettorale, composta di cinque membri designati dal consiglio di istituto o dallo stesso dirigente ove questo non vi provveda (Art. 24 OM 215/91)OM 215/91 35 giorni prima i Dirigenti comunicano alla commissione elettorale i nominativi degli elettori delle componenti I genitori che hanno più figli nella scuola votano una sola volta per il consiglio di istituto e “la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni” (art. 27 OM 215/91)OM 215/91 Gli elenchi degli elettori debbono essere depositati entro 25 giorni prima L'avviso di avvenuto deposito degli elenchi è affisso all'albo Entro 5 giorni è ammesso ricorso alla commissione che decide nei successivi 5 giorni 30.09.2013Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri

6 Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni debbono essere presentate le liste dei candidati Ciascuna lista può essere presentata: a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20 b) da almeno un decimo ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera) c) da almeno 20 elettori se questi siano superiori a 200 ll numero dei candidati per ogni lista può essere al massimo il doppio del numero dei posti disponibili (art. 32 dell'OM 215/91).OM 215/91 Per la presentazione delle liste l’art. 31 dell'OM 215/91 prevede rigorosamente le modalità di autentica delle firme dei presentatori, tuttavia il successivo D.P.R.445/2000 ha stabilito a certe condizioni che nelle istanze e nelle dichiarazioni sostitutive rivolte alle P.A. e ai gestori o esercenti pubblici servizi e' sufficiente allegare fotocopia di un documento d'identità valido in luogo dell'autenticazionedell'OM 215/91D.P.R.445/2000 Se le autentiche sono apposte dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere (art. 31) non si deve firmare anche davanti al dirigente. Le firme vanno apposte sul modello di presentazione della lista ed il sindaco (o suo delegato), il segretario comunale, il notaio o cancelliere provvederà ad autenticare la firma a margine sul foglio stesso con certificati di autenticazione. I candidati non possono essere anche presentatori. Lo dicono l'art. 31 del dlgs 297/94 e l'art. 30 comma 4 dell'OM 215/91 dlgs 297/94OM 215/91 È possibile presentare anche una sola lista In realtà potrebbe verificarsi anche il caso che una componente (o anche più) non presenti liste. Infatti in tal caso l'art. 37 del D.lgs 297/94 e l'art. 6 comma 10 dell'OM 215/91 affermano che gli organi collegiali sono validamente costituiti anche se non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza D.lgs 297/94dell'OM 215/91 Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati. Gli artt.33 e 34 dell'OM 215/91 prevedono che lo stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste la commissione elettorale verifica la regolarità delle liste presentate.dell'OM 215/91 Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi (art. 35 dell’OM 215/91)OM 215/91 Entro il 10° giorno antecedente alle votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente le richieste per le riunioni (OM 215/91 art. 35). L'orario è deciso e comunicato dal dirigente (OM 215/91 Entro il 35° giorno antecedente le votazioni il Dirigente comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale. Per ogni sede, plesso o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. (Art. 37 OM 215/91)OM 215/91 Entro e non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni i seggi sono nominati e insediati 30.09.2013Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri

7 Le schede elettorali sono di colore bianco e devono riportare prestampati i nominativi dei candidati accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista. Non è specificato se i nominativi dei candidati debbano essere indicati in ordine alfabetico, come invece i nomi degli elettori nelle liste. (Art. 36 OM 215/91)OM 215/91) Si esprime il voto di lista e si possono segnare le preferenze (con una croce sul numero romano e sul nominativo indicato nella scheda) nell'ambito di quella lista, perché non è ammesso il voto disgiunto (art. 40 OM 215/91) L’OM 215/91 non vieta espressamente che i candidati possano essere rappresentanti di lista ma non avrebbe senso affidare un incarico di vigilanza e di garanzia a chi è interessato nel procedimento, con il rischio di ricorsi alla commissione elettorale. I candidati non possono mai far parte dei seggi (art. 38). Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti dei seggi e della commissione elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista, nel numero di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento (Art 41 OM 215/91)OM 215/91 Si può fare il presidente di seggio se tra i candidati c'è il coniuge Si possono esprimere due preferenze normalmente mettendo un segno di matita accanto al nominativo dei candidati prestampato nella scheda. (art. 40 OM 215/91)OM 215/91 Poiché è possibile proporre più liste indicate nella scheda elettorale con un numero romano, l’elettore dovrà esprimere la sua preferenza in primo luogo per la lista e poi per il candidato. I candidati prescelti devono appartenere alla lista votata. In caso di preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista. (art. 43 OM 215/91) OM 215/91 L'elettorato attivo e passivo è un diritto, ma il suo concreto esercizio è una libera facoltà. Si potrebbe essere eletti anche solo con il proprio voto. Per le elezioni non esiste quorum Per gli istituti comprensivi (OM 267/95 art. 4 comma 2 e 3) deve essere assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione (cioè infanzia, primaria e secondaria di secondo grado, senza riferimento ai singoli plessi) e nei casi di aggregazione di scuole di secondo grado deve essere riservato almeno un seggio a ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole comprese nell’aggregazione (art. 1 OM 277/98)OM 267/95OM 277/98) 30.09.2013Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri

8 Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del voto di lista. (Art. 43) L'attribuzione dei posti avviene proporzionalmente (nel senso che non sono eletti solo i candidati della lista vincente) secondo le indicazioni dell’art. 44. Si potrebbe essere eletti anche solo con il proprio voto Lo scrutinio comincia immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e prosegue senza interruzioni (art. 43 OM 215/91). Dunque lo spoglio non può cominciare il giorno dopo. Lo scrutinio si effettua presso ciascun seggio, perciò se i seggi sono più di uno può tenersi in luoghi diversiOM 215/91) I nomi degli eletti proclamati devono essere affissi all’albo (art. 44 OM 215/91). Quindi non v’è obbligo di pubblicare i risultati completi con il numero dei voti conseguito da ciascunoOM 215/91 30.09.2013Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri

9 L’ordinanza ministeriale prevede una rigida tempistica per presentare ricorsi nelle single fasi elettorali I ricorsi avverso i risultati elettorali riguardano invece le operazioni successive di scrutinio. A tal fine è riconosciuto il diritto di accesso ai componenti delle commissioni elettorali, ai rappresentanti di lista e ai candidati ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni (Art. 46 OM 215/91)OM 215/91 30.09.2013Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri

10 Passato il triennio il consiglio di istituto scaduto resta in carica e viene convocato fino all’insediamento del nuovo. I membri decaduti sono surrogati (art. 50 OM 215/91)OM 215/91 I genitori decadono il 31 agosto ove non abbiano figli iscritti a scuola altrimenti si resta in carica sino alle prossime elezioni. Quindi non c’è proroga di poteri per chi non ha più figli a scuola 30.09.2013Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri

11 Per l'art. 53 comma 1 ultima parte dell'OM 215/91 si devono ricoprire con elezioni suppletive solo i posti vacanti, avendo con riferimento appunto i posti disponibili, ove non sia possibile provvedere a surroga nominando il primo non eletto della medesima listaOM 215/91 30.09.2013Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri

12 Il rinnovo del consiglio di classe e del consiglio di istituto Grazie per l’attenzione A cura di Cinzia Olivieri cinzia_olivieri@yahoo.itcinzia_olivieri@yahoo.it http://www.apritiscuola.it/consultadeigenitori/ 30.09.2013Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri


Scaricare ppt "Il rinnovo del consiglio di classe e del consiglio di istituto A cura di Cinzia Olivieri 30.09.2013 Consulta dei Genitori - Cinzia Olivieri."

Presentazioni simili


Annunci Google