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La legislazione di Protezione Civile

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Presentazione sul tema: "La legislazione di Protezione Civile"— Transcript della presentazione:

1 La legislazione di Protezione Civile
di Giorgio Grandesso

2 LA LEGISLAZIONE Legge 996 del 1970
“Norme sul soccorso e l’assistenza alle persone colpite da calamità” Legge 225 del 1992 modificata con L.100 del 2012 “Istituzione del servizio Nazionale della Protezione Civile” D. Lgs. 112 del 1998 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali” D.P.R. 194 del 2001 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile” Grandesso Giorgio

3 LA LEGISLAZIONE L. R “ Testo unico delle disposizioni Regionali in materia di protezione civile” Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” Reg. Reg. 9 del 2010 “regolamento di attuazione dell’Albo regionale del volontariato di protezione civile” Grandesso Giorgio

4 Legge 996 del 1970 Norme sul soccorso e l'assistenza in caso di calamità. Calamità naturale o catastrofe: l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari. Grandesso Giorgio

5 Legge 996 del 1970 Ministero dell’Interno I Vigili del Fuoco
I soggetti coinvolti: Ministero dell’Interno I Vigili del Fuoco Grandesso Giorgio

6 Art. 1 Legge 225 del 1992 E’ istituito il Servizio Nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Grandesso Giorgio

7 Legge 225 del 1992 gli eventi si distinguono in: eventi naturali o connessi con la attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. Grandesso Giorgio

8 Legge 225 del 1992 gli eventi si distinguono in:
b) eventi naturali o connessi con la attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. Grandesso Giorgio

9 Legge 225 del 1992 gli eventi si distinguono in:
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. Grandesso Giorgio

10 PREVISIONE La previsione consiste nelle attività, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. Grandesso Giorgio

11 PREVENZIONE La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni. Si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività' di esercitazione Grandesso Giorgio

12 SOCCORSO Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ( eventi naturali o connessi con l'attività’ dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria) ogni forma di prima assistenza. Grandesso Giorgio

13 SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA
Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. Grandesso Giorgio

14 IL SISTEMA DI ALLERTA il sistema di allerta statale e regionale e' costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. Grandesso Giorgio

15 Procedure di allertamento
ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale Grandesso Giorgio

16 Il servizio nazionale della Protezione Civile
Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. Grandesso Giorgio

17 Il decentramento e le deleghe
alle Regioni le funzioni relative: 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; Grandesso Giorgio

18 Il decentramento e le deleghe
alle Regioni le funzioni relative: 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107; 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; Grandesso Giorgio

19 I compiti della provincia
Sono attribuite alle Province le funzioni relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Grandesso Giorgio

20 I compiti dei comuni Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; Grandesso Giorgio

21 I compiti dei comuni Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. Grandesso Giorgio

22 Il volontariato organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso …, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia. Grandesso Giorgio

23 Le garanzie Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n.266 Grandesso Giorgio

24 DURATA DELL’IMPIEGO IN EMERGENZA
i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno. Grandesso Giorgio

25 DATORI DI LAVORO Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti… provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione Grandesso Giorgio

26 RIMBORSI Possono essere ammessi a rimborso:
a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave; b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati; c) Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività' formativa Grandesso Giorgio

27 Le novità Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 (g.u. 1/2/2013): a) i requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per far parte dell’elenco dovranno essere periodicamente verificati b) le organizzazioni devono essere iscritte nell’elenco territoriale del volontariato della propria regione o provincia autonoma. Grandesso Giorgio

28 L’attivazione È necessario che l’intervento delle organizzazioni di volontariato sia formalmente ‘attivato’. L’attivazione delle organizzazioni deve contenere alcuni elementi di base che vengono elencati: evento di riferimento, decorrenza, termine delle attività/cessata emergenza, modo di accreditamento dei volontari e rilascio attestati e l’eventuale autorizzazione all’applicazione dei benefici Grandesso Giorgio

29 I benefici di legge Secondo il Dpr 194/2001 l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi è competenza dello Stato o della Regione, non dei Comuni o di altre istituzioni territoriali. In base alla 225/1992, però, i Comuni hanno titolo ad attivare le organizzazioni (ma non a disporre dei benefici normativi). Per chiarire questo punto la direttiva precisa che la richiesta dei benefici normativi deve essere rivolta in via preventiva alla Regione competente, così da consentire la quantificazione degli oneri. Grandesso Giorgio

30 Il metodo Augustus Il metodo Augustus nasce da un bisogno di unitarietà negli indirizzi della pianificazione di emergenza: 1) Prima su tutte la definizione dello scenario ovvero l'area che deve essere sottoposta a pianificazione; 2) successivamente l'individuazione dei rischi peculiari all'area in questione; 3) per ultimo il dispositivo ovvero "chi fa? che cosa?". Quest'ultima fase avviene attraverso l'individuazione di 14 funzioni di supporto che corrispondono a tutte le figure istituzionali competenti e specifiche per ogni settore. Grandesso Giorgio

31 I centri di comando a seconda del tipo di estensione geografica dell'emergenza. A livello comunale (emergenza locale), verrà attivato un C.O.C. acronimo di Centro Operativo Comunale ed è presieduto dal Sindaco o suo delegato (massima autorità di Protezione Civile a livello comunale). A livello provinciale verranno attivate due strutture operative ovvero: il C.C.S. ovvero Centro Coordinamento Soccorsi che ha sede presso la Prefettura della provincia e allo stesso tempo vengono attivati uno o più C.O.M., Centri Operativi Misti. Questi ultimi hanno la peculiarità di essere presenti il più vicino possibile al luogo dell'evento ed essere così un "occhio" e "braccio operativo" del C.C.S. presieduto dal Prefetto o suo delegato (autorità di Governo provinciale). A livello regionale avremo un C.O.R. la cui autorità superiore è il Presidente della Regione. In caso di emergenza nazionale verrà attivata la Di.Coma.C . acronimo di Direzione di Comando e Controllo, con sede presso il Dipartimento della Protezione Civile. Grandesso Giorgio

32 Le funzioni Le quattordici funzioni, individuate in breve dalla lettera F e da un numero progressivo, sono: F Tecnico scientifica e di pianificazione F Sanità, assistenza sociale e veterinaria F Mass-media e informazione F Volontariato F Materiali e mezzi F Trasporti, circolazione e viabilità F Telecomunicazioni F Servizi essenziali F Censimento danni a persone e cose F 10 - Strutture operative F 11 - Enti locali F 12 - Materiali pericolosi F 13 - Assistenza alla popolazione F 14 - Coordinamento centri operativi Grandesso Giorgio

33 I piani di emergenza Un Piano di emergenza viene schematizzato essenzialmente in tre parti: 1)la prima è quella della raccolta di informazioni (Base Dati), 2)la seconda è quella dell'individuazione degli obiettivi di salvaguardia da conseguire (Lineamenti della Pianificazione) , 3)la terza è quella della realizzazione di un modello vero e proprio di intervento operativo. Grandesso Giorgio

34 L’emergenza, il modello organizzativo
Il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza A meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale. - l'individuazione della sede più idonea per l'ubicazione del centro operativo comunale, delle aree di attesa e delle aree di ricovero della popolazione (laddove non prevista già in fase di pianificazione dell'emergenza); Grandesso Giorgio

35 L’emergenza, il modello organizzativo
- l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendone l'evacuazione; - l'assistenza sanitaria ai feriti; - la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione «senza tetto»; la continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui comportamenti da adottare anche attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale; - il controllo della viabilità comunale con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio; - il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento. Grandesso Giorgio

36 L’emergenza, il modello organizzativo
In funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento, nonché della capacità di risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza, si attiveranno sul territorio, ai diversi livelli di responsabilità, i centri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Grandesso Giorgio

37 Il comune A livello comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco, attraverso il personale della sua struttura comunale e chiedendo l'ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti ed operanti sul territorio e con il supporto di ditte ed aziende private provvede a: Grandesso Giorgio

38 I compiti - l'individuazione della sede più idonea per l'ubicazione del centro operativo comunale, delle aree di attesa e delle aree di ricovero della popolazione (laddove non prevista già in fase di pianificazione dell'emergenza); - l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendone l'evacuazione; - l'assistenza sanitaria ai feriti; - la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione «senza tetto»; - la continua informazione alla popolazione anche attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale; - il controllo della viabilità comunale con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio; - il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento. Grandesso Giorgio

39 Il Centro Coordinamento dei Soccorsi
A livello provinciale si attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) nel quale sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza. Grandesso Giorgio

40 La regione A livello regionale
ciascuna Regione interessata dall'evento assicura: - l'immediata attivazione e l'impiego della colonna mobile regionale e delle organizzazioni di volontariato; - la gestione degli interventi di emergenza sanitaria; - la gestione delle reti radio Grandesso Giorgio

41 La legge 100 Stato di emergenza e potere di ordinanza
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Grandesso Giorgio

42 La legge 100 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, può avvalersi di commissari delegati; il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale; E’ previsto un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure. Grandesso Giorgio


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