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Sala Maria Bambina.

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1 Sala Maria Bambina

2 “Anticorruzione” e “Trasparenza” costituiscono autonomi aspetti dell’agire della P.A. e, tuttavia, correlati. “Anticorruzione” implica avversione, contrasto della corruzione e della illegalità nella P.A., ossia di quelle pratiche di violazione dei doveri collegati alle funzioni pubbliche con pregiudizio degli interessi generali. Aspetto, quindi, pertinente ad un dato negativo dell’agire della P.A. “Trasparenza” denota chiarezza, pubblicità dell’agire della P.A. Come detto, però, “Anticorruzione” e “Trasparenza” sono dati anche correlati. All’evidenza, la trasparenza è uno degli antidoti per contrastare la corruzione e l’illegalità: dove vi è opacità, riservatezza, segreto è facile che possano esservi condotte illecite dei funzionari pubblici. La trasparenza è un dato, quindi, tanto assoluto – ossia una regola da osservare in quanto principio base dell’azione della P.A. – quanto relativo, ossia strumentale alla prevenzione e contrasto dell’agire illecito dei dipendenti della P.A

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

4 La legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione (legge n. 116 del 2009 e legge n. 110 del 2012) definisce i compiti dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAV) e degli altri organi competenti a coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione in Italia. Qui di seguito sono sintetizzati gli aspetti più rilevanti della legge n. 190 e degli altri provvedimenti che ne sono il naturale completamento: il decreto Legislativo n. 33 del 2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza), il decreto legislativo n. 39 del 2013 (sul regime delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni), il decreto legislativo n. 235 del 2012 (disciplina delle incandidabilità), il d.p.r. n. 62 del 2013 (concernente le regole di condotta dei pubblici dipendenti) ed il decreto legislativo n. 150 del 2009 (sul ciclo delle performance)

5 Le competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione
Le funzioni dell’Autorità, in seguito anche al decreto legge n. 90 del 2014 possono essere così riassunte: collaborazione con gli organismi analoghi che operano a livello internazionale; definizione del Piano nazionale anticorruzione e vigilanza sull’attuazione della legge da parte delle pubbliche amministrazioni; analisi dei fenomeni di corruzione e presentazione di misure per contrastarli, anche attraverso una relazione annuale alle Camere; pareri consultivi sulle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi; alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015 e su alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici

6 I Piani anticorruzione
La legge prevede una complessa attività di pianificazione e controllo, che coinvolge tutti i diversi livelli di governo e che ha come elemento essenziale il Piano nazionale anticorruzione (per il primo Piano anticorruzione clicca qui), cui le singole amministrazioni devono uniformarsi, approvando i relativi piani triennali di prevenzione della corruzione. I piani devono individuare le attività a maggior rischio corruzione e gli interventi di formazione e controllo utili a prevenire tale fenomeno. La legge prevede, inoltre, la nomina per ciascun ente di un responsabile delle attività di prevenzione, forme di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

7 Gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni
Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è volto ad assicurare l’accesso da parte del cittadino alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni.

8 La disciplina sugli incarichi presso le pubbliche amministrazioni
Il decreto legislativo n. 39 del 2013 Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, riguardante il conferimento degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di evitare interferenze o commistioni tra politica e amministrazione e situazioni di conflitto di interesse; la legge in particolare detta la disciplina su: inconferibilità, che comporta la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi a coloro che sono stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione, oppure provengano da enti di diritto privato regolati o finanziati, ovvero siano stati componenti di organi politici di livello nazionale, regionale e locale; la preclusione si applica anche per gli incarichi di direzione delle aziende sanitarie locali; incompatibilità, che determina l’obbligo, per il soggetto interessato, di scegliere quale incarico mantenere in caso di altra carica di vertice in un amministrazione pubblica ovvero in enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico o finanziati.

9 La normativa in materia di incandidabilità
Il decreto legislativo n. 235 del 2012 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi individua le fattispecie che precludono la candidabilità alle cariche di parlamentare, di componente del Governo e di rappresentante nei consigli regionali e negli enti locali.

10 Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il d.p.r. n. 62 del 2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce le regole cui i dipendenti delle pubbliche devono conformarsi al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.

11 Il ciclo delle performances
Il decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni detta una riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare una migliore organizzazione del lavoro, più elevati standard di qualità e di efficienza e maggiore trasparenza. Nel Piano delle performances (da realizzare in stretto collegamento con il Piano Anti corruzione ed il Programma della Trasparenza) devono essere precisati gli obiettivi strategici ed operativi scelti da ciascuna amministrazione.

12 LE LINEE GUIDA ANAC Si tratta della c.d. «soft regulation», che mira a creare un apparato regolatorio di attuazione della normativa del Codice snello e flessibile, modificabile più agevolmente per consentire un rapido adeguamento delle regole di applicazione delle norme primarie alle mutevoli esigenze che nascono dalla realtà operativa. Vi sono, tuttavia, diversi dubbi sulla natura giuridica di questi atti normativi. 12

13 Il Consiglio di Stato, nel Parere del 21 marzo 2016, ha fornito un'indicazione piuttosto netta al riguardo, chiarendo che ve ne sono tre tipologie: Linee guida da emanarsi in vista dell’approvazione di un DM o di un DPCM; queste avranno sicuramente forza cogente; 2. Linee guida necessarie per dare attuazione a diversi istituti previsti dal Codice; connotandosi come atti di regolazione, hanno natura di atto amministrativo generale con forza vincolante erga omnes 3.Provvedimenti (il testo non le chiama «linee guida») che l’ANAC dovrà adottare per la disciplina di alcuni istituti; anch’essi sono dotati di efficacia vincolante erga omnes. Discorso a parte vale per il «bando-tipo» 13

14 Gli elementi fondamentali della definizione sono:
LA CORRUZIONE In termini sintetici e generali la corruzione può essere intesa come l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenerne vantaggi privati. Gli elementi fondamentali della definizione sono: • il potere che viene affidato; • il soggetto a cui il potere è stato affidato; • l’abuso di potere che il soggetto realizza; • il vantaggio privato che deriva dall’abuso.

15 IL FENOMENO DELLA CORRUZIONE IN ITALIA
Numerose ricerche hanno evidenziato il legame tra i livelli di corruzione e i livelli di sviluppo socio-economico, evidenziando una stretta correlazione tra gli indici di misurazione della corruzione e i livelli di investimento diretti e di crescita del PIL. E’ stata comparata la qualità del governo dei 28 paesi dell’Unione europea, indagando quattro indici, uno dei quali rappresentato dal controllo della corruzione. L’Italia si colloca in fondo alla graduatoria (avanti solo a Grecia e Romania), sia nella classifica generale, sia in quella specifica sul controllo della corruzione.

16 LA CORRUZIONE: UN REATO DI SISTEMA CHE METTE IN DISCUSSIONE UNA SERIE DI VALORI LEGATI ALL’ECONOMIA
PROVOCA RIPERCUSSIONI NEGATIVE SULLA RICERCA E SULLO SVILUPPO DELLA NAZIONE (i costi eccessivi derivanti dall’esecuzione degli appalti pubblici, comportano meno investimenti da destinare ai settori interessati; si pensi anche ai conseguenti minori stanziamenti di fondi per la ricerca che porta al fenomeno della “fuga dei cervelli”); FAVORISCE UN SISTEMA ANTICONCORRENZIALE CHE IMPEDISCE IL PLURALISMO; NON FAVORISCE L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA (assegnare un appalto condizionato da un accordo corruttivo comporta il favoritismo di ditte che, raggirando la competitività, non investono in innovazione; PROVOCA DANNI DI CARATTERE SOCIALE E MORALE (SFIDUCIA NELLE ISTITUZIONI, CONFLITTI SOCIALI, ECC.)

17 LA CORRUZIONE SI COMBATTE IN TRE MOMENTI:
 EDUCATIVO - INFORMATIVO l’educazione all’etica e alla legalità per la risoluzione di un problema prima di tutto culturale va combattuta con tutte le forze, creando una futura classe dirigente che sappia discernere e decidere il bene comune dal vantaggio individuale; la promozione dell’integrità del pubblico ufficiale; la sensibilizzazione di coloro che operano nella pubblica amministrazione

18 PREVENTIVO la garanzia e l'efficacia dei controlli; la promozione della trasparenza amministrativa; lo smantellamento della ampia discrezionalità della pubblica amministrazione; la riduzione delle opportunità di corruzione.

19 REPRESSIVO Le misure repressive tendono a conseguire due obiettivi: impedire che gli agenti corrotti possano cagionare ulteriori danni e fungere da deterrente

20 LOTTA ALLA CORRUZIONE: SIGNIFICATIVO SEGNALE PER INCENTIVARE I PROCESSI DI SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELL’ECONOMIA IN ITALIA. In questo contesto, negli ultimi anni, le strategie nazionali di contrasto alla corruzione hanno segnato una significativa evoluzione. Da un approccio finalizzato alla sola repressione dei fenomeni corruttivi, si è passati a una maggiore attenzione alla fase di prevenzione, promuovendo l’integrità come modello di riferimento. Fare leva sull’integrità significa, da un lato, creare e diffondere consapevolezza nelle amministrazioni pubbliche e nella società civile sugli impatti negativi di comportamenti non etici; dall’altro, introdurre meccanismi e strumenti finalizzati a rendere le amministrazioni e, in particolare, le attività a maggiore rischio di corruzione, trasparenti e socialmente controllabili, con ricadute virtuose sul rendimento democratico delle istituzioni.

21 LOTTA ALLA CORRUZIONE Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione– La cosiddetta legge anticorruzione, che prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. Decreto Legge 90/2014 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (conv. nella Legge n. 114/2014) Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione Legge 69/2015 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. Con la quale viene inasprito il trattamento sanzionatorio per i delitti di corruzione, concussione e peculato.

22 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
(istituita con Legge 190/2012 – Legge Severino) Con il decreto legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, che ha soppresso l’AVCP e trasferito le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata ridisegnata la missione istituzionale dell’ANAC, i cui poteri sono stati rafforzati.

23 L’istituzione dell’ANAC rientra tra le iniziative intraprese dagli ultimi governi per combattere l’incalzante fenomeno della corruzione e rappresenta una sfida per dare maggiore efficienza al sistema e combattere l’illegalità attraverso i paletti preventivi messi dall’attività di regolazione (ora affidata all’ANAC).

24 OBBIETTIVI Gli assi portanti su cui l’ANAC si prefigge di intervenire sono: l’adozione all’interno delle amministrazioni di piani di prevenzione della corruzione, nei quali si dovranno individuare i settori a maggior rischio e le soluzioni organizzative volte ad abbattere o ridurre quel rischio; b) l’adozione di misure per favorire l’integrità dei funzionari pubblici; c) l’innalzamento dei livelli di trasparenza delle amministrazioni

25 LA MISSIONE ISTITUZIONALE DELL’ANAC
prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali della P.S. attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi

26 La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse.

27 I POTERI DI VIGILANZA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
I poteri ispettivi  in tema di trasparenza mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,  atti   e documenti alle amministrazioni pubbliche vigilanza d’ufficio (attivata su richiesta di altri uffici dell’Autorità o in attuazione di specifiche delibere adottate dall’Autorità) vigilanza su segnalazione (attivata a seguito di istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi)

28 RAFFORZAMENTO DEI POTERI DELL’ANAC NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Nella strategia anticorruzione la competenza dell’Autorità è stata ulteriormente rafforzata con poteri sanzionatori, di indagine e commissariamento particolarmente incisivi, precedentemente non previsti per l'AVCP. Tali poteri, attribuiti "ex novo", prevedono, la possibilità di richiedere a qualunque società o ente pubblico tutta la documentazione relativa ad appalti pubblici e a forniture di servizi alla pubblica amministrazione. Inoltre, in virtù di tali poteri, l'ANAC può disporre di un reparto della Guardia di Finanza per svolgere controlli, ispezioni e indagini.

29 In presenza di sospetti poi, l'Anticorruzione può segnalare e proporre il commissariamento di quella parte di azienda che svolge il lavoro contestato redigendo una contabilità separata; Infine, vi è l'obbligo di segnalare all'ANAC tutte le varianti d'opera, le quali, spesso, comportano considerevoli aumenti dei costi rispetto al prezzo di aggiudicazione iniziale; Infine, vi è l'obbligo di segnalare all'ANAC tutte le varianti d'opera, le quali, spesso, comportano considerevoli aumenti dei costi rispetto al prezzo di aggiudicazione iniziale.

30 PRINCIPALI COMPITI DELL’ANAC
(Art.213 D.Lgs 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti) Predisposizione, approvazione e adozione del Piano nazionale anticorruzione; Gestione Albo Commissari di gara; Gestione del Casellario; Qualificazione Stazioni Appaltanti; Pubblicazione avvisi e bandi su piattaforma unica a livello Nazionale; Vigilanza su tutti i contratti pubblici;

31 Vigilanza sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
Vigilanza sull' economicità di esecuzione dei contratti pubblici ed accertamento di pregiudizio per il pubblico erario; Attività di segnalazione al Governo e al Parlamento di gravi inosservanze o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici; Formulazione al Governo di proposte di modifica della legislazione sui contratti pubblici; Presentazione di una relazione annuale e invio al Parlamento ed al governo; Esercizio del potere sanzionatorio attribuito dalla legge

32 Vigilanza sul sistema di qualificazione;
Formulazione di parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara; Funzioni ispettive, potere di accertamento irregolarità; Gestione banca dati contratti pubblici ; Attribuzione del CIG (codice identificativo gara);

33 LE NUOVE COMPETENZE (Regolazione art.213, comma 2, D.Lgs 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti) L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

34 LE NUOVE COMPETENZE linee guida adottate dal MIT su proposta ANAC; linee guida MIT (o altri Ministeri) che coinvolgono ANAC (sentita, d’intesa o su accordo); linee guida ANAC previste dal Codice (vincolanti?); linee guida o regolamenti per disciplinare nuove competenze dell’Autorità; linee guida facoltative a supporto dell’attività del mercato degli appalti; Linee guida interpretative DM MIT proposta ANAC, sentite le Commissioni (art. 214, comma 12 – art. 1, comma 5 l. 11/2016); gestione dei sistemi informatici.

35 I PRIMI DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE
A seguito del recepimento delle direttive appalti il 29 aprile 2016 l’ANAC ha posto in consultazione 7 documenti: 2 propedeutici alla predisposizione di proposte per il MIT (direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione); 3 relativi a linee guida previste dal Codice (funzioni del RUP, appalti sotto soglia e commissari di gara); 2 facoltative, ma ritenute necessarie per il funzionamento del mercato (servizi di ingegneria e architettura e offerta economicamente più vantaggiosa).

36 Servizi forniti dall’ ANAC
I servizi sono suddivisi in due gruppi, quelli relativi ai contratti pubblici e quelli in materia di anticorruzione e trasparenza. I servizi del settore contratti pubblici consentono ai cittadini ed agli operatori del mercato degli appalti pubblici - stazioni appaltanti, pubbliche amministrazioni, società organismi di attestazione (SOA) ed operatori economici - di acquisire o trasmettere informazioni sul settore. Quelli in materia di anticorruzione e trasparenza forniscono indicazioni sulle modalità operative per lo svolgimento delle corrispondenti attività istituzionali.

37 Alcuni servizi sono a libera consultazione, altri sono ad accesso riservato e richiedono la Registrazione.  I servizi per cui è richiesta la registrazione semplificano agli utenti lo svolgimento degli adempimenti di legge.

38 Alcuni servizi sono a libera consultazione, altri sono ad accesso riservato e richiedono la Registrazione.  I servizi per cui è richiesta la registrazione semplificano agli utenti lo svolgimento degli adempimenti di legge.

39 Principali Servizi Contratti Pubblici
Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) Il servizio consente l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e l’aggiornamento, almeno annuale, dei rispettivi dati identificativi e vi può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale responsabile per l’Anagrafe Unica che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell’AUSA; AVCpass Utile alla preliminare verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti alle gare di appalto

40 Casellario delle imprese
Servizio per la libera consultazione degli elenchi delle Società organismo di attestazione (SOA) qualificate e delle imprese qualificate suddivise per regioni, categorie e classifica; Certificati Esecuzione Lavori Servizio per il rilascio alle imprese, a cura delle Stazioni Appaltanti, dei certificati per i lavori eseguiti; Consultazione di bandi-tipo e contratti-tipo

41 Portale dei bandi e dei contratti pubblici
Primo portale degli appalti pubblici in Italia, che ottempera a quanto disposto dall’ art. 8 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura)

42 Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG)
Sistema che consente alle Stazioni Appaltanti di richiedere il codice identificativo gara (CIG) necessario agli operatori economici per il versamento del contributo a favore dell’Autorità, dovuto per la partecipazione alle gare di appalti pubblici; Società Organismo di Attestazione (SOA) L’Autorità mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti e delle Società organismo di attestazione (SOA) questo  servizio di consultazione per la verifica dei requisiti di ordine generale degli operatori economici;

43 Principali Servizi Anticorruzione e Trasparenza
Nomine dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei Responsabili della Trasparenza (RT); Modalità di invio, da parte della Stazione appaltante, dei dati relativi alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; Campagna trasparenza - Quesiti, Segnalazioni e Proposte in materia di Trasparenza; Permette di comunicare con l’Autorità;

44 Piano Nazionale Anticorruzione e Linee di indirizzo
In data 11 settembre 2013, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012. La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Adozione da parte del Comitato interministeriale delle "Linee di indirizzo" per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione

45 PROTOCOLLO D’INTESA tra ANAC e varie Procure della Repubblica (quella della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari e le altre A.G. del circondario, è stata stipulata il 10 novembre 2016) al fine di dare piena ed efficace attuazione alle norme in materia di scambio, tra le stesse, di informazioni attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza.

46 ESEMPIO DELL’AUMENTO DI PENA (Legge 69/2015)
per la fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, la pena edittale, precedentemente compresa fra 4 e 8 anni, è diventata della reclusione da 6 a 10 anni per il reato di corruzione in atti giudiziari le pene sono aumentate in tutte e tre le ipotesi comprese nei due commi dell’art. 319 ter: ipotesi “base” del primo comma, la nuova norma ha sostituito la precedentemente pena della reclusione (compresa fra 4 e 10 anni) con quella della reclusione da 6 a 12 anni; ipotesi aggravata, nel caso in cui al fatto consegua una “ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni” la pena passa da quella compresa fra 5 e 12 anni, a quella della reclusione da 6 a 14 anni; ulteriore e più grave ipotesi del fatto corruttivo al quale consegua una “ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a 5 anni o all’ergastolo”, l’attuale minimo edittale (6 anni di reclusione) viene innalzato ad 8 anni di reclusione, fermo restando il limite massimo di 20 anni

47 I NUOVI STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE…..
WHISTEBLOWING; LA COLLABORAZIONE POST-FACTUM PER OTTENERE UNO SCONTO DI PENA; Introduzione di disposizioni (sostanziali e processuali) rivolte al recupero coattivo delle utilitates indebitamente percepite dai pubblici agenti; Inasprimento della portata sanzionatoria delle norme penali anticorruzione con un aggravio cospicuo delle pene

48 …. E LE IPOTESI IN CANTIERE
L’impiego di agenti sotto-copertura anche per le ipotesi di reato di corruzione; L’allungamento dei tempi di prescrizione dei reati contro la P.A.

49 SEGNALAZIONE DI ILLECITI E TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO: L’ITALIA INVESTE NEL WHISTLEBLOWING, IMPORTANTE STRUMENTO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa/ente pubblico/fondazione; per questo decide di segnalarla. Il “whistleblowing” è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all`interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.

50 Sono stati presentati alla stampa, il 22 giugno presso la sede dell’Anac, il primo monitoraggio italiano sul whistleblowing ed il prototipo di una applicazione per la gestione delle segnalazioni di illeciti. A distanza di più di 3 anni dall’adozione della norma che tutela il dipendente pubblico che segnala illeciti (Legge Severino) l’Anac ha realizzato un monitoraggio sullo stato dell’arte del whistleblowing in Italia per conoscere il suo stato di applicazione ed apprezzare quanto l’istituto sia effettivamente avvertito come misura di prevenzione della corruzione.

51 Requisiti di base del sistema di WB dell’Autorità
 Permettere ai dipendenti della P.A. di segnalare eventuali condotte illecite con uno strumento facile da usare  Tutelare l’identità di chi segnala, garantendo alti standard di Sicurezza  Garantire la riservatezza delle informazioni contenute nella Segnalazione  Permettere ad un ristretto gruppo di persone (Struttura ricevente) di ricevere ed analizzare le segnalazioni

52 PRINCIPI ISPIRATORI NELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI WHISTLEBLOWER DELL’AUTORITÀ N.A.C.
Efficienza nella gestione delle segnalazioni; Rapporto fiduciario con il segnalante; Contenimento dei costi; Minimizzazione dei rischi di progetto; Sicurezza nella gestione dei dati e delle informazioni per la Tutela delle Riservatezza

53 RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL SEGNALANTE
Principi ispiratori nella realizzazione del sistema di wb dell’autorità RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL SEGNALANTE 1. Fornire al segnalante un riscontro della ricezione, presa in carico e stato di avanzamento della segnalazione 2.Permettere la comunicazione con eventuale integrazione di informazioni e/o documenti con il segnalante in modalità sicura 3. Accettare anche le segnalazioni – purché ben circostanziate ‐ dei segnalanti che inizialmente non dichiarano la propria identità riservandosi di chiedere successivamente di fornire le generalità

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56 IL CODICE DEONTOLOGICO
Il Codice deontologico, fermi restando gli obblighi assunti con il giuramento e le conseguenze penali, civili, amministrative, contabili e disciplinari di eventuali comportamenti illegittimi, definisce le regole di condotta improntate a diligenza, lealtà, imparzialità, fedeltà, trasparenza e correttezza che gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione sono tenuti a osservare

57 (art.28 della Costituzione)
LE RESPONSABILITA’ DERIVANTI DAL RAPPORTO D’IMPIEGO CON UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (art.28 della Costituzione) Il pubblico dipendente nello svolgimento del rapporto lavorativo, può astrattamente incorrere in quattro tipologie di responsabilità: Civile: se arreca un danno a terzi, interni o esterni all’amministrazione, ovvero a quest’ultima; Penale: se tiene una condotta delittuosa con effetti pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza Amministrativo contabile: se arreca ad una pubblica amministrazione un danno di tipo erariale, diretto o indiretto (cioè quello in cui il pregiudizio non è causato all’ente direttamente dal dipendente, ma deriva dal risarcimento ottenuto da un terzo danneggiato da attività imputabili alla stessa amministrazione) Disciplinare: se viola gli obblighi di condotta sanciti direttamente dalla legge o dal codice di comportamento o dal contratto collettivo nazionale di lavoro

58 ABUSO D’UFFICIO E IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Nell’ambito dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, l’abuso d’ufficio si caratterizza per lo stretto legame esistente tra lo svolgimento della funzione amministrativa, occasione per la realizzazione della condotta incriminata da parte del responsabile del procedimento, e la realizzazione del reato.

59 Art. 323 c.p. “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”

60 l’attuale formulazione modifichi l’originaria previsione di una clausola di sussidiarietà, che rendeva l’abuso d’ufficio applicabile solo quando il fatto non avesse integrato gli elementi costitutivi di altra norma incriminatrice più specifica, a favore di una clausola di consunzione (“se il fatto non costituisce più grave reato”). Come tale, questa esclude la realizzazione di un concorso di reati a favore dell’abuso d’ufficio qualora la condotta integri gli elementi anche di altra fattispecie, purché questa non sia più grave. aspetti strutturali della fattispecie: reato di evento e non più di solo pericolo, si richiede che il soggetto attivo, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, operi nello svolgimento delle proprie funzioni

61 Infine, per ovviare ai citati dubbi di determinatezza, si è ancorata la fattispecie a precisi parametri di valutazione, richiedendo alternativamente che la condotta realizzi una puntuale violazione di norme di legge o di regolamento, o si sostanzi nella mancata astensione dallo svolgimento dell’attività del soggetto attivo in caso di concomitante interesse proprio o di un prossimo congiunto, o nei singoli casi previsti dalla legge, procurando così intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale o un ingiusto danno altrui. La condotta rilevante viene dunque legata alla presenza di precisi parametri normativi, individuati nella legge e nel regolamento violati.

62 Il principale difetto di determinatezza che emerge dallo studio della fattispecie attiene probabilmente alla previsione di un “macroelemento normativo”, identificato nella generica violazione di norme di legge o di regolamento, secondo parte della dottrina si assisterebbe allora ad un fenomeno di integra­zione del precetto, dato che la qualifica di illiceità del fatto si ricava non solo dalla norma incriminatrice, ma anche dalla violazione delle norme di legge e di regolamento che la integrano, concorrendo a definirne i limiti precettivi . Per questo motivo si è configurato l’abuso d’ufficio quale norma penale in bianco , o più precisamente quale norma penale parzialmente in bianco, giacché l’integrazione riguarderebbe solo l’elemento della condotta, essendo gli altri elementi della fattispe­cie, quali l’evento e il dolo, già descritti dalla norma incriminatrice.

63 Il bene giuridico tutelato: lo svolgimento dell’attività amministrativa
Quando si procede all’individuazione del bene giuridico tutelato occorre prendere le mosse, preliminarmente, dal dato sistematico. Dalla collocazione della norma, posta fra i reati contro la pubblica amministrazione, si ricava genericamente come sia lo svolgimento dell’attività pubblica l’oggetto della tutela penale. Con l’entrata in vigore della Costituzione e con l’evoluzione del diritto amministrativo, l’aspetto personale della condotta ha assunto una posizione secondaria, a favore dei valori del buon andamento e dell’imparzialità, espressi dall’art. 97 Cost.

64 Articolo 97 “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.” 

65 Ciò non ha escluso peraltro la possibilità di riconoscere l’esistenza di un rapporto di complementarietà fra il personale dovere di correttezza e fedeltà nell’esercizio della pubblica funzione e quello generale di buon andamento e imparzialità, essendo evidente come il primo sia in grado di condizionare il secondo. Tuttavia, il solo aspetto personale della violazione dei doveri di correttezza e fedeltà del pubblico ufficiale appare in sé limitato contrapposta alla necessaria verificazione di un concreto evento di danno o di vantaggio.

66 Potrebbe allora essere corretto analizzare i principi di cui all’art
Potrebbe allora essere corretto analizzare i principi di cui all’art. 97 Cost. per verificare come essi operino in maniera differente pur all’interno della medesima fattispecie…non si tratta peraltro di beni diversi e ulteriori rispetto a quello generale, quanto di sue concrete specificazioni. Ciò avviene nello studio della condotta tipica delineata dall’art. 323 c.p., costruita intorno all’individuazione di precisi parametri positivi violati, con conseguente necessità di operare un rinvio alle regole extrapenali che regolano l’attività dei pubblici ufficiali. In particolare: il riferimento alla violazione delle previste norme giuridiche rappresenterebbe un rinvio al buon andamento l’inosservanza del dovere di astensione porrebbe in risalto l’imparzialità della pubblica amministrazione

67 La rilevanza penale del vizio eccesso di potere
- La tesi negativa - Durante il vigore della formulazione precedente, la giurisprudenza ravvisava comunemente la sussistenza del reato in presenza di una strumentalizzazione dell’ufficio per finalità private o comunque extra-istituzionali, configurando così un abuso in ogni ipotesi di sviamento del potere dalla causa tipica per la quale il potere stesso fosse stato attribuito. Ciò peraltro avveniva anche in presenza di un vizio di violazione di legge, che costituiva sintomo di detto sviamento di potere. La formulazione attuale ha invece preferito abbandonare il vago concetto di abuso per ricorrere ad espressioni più precise, ancorate alla violazione di predefiniti parametri normativi, ovvero le norme di legge e di regolamento.

68 Fra questi il principale è sicuramente quello di ragionevolezza
L’eccesso di potere si riferisce infatti allo svolgimento dell’attività discrezionale, caratterizzata dall’assenza di predefiniti parametri di condotta, ma orientata secondo regole extralegislative ricavate di volta in volta dai principi generali dell’ordinamento o da massime di esperienza comunemente diffuse o addirittura create ex novo perché inerenti al potere o derivanti dai fatti del caso, e pur sempre soggetta alla presenza di limiti funzionali Fra questi il principale è sicuramente quello di ragionevolezza

69 Tuttavia, nonostante il riferimento ai limiti interni del potere pubblico consenta di classificare l’eccesso di potere fra i vizi di legittimità del provvedimento, è evidente come la verifica del rispetto dei criteri preordinati alla cura dell’interesse pubblico, unitamente a quelli di logicità e di razionalità che devono informare il potere discrezionale, consenta l’esplicazione di un controllo più autentico sull’attività pubblica, e quindi anche di un giudizio spesso esteso fino ai confini del merito amministrativo. Infatti, se da un lato tale vizio permette al giudice una verifica più completa di legittimità, non limitata ad un mero controllo formale, dall’altro lato rischia di diventare uno strumento, talvolta anche invasivo, di ingerenza nelle scelte riservate all’amministrazione

70 - La tesi positiva - Esiste poi anche un’altra tesi, sostenuta in dottrina e da una parte minoritaria della giurisprudenza, in base alla quale sarebbe invece scorretto escludere dall’ambito di applicazione del nuovo abuso d’ufficio le condotte integranti ipotesi di eccesso di potere. Confermerebbero tale conclusione due tipi di tutela del bene giuridico: dato formale, ovvero la lettera della norma, che non giustificherebbe alcuna restrizione in tal senso; l’eventuale coincidenza fra la violazione penalmente rilevante della norma di legge e la tematica amministrativa della validità dell’atto, a sua volta legata al rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla norma attributiva del potere.

71 In generale potrebbe dunque affermarsi che la mancata funzionalizzazione del potere all’interesse pubblico costituisca l’oggetto dell’incriminazione, riconoscendo l’eccesso di potere quale vizio di legittimità. Tuttavia tale considerazione merita una precisazione ulteriore considerando come ogni vizio attenga per sua natura allo svolgimento dinamico dell’attività amministrativa. L’oggetto del giudizio penale non è la pubblica amministrazione intesa solo quale soggetto in posizione di autorità, bensì l’amministrazione intesa in senso oggettivo, quale attività svolta nell’esercizio del potere e come tale suscettibile di violare norme giuridiche ed interessi protetti. Più correttamente, dunque, l’oggetto del giudizio non è solo il provvedimento concreto, ma la specifica azione procedimentale che mediante questo realizza l’offesa

72 La valutazione operata dal giudice non potrebbe allora limitarsi ad un solo termine del ragionamento, ma dovrebbe necessariamente comprendere entrambi gli aspetti, quello astratto e quello concreto, ovvero l’interesse definito dalla legge e l’interesse così come attuato dal provvedimento.

73 Al giudice penale sarebbe infatti consentito utilizzare i principi generali dell’ordinamento, le regole di equità, ragionevolezza e di buona amministrazione come strumenti interpretativi atti a definire il contenuto elastico della norma di conferimento, garantendo il collegamento fra fattispecie astratta e caso concreto . In particolare egli potrebbe conoscere anche l’attività preliminare di valutazione dei fatti coinvolti così come operata in sede procedimentale dal responsabile, mentre l’attività più propriamente decisionale, volta all’individuazione della specifica soluzione regolativa prescelta, si presterebbe ad una mera verifica estrinseca di ragionevolezza

74 Coerentemente si è allora proposto di affrontare il problema prescindendo dalla semplice contrapposizione fra teorie contrarie o favorevoli all’inserimento dell’eccesso di potere nell’ambito dell’abuso d’ufficio, bensì ritagliando da detto vizio ciò che può risultare utile al penalista circa il problema degli atti discrezionali. Sotto il profilo penale, infatti, ciò che realmente dovrebbe rilevare sarebbe solo l’aspetto dello sviamento di potere: deviazione dell’atto dalla sua causa tipica verso finalità privatistiche, costituendo questo l’aspetto effettivamente lesivo del bene giuridico tutelato.

75 L’ABUSO IN FORMA OMISSIVA
La responsabilità penale del responsabile del procedimento per omesso impedimento del reato altrui La dottrina dominante ritiene ormai pacificamente che le espressioni utilizzate giustifichino l’ammissibilità anche di un abuso in forma omissiva, risolvendo i problemi di coordinamento con la fattispecie di cui all’art. 328 c.p. a favore dell’ abuso d’ufficio patrimoniale commesso nella forma omissiva, trattandosi di reato più grave, e fugando così ogni dubbio circa la sua configurabilità

76 La norma citata, combinandosi con le singole ipotesi di reato, equipara normativamente il non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire al cagionarlo, convertendo in reati omissivi ipotesi originariamente configurate dal legislatore in forma attiva. Al fine poi di delimitare l’ambito della responsabilità penale, e di rendere determinato l’obbligo di impedire l’evento, occorre procedere all’individuazione del soggetto tenuto, ovvero titolare dell’obbligo di garanzia. Con tale espressione si fa riferimento all’obbligo giuridico, gravante su specifiche categorie predeterminate di soggetti previamente forniti di adeguati poteri giuridici, di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l’incapacità dei titolari di proteggerli adeguatamente .

77 Viene così a crearsi un rapporto di dipendenza fra il soggetto attivo e il titolare del bene protetto, in virtù del quale insorge per il primo il vincolo di tutela del bene giuridico, e che fonda così la c.d. posizione di garanzia. Si impone allora di verificare la presenza dei requisiti citati anche nel delitto di abuso d’ufficio, quando questo venga commesso nello svolgimento del procedimento amministrativo.

78 Per rispondere a queste esigenze, si è creata la figura del responsabile del procedimento, quale soggetto garante della legalità e dell’efficienza dell’azione amministrativa. Proprio la posizione qualificata che egli riveste potrebbe allora renderlo soggetto idoneo a prestare tutela alla pubblica amministrazione anche dalle offese penalmente rilevanti che possano provenire dal suo interno ad opera dei suoi stessi organi, con ciò soddisfacendo una delle esigenze sottese alla creazione di una posizione di garanzia. Il dato normativo dal quale prendere le mosse per individuare quali siano i compiti, e conseguentemente i poteri e le responsabilità, che spettano al responsabile del procedimento è sicuramente l’art. 6 L. 241/1990.

79 CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. III PENALE N. 8977/2015
In tema di abuso di ufficio ex art 323 c.p., per la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato è richiesto il dolo intenzionale che consiste nella consapevolezza dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale e nella volontà di agire per procurarlo e può essere desunta dalla macroscopica illiceità dell'atto e dai tempi di emanazione. Inoltre, la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento non iure osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici che evidenzino la effettiva ratio ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno

80 Art. 314 c.p. – Peculato Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

81 CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI PENALE N. 22800/2016
Integra il delitto di abuso d’ufficio la condotta del pubblico dipendente di indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’avente diritto (fattispecie in cui un agente della Polizia di Stato, addetto al posto fisso presso l’ospedale, per un discreto arco temporale aveva utilizzato il fax dell’ufficio per ricevere e trasmettere documenti ed atti, consegnatigli dai clienti proprio all’interno dell’ufficio, alla società con la quale collaborava per curare pratiche infortunistiche, destinando l’ufficio a succursale della stessa).

82 TUTTI GLI ELEMENTI PROBATORI RACCOLTI DEVONO ACCLARARE CON CERTEZZA LA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEL REO DELLA MACROSCOPICA ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO POSTO IN ESSERE

83 I MODULI …. Modulo per la presentazione di segnalazioni delle violazioni delle norme in tema.pdf Modulo per la presentazione di segnalazioni delle violazioni delle norme sugli.pdf modulo per la presentazione di violazioni.pdf reg.vigilanza.collaborativa pdf Regolamento_sanzionatorio.pdf Regolamento_vigilanza_trasparenza_3_4_2017.pdf


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