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1 LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2008 / 2009 CORSO DI Analisi.

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1 1 LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2008 / 2009 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Michelangelo Nigro

2 2 Il Patto di Stabilità e di Crescita Le analisi finanziarie delle agenzie di rating Il debito pubblico Patto di Stabilità – Rating – Debito

3 3 Il Patto di Stabilità e di Crescita A livello comunitario i Trattati di Maastricht (1992) e Amsterdam (1997) hanno stabilito alcune importanti regole per accelerare i processi di convergenza per un risanamento rapido e costante (Patto di Stabilità e di Crescita). Tra queste, IL RICORSO ALLINDEBITAMENTO È AMMESSO PER FINANZIARE SOLO LE SPESE DI INVESTIMENTO Tali regole chiamano in causa governi centrali e autonomie locali Ladesione al Patto di Stabilità e di Crescita coinvolge Regioni, Province e Comuni che devono: ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese (3% sul PIL) ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno Lordo (60% sul PIL)

4 4 I 4 parametri da rispettare per entrare nellarea EURO Stabilità dei prezzi: linflazione non deve essere superiore a quella media dei tre Paesi con i risultati migliori, aumentata dell1,5% Stabilità dei tassi di interesse: il tasso nominale sui titoli di Stato a lungo termine, non deve essere superiore di oltre due punti percentuali, lanalogo tasso medio dei tre Stati con i migliori risultati in termine di inflazione Stabilità dei cambi: assenza di manovre di svalutazione rispetto ai margini di fluttuazione previsti dallo SME, negli ultimi due anni Stabilità della finanza pubblica: alla fine del 1998, rapporto tra disavanzo pubblico e PIL non deve essere superiore al 3% e rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% REGOLE ANTE EURO REGOLE POST EURO

5 5 Le novità e le conferme del Patto di Stabilità e di Crescita Interno A partire dal 1999 il Patto di Stabilità e di Crescita è stato esteso agli enti territoriali italiani Sin da quando è stato introdotto, è stato normato di anno in anno attraverso le Leggi Finanziarie Nel corso di tutti questi anni le regole del PdS hanno posto vincoli di bilancio sempre diversi, impedendo di fatto una sana e coerente programmazione 1999 – 2004: logica di saldi con regole quasi sempre differenti nel corso degli anni 2005 – 2006: logica dei tetti di spesa, anche in questo caso con regole diverse tra il 2005 e il 2006 2007 – 2009: si torna alla logica dei saldi, in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione 2008 – 2010: si confermano la logica dei saldi e, in linea di massima, le regole del patto 2007 2009 – 2011: si utilizza la logica dei saldi, prendendo come base di calcolo lanno 2007

6 6 Le premesse del Patto di Stabilità Anche per questanno le regole del Patto si applicano per le province e i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti Il testo normativo è legato a doppio filo con la imminente riforma federalista del sistema di finanza degli enti territoriali, il quale prevede una graduale sostituzione dei trasferimenti statali con altre forme di finanziamento legate a trasferimenti regionali e nuove forme di imposizione locale Art.77

7 7 Le regole del Patto di Stabilità Competenza mista: i saldi vanno determinati prendendo in considerazione: Gli accertamenti e gli impegni per la parte corrente del bilancio La riscossione e i pagamenti per la parte in conto capitale Si distinguono 4 diversi casi: a)Gli enti che hanno rispettato il Patto nel 2007, con un saldo in termini di competenza mista negativo b)Gli enti che hanno rispettato il Patto nel 2007, con un saldo in termini di competenza mista positivo c)Gli enti che non hanno rispettato il Patto nel 2007, con un saldo in termini di competenza mista positivo d)Gli enti che non hanno rispettato il Patto nel 2007, con un saldo in termini di competenza mista negativo Art.77 BIS

8 8 Gli obiettivi del Patto di Stabilità MIGLIORAMENTO per gli enti che nel 2007 hanno rilevato un saldo negativo PEGGIORAMENTO per gli enti che nel 2007 hanno rilevato un saldo positivo Art.77 BIS

9 9 Alcune novità del Patto di Stabilità Le entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalle alienazioni immobiliari non vengono conteggiate ai fini dei saldi, laddove fossero destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito MA ESISTE UNA DEFINIZIONE PRECISA NELLA CONTABILITA PUBBLICA LOCALE DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI ? Art.77 BIS

10 10 Il controllo del debito pubblico locale Dal 2010, in linea con le regole Europee di controllo del debito pubblico, le province e TUTTI i comuni dovranno attivare azioni di monitoraggio sul volume del debito assunto per finanziarie gli investimenti Sarà possibile aumentare la consistenza del debito in base a delle percentuali che saranno definite annualmente, con proiezione triennale, dal Ministero dellEconomia Art.77 BIS

11 11 Le sanzioni sul controllo del debito Stock complessivo del debito Entrate correnti al netto dei Trasferimenti statali e regionali > Misura definita con Decreto dal MEF SE ALLORA SI RIDUCE DI UN PUNTO LA PERCENTUALE FISSATA ANNUALMENTE Art.77 BIS

12 12 Gli adempimenti del Patto di Stabilità Allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa Trasmissione semestrale delle informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista Entro il 31 marzo, invio della certificazione del rispetto del Patto relativamente allanno precedente Art.77 BIS LA MANCATA TRASMISSIONE COSTITUISCE INADEMPIMENTO AL PATTO DI STABILITA

13 13 Le sanzioni del Patto di Stabilità 2008 - 2011 RIDUZIONE del 5% dei trasferimenti correnti, relativamente ai contributi ordinari del Ministero dellInterno LIMITE agli impegni delle spese correnti, con base il valore minimo dellultimo triennio BLOCCO allindebitamento per gli investimenti; sarà necessaria una apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità IL RISCHIO E IL CONSEGUENTE BLOCCO DEGLI INVESTIMENTI Art.77 BIS

14 14 La precedente disposizione relativa alle sanzioni Per gli enti che non rispettano il Patto nellanno 2008: nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento delladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche calcolano limposta maggiorando laliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3% nelle province, lImposta Provinciale di Trascrizione (IPT) è aumentata del 5%

15 15 Le premialità del Patto di Stabilità Modifiche nel computo dei saldi per gli enti virtuosi Per verificare la virtuosità si terrà conto di due indicatori economico-strutturali tesi alla misurazione del grado di rigidità strutturale dei bilanci e del grado di autonomia finanziaria Gli indici di bilancio saranno definiti con Decreto del MEF, di concerto con il Ministero dellInterno e la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, tenendo conto dei valori medi definiti per fasce demografiche Art.77 BIS

16 16 Il blocco dellautonomia impositiva Sino allattuazione del federalismo fiscale, restano sospesi i poteri degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali collegate a tributi di fonte statale, fatta eccezione per la Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) Art.77 BIS

17 17 Alcune riflessioni sul Patto di Stabilità Rischio di penalizzare gli enti più virtuosi; il limite deriva dalla base di partenza, non più la media di un triennio, ma il solo 2007 La competenza mista impone serie difficoltà di programmazione, in quanto la dinamica dei pagamenti delle opere pubbliche non sempre è controllabile; viceversa, la riscossione derivante da entrate in conto capitale avviene spesso contestualmente allaccertamento (entrate da emissioni obbligazionarie, alienazioni, trasferimenti in conto capitale) Ai fini del Patto si potrebbe verificare la necessità di ritardare i pagamenti delle forniture e/o dei lavori con la conseguenza di incorrere in oneri per ritardati pagamenti e penali Risvolti sulle politiche di dismissioni immobiliari Il sistema delle sanzioni, relativamente al blocco dellindebitamento, rischia di penalizzare lo sviluppo economico dei territori (il debito è una fonte prioritaria per la maggior parte delle amministrazioni locali)

18 18 Il Patto di Stabilità per le regioni ordinarie Prosegue la sperimentazione già prevista dalla Finanziaria 2007, operante sui saldi Spese finali 2009 (competenza e cassa) Spese calcolate sullobtv. progr. diminuito dello 0,6% Per spese finali devono intendersi: Spese correnti + spese in conto capitale - Spese per la sanità + spese per concessione crediti

19 19 … gli altri vincoli Al fine della razionalizzazione delle spese e del risparmio sul bilancio dello Stato, si procede mediante il trasferimento di funzioni statali Monitoraggio sulle strutture sanitarie Blocco dellautonomia impositiva Monitoraggio e trasmissioni telematiche per le varie certificazioni, compresa lattestazione del rispetto del Patto, da inviare entro il 31 marzo dellanno successivo

20 20 La competenza mista Sulla base della sperimentazione, si ridefiniscono le regole del Patto che, comunque, dovranno tener conto della competenza mista (ACCERTAMENTI – IMPEGNI) per la parte corrente (INCASSI – PAGAMENTI) per la parte in c/capitale

21 21 Le sanzioni per il mancato rispetto In caso di non rispetto del Patto di Stabilità, non si può: Impegnare un volume di spese correnti (al netto di quelle previste per la Sanità) in misura superiore allimporto annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nellultimo triennio Ricorrere allindebitamento Assumere personale

22 22 Il Patto di Stabilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome Le singole regioni concordano con il Ministero dellEconomia i volumi delle spese correnti e in c/capitale, nonché i pagamenti, in coerenza con gli obtv. di finanza pubblica In caso di mancanza di accordo, si applicano le regole fissate per le regioni ordinarie Le regioni stabiliscono i vincoli del Patto, anche per gli enti locali; anche in questo caso, in mancanza di accordo, gli enti dovranno rispettare le regole previste dalla Legge Finanziaria

23 23 Le analisi finanziarie delle agenzie di rating Si definisce rating quel processo di analisi e valutazione, fatta da unagenzia indipendente, sulla capacità di un ente di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria Attraverso una scala di rating viene individuato il merito di credito dellente e la sua affidabilità finanziaria nel rimborso dei propri debiti

24 24 Le agenzie internazionali di rating Attualmente sul mercato sono presenti diverse agenzie domestiche e internazionali, ma quelle riconosciute a livello internazionale sono tre: Moodys Standard & Poors FitchRatings

25 25 Il ricorso al rating Il ricorso al rating da parte degli enti territoriali è diventato, per certi versi, indispensabile per affrontare una serie di operazioni che richiedono laccesso ai mercati finanziari Il rating rappresenta un veicolo di fondamentale importanza e necessità per approdare sui mercati nel miglior modo possibile

26 26 Il processo di rating, gli elementi valutati Le agenzie di rating, per poter definire il grado di affidabilità di unamministrazione pubblica, valutano: il bilancio (non meno di 6 annualità, di cui 3 Consuntivi e il bilancio triennale) la flessibilità sul fronte delle politiche fiscali e tariffarie la struttura del debito il modello di programmazione degli investimenti la capacità di realizzazione degli investimenti il management presente nella struttura le strategie di rilancio delle aziende pubbliche laffidabilità del contesto politico istituzionale

27 27 I benefici derivanti dal rating Il risultato più immediato che unamministrazione pubblica ottiene attraverso un voto espresso da unagenzia di rating, è quello di beneficiare di notevoli risparmi nella raccolta di capitali presso i mercati finanziari Non da ultimo, sul piano del marketing e della comunicazione, lamministrazione acquisisce una maggiore visibilità internazionale

28 28 La valutazione di rating La valutazione è fatta utilizzando una scala graduata di semplice comprensione e valida a livello internazionale, attraverso la quale è possibile individuare il merito di credito dellente valutato La simbologia utilizzata dalle tre agenzie di rating è molto simile. Qui di seguito si specifica la scala adottata da Moodys: Le categorie sono nove, passando dal minor rischio (valutato con Aaa) al maggior rischio (valutato con C). Considerato che il rating misura la capacità di onorare il debito, questa è la definizione attribuita alle diverse valutazioni, tenendo conto che le categorie che vanno dalla Aaa alla Baa fanno parte della fascia cosiddetta investimento e che dalla Ba alla C rientrano nella fascia cosiddetta speculativa

29 29 La scala di rating di Moodys AaaMassima qualità e rischio di credito minimo AaQualità elevata e rischio di credito molto remoto ALivello medio – alto e rischio di credito remoto BaaLivello intermedio e rischio di credito contenuto BaPresenza di elementi speculativi e rischio di credito considerevole BSpeculazione e rischio di credito elevato CaaScarsa affidabilità e rischio di credito molto elevato CaAltamente speculativo con probabilità di insolvenza CTradizionalmente insolute con scarsa probabilità di recupero di capitale e interessi

30 30 … la scala di rating di Moodys A ciascuno dei gradi compresi tra Aa e Caa vengono aggiunti i numeri 1, 2, e 3, che denotano delle diverse sfumature allinterno della stessa categoria: Aa1Aa2Aa3 A1A2A3 Baa1Baa2Baa3 … … … Caa1Caa2Caa3 Il numero 1 rappresenta lestremo superiore della categoria di appartenenza; il numero 2 rappresenta la fascia intermedia; il numero 3 si posiziona sullestremità inferiore

31 31 Il debito pubblico Il finanziamento pubblico attraverso il debito Stock e nozione di debito pubblico Inquadramento giuridico e classificazioni del debito pubblico locale e delle spese di investimento La Finanziaria 2004 e il debito La Finanziaria 2004 e gli investimenti Le altre definizioni di spesa di investimento Le condizioni per lindebitamento degli enti locali

32 32 Lo stock del debito pubblico locale Rapporto debito / PIL 2007: 104% Debito pubblico al 31 dicembre 2007: 1.597 mld. PIL al 31 dicembre 2007: 1.535 mld. Debito degli enti territoriali al 31 dicembre 2007: 110,6 miliardi Regioni e province autonome: 44,8 mld. Province: 8,8 mld. Comuni: 46,6 mld. Altri enti: 10,3 mld. Fonte: Bollettino Statistico di Banca dItalia, 2008

33 33 Nozione di debito pubblico Lo Stato e gli altri enti pubblici possono finanziarsi prendendo a prestito capitali sui mercati finanziari nazionali e internazionali Il costo del debito pubblico è espresso dal tasso di interesse remunerato ai sottoscrittori Il costo del debito può essere condizionato dalla valutazione del merito di credito (rating)

34 34 Debito pubblico e investimenti In attuazione del 6° comma dellart.119 della Costituzione, in base al quale è possibile indebitarsi solo per finanziare spese di investimento, la Legge Finanziaria del 2004 (art.3, co.16 – 21) ha stabilito: Chi può indebitarsi Cosa si intende per debito Cosa si intende per investimento La classificazione economico-funzionale degli investimenti – D.P.R.194/1996 Le altre definizioni di debito e investimenti pubblici Le condizioni per lindebitamento La programmazione degli investimenti pubblici

35 35 La Finanziaria 2004 e il debito (1 …) La definizione del debito e degli investimenti (art.3, cc. 16-21): Possono ricorrere al debito (Ambito soggettivo): regioni a statuto ordinario, comuni, province, città metropolitane, comunità montane e isolane, unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali (con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale), regioni a statuto speciale e province autonome, aziende speciali e istituzioni; fanno eccezione le società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.

36 36 La Finanziaria 2004 e il debito (… 2) Sono considerate operazioni di debito *: assunzione di mutui emissione di prestiti obbligazionari cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all85 per cento del prezzo di mercato cartolarizzazioni con garanzie fornite da altre amministrazioni pubbliche cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche * Il testo è stato modificato dalla Finanziaria 2007, art.1, commi 739 e 740

37 37 La Finanziaria 2004 e gli investimenti Ai fini di cui allarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) lacquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) lacquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) lacquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali allerogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra lintervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dellarticolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

38 38 Le altre definizioni di spesa di investimento (1 …) Legge n.62/1964, art.3: sostituiva la classificazione delle spese ordinarie o di parte corrente con correnti o di funzionamento e mantenimento e straordinarie o di parte straordinaria con in conto capitale o di investimento

39 39 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 2 …) In base al D.P.R.194/1996, si definiscono spese in conto capitale secondo la riclassificazione economico funzionale: Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni

40 40 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 3 …) La Cassa Depositi e Prestiti può finanziare, mediante mutui aventi specifica destinazione, gli investimenti attivabili per il perseguimento delle finalità pubbliche affidate alla cura dei soggetti mutuatari, tra i quali: Opere pubbliche; Conferimenti o partecipazioni di capitale a S.p.A. o S.r.l. costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente; Interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali; Fondo rotativo per la progettualità. Sono finanziabili tutte le spese che concorrono a determinare il costo dell'opera finanziata, purché le stesse risultino previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato), che non siano esplicitamente escluse da norme e che non abbiano natura risarcitoria.

41 41 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 4 …) Sempre per la Cassa depositi e prestiti il Decreto 7 gennaio 1998, articolo 1, stabilisce che la Cdp può erogare finanziamenti, nellambito delle finalità pubbliche, per la copertura di specifiche spese così classificate: la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili; l'acquisizione di aree e di altri beni immobili; l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili; gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.

42 42 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 5 …) La Circolare Cdp n. 1253 del 29 luglio 2003, ispirandosi alla nozione di investimento contenuta nel Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità (Reg. CE n.2223 del 25 giugno 1996 – SEC 95), definisce le linee guida sugli investimenti finanziabili dalla Cassa La Cassa innanzitutto definisce cosa si deve intendere per spesa di investimento: trattasi di spese in conto capitale che producono una crescita patrimoniale dellente che le sostiene

43 43 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 6 …) Dalla dottrina si evince la distinzione tra il concetto di SPESA IN CONTO CAPITALE e di INVESTIMENTO, evidenziando che le spese in conto capitale costituiscono una categoria di ampiezza maggiore SPESA IN CONTO CAPITALE: prevale lelemento aziendale dellimpiego di risorse finanziarie volte ad acquisire beni a fecondità ripetuta che partecipano per più esercizi ai processi produttivi ed erogativi degli enti locali INVESTIMENTO: prevale la visione patrimoniale della spesa volta alla realizzazione e/o acquisizione di beni non destinati al consumo che, quindi, non solo si prestano ad un uso ripetuto nel tempo, ma costituiscono anche delle vere e proprie dotazioni permanenti a disposizione delle comunità locali

44 44 In conclusione sul concetto di spesa di investimento (… 7) Interpretando il concetto di investimento alla luce della Costituzione (art.119) e della Finanziaria 2004, la nozione di investimento acquista un valore diversificato a seconda che emerga: ai fini classificatori di bilancio, e in questo caso viene in rilievo la nozione tradizionale, omologa a quella di spesa in conto capitale ovvero a fini di indebitamento (ex.art.30, co.15, L.289/2002) e in questo caso emerge la nozione più rigorosa, quale spesa destinata ad incrementare il patrimonio dellente

45 45 Le condizioni per lindebitamento articolo 203 del TUEL Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

46 46 La capacità di indebitamento articolo 204 del TUEL Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione

47 47 Il limite per il ricorso al debito 15% ENTRATE CORRENTI Previsionale 2009 + 31 dicembre 2008 Interessi passivi sullo stock di debito Cons. 2007 Anno 2008 Interessi passivi sul nuovo debito da assumere Tit. V Bil. 2009 Le fonti di finanziamento degli investimenti

48 48 … le altre condizioni I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cdp, dall'INPDAP e dall'ICS, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a CINQUE anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. IN ALTERNATIVA, LA DECORRENZA DELLAMMORTAMENTO Può ESSERE POSTICIPATA AL 1° LUGLIO SEGUENTE O AL 1° GENNAIO DELLANNO SUCCESSIVO E, PER I CONTRATTI STIPULATI NEL PRIMO SEMESTRE DELLANNO, Può ESSERE ANTICIPATA AL 1° LUGLIO DELLO STESSO ANNO ; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio Decreto.


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