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BIOETICA E CONSIGLIO D’EUROPA

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Presentazione sul tema: "BIOETICA E CONSIGLIO D’EUROPA"— Transcript della presentazione:

1 BIOETICA E CONSIGLIO D’EUROPA

2 Quali documenti d’ispirazione della Convenzione?
Genesi della Convenzione di Oviedo Quali documenti d’ispirazione della Convenzione? Alcuni principi volti alla tutela e promozione dei diritti umani nel campo della vita e della salute, attinti dalla Carte internazionali: 1. Diritto alla vita Art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948) e ripreso in forma più articolata nell’art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici dell’ONU e affermato all’art. 2 della Convenzione Europea sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU, 1950)

3 Nessuno dei tre strumenti è esplicito in merito all’estensione da assicurare alla protezione della vita e non sono definiti estremi di applicazione riguardanti la vita dell’embrione e del feto: Non si fa cenno della questione del cd. “diritto a morire” del malato in fase terminale (questione del “diritto all’eutanasia” diretta o mediante “suicidio medicalmente assistito”) I silenzi della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e della CEDU in merito ad un’assoluta tutela della vita umana hanno suscitato le riserve della “bioetica cattolica” . Va tuttavia riconosciuto che, a quell’epoca, i due problemi erano ancora scarsamente delineati sotto il profilo giuridico internazionale e nazionale.

4 2. La questione della sperimentazione medica:
È trattata all’art. 5 (Dich. Univ. Dir. uomo, 1948) e all’art. 3 (CEDU) in forma pressoché corrispondente e generica Nell’art. 7 del Patto dei diritti civili e politici (ONU) si specifica che ogni sperimentazione è vietata se non autorizzata dal consenso esplicito della persona interessata (fatto che – per alcuni commentatori – si dovrebbe considerare implicito negli altri due documenti, che non ne fanno menzione). Tale precisazione ha avuto ampie ricadute sulle elaborazioni successive, sino ad approdare alla Convenzione di Oviedo.

5 3. La tutela dell’infanzia nell’ambito della salute
Il Preambolo della Convenzione di Oviedo annovera fra i documenti internazionali ispiratori la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (promulgata a New York, 1989) In passato, le Organizzazioni internazionali avevano evidenziato il dovere morale degli adulti (divenuto diritto dei minori) a realizzare le migliori condizioni possibili di vita e di salute: Dichiarazione di Ginevra dell’Assemblea della Società delle Nazioni (1924) Dichiarazione dei diritti del fanciullo dell’ONU (20 novembre 1959)

6 4. Diritto sociale alla salute
L’evoluzione del “sentire sociale” in merito alla salute e alla sicurezza ha condotto i governi europei a rivedere (nel 1996) il testo della Carta Sociale (approvata il 18 ottobre 1991 a Torino), adottando disposizioni più analitiche nei seguenti campi: Diritto alla protezione della salute (art. 11) Diritto all’assistenza sociale e medica (art. 13) Diritti delle persone portatrici di handicap alla autonomia/integrazione sociale/partecipazione alla vita comunitaria (art. 15) Si tratta di argomenti che, almeno in parte, verranno presi in esame per la redazione della Convenzione di Oviedo e relativi protocolli

7 Contesto generale Questa fase coincide con:
Le notevoli conquiste diagnostiche/terapeutiche della medicina moderna affermarsi della tecnologia in campo sanitario che poneva in evidenza – accanto ad effetti positivi – anche la frammentazione delle competenze/burocratizzazione crescente dei servizi, tali da temere che si “spegnesse gradualmente il senso dell’uomo e si rendesse l’ospedale una semplice concentrazione di prestazioni specialistiche intorno ad un organismo malato” L’opinione pubblica manifestò crescente allarme sulla invasività della tecnica/risentimento verso il degrado di taluni aspetti relazionali della medicina (pur essendo affascinata dai progressi assistenziali)

8 Il diffondersi della insoddisfazione verso gli aspetti organizzativi/erogazione dell’assistenza produsse “denunce” delle disfunzioni Questa stagione vede il fiorire della “bioetica” nella sua accezione di etica-biomedica su nuove basi: rifiutando il “paternalismo” del sanitario valorizzando il massimo grado di autonomia di cui può disporre il paziente nel rapporto di cura

9 Si assiste sempre più frequentemente all’emergere dell’importanza del “principio di giustizia”, attraverso il perseguimento di una politica di equità nell’accesso e nel godimento delle risorse sanitarie (rifuggente da ogni preordinata discriminazione): richiesta di un elevato livello della qualità delle cure Efficace protezione della confidenzialità e della privacy negli aspetti generali/particolari dei sistemi sanitari d’erogazione delle cure e della ricerca biomedica

10 La riflessione in senso moderno sui “diritti dell’uomo”inerenti alla tutela della vita e della salute inizia a partire dal secondo dopoguerra, allorché il processo di Norimberga ai criminali nazisti ( ) mise in luce le crudeltà commesse a fini sperimentali sia su malati di particolari forme morbose (ad. Es. malati psichici), sia su prigionieri di guerra/persone di origine ebraica

11 La Dichiarazione di Helsinki (1964):
caposaldo per la tutela della dignità/dei diritti dei pazienti sottoposti a sperimentazione, basandosi sull’espresso “consenso informato”, dunque escludendo dai protocolli sperimentali coloro che non possono offrire valido consenso Tuttavia, è stata parimenti introdotta una diversa concezione: Talune categorie di persone (ad es. minori, disabili psichici, ecc.) di persone incapaci di consentire non possono essere private dei benefici che potrebbero derivare dalla ricerca nella loro specifica condizione esistenziale (qualora gli stessi risultati non potessero essere acquisiti su persone capaci di acconsentire e venissero prese tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo il “rischio sperimentale”, vi fosse l’autorizzazione o il consenso del legale rappresentante.

12 La redazione del Progetto di Convenzione
Dopo l’emanazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (4 novembre, 1950), il Consiglio d’Europa (nei suoi organi competenti: l’Assemblea Parlamentare e il Comitato dei Ministri) aveva condotto con le “raccomandazioni” molti sforzi volti a: Promuovere l’armonizzazione delle legislazioni nazionali europee che riguardano la tutela della dignità umana/protezione dei diritti umani nel campo della biologia e della medicina

13 CONSIGLIO d’EUROPA Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina (Oviedo, 18 aprile 1997) Campo di applicazione: Applicazioni della medicina e della biologia sull’essere umano. Viene riconosciuto il ruolo che riveste il principio del “rispetto della dignità umana”, che diviene il fulcro della bioetica e del biodiritto attorno al quale si incardina l’intera Convenzione.

14 Raccomandazione N° 934 (1982) L’Assemblea Parlamentare aveva espresso la necessità di raggiungere quattro obiettivi: Assicurare la protezione dei diritti dell’uomo nel campo della genetica e, in particolare, il diritto ad avere un patrimonio genetico indenne da qualsiasi manipolazione e il diritto alla protezione del segreto sulle informazioni genetiche dei singoli individui contenute nelle banche dati; Redigere una lista delle malattie gravi suscettibili di essere trattate, con il consenso dell’avente diritto; Preparare una Convenzione Europea che definisse le applicazioni lecite dell’ingegneria genetica agli esseri umani.

15 CAHBI (Comité ad hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales)
Questo organismo multidisciplinare è stato incaricato del compito di: Coordinare l’attività del CoE in questo campo Proporre soluzioni idonee a colmare vuoti politici/legislativi che si venivano a creare in relazione al rapido sviluppo della scienza biomedica (sperimentazione sull’uomo/embrioni, diagnosi prenatale, uso delle biotecnologie, terapia genica, trapianti d’organo, comunicazioni fra pubblico e mondo scientifico)

16 Criteri generali concordati per l’elaborazione del testo:
Riconoscimenti dei nuovi diritti per i cittadini e incoraggiamento dell’istituzione di Comitati etici nazionali aperti alle istanze (anche dirette) dei cittadini, per offrire risposte adeguate al riguardo Rispetto del corpo umano/inviolabilità della persona umana Rispetto della vita privata e familiare (con la precisazione delle condizioni che consentano l’utilizzazione di dati personali risultanti dallo sviluppo di test genetici). Sarà affermato il diritto del neonato a godere di uno statuto giuridico dal momento della nascita, indipendentemente dalle modalità con le quali sarà stato procreato

17 Adozione dell’espressione “essere umano”, intesa nel senso più ampio ma senza la necessità di includere nel testo una precisa definizione di “essere umano”, evitando peraltro di precisare se la Convenzione si applicasse all’essere umano solamente dopo la nascita (o anche prima) Questa decisione derivava dall’opportunità di non entrare nella polemica dell’attribuzione del concetto di “persona” all’embrione, sulla quale già dal principio risultava evidente l’assenza di un possibile accordo fra le delegazioni presenti

18 I principi etici fondamentali ispiratori del testo accolti da tutti i delegati furono:
Rispetto della dignità umana Protezione dell’integrità dell’individuo Affermazione delle responsabilità pubbliche nei confronti dell’applicazione delle scienze biomediche Divieto di ogni commerciabilità del corpo umano e dei suoi organi Divieto di ogni forma di discriminazione

19 Metodologia Si stabilì di produrre un testo che lasciasse un certo margine alle legislazioni nazionali, allo scopo di favorire il processo di armonizzazione delle varie discipline europee mediante una cooperazione e un confronto continuo fra le parti contraenti la Convenzione. Si ritenne impossibile cercare di imporre norme rigide direttamente cogenti Sarebbe stata redatta una “Convenzione-quadro” (non direttamente applicabile), ma tale da consentire ai Paesi contraenti di dare efficacia operativa ai principi enunciati nella Convenzione mediante le loro leggi nazionali

20 Struttura e contenuti della Convenzione
Il CDBI (Comité directif de Bioéthique; Steering Committee on Bioethics): Organismo incaricato di preparare il Progetto di Convenzione Il testo è composto da un Preambolo e da 14 capitoli, comprendenti 38 articoli.

21 Fra le principali disposizioni,risultano particolarmente meritevoli di attenzione:
L’art. 1 richiama gli obiettivi da raggiungere (la protezione dell’essere umano nella sua dignità e identità, garantendo ad ogni persona il rispetto dell’integrità e degli altri suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina). Si deve osservare il duplice impiego del concetto di essere umano e di persona, che in numerosi tentativi la “minoranza” esigua del Comitato redazionale avrebbe voluto ricondurre all’unico termine di “persona”, includendo in quest’ultimo anche l’embrione. Pur senza definire i significati di persona ed essere umano, il Rapport explicatif della Convenzione afferma che “si constata come principio generalmente riconosciuto che la dignità dell’essere umano deve essere rispettata dall’inizio della vita”.

22 Rimane il fatto che la “garanzia” dell’integrità e degli altri diritti e libertà fondamentali nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina di cui parla l’articolo è assicurata solo alla “persona” dopo la nascita, secondo la prevalente interpretazione del concetto nell’ambito del diritto.

23 All’art. 2 (Primato dell’essere umano), si dichiara che l’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza. Art. 3 (Accesso equo alle cure sanitarie). Viene ribadito un principio generale dell’assistenza sanitaria moderna: l’accesso equo alle cure. Questo obiettivo chiama in causa l’obbligazione dei mezzi da parte degli Stati nel settore della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione. Per “equità” si intende anzitutto l’assenza di ogni discriminazione ingiustificata. Alcuni avrebbero preferito restringere il significato dell’articolo, considerato troppo esteso, ai soli servizi necessari, ma si replicò che si trattava di un parametro difficile a stabilirsi a priori.

24 Sono state, inoltre, sollevate domande su “chi” (se il politico o il medico) sarà abilitato a stabilire i bisogni di salute. Come è evidente, si tratta di un articolo che opera in uno degli aspetti più importanti e conflittuali della medicina moderna: Il rapporto fra economia e sanità Non sono state riscontrate difficoltà a stabilire che le cure devono avere “qualità appropriata”.

25 Nel dibattito si fu pienamente consapevoli del valore fondamentale del binomio informazione-consenso nell’etica medica attuale, pur condividendo le difficoltà di ottenere, nella pratica, la completa informazione e pur registrando diverse modalità secondo le quali può ritenersi espresso il consenso in ogni caso esplicito (verbale, scritto, ecc.) (Art. 5, consenso informato)

26 Art. 6 (Protezione delle persone incapaci di esprimere consenso):
Le delegazioni convenivano sul fatto che “di regola” non possono essere praticati interventi sugli incapaci in senso giuridico o su coloro che hanno una capacità di discernimento ridotta, se non in funzione di un beneficio diretto e nelle condizioni di protezione previste dalla legge (secondo le classiche indicazioni della Dichiarazione di Helsinki)

27 Si delineavano due tendenze con riguardo alle “eccezioni”, previste in sede di sperimentazione clinica: Alcuni affermavano la possibilità che “l’incapace giuridico o di fatto ad esprimere consenso” partecipasse a ricerche non presentanti beneficio diretto per l’interessato, a condizione comunque di rischio minimale per lo stesso e purché la ricerca avesse pari efficacia a quella conducibile su soggetti di piena capacità e non fossero disponibili soggetti pienamente capaci Altri ritenevano che nessuna attività del genere si potesse intraprendere che non fosse a beneficio del soggetto sottoposto alla ricerca

28 Nel 1995, l’Assemblea Parlamentare propose che ogni intervento condotto su soggetto privo di capacità legale di consentire, o con capacità di discernimento ridotta, non potesse effettuarsi se non per il beneficio diretto dell’interessato, previo consenso espresso dal suo rappresentante legale

29 Art. 7 (Protezione delle persone sofferenti di disturbi mentali):
Si richiede il consenso dell’interessato per il trattamento di turbe mentali (obbligo che può essere superato solo se la mancanza di trattamento rischiasse di provocare grave pregiudizio alla salute del paziente) La legge nazionale è tenuta a proteggere l’interessato (ciò significa prevedere procedure di sorveglianza/controllo, strumenti di ricorso contro eventuali abusi)

30 La redazione del testo finale non fu agevole, dovendosi contemperare:
“malattia mentale”(o malattia psichiatrica) “Disturbo mentale” (anche transitorio, ad. Es. senilità, alcolismo, droga, ecc.) Si decise che l’articolo avrebbe avuto applicazione in ogni circostanza in cui il disturbo mentale (qualsiasi ne fosse l’origine) impedisse alla persona di decidere ciò che fosse nel proprio interesse ai fini della protezione della salute. Si tendeva, comunque, a privilegiare l’autonomia del soggetto.

31 Art. 8 (Situazioni di urgenza):
Venne confermato l’obbligo deontologico di intervento medico a beneficio dell’ “interessato in situazioni di urgenza, allorché non fosse possibile ottenere il consenso” È questo – come è noto – un principio cardine dell’etica professionale e del dovere giuridico della professione

32 Art. 9 (Desideri precedentemente espressi)
Il CDBI si pronunciò su questo delicato problema, ammettendo che i desideri espressi dal paziente prima di un intervento medico (che si svolgesse in situazioni tali da non consentire al paziente di esprimere la sua immediata volontà) dovessero essere “presi in considerazione”. L’Assemblea Parlamentare propose di modificare questa formula molto ragionevole in forma tassativa (“i desideri saranno determinanti”). Pur valorizzando il principio di autonomia del soggetto avrebbe potuto aprire a delicate interpretazioni (ad es. nel caso del “testamento biologico”) quando tali “desideri” fossero stati espressi molto tempo prima del verificarsi dell’evento.

33 L’orientamento del CDBI è rimasto ancorato ad una formula che assicuri:
La “considerazione” del desiderio del paziente La valutazione oggettiva/tecnica della “situazione clinica attuale e la coerenza con i doveri fondamentali del medico: scegliere il trattamento più appropriato nelle circostanze concrete (principio di proporzionalità delle cure), non essere obbligati a dare (eventualmente) la morte su richiesta del paziente, rifuggire – in ogni caso – sia dall’accanimento terapeutico che dall’abbandono delle cure L’argomento è uno dei più controversi della bioetica

34 Art. 10 (Vita privata e diritto all’informazione)
Viene riaffermato il noto “diritto di ciascuno alla vita privata” anche in tema di salute, collegandolo alle informazioni al riguardo: Diritto di “conoscere la verità” (ogni informazione raccolta sulla propria salute) o a optare per non conoscerla (in base al “principio di autonomia”) Nel dibattito, si stabilisce la possibilità di limitare l’esercizio di tale diritto con legge dello Stato (ad es. nei casi in cui la mancata trasmissione di informazione molto gravi sulla salute di una persona possa nuocere a terzi: in tal caso il diritto “ a non sapere” dell’interessato entra in conflitto con il dovere etico di salvaguardare dal rischio la terza persona

35 Capitolo IV: Genoma umano
Art.11 (Non discriminazione): Questo articolo vieta ogni forma di discriminazione della “persona”, a causa del suo patrimonio genetico Nei commenti che sono seguiti dopo la pubblicazione della Convenzione, si è fatto osservare che la formula adottata non copre l’aborto eugenetico (ad es. per motivi razziali, come purtroppo è avvenuto in certe politiche di “pulizia etnica”, anche in Europa) I tentativi compiuti sia in Comitato CDBI, sia in Assemblea Parlamentare per assicurare all’embrione/feto il carattere di persona sono stati respinti.

36 Art. 13 (interventi sul genoma umano)
Nel dibattito relativo alla prima formulazione, si manifestarono soprattutto due preoccupazioni: Che si producessero volontariamente alterazioni non terapeutiche della linea germinale (definito attualmente “enhancement” della qualità della prole) Che terapie genetiche somatiche avessero effetti, cosiddetti secondari, sulla linea germinale. “Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non può essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti”.

37 Art. 14 (non selezione del sesso):
“L’utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non è ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria legata al sesso”. In principio, l’Assemblea ha soppresso la seconda parte della frase (“salvo che” ecc.), ma il Comitato dei Ministri l’ha reintrodotta. La decisione è stata giudicata grave da tutti coloro che difendono senza riserve la vita embrionale. Il Rapport explicatif chiarisce che la questione è demandata alle procedure interne adottate da ogni Stato e a tale livello va considerata, ferma restando la necessità di una consulenza genetica appropriata da offrire alle persone interessate.

38 All’art. 15 si statuisce l’importante principio che l’esercizio della ricerca scientifica biologica e medica non è arbitrario, ma deve svolgersi secondo le disposizioni della Convenzione e delle altre norme giuridiche che proteggono l’essere umano. Nel Rapport explicatif si fa l’esempio della sottoposizione del protocollo all’esame di un Comitato etico.

39 Art. 18 (ricerca sugli embrioni in vitro):
Molto travagliata è stata la stesura di questo articolo, che ha dato luogo a “ripensamenti” ma anche a tenaci confronti tra le varie delegazioni (oltre che nell’opinione pubblica), tuttora persistenti. Nel Comitato redazionale del 1992 emersero due linee: una favorevole all’opportunità di inserire una disposizione vietante la creazione di embrioni a solo scopo di ricerca L’altra contraria ad inserire norme riguardanti l’embrione, in quanto pericolose per l’accettazione stessa di un testo siffatto.

40 L’Osservatore della Santa Sede si pronunciava, in prima istanza, a favore di una norma che vietasse la ricerca sull’embrione umano e, in seconda istanza, a stabilire chiaramente il limite della ricerca autorizzata su “embrioni soprannumerari” (risultanti cioè dalle “prudenziali” fecondazioni in vitro di un numero maggiore di ovociti rispetto allo stretto necessario, nel timore di irregolarità di sviluppo degli embrioni) a non oltre il 14° giorno, la necessità del consenso esplicito della coppia, la accertata mancanza di metodi alternativi e solo a seguito di un’autorizzazione alla ricerca da parte di un Comitato etico.

41 “Ricerca sugli embrioni in vitro
“Ricerca sugli embrioni in vitro. Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata all’embrione. La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata”.

42 Nel dibattito, si fece presente, da alcuni, che la frase è sibillina:
Se la ricerca è terapeutica per quell’embrione considerato, nulla quaestio; se viceversa si vuole una ricerca non terapeutica, non si vede quale “protezione” si possa assicurare ad un embrione che è destinato a non sopravvivere

43 Capitolo VI: Prelievo di organi e tessuti su donatori viventi a fini di trapianto
(Art. 19) Si afferma il principio di rendere partecipe, attraverso l’informazione/consenso, la persona dalla quale è stata prelevata una parte( ad es. sangue, capelli, ossa, pelle, organi ecc.) dell’utilizzazione della parte stessa per uno scopo diverso da quello per il quale la parte è stata prelevata: La parte prelevata contiene sempre una serie di informazioni genetiche che possono eventualmente consentire l’identificazione della persona dalla quale proviene.

44 Si discusse a lungo se riservare il testo alla sola donazione di organi e non di tessuti (che presenta problemi diversi) In un primo momento (1995) si votò, accettando l’inclusione del dono dei tessuti nella disciplina generale dei trapianti Si discusse, infine, se riservare la donazione da vivente – che andava diffondendosi in alcuni paesi (soprattutto del Nord Europa) – solamente ai membri della famiglia biologica, oppure fra coloro che sono legati da accertata comunanza di vita. La questione fu rinviata al Protocollo Addizionale

45 Nella formulazione definitiva (art
Nella formulazione definitiva (art.19), si afferma che il prelievo (da vivente) può essere effettuato nel solo interesse terapeutico del ricevente ed allorché non vi sia disponibilità di organi (o tessuti) appropriati da persona deceduta, né di metodi terapeutici alternativi di efficacia comparabile È richiesto il consenso esplicito, per iscritto o davanti a un’istanza ufficiale, del donatore (si rinviava alla legge nazionale la questione) Nel Rapport explicatif (1996), ma non nel testo dell’art., si afferma che, nel caso dei tessuti, questi possono essere conservati in banche di tessuti per i bisogni futuri del ricevente.

46 Art. 21 (divieto del profitto):
Si sancisce il principio che il corpo umano e le sue parti non devono essere – in quanto tali – fonti di profitto. Tale disposizione non impedisce il rimborso delle spese sostenute dal donatore, né il rimborso delle spese di laboratorio, di conservazione, di trasporto, ecc. sostenute dalle organizzazioni coinvolte.

47 Art. 22 (Utilizzazione di una parte del corpo umano prelevata):
Allorché una parte del corpo umano è prelevata nel corso di un intervento, detta parte non può essere conservata/utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata prelevata (e lo deve essere in conformità delle procedure di informazione/consenso richieste) Alla base si colloca l’idea che la persona che ha donato un elemento del proprio corpo dovrebbe poter esprimere un’opinione a proposito dell’utilizzo dello stesso. La questione si pone per i “prelievi operatori”, alcuni dei quali vengono conservati, manipolati ed utilizzati da industrie sanitarie e farmaceutiche all’insaputa delle persone dalle quali vengono prelevati (perché classificati res nullius). Con l’art. 22, diviene necessario richiedere il consenso informato per l’uso (anche perché i tessuti prelevati contengono informazioni genetiche della persona interessata)

48 Il Protocollo sui trapianti d’organo e tessuti d’origine umana (2002)
Nel 1991, il Comitato dei Ministri aveva incaricato il CAHBI (responsabile al tempo della preparazione della Convenzione di Bioetica), di elaborare protocolli alla Convenzione stessa. La pratica dei “trapianti d’organo” fu considerata uno dei settori più sensibili in cui “i diritti dell’uomo” avrebbero potuto entrare in conflitto con norme/prassi esclusivamente rivolte all’interesse del reperimento d’organo, che sempre più si manifestava inadeguato a coprire la domanda, con i soli prelievi da cadavere.

49 Punti essenziali del dibattito
Sempre più spesso venivano segnalati episodi di commercio clandestino di organi, contrari alla posizione assunta dal CoE, che non ammetteva transazioni economiche nella “cessione” di parti del corpo umano, prelevati sia da viventi, che da cadavere. Fu confermata l’esclusione della materia riguardante organi embrionali e fetali dal futuro protocolli sui trapianti. Fu anche stabilito che l’espressione trapianto d’organo avrebbe coperto l’intero spettro delle attività di rimozione (prelievo), preparazione, conservazione e impianto di organi.

50 Principali contenuti Il protocollo è composto da 34 articoli ed è preceduto da un Preambolo. Si constata che il trapianto d’organi e tessuti è parte integrante dei servizi per la salute messi a disposizione della popolazione. Rilevata la preziosità, anche per la carenza di organi e tessuti, si intende con il presente testo facilitare l’uso appropriato degli stessi: Rispettando i principi etici fondamentali Impedendo la commercializzazione di parti del corpo umano

51 A differenza della Convenzione, ove c’è un doppio riferimento al concetto di “essere umano” e di “persona”, nel caso del Protocollo (avendo escluso con l’art.2 ogni riferimento a embrione e feto)fu adottato il riferimento unico alla “persona” Vennero incluse nell’ambito della disciplina in redazione, oltre agli organi e tessuti umani, anche gli elementi cellulari tissutali(non embrionali), comprese le cellule staminali tissutali e del cordone ombelicale Fra le esclusioni, si confermarono gli organi e tessuti riproduttivi

52 Testo: aspetti salienti
Capitolo II: Disposizione generali Art. 3 – Sistema dei trapianti. I principi accolti sono: Assicurare un accesso equo e trasparente dei pazienti Assicurare la “tracciabilità” degli organi e tessuti

53 Art.8 – informazione degli operatori della salute e del pubblico
I Governi devono organizzare iniziative di informazione periodica sul fabbisogno di organi e tessuti;sulle condizioni e sulle regole valide per la donazione (consenso, autorizzazione necessaria, ecc.) La discussione sui punti trattati nel Cap.II fu animata. Si riconobbe che il governo delle liste di attesa fosse il punto critico del sistema

54 Capitolo III: prelievo di organi e tessuti da persone viventi
Art.9 – Regola generale. Beneficio terapeutico del ricevente Mancata disponibilità di organo o tessuto adatto da persona deceduta Mancanza di metodo terapeutico di efficacia comparabile

55 Art.10- Potenziali donatori di organi
La legge nazionale stabilirà quali stretti rapporti personali fra donatore e ricevente o quali altre condizioni sono necessarie (in mancanza di tali rapporti) per consentire il prelievo a seguito di approvazione di appropriato organismo indipendente

56 Art.11 – valutazione dei rischi per il donatore
Obbligo di esami e valutazioni mediche per stabilire e limitare i rischi per la salute fisica/mentale del donatore Divieto di procedere al prelievo se esistono rischi per la vita o la salute dello stesso

57 Art.13 – consenso del donatore vivente
Divieto di prelievo in mancanza di consenso libero, informato e specifico (prestato per iscritto o di fronte ad organismo ufficiale) del donatore vivente Facoltà di ritirare il consenso in ogni momento

58 Capitolo IV: prelievo di organi e di tessuti da persone decedute
Art.16- accertamento di morte Si ribadisce che nessun prelievo può essere effettuato su persona deceduta se non dopo che il decesso sia stato debitamente accertato in conformità alla legge. I medici che accertano il decesso non debbono essere gli stessi che partecipano al prelievo, né alle successive operazioni di trapianto, né i medici che hanno in cura i potenziali riceventi di questi organi/tessuti prelevati.

59 Capitolo VI: divieto di profitto
Art.21- divieto di profitto L’articolo vieta di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di profitto Non preclude la possibilità di pagamenti sotto forma di indennizzo per i donatori viventi delle spese sostenute/mancate entrate subite Prevede il risarcimento del danno ingiusto su donatori viventi Vieta attività pubblicitarie sul bisogno o sulla disponibilità di organi/tessuti allo scopo di cercare di ottenere un profitto

60 Art.22- divieto del traffico di organi e tessuti
Con il divieto esplicito del traffico di organi e tessuti si intese anche rispondere ai timori che l’adozione internazionale di bambini servisse come canale clandestino per il prelievo/trapianto illegale di organi e tessuti

61 Alcune riflessioni bioetiche conclusive
Sin dall’inizio della riflessione sulla “donazione di organi e tessuti” in Consiglio d’Europa è stata sostenuta la tesi che ogni transazione commerciale sul corpo umano e le sue parti sia incompatibile con la “dignità dell’uomo” Si tratta del problema generale etico-giuridico della “disponibilità del proprio corpo”

62 In dottrina si prospettano tre modelli di soluzione:
Le parti del corpo sono di proprietà della persona, la qual- in condizioni di intendere e volere- può disporre di esse liberamente (concezione proprietaria) Le parti del corpo non possono essere in alcun caso disponibili: il corpo costituisce un insieme organico, equilibrato, “naturale” e unitario, in quelle parti hanno un unico destino(solo la malattia non curabile di una parte può richiedere l’ablazione della parte per la salvezza del tutto) Le parti del corpo(in determinate condizioni) possono essere rese disponibili per terzi, nello spirito di una solidarietà interumana(deve potersi manifestare con il criterio del “dono”)

63 Questo principio etico (alla base della riflessione bioetica sulla corporeità, soprattutto Europea fa da sfondo al sistema giuridico che si è delineato nelle legislazioni nazionali riguardo alla donazione d’organo e/o di tessuti, sia da vivente che da cadavere. Su queste basi è stato rifiutato il modello che vieta qualsiasi cessione di parti del corpo umano (principio di indisponibilità)sia il modello della “property”(che costituisce la relazione fra il soggetto e il proprio corpo, secondo una logica dominicale)

64 È stato accolto in Europa il modello che gli anglosassoni classificano come “market inalienability” (teorizzato da Rose-Ackerman, 1985) Si tratta di un sistema intermedio tra quello dell’inalienabilità e quello del mercato: ammette in larga misura la possibilità di disporre dei diritti sul corpo, anche in presenza di una diminuzione permanente della integrità fisica Ma assume come requisito generale di liceità quello della gratuità dell’atto di disposizione Questa classificazione viene da molti applicata sia al dono da vivente che da cadavere

65 Iter di ratifica della Convenzione di Oviedo
Nonostante il governo italiano sia stato tra i primi firmatari della Convenzione e che il Parlamento abbia adottato ed il Pres. della Repubblica promulgato la legge 28 Marzo 2001, n.145 di ratifica e di esecuzione della stessa Convenzione, tuttavia l’Italia non ne è ancora parte, a causa di: Mancata adozione dei “decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione” Non risultano emanati nonostante il termine per l’adozione sia scaduto Altro decisivo ostacolo consiste nell’adempienza di carattere procedurale: mancato deposito presso il COE dello strumento di ratifica della Conv., perciò non risulta completato e la stessa non può essere considerata in Italia diritto vigente.

66 Grazie per l’attenzione


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