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PubblicatoDesideria Morelli Modificato 10 anni fa
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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Criteriologia medico legale
dott. Pietro G. IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL
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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
Nell’esercizio professionale medico si possono realizzare quattro tipi di responsabilità fondamentali: Penale Civile Amministrativa Deontologica
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ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
Perché il medico possa essere ritenuto civilmente responsabile di danni provocati al paziente debbono realizzarsi le seguenti condizioni: Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale. Si deve realizzare un danno al paziente. Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od omissione del medico e l’evento lesivo. L’evento dannoso deve essere prevedibile.
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ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale. La condotta colposa può consistere in atti commissivi (culpa in agendo) o omissivi (culpa in omittendo). Distinguiamo una colpa generica, che si concretizza nella negligenza, imprudenza, imperizia e una colpa specifica che consiste nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline
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ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
Linee guida Riferimento comportamentale flessibile Chiarezza Praticità applicativa Nessun valore legale Aggiornamento continuo
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Ipotesi di responsabilità colposa
Imperizia, Imprudenza, Negligenza Mancata profilassi Profilassi inadeguata Errore in diagnosi Trattamento inadeguato
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Art Codice Civile Il medico, al pari di ogni altro professionista, ha una responsabilità piena per i casi che non presentino particolari difficoltà. Se invece l’opera professionale investe casi difficili, vale quanto stabilito dall’art del C.C. Tale articolo prevede che, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde di danno solo in caso di colpa grave, anche se limitatamente alla sola imperizia come meglio precisato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n° 166 del 28/11/73
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Codice Deontologico (art. 12) Prescrizione e trattamento terapeutico
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico (continua)
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Codice Deontologico (art. 12)
Prescrizione e trattamento terapeutico Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso (continua)
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Codice Deontologico (art. 12)
Prescrizione e trattamento terapeutico Le prescrizioni ed i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente
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LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94 (Decreto Di Bella)
Articolo 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate “ 1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.
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LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94 (Decreto Di Bella)
Articolo 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate “ 2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata ... “
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LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94 (Decreto Di Bella)
Articolo 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate “...ovvero riconosciuta agli effetti della legge ... qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via e modalità di somministrazione e purchè tale impiego sia noto e conforme a linee guida o lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate ...”
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ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’
Si deve realizzare un danno al paziente. Il danno (modificazione peggiorativa dello stato anteriore) può consistere nella morte, ovvero nell’aggravamento di una malattia in atto o la insorgenza di altra patologia.
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VALUTAZIONE DEL DANNO RIFERIMENTI:
Tabella delle menomazioni INAIL per la valutazione del danno biologico (D.M. del 12/07/2000) Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente Giuffrè Editore a cura della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni D. M. 03/07/2003 – Tabella delle menomazioni (micropermanenti)
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ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’
Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od omissione del medico e l’evento lesivo.
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ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’
L’evento dannoso deve essere prevedibile. Di fronte a un evento dannoso assolutamente imprevedibile, non si può mai invocare la responsabilità professionale del sanitario
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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
Attribuzione delle responsabilità. Esercizio clinico individuale Esercizio clinico di equipe
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