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DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SCIENTIFICA AZIENDALE

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Presentazione sul tema: "DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SCIENTIFICA AZIENDALE"— Transcript della presentazione:

1 DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SCIENTIFICA AZIENDALE
ASPETTI LEGISLATIVI

2 DECRETO LEGISLATIVO n° 541
La documentazione scientifica e l’informazione aziendale è regolata da un punto di vista normativo dal DECRETO LEGISLATIVO n° 541 del 30 dicembre 1992 che attua la Direttiva CEE 92/28 concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

3 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 1 il decreto definisce come “ pubblicità dei medicinali qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di esortazione intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo dei medicinali ”.

4 la pubblicità dei medicinali viene a sua volta suddivisa tra:
D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 1 la pubblicità dei medicinali viene a sua volta suddivisa tra: Pubblicità dei medicinali presso il pubblico Pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli.

5 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 1 All’ interno di questo articolo assume particolare importanza per le aziende farmaceutiche il comma 3 “ …è ricompresa nella pubblicità…, l’ informazione scientifica svolta a cura e con il contributo delle imprese farmaceutiche, le quali devono attenersi alle disposizioni e ai criteri previsti dagli articoli seguenti”

6 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 2 La pubblicità dei medicinali può riferirsi unicamente a quelli per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e deve essere conforme alle informazioni sulle caratteristiche del prodotto approvato.

7 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 2 Inoltre “la pubblicità dei medicinali deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.”

8 L’articolo 3 regola la pubblicità di un medicinale presso il pubblico.
D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 3 L’articolo 3 regola la pubblicità di un medicinale presso il pubblico. Possono essere oggetto di pubblicità solo quei medicinali che possono essere utilizzati senza intervento di un medico per diagnosi, prescrizione o sorveglianza nel corso del trattamento.

9 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 3 OTC

10 Va inoltre ricordato che:
D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 3 Va inoltre ricordato che: È vietata la pubblicità al pubblico dei medicinali che possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica (A,B,C) e dei SOP È vietata la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale

11 nella pubblicità al pubblico il prodotto :
D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 4 nella pubblicità al pubblico il prodotto : deve essere identificato chiaramente come medicinale deve comprendere nome e principio attivo deve comprendere un invito a leggere le avvertenze nel foglio illustrativo

12 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 6 Nessuna pubblicità di medicinali al pubblico può essere effettuata senza l’autorizzazione del Ministero della Salute.

13 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 6 Ne è esclusa la pubblicità ai medici che si limita al nome del medicinale (solo a scopo mnemonico). Quest’ultima, tuttavia, deve contenere le indicazioni, le controindicazioni, le precauzioni d’impiego,le interazioni, le avvertenze speciali contenute nel foglio illustrativo.

14 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 6 L’ autorizzazione è rilasciata dal Min. San. dopo acquisizione di parere da parte di una commissione di esperti. Il parere non è obbligatorio se il messaggio, destinato a stampa o radio, è stato approvato da un istituto di autodisciplina riconosciuto dal Ministero o fa parte di altro già autorizzato.

15 Medici Farmacisti D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 7
Gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta la pubblicità di un medicinale sono esclusivamente : Medici Farmacisti e deve sempre contenere le informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, il nome del medicinale ed i/il principio attivo

16 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 7 La pubblicità dei medicinali presso gli operatori può essere svolta dall’azienda titolare della AIC o da altra azienda che, in funzione di accordi con la titolare, provveda alla effettiva commercializzazione del prodotto su tutto il territorio nazionale (licenziataria o concessionaria).

17 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 8 Nessuna documentazione sul medicinale, ad eccezione del riassunto sulle caratteristiche del prodotto ( scheda tecnica ), può essere fornita al medico dall’azienda se : non sono trascorsi 45 gg dal deposito della documentazione al Ministero della Salute

18 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 8 Il ministero ha facoltà, anche dopo 45 gg, di vietare o sospendere la divulgazione della documentazione Le informazioni contenute devono essere esatte, aggiornate, verificabili e conformi alla documentazione presentata per l’ottenimento dell’ AIC Gli articoli, le tabelle e le illustrazioni tratte da riviste mediche devono essere prodotti integralmente, citando la fonte.

19 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 9 QUESTO ARTICOLO DEL DECRETO LEGGE REGOLA I REQUISITI E L’ATTIVITA’ DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI. SI STABILISCE INNANZITUTTO CHE SOLO QUESTA FIGURA PUO’ FORNIRE AL MEDICO INFORMAZIONI SUI MEDICINALI

20 INFORMATORI SCIENTIFICI
D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 9 INFORMATORI SCIENTIFICI Laurea in : Medicina e chirurgia Scienze biologiche Chimica organica o biologica Farmacia CTF Diploma in I.S.F.

21 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 11 nell’ambito dell’attività di informazione sui medicinali è vietato agli ISF di “concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico o dal farmacista.”

22 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 13 il D.L. n° 541 regolamenta anche la distribuzione dei campioni gratuiti dei medicinali. In particolare : I campioni gratuiti di un medicinale possono essere distribuiti solo ai medici autorizzati a prescriverlo Non possono essere dispensati senza richiesta scritta del medico (scarico saggi)

23 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 13

24 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 13 2 campioni a visita per ogni forma farmaceutica nei primi 18 mesi dalla commercializzazione fino ad un massimo di 10 in un anno 5 campioni a visita, fino ad un massimo di 25 in un anno, oltre i 18 mesi dall’inizio della commercializzazione nell’ambito del listino aziendale I limiti di cui sopra riguardano solo i farmaci compresi nel prontuario del SSN

25 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 13 ISF CAMPIONE + SCHEDA TECNICA MEDICO

26 D.L. 541 del 30/12/1992 – Art. 15 La violazione del presente decreto sulla pubblicità agli operatori sanitari comporta: SANZIONI PENALI per i farmaci compresi nel prontuario del SSN la sospensione dal prontuario per un periodo da 10 giorni a 2 anni.


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