La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Università degli Studi di Padova

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Università degli Studi di Padova"— Transcript della presentazione:

1 Università degli Studi di Padova
Anna Aprile P.A. di Medicina Legale Università degli Studi di Padova    Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

2 I cancri intervallo sono eventi avversi, o potenzialmente tali, che si verificano con frequenza largamente prevedibile, modificabile solo in piccola parte. I cancri intervallo non sono eliminabili Cause: limiti della mammografia (circa 80 %) errore umano (obiettivo < 20 %)

3 I cancri intervallo La percezione del radiologo:
incidente inaccettabile, errore (colpa) spauracchio medico-legale “soluzioni” difensive

4 La percezione delle pazienti:
I cancri intervallo La percezione delle pazienti: una catastrofe (nulla di paragonabile a ciò che pensano dei falsi positivi) Domande: la donna è stata informata dei limiti della mammografia? La donna è stata prontamente “presa in carico” e curata? La prognosi è molto diversa rispetto ai casi trovati allo screening?

5 Radiologi e screening I CI sono il segno di un’”insufficiente” sensibilità Il problema dell’assunzione dell’incertezza nello screening Timore di conseguenze medico-legali I “nemici” dello screening standard Comportamenti precauzionali /difensivi

6 Radiologi e Screening I comportamenti difensivi hanno almeno un effetto certo: compromettono la possibilità di realizzare lo screening e soprattutto di estenderlo a TUTTA la popolazione Art. 32 Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività I programmi di sanità pubblica hanno la prospettiva di popolazione, secondo i principi di equità e di sostenibilità. Pertanto l’obiettivo di tutelare la salute del singolo non può compromettere quello di rispettare l’equità e la sostenibilità

7 “Cascata” degli eventi
Cancri intervallo Denunce Verifica di errore (< 20 % dei CI) Verifica rapporto causalità errore – danno Condanne per danno colposo Responsabilità civile (risarcimento) Responsabilità penale

8 note sulla responsabilità penale
1

9 violazione di doveri connessi ad una norma
correlata attitudine a rispondere anche davanti ad un giudicante Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

10 quale norma? Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

11 RESPONSABILITÀ PENALE
quale norma? CODICE PENALE LEGGI DELLO STATO Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

12 Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge.
RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

13 RESPONSABILITÀ PENALE
Delitto ed articolo del codice penale omicidio colposo; 589 errore (od omissione) colposo connesso a intervento del professionista che abbia causato il decesso della persona assistita Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

14 RESPONSABILITÀ PENALE
Delitto ed articolo del codice penale lesione personale colposa; 590 errore (od omissione) colposo connesso a intervento del professionista che abbia causato il lesioni personali della persona assistita Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

15 RESPONSABILITÀ PENALE Art. 43. Elemento psicologico del reato.
quale norma? CODICE PENALE  Art. 43. Elemento psicologico del reato. Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico. Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

16 RESPONSABILITÀ PENALE
quale norma? CODICE PENALE  condotta (del professionista) danno (alla persona) Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

17 RESPONSABILITÀ PENALE
quale norma? CODICE PENALE  condotta danno nesso di causalità Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

18 RESPONSABILITÀ PENALE Art. 40. Rapporto di causalità.
quale norma? CODICE PENALE  Art. 40. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

19 RESPONSABILITÀ PENALE Art. 40. Rapporto di causalità.
quale norma? CODICE PENALE  Art. 40. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

20 RESPONSABILITÀ PENALE Art. 40. Rapporto di causalità.
quale norma? CODICE PENALE  Art. 40. Rapporto di causalità. azione od omissione Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

21 REATO ELEMENTO OGGETTIVO ELEMENTO SOGGETTIVO
- la condotta: un’azione od un’omissione - l’evento; - il nesso di causalità materiale fra i due predetti ELEMENTO SOGGETTIVO riferibilità della condotta all’autore della stessa - presenza di un elemento psicologico che caratterizza la condotta: il dolo, la colpa o la preterintenzione – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

22 ELEMENTO OGGETTIVO realizzazione di una condotta da cui discende la verificazione dell’evento, che è quindi causalmente riconducibile a quella condotta

23 ELEMENTO OGGETTIVO CONDOTTA EVENTO NESSO DI CAUSALITÀ

24 ELEMENTO OGGETTIVO EVENTO NESSO DI CAUSALITÀ AZIONE COMMISSIVA
DANIELE RODRIGUEZ – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

25 CONDOTTA AZIONE COMMISSIVA OMISSIONE

26 ELEMENTO OGGETTIVO ! OMISSIONE EVENTO NESSO DI CAUSALITÀ

27 … CONDOTTA ERRATA ALTERNATIVA A QUELLA DOVUTA
OMISSIONI … CONDOTTA ERRATA ALTERNATIVA A QUELLA DOVUTA

28 INDAGINE MEDICO-LEGALE GIUDIZIO CONTROFATTUALE
STRUMENTO LOGICO 1: GIUDIZIO CONTROFATTUALE

29 per cui non può produrre alcun effetto materiale
GIUDIZIO CONTROFATTUALE OMISSIONE La condotta omissiva di per se stessa è immateriale, per cui non può produrre alcun effetto materiale

30 GIUDIZIO CONTROFATTUALE OMISSIONE
Il meccanismo logico dell’operazione si inverte: si dovrà positivamente immaginare come, tenuta la condotta che, invece, nel concreto, si imputa omessa e si dovrà verificare se, in presenza di tale azione positiva, la verificazione dell’evento, concretamente determinatosi, sarebbe invece mancata

31 note sulla responsabilità civile
1

32 RESPONSABILITA’ CIVILE REINTEGRAZIONE DELL’INTERESSE PERSO
OBBLIGO DI RISARCIRE DANNO INGIUSTO DERIVANTE DA ILLECITO COMPORTAMENTO REINTEGRAZIONE DELL’INTERESSE PERSO Daniele Rodriguez - Cattedra di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona 8

33 Art. 1218. Responsabilità del debitore.
CODICE CIVILE Art Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Daniele Rodriguez - Cattedra di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona 8

34 Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito.
CODICE CIVILE Art Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Daniele Rodriguez - Cattedra di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona 8

35 RESPONSABILITA’ PENALE
CIVILE personale trasferibile all’assicurazione reato danno ingiusto inadempimento contrattuale condotta colposa condotta colposa/ inadempiente causalità “certa” causalità “dubbia” dimostrazione della responsabilità a carico dell’accusa dimostrazione della assenza di responsabilità a carico della parte convenuta (medico/ ASL)

36  il sistema penale ha come baricentro il reo
l’illecito civile ruota attorno al danneggiato

37 Attitudine a rispondere del proprio operato professionale,
RESPONSABILITÀ Attitudine a rispondere del proprio operato professionale, in caso di errore od omissione, davanti ad un giudicante 2

38 una condotta professionale corretta
RESPONSABILITÀ Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nell’interesse di salute dell’assistito 3

39 … grazie, ho concluso


Scaricare ppt "Università degli Studi di Padova"

Presentazioni simili


Annunci Google