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DANNO INGIUSTO Tradizionalmente illiceità dell’atto era presupposto per ingiustizia del danno Oggi ingiustizia del danno, sganciata dall’antigiuridicità.

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1 DANNO INGIUSTO Tradizionalmente illiceità dell’atto era presupposto per ingiustizia del danno Oggi ingiustizia del danno, sganciata dall’antigiuridicità della condotta, rappresenta un elemento necessario per la nascita di un’obbligazione risarcitoria Conseguenze pratiche : 1. Ampliamento ipotesi risarcitorie: prima solo in caso di lesione di diritto soggettivo assoluto (2043 era considerata norma secondaria) 2. Atipicità danno extracontr: non c’è elenco basta ci sia preesistenza di situazione giuridica rilevante cui deriva pregiudizio

2 conseguenze In giurisprudenza x lungo tempo norme sulla responsabilità sono state considerate norme secondarie operanti soltanto dopo la lesione di un bene primario (non risarcibile lesione al diritto di credito o interesse legittimo)

3 Nella realtà stesso evento può provocare diversi pregiudizi
Il danno giuridicamente rilevante è solo quello INGIUSTO cioè LESIONE DI UNA SITUAZIONE GIURIDICAMENTE RILEVANTE Diritti assoluti, valevoli erga omnes; diritti della personalità; Successivamente risarcibile anche lesione dei diritti di credito;

4 Lesione diritto di credito
Risarcibile danno per inadempimento cagionato dal comportamento colposo del terzo che impedisce al debitore di adempiere. Lesione di vincoli di solidarietà economico affettiva

5 Lesione di semplici aspettative
Perdita di chance: La Cassazione fa propria la tesi che afferma la duplice natura di tale danno: esso può manifestarsi nella sua forma eziologica consistente nella determinazione del risarcimento commisurata alla probabilità di sussistenza del nesso di causalità, attraverso l'utilizzo di una percentuale di riparazione proporzionale alla possibile esistenza del nesso stesso. In tale ipotesi anche una mera possibilità, purchè concreta e attuale, di un danno futuro, iusta alligata et probata, sarà risarcibile. Nella sua forma ontologica la chance è risarcibile in sè, in via autonoma dal bene finale. Sono due figure di danno distinte: pertanto dovranno entrambe essere sottoposte all’attenzione del giudice e provate, anche con l’utilizzo di presunzioni o regole di esperienza. In altra recente sentenza sul tema la Cassazione stabiliva che “il danno derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione, di cui l’interessato ha l’onere di provare, sia pure in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, i presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n. 238).

6 Onere probatorio Anche in tal caso ci si richiama alla tesi ormai predominante secondo cui quando il lavoratore lamenta il risarcimento danno per perdita di chance, “ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo della probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento” (Cass., Sez. L., sent , n. 123).

7 INTERESSI LEGITTIMI DOPO LA STORICA SENTENZA n. 500/99 viene superata l’ostilità a ritenere risarcibile la lesione di interessi legittimi x tradizionale orientamento alla tutela dei soli diritti soggettivi e x qualifica a meri interessi di fatto gli i. legittimi. Il G.A. è giudice che può condannare la P.A. al risarcimento con l’assunzione dei mezzi di prova del processo civile. SS.UU. 2008: risarcimento anche a prescindere dalla illegittimità dell’atto amministrativo

8 LESIONE AMBIENTE Bene collettivo e tutelato dalla Costituzione
Novità legislativa prima art.18 l.349/96, ora d.lgs. 152/2006: art. 311 “ Chiunque realizzando un fatto illecito o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato. Spetta al solo Ministero dell’ambiente Risarcimento in forma specifica e se necessario quello x equivalente (se impossibile o eccessivamente oneroso).


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