AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2010
Introduzione: Le presenti Linee guida disciplinano la realizzazione di misure di politica attiva, attraverso le risorse del Fondo sociale europeo - FSE, per l’attuazione dell’accordo siglato dal Governo e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 12 febbraio 2009 e sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi economica in atto destinatari di ammortizzatori sociali in deroga in CIG/CIGS e mobilità nel periodo 2009/2010.
Quadro sinottico degli istituti di sostegno al reddito in alcuni Paesi Europei Quadro sinottico degli istituti di sostegno al reddito in alcuni Paesi Europei ITALIA Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) Indennità di Mobilità Cigs e Mobilità in deroga alla normativa ordinaria Indennità di disoccupazione Ordinaria Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti FRANCIA Sistema d’assicurazione contro la disoccupazione (Assurance chômaque) Regime di solidarietà (Régime de solidarité) REGNO UNITO Indennità di disoccupazione basata sui contributi (Contribution-based Jobseeker’s Allowence) Indennità di disoccupazione basata sul reddito (Incombe-based Jobseekr’s Allowence). GERMANIA Indennità di disoccupazione I (Arbeitslosengeld I) Indennità di disoccupazione II (Arbeitslosengeld II) Sussidio sociale (Sozialgeld) SPAGNA Indennità di disoccupazione Sussidio di disoccupazione Rendita attiva di inserimento.
Art. 2, comma 36 della legge 203/2008: prevede possano essere concessi trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla vigente normativa, sulla base di accordi con le Regioni e le Province Autonome; Art. 19, della Legge 2/2009: stabilisce che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, possano essere utilizzati con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione Accordo Stato- Regioni e P.A. del 12 febbraio 2009: Definisce le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali e le competenze degli enti locali in materia. DGR 1560 del 9 novembre 2009: Programma degli interventi per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga. Riferimenti normativi:
Cassa Integrazione in deroga CIG in deroga: imprese beneficiarie Aziende appartenenti a qualsiasi settore produttivo escluse dall’utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito. In particolare: – Aziende artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti. – Aziende industriali al di sotto dei 15 dipendenti subordinatamente all’esaurimento degli strumenti ordinari. – Imprese cooperative – Aziende e associazioni del terziario e dei servizi – Aziende del commercio con meno di 50 dipendenti – Studi professionali
Destinatari Sono beneficiari del trattamento: TUTTI I LAVORATORI SUBORDINATI, a tempo indeterminato o determinato; gli APPRENDISTI; i LAVORATORI SOMMINISTRATI, i SOCI LAVORATORI SUBORDINATI DI COOPERATIVE; i LAVORATORI /le LAVORATRICI A DOMICILIO; i
Requisiti Anzianità lavorativa aziendale di almeno 90 giornate presso l’azienda che presenta la richiesta. Durata della prestazione il trattamento viene concesso un periodo di massimo individuale di n. 6 mesi (pari a pro capite per il tempo pieno).N.B. Per i lavoratori TD la durata della CIG non può andare oltre la scadenza del contratto. Per gli apprendisti la durata della CIG è limitata alla durata del rapporto (nel caso in cui lo stesso non sia trasformato)
L’importo della prestazione corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Limiti massimi mensile per il 2010: I periodi in cui è percepita l’integrazione salariale sono coperti da contribuzione figurativa e, pertanto, sono utili per il diritto alla pensione * Come statuito dalla Circolare Inps n. 18 del 05/02/2010, si tratta di importi al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della L. 41/1986 in caso di retribuzione mensile superiore a € ,86. Misura della prestazione € (Importo netto)€ 1.010,57(Importo netto)*
Il lavoratore sospeso in CIG in deroga decade dal trattamento qualora: rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; svolge, contemporaneamente, attività retribuita senza averla prima comunicata alla Struttura INPS territorialmente competente. CIRCOLARE INPS 15 FEBBRAIO 2007, N. 39 Cause di esclusione dal diritto:
Richiesta estensione CIG in deroga E’ possibile richiedere un’estensione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga di ulteriori mesi 6, pari ad ore 1038, fino al 31/12/2010, qualora l’utilizzo della CIG già autorizzata con provvedimento regionale abbia esaurito per almeno un lavoratore il monte ore concesso (per 6 mesi 1038 ore). NB NB. Le richieste di estensione vanno presentate entro il g. 20 del mese successivo.
CIG IN DEROGA Durata: Max 6 mesi (1038 ore anche non consecutive) nell’arco del 2010 Indennità lavoratore: sostegno al reddito pari 80% retribuzione(con massimali definiti da INPS), finanziato per il 30% con FSE Che fare per ottenerlautilizzoAl termine: Lavoratore:DID preventiva presso l’azienda su SR105 Lavoratore: percepisce indennità ed è obbligato a politica attiva offerta da CPI /Soggetto attuatore 1. Rientro al lavoro ( o eventuale nuova CIG per anno successivo) Azienda:domanda di esame congiunto e di autorizzazione a Regione Umbria Azienda: invia rendiconto mensile ore non lavorate dal singolo lavoratore e richiesta pagamento diretto a INPS (SR41) e preventivo/consutivo a regione Umbria 2. Cessazione del rapporto di lavoro: 2.1 Disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti 2.2. (se non prevista 2.1) Mobilità in deroga
DATORI DI LAVORO AMMESSI ALL’INCENTIVO L’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumano - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato - lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga: Trattamenti di CIG in deroga indennità di mobilità in deroga Trattamenti disoccupazione speciale edile in deroga L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 5/2009; La fruizione dell’incentivo è soggetta alla regolarità contributiva ex L. 296/2006- DURC interno Circolare Inps n. 5 del 13 gennaio 2010
Trattamento di disoccupazione per gli apprendisti L. 2/2009 RICONOSCIMENTO TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI PER APPRENDISTI QUANDO SPETTA: Il nuovo trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione è erogato agli apprendisti già assunti alla data del (data di entrata in vigore del decreto-legge) anzianità di servizio aziendale almeno pari a mesi tre
QUANDO SPETTA: L’intervento è previsto nei casi di sospensione dovuta a crisi aziendale o occupazionale o di licenziamento. Vi sia l’intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% dell’indennità spettante, a carico degli Enti bilaterali; L’indennità è concessa per un massimo di 90 giornate. COME FARE PER OTTENERLA: Il lavoratore deve presentare la relativa domanda entro 68 giorni dal licenziamento alla competente sede INPS Trattamento di disoccupazione per gli apprendisti
I lavoratori interessati devono rendere al competente Centro per l’Impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale presentare domanda di disoccupazione alla locale sede INPS (mod. DS21) Trattamento di disoccupazione per gli apprendisti
La CIG si cumula col lavoro?? Circolare Inps N.130 del 4 ottobre 2010 LAVORO DIPENDENTE COMPLEMENTARE Attività lavorativa collocata in altre ore del giorno o altri periodi dell’anno ATTIVITA’ ACCESSORIE Lavoro accessorio tramite voucher entro 3 mila euro annui STIPENDIO RIDOTTO Contratto a TD, con analogo ricalcolo della prestazione ed eventuale differenza INTEGRAZIONE AL REDDITO Nuova attività di lavoro autonomo
La CIG si cumula col lavoro?? Circolare Inps n. 130 del 4 ottobre 2010 L’incompatibilità dell’attività lavorativa con la CIG è stabilita da due norme fondamentali: D. LGS 788/1945 L. 86/1988 LAVORO FULL TIME Il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale ha cominciato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.