La disciplina delle 11 ore di riposo giornaliero

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Transcript della presentazione:

La disciplina delle 11 ore di riposo giornaliero Direttiva europea del 1993 Nel 2003 condanna per il mancato recepimento della direttiva Recepimento in Italia nel 2003 Deroga (illegittima) nel 2007/2008 Adeguamento – dietro procedura di infrazione – nel 2014 Applicazione dal 25 novembre 2015

L. 30-10-2014 n. 161 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.

L. 30-10-2014 n. 161 Art. 14 Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185

Adeguamento alle 11 ore con la legge comunitaria 1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Legge Comunitaria 161/2014 2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente.

Legge Comunitaria 161/2014 A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Legge Comunitaria 161/2014 3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso

Legge Comunitaria 161/2014 Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1  

Orario di lavoro e obblighi del dipendente Effettuare 36 ore settimanali (comparto) – 38 ore (dirigenza) Riposo giornaliero, riposo settimanale, ferie annuali Una durata della prestazione non superiore alle 12,50 ore continuative Orario di lavoro settimanale massimo 48 ore

Le 35 ore? Il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale” i contratti integrativi potranno prevedere, con decorrenza stabilita nella medesima sede ed in via sperimentale, una riduzione dell'orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. Art. 27 CCNL 1999

Riposo giornaliero art. 7 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità

Esiste il turno perfetto?

Riposo giornaliero art. 7 D. Lgs. 08-04-2003 n. 66 art Riposo giornaliero art. 7 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66 art. 3, comma 85, Legge 244/2007 Le disposizioni di cui all’art. 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”.

Riposo giornaliero le norme contrattuali Deroga alle 11 ore purchè sia preservata la continuità assistenziale e siano rispettati i principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori.

Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale art. 17 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Durata del lavoro notturno L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite

Durata del lavoro notturno L’arco temporale di 24 ore entro cui calcolare il riposo è necessariamente mobile, cioè da calcolare dall’ora di inizio della prestazione lavorativa. Ministero del lavoro, circolare n. 8/2005

Riposo settimanale art. 9 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Legge di stabilità 2016 Ove non ancora adempiuto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi.

Legge di stabilità 2016 predispongono un piano inerente il fabbisogno di personale, dando evidenza delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

Legge di stabilità 2016 Determinazione del fabbisogno del personale Attivare contratti di lavoro flessibili a partire dal primo gennaio 2016 fino a luglio (o anche ottobre) procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico ed infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 304-quinquies

Legge di stabilità 2016 Assunzione di 3000 medici e 3000 infermieri?