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Transcript della presentazione:

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IL CONTRATTO DI RETE: DIRITTO E FISCALITA' IL CONTRATTO DI RETE E LE ALTRE FORME ASSOCIATIVE: CONTRATTO DI RETE JOINT VENTURE ( - non è prevista da una norma di legge; - dà vita a forme di aggregazione societaria) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (- è finalizzata unicamente agli appalti pubblici) CONSORZIO (- le imprese aderenti non si propongono un accrescimento individuale e collettivo e non hanno un programma comune) GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (- hanno necessariamente carattere transnazionale)

IL CONTRATTO DI RETE: DIRITTO E FISCALITA' NO SOGGETTIVITA' GIURIDICA LA RAPPRESENTANZA: ORGANO DI RAPPRESENTANZA: comma 4 ter, art. 3 novellato dalla L. 122/10 prevede la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti - MANDATO COLLETTIVO: mandato conferito da più persone con unico atto e per un affare di interesse comune (mandato con rappresentanza art. 1703 ss. c.c.) NO SOGGETTIVITA' GIURIDICA Vi può essere un FONDO COMUNE come forma di destinazione patrimoniale NON “entificata”

IL CONTRATTO DI RETE: DIRITTO E FISCALITA' FONDO PATRIMONIALE COMUNE: a) E' GESTITO DALL'ORGANO DI RAPPRESENTANZA b) L'ORGANO DI RAPPRESENTANZA PUO' APRIRE UN CONTO CORRENTE E' NECESSARIA UN'ESPRESSA PREVISIONE NEL CONTRATTO DI RETE

IL CONTRATTO DI RETE: DIRITTO E FISCALITA' IL CONTRATTO DI RETE: NOZIONE E DISCIPLINA - Art. 3, comma 4 ter L. n. 33/2009, modificata dalla L. 122/2010 CON IL CONTRATTO DI RETE PIÙ IMPRENDITORI PERSEGUONO LO SCOPO DI ACCRESCERE LA PROPRIA CAPACITÀ INNOVATIVA E LA PROPRIA COMPETITIVITÀ, OBBLIGANDOSI A COLLABORARE TRA DI LORO, A SCAMBIARSI INFORMAZIONI, O A ESERCITARE ATTIVITA’ IN COMUNE, SECONDO UN PROGRAMMA DI RETE - il C.R.: - è un contratto plurilaterale con comunione di scopo, con struttura aperta = AUTONOMIA NEGOZIALE Con il C.R. Si porta nel contrattuale ciò che solitamente sta nell'area del precontrattuale

IL CONTRATTO DI RETE: DIRITTO E FISCALITA' IL CONTENUTO DEL CONTRATTO DI RETE: - deve contenere un PROGRAMMA DI RETE che accresca la capacità di innovazione di ogni singola impresa aderente - deve essere previsto un PARAMETRO DI MISURAZIONE delle accresciute capacità di innovazione - la rete può essere costruita in modo modulare: DEVE POTER CRESCERE (vige il principio della maggioranza) Poiché la rete non è una società bensì un CONTRATTO ASSOCIATIVO, al recedente si può non riconoscere il diritto alla liquidazione delle quote

IL CONTRATTO DI RETE: DIRITTO E FISCALITA' IL CONTRATTO DI RETE:I LIVELLI DI AGGREGAZIONE OBBLIGO DI: - COLLABORARE: novità introdotta dal d.l. 78/2010, le prestazioni a cui si obbligano i contraenti vanno determinate identificando AMBITI e MODALITA' (forme) di collaborazione - SCAMBIARSI INFORMAZIONI: (newsletter / sito / banche dati), comporta la buona fede e l'adozione di strumenti di controllo = realizza un vincolo più intenso della mera collaborazione ed accresce le capacità innovative individuali e collegiali - ESERCITARE OPERAZIONI ED ATTIVITA' INSIEME: livello di interdipendenza massimo che è quasi societario

IL CONTRATTO DI RETE: DIRITTO E FISCALITA' IL CONTRATTO DI RETE: LA GOVERNANCE Nel contratto di rete si può far a meno di un fondo comune ma non di una struttura organizzativa - La GOVERNANCE DIFFERENZIA IL CONTRATTO DI RETE DALLE ALTRE FIGURE AGGREGATIVE (ad es. i consorzi) E CREA STABILITA' (elemento motore del C.R.) - Siamo nel campo dell'AUTONOMIA NEGOZIALE: lo scopo è quello di “FAR FUNZIONARE LA MACCHINA” - Ciascuno deve poter espletare la propria funzione senza incontrare ostacoli e veder riconosciuto il proprio lavoro

FISCALITA' DELLE RETI DI IMPRESA PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE: Art. 42 d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 ha istituito un'AGEVOLAZIONE FISCALE in favore alle delle imprese aderenti ad un C.R. Occorre: ADERIRE AD UN CONTRATTO DI RETE: vale sia per imprese che hanno originariamente sottoscritto un contratto di rete, sia per quelle che hanno aderito successivamente

FISCALITA' DELLE RETI DI IMPRESA PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE: Art. 42 d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 ha istituito un'AGEVOLAZIONE FISCALE in favore alle delle imprese aderenti ad un C.R. Occorre: b) ACCANTONAMENTO A RISERVA E DESTINAZIONE DELL'UTILE: Le imprese aderenti devono accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune per effettuare gli investimenti (vale solo per le imprese aderenti a C.R. che abbiano Istituito un fondo patrimoniale comune)

FISCALITA' DELLE RETI DI IMPRESA PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE: Art. 42 d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 ha istituito un'AGEVOLAZIONE FISCALE in favore alle delle imprese aderenti ad un C.R. Occorre: c) ASSEVERAZIONE DEL PROGRAMMA DI RETE: il programma di rete deve essere preventivamente asseverato dagli organismi abilitati

FISCALITA' DELLE RETI DI IMPRESA INVESTIMENTI: Gli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune devono essere vincolati alla realizzazione degli INVESTIMENTI (previsti dal programma di rete) es. - costi sostenuti per l'acquisto/utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi - costi per utilizzo del personale - costi relativi a beni/servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al C.R. Occorre dimostrare, con adeguata DOCUMENTAZIONE amministrativa e contabile, che i costi sono stati sostenuti per realizzare gli investimenti previsti dal programma di rete asseverato Compito di vigilare assegnato all'AGENZIA delle ENTRATE

FISCALITA' DELLE RETI DI IMPRESA FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE: La quota degli utili dell'esercizio, accantonati ad apposita riserva, concorre alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, ovvero in cui viene meno l'adesione dell'impresa al C.R. Viene istituito un regime di SOSPENSIONE DI IMPOSTA sugli utili dell'esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad apposita riserva, attuato per effetto di una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi. - l'agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), con esclusione quindi dell'IRAP

Rete d'Imprese www.properitalia.com Relatore: Pietro Domenichini – pietro.domenichini@isrp.it