Corso di Diritto Privato

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Corso di Diritto Privato Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Situazioni di garanzia Reali - Personali Prof. Daniela Valentino

I - Situazioni di garanzia patrimoniali (artt. 2740 ss., 2910 ss.) Privilegi (artt. 2745 ss.) Fisionomia: potere del creditore di acquistare anche per intero, fino a concorrenza del valore del proprio credito, il ricavato della vendita forzosa di alcune categorie ovvero di singoli beni appartenenti al debitore al momento dell’inadempimento (determinano un diritto di preferenza, ma non un diritto di seguito). Presupposto: previsione legislativa, in ragione della particolare meritevolezza dell’interesse soddisfatto dalla prestazione ovvero della discendenza del credito da un fatto che ha favorito l’acquisto o la conservazione dei beni medesimi. Tipologia Privilegi generali: preferenza nell’attribuzione del ricavato della vendita di tutti i mobili del debitore; Privilegi speciali: preferenza nell’attribuzione del ricavato della vendita di singoli beni mobili o immobili del debitore.

PEGNO (ART. 2784 C.C. E SS.) Nozione: garanzia specifica, concessa dal debitore o da un terzo, che consente al creditore insoddisfatto di ottenere l’intero ricavato della vendita forzosa di un determinato bene mobile, fino a concorrenza del valore del credito, o di richiederne l’assegnazione, a preferenza degli altri creditori (diritto di preferenza) ed anche se il debitore ha alienato la cosa a terzi (diritto di séguito). Modo di costituzione: accordo seguito dalla consegna della cosa, o dei documenti al debitore (contratto reale). Esistono figure tipiche in virtú delle quali la garanzia si costituisce in mancanza dello spossessamento (pegno anomalo). Caratteri: 1) il pegno sussiste soltanto se esiste il debito da garantire (cd. accessorietà); 2) il pegno garantisce l’intero credito fino alla sua totale realizzazione (cd. indivisibilità del pegno); 3) il pegno può avere come oggetto: beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

PEGNO (ART. 2784 SS.) Tutela nei confronti dei terzi: azioni possessorie e azione di rivendicazione Tutela nei confronti del debitore: diritto di ritenzione della cosa finché non sono adempiute tutte le obbligazioni. Situazioni passive del creditore pignoratizio: divieto di modificare la destinazione economica delle universalità di mobili obbligo di restituire i frutti insussistenza di un potere di godimento o di disposizione della cosa, salvo che vi sia il consenso del debitore responsabilità per la custodia del bene. Pegno irregolare: trasferimento al creditore della proprietà della cosa, con l’obbligo al momento dell’adempimento della prestazione principale di restituire altrettante cose dello stesso genere e qualità. Cause di estinzione: rinuncia del creditore pignoratizio; estinzione dell’obbligazione garantita; perimento della cosa estinzione del diritto gravato dalla garanzia.

IPOTECA (ART. 2808 C.C. E SS.) Nozione: potere del creditore insoddisfatto di ottenere l’intero ricavato della vendita forzosa di un determinato bene immobile o di un bene mobile registrato fino a concorrenza del valore del credito senza doverlo dividere con gli altri creditori (diritto di preferenza) ed anche se il debitore ha alienato la cosa a terzi (diritto di séguito). Modo di costituzione: iscrizione nei pubblici registri immobiliari. Forme di ipoteca: ipoteca legale: se il titolo è previsto dalla legge; ipoteca giudiziale: se il titolo è una sentenza del giudice di condanna al pagamento di una somma di danaro ; ipoteca volontaria: se il titolo è un contratto o un negozio unilaterale.

IPOTECA (ART. 2808 C.C. E SS.) Diritti del terzo datore d’ipoteca: potere d’impedire l’espropriazione, se paga direttamente i creditori ipotecari; surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto e regresso nei confronti del debitore e degli altri garanti, se ha pagato ovvero è stato espropriato (art. 2868 c.c. e ss.). Condizioni per l’opponibilità dell’ipoteca ai terzi aventi causa dal debitore (diritto di séguito): anteriorità del momento dell’iscrizione dell’ipoteca rispetto a quello della trascrizione dell’atto di alienazione del bene. Conseguenze dell’opponibilità negative per l’acquirente: perdita del bene ovvero perdita delle somme necessarie per pagare i creditori ipotecari ovvero perdita di una somma pari al prezzo offerto forfettariamente dall’acquirente in mancanza di offerte superiori (cd. purgazione). Conseguenze dell’opponibilità positive per l’acquirente: diritto ad essere indennizzato dal debitore dante causa Vicende: riduzione (diminuzione dell’ammontare del credito garantito ovvero dei beni in garanzia), su richiesta degli interessati estinzione a causa dell’estinzione del credito garantito, della decorrenza del termine, del comportamento del creditore che precluda la surrogazione del terzo nei suoi diritti rinnovazione da parte del creditore prima del decorso di venti anni dalla data dell’iscrizione (art. 2872 ss.)

Fideiussione (art. 1936 ss.) Nozione: garanzia personale che attribuisce al creditore insoddisfatto il potere di aggredire i beni del patrimonio di un soggetto diverso (fideiussore) dal debitore originario. Modo di costituzione: contratto o negozio unilaterale (soprattutto se gratuita). Natura dell’obbligazione di garanzia: obbligazione solidale con beneficium ordinis ovvero, se pattuito dalle parti, obbligazione sussidiaria con beneficium excussionis (art. 1944 c.c.). Caratteristiche dell’obbligazione garantita: ammissibilità della pattuizione della garanzia inerente ad una obbligazione futura o condizionale e ammissibilità della garanzia inerente ad una serie di obbligazioni future o condizionali, purché sia predeterminato l’importo massimo garantito (cd. fideiussione omnibus) (art. 1938 c.c.).

Fideiussione (artt. 1936 c.c. e ss.) Accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto all’obbligazione garantita: - l’esistenza e la validità della fideiussione dipende dall’esistenza e validità dell’obbligazione garantita. - potere del garante di rifiutare l’adempimento di una somma superiore al valore del debito garantito, ma ammissibilità della pattuizione della limitazione della garanzia ad una parte soltanto del debito principale (artt. 1939-1941 c.c.). Diritti del fideiussore: - surrogazione del fideiussore adempiente nei diritti del creditore principale; - diritto di regresso del fideiussore adempiente nei confronti del debitore principale; - rilievo del fideiussore, anche prima che sia effettuato il pagamento, ad ottenere, in ipotesi tassative, la liberazione dal vincolo obbligatorio nei confronti del creditore o la garanzia del soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso. Cause di estinzione: - nel caso in cui il creditore impedisce il subingresso del fideiussore nei suoi diritti nei confronti del debitore principale ovvero dei creditori di questo; - nel caso in cui la fideiussione sia stata prestata per un’obbligazione futura ed il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, faccia credito al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questi sono peggiorate; - nel caso in cui il creditore non proponga le sue istanze contro il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza.

Promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.) Nozione: colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare il promissario se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso. Natura e funzione della prestazione del promittente: carattere di indennizzo e funzione assicurativa. Fattispecie di garanzie riconducibili a questa categoria: - garanzia autonoma a prima richiesta: obbligo del garante di pagare il valore della prestazione principale al creditore, anche laddove sia in grado di dimostrare l’inesistenza o l’invalidità del titolo dell’obbligazione, e senza diritto di regresso nei confronti del debitore. - lettere di patronage: una società controllante, per facilitare la concessione di credito ad una società controllata, con una dichiarazione di patronage, assicura alla banca il pagamento da parte della medesima società controllata. 303