Corso di Diritto Privato

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Transcript della presentazione:

Corso di Diritto Privato Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Struttura e caratteri dell'obbligazione Prof. Daniela Valentino

Le Obbligazioni Con il termine obbligazione si indica il rapporto giuridico in forza del quale un soggetto (debitore) è tenuto ad un determinato comportamento a favore di altro soggetto (creditore). Nel rapporto obbligatorio si identificano due distinte posizioni soggettive: una “passiva” (di debito), l’altra “attiva” (di credito): In particolare, la posizione giuridica del debitore, tenuto ad una determinata prestazione, e quella del creditore, che ha il potere di pretendere quella prestazione, rientrano tra le situazioni giuridiche soggettive patrimoniali.

Situazioni reali - situazioni di credito e di debito Tra le situazioni soggettive patrimoniali si suole, anzitutto, distinguere tra situazioni reali e situazioni di credito e debito secondo i criteri tradizionali: Assolutezza: potere del titolare di far valere la situazione nei confronti della generalità dei consociati. Situazioni reali (diritto reale al quale è correlato un dovere generico di astensione gravante sulla generalità dei consociati). Immediatezza: potere del titolare di ricavare dalla cosa, oggetto del diritto, le utilità desiderate, in base ad una relazione diretta ed immediata con la stessa. Inerenza: stretto legame o immanenza della situazione soggettiva con il bene che ne costituisce l'oggetto. (Questo carattere si specifica nel diritto di séguito, nell'opponibilità ai terzi e nel diritto di preferenza).

Segue: Situazioni reali – situazioni di credito e di debito Criteri tradizionali di distinzione Relatività: la situazione giuridica soggettiva è esercitabile soltanto nei confronti di una persona determinata, il debitore. Situazioni di credito (diritto di credito al quale è correlato un dovere specifico imposto ad un soggetto determinato). Mediatezza: impossibilità del titolare del diritto di realizzare il suo interesse se non attraverso l’intermediazione dell’altrui (rectius: del debitore) prestazione.

Segue: Situazioni reali – situazioni di credito e di debito Segue: Situazioni reali – situazioni di credito e di debito. Critica ai criteri tradizionali di distinzione: Non sempre presentano il carattere dell'assolutezza, ad es., quando il titolo di acquisto della proprietà immobiliare non sia stato trascritto o sia trascritto tardivamente, oppure, nell'ipotesi del proprietario mobiliare di fronte a colui il quale ha acquistato il bene ai sensi dell'art. 1153 c.c. Possono, altresì, essere caratterizzate dalla mediatezza: ad es., i diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca), i quali non consentono al titolare del diritto di soddisfarsi direttamente sulla cosa (art. 2744 c.c.), ma richiedono la cooperazione, non del debitore, piuttosto degli organi giudiziari in sede esecutiva. Situazioni reali:

Segue: Situazioni reali – situazioni di credito e di debito Critica ai criteri tradizionali di distinzione: si riscontrano le caratteristiche tipiche dell'assolutezza, nel senso dell'opponibilità ai terzi (diritto di séguito), nei rapporti di locazione relativamente alla trascrivibilità della locazione ultranovennale (art. 2643, n. 8, c.c.) ed al principio, contenuto nell'art. 1599, commi 1 e 3, c.c., secondo il quale emptio non tollit locatum. l'art. 2745 bis c.c. prevede la possibilità di trascrivere anche i contratti preliminari (di contratti definitivi aventi come oggetto beni immobili e ad effetti reali), i quali, sebbene abbiano efficacia obbligatoria e non reale, risultano opponibili ai terzi. Situazioni di credito Alcuni dei caratteri propri delle situazioni reali sono riscontrabili anche in situazioni definite creditorie

Segue: Situazioni reali – situazioni di credito e di debito Critica ai criteri tradizionali di distinzione: l'assolutezza, intesa come possibilità che la situazione possa essere violata dalla generalità dei consociati, non può più considerarsi esclusiva del diritto reale, ma attiene alle situazioni di credito suscettibili, quindi, di essere lese da terzi estranei al rapporto e meritevoli di tutela (c.d. tutela aquiliana del credito). il potere di godimento locatorio, espressione della mediatezza, si esercita in maniera immediata e diretta sulla cosa locata (immediatezza). il diritto di preferenza è caratteristico anche di una pluralità di situazioni creditorie in considerazione della loro particolare ragione giustificativa. Ad es., i crediti alimentari (art. 2751, n. 4 e art. 2778, n. 17, c.c.) e i crediti da lavoro (art. 2751 bis, c.c.). Situazioni di credito Alcuni dei caratteri propri delle situazioni reali sono riscontrabili anche in situazioni definite creditorie

Segue: Situazioni reali – situazioni di credito e di debito Critica alla suddivisione delle situazioni patrimoniali in reali e di credito Il superamento della distinzione tradizionale tra situazioni reali e creditorie conduce all'individuazione di un diritto comune delle situazioni patrimoniali. In questo senso, operano: il divieto degli atti emulativi (art. 833 c.c.); le clausole generali di correttezza (art. 1175 c.c.) e diligenza (art. 1176 c.c.).

Caratteri del rapporto obbligatorio L’art. 1173 c.c. stabilisce che le obbligazioni derivano da: Contratto; Fatto illecito; - Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. Il rapporto obbligatorio è un vincolo giuridico in virtù del quale il titolare della situazione c.d. debitoria è tenuto ad eseguire una prestazione economicamente valutabile, al fine di soddisfare l'interesse, anche non patrimoniale, del titolare della situazione creditoria (artt. 1174 e 1175 c.c.). Il vincolo che lega i due soggetti è definito giuridico in quanto caratterizzato dalla responsabilità patrimoniale per il caso di inadempimento (la legge dispone che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri). Fonti: Definizione

Caratteri del rapporto obbligatorio Risulta anacronistica la definizione del rapporto obbligatorio come relazione fra soggetti. Sufficiente ed essenziale, ai fini dell'esistenza del rapporto, è la presenza di due situazioni soggettive contrapposte o correlate, che si ascrivano a due centri di interesse distinti. La dualità va riferita alle situazioni soggettive ed ai corrispondenti patrimoni di riferimento. Dualità delle situazioni soggettive

Caratteri del rapporto obbligatorio L'attuazione del rapporto obbligatorio deve realizzare un interesse giuridicamente rilevante, meritevole di tutela, del creditore (artt. 1174, 1322, 1411 e 1379 c.c.). Nella situazione soggettiva creditoria si richiede l'intermediazione dell'altrui prestazione, la cooperazione del debitore. Interesse del creditore L’interesse del creditore: 1) Può essere non patrimoniale Non bisogna confondere la necessaria patrimonialità della prestazione (art. 1174 c.c.) con la eventuale natura non patrimoniale dell'interesse che quella tende a realizzare. 2) Può determinare che (rapporto c.d. intuitus personae) la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore. 3) Può coesistere con interessi giuridicamente rilevanti anche del debitore, quali l'interesse alla liberazione dal vincolo (art. 1206 ss. c.c.)

Caratteri del rapporto obbligatorio La prestazione deve avere sempre e necessariamente natura patrimoniale (cioè essere suscettibile di valutazione economica) Prestazione Secondo l’opinione tradizionale il requisito della patrimonialità riposa su due esigenze di ordine pratico: ESCLUDERE dal novero delle obbligazioni impegni assunti a titolo di cortesia o di natura morale; RISPONDERE alla necessità di precisare che l'autonomia contrattuale è circoscritta alle vicende relative ai "beni" ed ai valori oggettivamente suscettibili di valutazione economica.

Caratteri del rapporto obbligatorio Patrimonialità della prestazione : Criteri per l'individuazione 2 tesi principali: valutazione soggettiva: la patrimonialità della prestazione può essere determinata da un soggettivo apprezzamento operato dalle parti nel momento costitutivo del rapporto (sia pattuendo un corrispettivo in danaro sia apponendo una clausola penale ex art. 1382 c.c.) b) valutazione oggettiva (preferibile): il concetto di patrimonialità ha natura oggettiva e va determinato nell'ambito di un contesto giuridico-sociale. (Una prestazione è patrimoniale quando la coscienza comune di una data collettività, in un dato momento storico e in un dato territorio, le riconosce tale natura).

Caratteri del rapporto obbligatorio Requisiti della prestazione Possibilità: se la prestazione è impossibile l’obbligazione non sorge; l’impossibilità può essere fisica o giuridica. Liceità: l’ordinamento non ammette che possa costituire oggetto di obbligazione un comportamento contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume. Determinatezza/determinabilità: per l’esistenza dell’obbligazione è necessario che fin dal suo sorgere sussistano almeno i criteri per stabilire il contenuto dell’obbligo assunto.