Corso di Diritto Privato

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Transcript della presentazione:

Corso di Diritto Privato Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte prima - Nozioni introduttive e principi fondamentali Fonti del diritto Prof. Daniela Valentino

Sovranazionali: fonti comunitarie FONTI DEL DIRITTO Nazionali: Non statali Statali TRATTATI COSTITUZIONE Regionali Provinciali Comunali REGOLAMENTI Sovranazionali: fonti comunitarie FONTI PRIMARIE DIRETTIVE DECISIONI FONTI SECONDARIE RACCOMANDAZIONI E PARERI Le fonti del diritto sono previste dalle c.d. “Preleggi” al codice civile. L’art. 1 dispone sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, gli usi. RANGO PRIMARIO RANGO SECONDARIO

FONTI: NOZIONI GENERALI FONTI DI PRODUZIONE atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche FONTI DI COGNIZIONE strumenti attraverso i quali conoscere le fonti di produzione Fonti di cognizione ufficiali (G. U., B.U.R., G.U.C.E.) Il testo in esse pubblicato è quello che “entra in vigore”. Al fine di consentire lo studio e la conoscenza dei nuovi atti, essi entrano in vigore dopo un periodo di vacatio legis, di regola di 15 giorni.Trascorso tale periodo, vigono la presunzione di conoscenza della legge e l’obbligo del giudice di applicarla. Fonti di cognizione non ufficiali Possono essere fornite da soggetti pubblici o privati. Le notizie pubblicate su di esse non hanno valore legale.

FONTI-ATTO E FONTI-FATTO Fonti-atto è l’espressione di volontà normativa di un soggetto cui l’ordinamento attribuisce l’idoneità a porre in essere norme giuridiche Tipicità delle fonti-atto. Fonti-fatto: tutti quei comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come giuridicamente vincolanti nonché gli atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento Usi - art. 1, “Preleggi” CONSUETUDINE Usi – artt. Codice civile Consuetudini internazionali - art. 10 Cost. comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo: la cosiddetta “diuturnitas”), sino al punto che esso viene sentito come giuridicamente vincolante (elemento soggettivo: la cosiddetta “opinio juris ac necessitatis”)

FONTI STATALI Costituzione e leggi costituzionali La Costituzione rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti Potere Costituente e potere costituito Leggi costituzionali: procedimento La disciplina per l’approvazione di leggi costituzionali è la stessa utilizzata per la revisione della Costituzione (procedura aggravata ex art.138): due deliberazioni successive a distanza di tre mesi per ogni ramo del Parlamento nella prima l’approvazione è a maggioranza relativa, nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta dei membri ciascuna Camera, e almeno i 2/3 per evitare l’eventuale referendum costituzionale che può essere chiesto, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge sulla G.U., da: 500.000 elettori o 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera. Per tale referendum non è previsto il raggiungimento di un quorum strutturale.

Limiti della revisione costituzionale LIMITE ESPLICITO posto dalla Costituzione (art.139): “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. LIMITI IMPLICITI: Principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (principio democratico, di eguaglianza, della sovranità popolare, della rigidità costituzionale …..) Nucleo essenziale dei diritti inviolabili dell’uomo.

FONTI PRIMARIE dell’ordinamento italiano segue … FONTI STATALI Legge formale ordinaria ed atti con forza di legge La legge formale è l’atto normativo prodotto dalla deliberazione del Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica (sia esso legge ordinaria o costituzionale). Gli atti aventi forza di legge sono gli atti normativi che non hanno la “forma” della legge ma che ad essa sono equiparati. Rispetto alle legge ordinaria, approvata dalle Camere, essi costituiscono un’eccezione. Si tratta di: Decreti legislativi Decreti legge Decreti in caso di guerra Decreti di attuazione dello Statuto Referendum abrogativi Leggi formali ordinarie e atti aventi forza di legge costituiscono, insieme, le FONTI PRIMARIE dell’ordinamento italiano

L’iter legislativo ordinario Le fasi di cui si compone l’iter legis sono: L’iniziativa legislativa La deliberazione delle Camere La promulgazione della legge L’iniziativa legislativa Hanno diritto di iniziativa legislativa: Il Governo (disegni di legge) Ogni parlamentare 50.000 elettori Ogni Consiglio regionale Il CNEL

La deliberazione delle Camere Tipi di procedimento In sede referente La commissione dà il proprio parere alla proposta di legge, a ciascun articolo e ad eventuali emendamenti. Trasmette, poi, il testo finale all’Aula, che dovrà votare il DDL articolo per articolo, insieme agli emendamenti. Se una Camera approva degli emendamenti, la legge deve essere sottoposta di nuovo al voto dell’altra Camera (navette) Ogni progetto di legge, prima di essere votato in Aula, deve prima essere esaminato da una commissione parlamentare scelta dal Presidente della Camera per competenza, secondo tre tipi di procedura: PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCEDIMENTO MISTO PROCEDIMENTO IN SEDE DELIBERANTE

Segue … Tipi di procedimento In sede redigente In sede deliberante Tale procedura punta a sgravare l’Aula dalla discussione e dall’approvazione di articoli ed emendamenti, riservandole il solo voto di approvazione finale. La Commissione, pertanto, predispone il testo finale della legge. Alla commissione viene demandata l’intera funzione legislativa: il ddl e gli eventuali emendamenti sono discussi e approvati soltanto dalla commissione. Non c’è dibattito e voto in Aula. Per alcune materie non è possibile usare questo procedimento.

INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA PROMULGAZIONE: ad opera del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica può disporre il rinvio della legge alle Camere (per motivi di merito costituzionale e non attinenti al contenuto politico della legge) ed esse hanno l’obbligo di vagliare nuovamente il testo deliberato. Tale rinvio può essere compiuto una sola volta: nel caso in cui il Parlamento approvi nuovamente la stessa legge, il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla. PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Raccolta degli atti normativi

segue … FONTI STATALI LEGGI DELEGA E DECRETI LEGISLATIVI La legge di delega è la legge con cui il Parlamento delega al Governo le proprie funzioni legislative. Il decreto legislativo è quell’atto avente forza di legge deliberato dal Governo previa acquisizione del potere legislativo tramite legge delega. Caratteristiche della legge-delega: può essere conferita esclusivamente con legge formale può essere conferita soltanto all’intero Governo e non ai singoli ministri deve contenere delle indicazioni minime sulla materia (c.d. contenuti necessari) Procedimento del decreto legislativo: • proposta del ministro competente • delibera del Consiglio dei ministri • emanazione del Presidente della Repubblica

segue … FONTI STATALI Il decreto legge Il decreto legge è un atto avente forza di legge, adottabile “in casi straordinari di necessità e urgenza” che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla G.U. e “perde di efficacia sin dall’inizio” se il Parlamento non lo converte in legge entro 60 giorni. Non possono essere oggetto di decreto legge le materie coperte da riserva di Assemblea Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato nella G.U. Il giorno della pubblicazione, il DL deve essere presentato alle Camere che, “anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni”. Attraverso tale presentazione, il Governo chiede al Parlamento di convertire in legge il decreto.

I decreti legge non convertiti: I rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti sono risolti in due modi: attraverso la c.d. legge di sanatoria il governo può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori in materia (art.77 Cost). La responsabilità richiamata dalla Costituzione è sia penale (i ministri rispondono degli eventuali reati commessi con l’emanazione del D.L.) sia civile (i ministri rispondono solidalmente di eventuali danni provocati a terzi) sia amministrativo-contabile (c.d. danno erariale). La reiterazione dei decreti legge La L. n. 400/1988 la vietava solo in caso di diniego di conversione anche da parte di una sola delle Camere La sent. n. 360/1996 pone un divieto generale di reiterazione in qualunque caso di mancata conversione

segue … FONTI STATALI I Regolamenti parlamentari I Regolamenti parlamentari sono fonti a competenza riservata I Regolamenti parlamentari sono fonti primarie, inferiori soltanto alla Costituzione. Il Regolamento parlamentare è l’atto cui l’articolo 64 Cost. riserva la disciplina dell’organizzazione di ciascuna Camera, ivi compreso il procedimento legislativo. Procedimento: sono approvati a maggioranza assoluta e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Esclusione da parte delle Corte costituzionale del controllo della loro legittimità costituzionale

segue … FONTI STATALI Referendum abrogativo Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una determinata questione (strumento di democrazia diretta). È “un atto-fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria” (fonte primaria).

segue … FONTI STATALI I regolamenti governativi Atti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi: non si distinguono affatto dalle leggi ordinarie per contenuto o per importanza. Fonti secondarie, sottoposti alla legge e agli atti aventi forza di legge. Procedimento di emanazione di regolamenti governativi: deliberati dal Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato. emanati con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR). L’atto, a questo punto è perfetto, ma non efficace: deve seguire il controllo di legittimità della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tipologia di regolamenti: regolamenti di esecuzione delle leggi regolamenti di attuazione regolamenti indipendenti regolamenti di organizzazione regolamenti delegificati*

FONTI REGIONALI Gli Statuti regionali Statuti speciali: disciplinati dall’art. 116 Cost. adottati con legge costituzionale ma modificabili con legge regionale le modifiche agli Statuti speciali non sono sottoponibili a referendum Statuti ordinari: disciplinati dall’art.123 Cost. ciascuna Regione si dota di un proprio Statuto entro 3 mesi dalla pubblicazione, 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei Consiglieri regionali può proporre un referendum

segue …. FONTI REGIONALI La legge regionale E’ una legge ordinaria formale, quindi collocata tra le fonti primarie. Ad essa è equiparata la legge provinciale, emanata dalle Province di Trento e Bolzano. Il procedimento di formazione della legge regionale: iniziativa: spetta alla Giunta, ai consiglieri regionali e agli altri soggetti individuati dagli Statuti approvazione: le leggi regionali sono approvate dai Consigli regionali a maggioranza relativa, ma gli Statuti possono prevedere maggioranze rinforzate. E’ previsto anche il ruolo delle Commissioni consiliari in sede referente. promulgazione: spetta al Presidente della Regione. pubblicazione sul B.U.R.

FONTI REGIONALI E LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE La riforma del Titolo V della Costituzione (L. n. 3/2001) Il nuovo articolo 117 stabilisce: un elenco di materie su cui c’è potestà legislativa esclusiva dello Stato un elenco di materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente: lo Stato determina i principi fondamentali della materia, mentre il resto della disciplina compete alle Regioni. Tutte le materie non comprese nei due elenchi sono disciplinati dalle Regioni (potestà legislativa residuale delle Regioni). Gli obblighi internazionali e gli obblighi comunitari: Parificate le posizioni del legislatore regionale e statale.

segue …. FONTI REGIONALI Regolamenti regionali Prima della riforma, il potere regolamentare era attribuito al Consiglio regionale, mentre oggi la scelta spetta agli Statuti. La riforma del 2001 ha introdotto il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni regolamentari: il Governo può emanare regolamenti solo sulle materie di esclusiva competenza statale.

Fonti degli enti locali Pari dignità istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Regioni e dello Stato quali componenti che “costituiscono la Repubblica” (art.114). Rilevanza costituzionale degli Statuti degli enti locali (anche Comuni e Province sono tenuti a dotarsi di uno Statuto). Comuni e Province adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare, per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

Il diritto convenzionale è sovraordinato al diritto derivato. FONTI COMUNITARIE La distinzione fondamentale nel sistema delle fonti comunitarie Diritto derivato Diritto convenzionale Atti vincolanti Atti non vincolanti raccomandazioni CE REGOLAMENTI CE: direttamente applicabili DECISIONI CE: direttamente applicabili ma rivolte a soggetti specifici DIRETTIVE CE: non direttamente applicabili, obbligatorie nei risultati, discrezionali nei mezzi per raggiungerli ECCEZIONE Il diritto convenzionale è sovraordinato al diritto derivato.

DIRETTIVE SELF-EXECUTING o DETTAGLIATE Così denominate perché contenenti una disciplina molto puntuale. Ne consegue che: Possono essere immediatamente applicate Ricoprono forza vincolante per la parte disciplinata in dettaglio nella normativa Possono fondare la responsabilità dello Stato inadempiente nei confronti dei propri cittadini che, a causa del ritardo, hanno subito un danno Finché non vengono recepite, intervengono solo nei rapporti verticali cittadino-Stato, non in quelli orizzontali, cittadino-cittadino.

Diritto comunitario e diritto interno Prevalenza del diritto comunitario su quello interno Le norme comunitarie non solo entrano direttamente nel nostro ordinamento ma prevalgono sulle norme interne contrastanti. Ordinamento comunitario e ordinamento italiano sono autonomi e separati (teoria dualistica) La norma comunitaria non entra a far parte del diritto interno, né viene per alcun verso soggetta al regime disposto per le leggi dello Stato Il Trattato CE segna la ripartizione di competenze tra i due ordinamenti Gli eventuali conflitti tra norme vanno risolti dal giudice italiano applicando tale criterio della competenza.

Principio di sussidiarietà e di attribuzione Principio di attribuzione: la Comunità disciplina solo ciò che le è assegnato dai Trattati I conflitti di attribuzioni delle competenze sono regolati dal principio di sussidiarietà: “La Comunità interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione previste non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri”.