Art. 11 Cost. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Sezione II – La formazione delle leggi
Advertisements

IL TRATTATO DI LISBONA.
Le organizzazioni internazionali L’Unione europea e il mercato unico
Prof. Bertolami Salvatore
Analisi e commento della sentenza n.344/1996
La libertà sindacale.
Con lintroduzione della Costituzione Europea lUnione è stata dotata di personalità giuridica internazionale, come quella degli Stati nazionali: ciò significa.
DIRITTI UMANI.
Articolo 5 Cost. “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...”
LE FUNZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI - MATERIE ESCLUSIVE STATALI- (Art. 117 co 2, Cost) Dopo la riforma del 2001, lart. 117 Cost. (integrato dallart..118.
Organizzazioni internazionali Fenomeno sorto nel XIX secolo e sviluppatosi poi in maniera molto ampia nel secolo scorso, specialmente dopo la fine della.
La nozione di pubblica amministrazione
La prassi dell autorizzazione preventiva adottata dalla Commissione per le opere pubblicate dai suoi dipendenti costituisce una violazione dell art. 10.
Presidente della Repubblica
LA COSTITUZIONE ITALIANA
I principi fondamentali
Corso IVA Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011
DIRITTO Art. 11 – LItalia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
LEUROPA POLITICA 48 STATI tra grandi, medi e micro.
Presidente della Repubblica
Nozioni basilari di diritto civile e di diritto pubblico
I diritti dell'uomo e del cittadino
Il sistema di sicurezza collettiva ONU
Il sistema di sicurezza collettivo ONU
Le cause di invalidità dei trattati I
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. FAGNANO” – ROCCHETTA TANARO
Nasce il 9 gennaio del 1904 Dimostrò subito la sua forza scrivendo manifesti democratici in pieno fascismo.
La Costituzione.
Cittadinanza e Costituzione
La cooperazione in Europa: il Consiglio dEuropa e la nascita delle Comunità Europee (Lezione del ) OCSE (Organizzazione Europea per la cooperazione.
Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione
Articolo 48 Invocazione della responsabilità da parte di uno Stato diverso da uno Stato leso 1. Ogni Stato diverso da uno Stato leso è legittimato ad.
Uso della forza e Carta ONU
Trattato che adotta una COSTITUZIONE PER LEUROPA Limiti e prospettive.
Associazione Codici Sicilia
Associazione Codici Sicilia
Col. Giovanni VULTAGGIO
La Costituzione Italiana
Direttiva del Consiglio 2000/43/CE
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
UN VIAGGIO NEL… Piacenza, 7 febbraio Servizio Civile Nazionale.
La Costituzione e i diritti degli stranieri
Le fonti del diritto italiano
Costituzione e forma di Governo.
Relazioni industriali 4
Segretariato generale La Convenzione è ora giunta al termine dei suoi lavori ed ha elaborato una bozza di trattato costituzionale. La Conferenza intergovernativa,
1 Lettura “Ammendola & Isernia” Struttura Ipotesi: i mutamenti dello scenario internazionale negli anni ’90 hanno prodotto un formidabile stimolo esogeno.
LA CORTE COSTITUZIONALE
I principi fondamentali (artt. 6-12)
111 L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE. 22 IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINI Comportamenti ripetuti nel tempo con la convinzione della loro obbligatorietà.
VARESE 13 OTTOBRE DIGNITA’ UMANA ART 12 LA LIBERTA' PERSONALE E' INVIOLABILE ART 15 LA LIBERTA' E LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E.
La costituzione i primi 12 articoli.
Diritto pubblico L-Z Prof. Davide Galliani.
l’attività di uno Stato
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
LIBERTA’ E DEMOCRAZIA 1.
Il sistema delle fonti e la disciplina del turismo
INTRODUZIONE AL DIRITTO
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
Fonti previste da accordi
La Costituzione Italiana. Cos’è la Costituzione? La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale della Repubblica Italiana. Approvata.
La scuola nella Costituzione Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 2.
Corso di Diritto UE L’ordinamento della UE: Il sistema delle fonti (IV)
Funzioni Sindacato di costituzionalità su leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e Regioni Conflitti di attribuzione Accuse contro il Capo dello.
L’EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Diritto internazionale e diritto interno
Le Nazioni Unite. Fini (art. 1) I fini delle Nazioni Unite sono: 1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci.
L ’ uso della forza armata nel diritto internazionale.
Il divieto dell’uso della forza 4-10 novembre 2010.
Transcript della presentazione:

Art. 11 Cost. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia delle Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.  

ART. 11 La Costituzione come ‘capacità’ di essere moderna e visionaria L’importanza della parola ‘ripudia’ al posto della parola ‘rinuncia’ Rottura con ‘nazionalismo’ e ‘imperialismo’ Divieto della guerra come strumento di conquista e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali

ART. 11 Gli strumentI per la risoluzione delle controversie: PACE GIUSTIZIA SOLIDARIETA’ … anche attraverso la cessione di ‘pezzi’ della propria sovranità

ART. 11 L’autolimitazione della propria sovranità, pensata per garantire l’accesso dell’Italia nelle Nazioni Unite, è diventata anche lo strumento che ha permesso all’Italia di partecipare al processo di integrazione europea, al fine di garantire lo Stato di diritto, la democrazia, l’eguaglianza, la protezione dei diritti fondamentali

ART. 11 e diritto internazionale L’art. 11 si sposa perfettamente con la Carta delle Nazioni Unite il cui art. 2 par. 4 recita: “i membri devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia e dall’uso della forza… con l’obbligo di risolvere le loro controversie con mezzi pacifici”. Una deroga al divieto della forza è costituita dal diritto di legittima difesa individuale e collettiva nel caso di attacco contro un membro dell’ONU e in attesa delòle misure ritenute ‘necessarie’ dal Consiglio. L’uso della forza è permesso solo dietro autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.

ART. 11 e diritto internazionale L’uso della forza è subordinata al raggiungimento della pace e della sicurezza internazionale e non è una delega al suo uso indiscriminato. Il diritto consuetudinario non autorizza una ‘guerra’ ma un intervento subordinato alla risoluzione del Consiglio di sicurezza.

ART. 11 e diritto internazionale La mancanza di una ‘polizia’ o di un ‘esercito’ internazionale fa sì che si sia consolidata la prassi attraverso la quale il Consiglio autorizza gli Stati, singolarmente o in coalizione, ad usare la forza contro uno Stato rimettendo ad altri il controllo delle operazioni militari, seppure sotto l’autorità del Consiglio stesso. (si veda guerra di Corea, Iraq contro Kuwait

ART. 11 e diritto internazionale Ultimamente si è, inoltre, affermato un nucleo di norme che comportano obblighi “erga omnes”, al fine di tutelare valori essenziali per la Comunità internazionale: divieto di aggressione, divieto di dominazione coloniale, divieto di apartheid, divieto di danni all’ecosistema e di violazione dei diritti umani. La violazione di tali obblighi comporta la commissione di crimini internazionali, che legittimano tutti gli Stati a una risposta collettiva contro lo Stato autore di tali illeciti, in quanto gestori di interessi collettivi della Comunità internazionale.

ART. 11 e diritto internazionale Solo in questo contesto l’Italia può disporre dell’uso della forza, consentendo “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace ela giustizia tra i popoli”, applicando la risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Anche l’art. 52 Cost. (la difesa della patria è sacro dovere del cittadino) è conforme all’art. 51 dell’ONU che riconosce il diritto di legittima difesa.

ART. 11 e diritto internazionale Considerando anche l’art. 10 Cost., si può affermare che il diritto internazionale prevale sul diritto costituzionale, tranne che ui ‘principi’ ritenuti ‘fondamentali’ nella Costituzione italiana, tra i quali si annovera l’art. 11. Il ‘ripudio’ della guerra non può assumere valore semplicemente esortativo o programmatico, ma, al contrario, valore vincolante e precettivo.

L’ITALIA TRA PACE E GUERRA Il testo costituzionale è decisamente un testo ‘pacifista’. La pace è vista come un valore costituzionale e come strumento di rimozione del termine e del concetto di guerra. Non è un caso se nel nostro ordinamento il concetto di conflitto armato o di grave crisi internazionale, siano emerso solo recentemente

ART. 11 e diritto internazionale Per anni in Italia ha prevalso il valore della pace, sia perché garantita dalla deterrenza nucleare tra le due superpotenze, sia dalla convinzione che fosse irrealizzabile una oggettiva situazione di pericolo. La fine della guerra fredda ha cambiato radicalmente lo scenrio internazionale ed anche l’Italia è stata coinvolta in episodi che comportavano e comportano l’uso della forza

ART. 11 e diritto internazionale La guerra del Golfo, la crisi del Kossovo, la catastrofe dell’Afghanistan, la guerra irachena, hanno fatto sì che, lentamente e progressivamente, maturasse la consapevolezza della presenza di un conflitto bellico e la necessità, conseguente, il tentativo di elaborare concetti sostituvi al termine ‘guerra’, al fine di non contraddire il dettato costituzionale.

ART. 11 e diritto internazionale Il regime di messa al bando della guerra, che l’Italia ‘ripudia’, è stato così superato tramite l’utilizzo di un nuovo vocabolario che trova nei concetti “missioni di pace” e “conflitto armato” lo strumento capace di aggirare il dettato costituzionale. In tal modo, superata la messa al bando della guerra, i conflitti recenti ed ancora in corso tendono a legittimare il ricorso alle armi, pur esorcizzando il termine ‘guerra’ che non viene mai evocato.

ART. 11 e diritto internazionale NUOVE FORME DI CONFLITTO: GUERRA UMANITARIA Utilizzata nel Kossovo con l’esigenza di tutelare i diritti umani. Comprensibile sotto l’aspetto politico perché motiva agli occhi dell’opinione pubblica il ricorso alla forza/guerra . Non lo è sotto l’aspetto giuridico perché viola il principio di non ingerenza nella sfera territoriale di uno stato sovrano IL RICORSO AL CONFLITTO ARMATO PUO’ ESSERE FONDATO MA RESTA IL FATTO CHE LA GUERRA E’ IL RISULTATO DI UNA VALUTAZIONE UNILATERALE CHE PUO’ NON ESSERE FONDATA DA PREVENTIVE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA

ART. 11 e diritto internazionale I nuovi concetti di ‘conflitto armato’ e di ‘grave crisi internazionale’ sono limitrofi o coincidenti con il concetto di guerra? Possiamo considerare questi concetti come un mutamento di prospettiva del costituente?

ART. 11 e diritto internazionale NUOVE FORME DI CONFLITTO: GUERRA AL TERRORISMO Iniziata con l’operazione in Afghanistan presenta riflessi di ‘guerra preventiva’, perché ipotizza possibili guerre future nei confronti di un numero imprecisato di Paesi. E’ una guerra contro un nemico non ben individuato, si svolge in luoghi non determinati e per un tempo non determinato. E’ una guerra NUOVA perché manifesta una disponibilità ad un conflitto quasi “perenne” nei confronti di soggetti che si definiranno e in luoghi non precisamente individuati.

ART. 11 e diritto internazionale La partecipazione a queste vere e proprie guerre (qualunque sia il concetto adottato) rappresenta, sotto il profilo costituzionale, una vera e propria novità perché mal si concilia con la guerra, puramente difensiva, prevista dall’art. 11.

ART. 11 e diritto internazionale L’adozione di questi nuovi concetti e la partecipazione dell’Italia ai conflitti pone serie questioni che vanno al di là dell’art. 11. In particolare: Art. 78 Cost. “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari” Art. 87 Cost. “Il Presidente della Repubblica … dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere

ART. 11 e diritto internazionale La prassi, in contraddizione con la dottrina costituzionale, ha superato di fatto gli art. 78 e 87. Controprova è la modifica dell’art. 165 del C.P. Militare di guerra (decreto del 1° dicembre 2001) con il quale si registra che “… le disposizioni della legge penale militare si applicano in ogni caso di conflitto armato indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra. Il nostro legislatore ha preso atto che per l’applicazione di norme che sono tipiche del regime di guerra NON E’ INDISPENSABILE LA DICHIARAZIONE FORMALE DELLO STATO DI GUERRA.

ART. 11 e diritto internazionale DECOSTITUZIONALIZZAZIONE E COMPENSAZIONE Durante la guerra del Golfo persico alcuni costituzionalisti furono chiamati a pronunciarsi se la partecipazione italiana nella guerra del Golfo persico implicasse l'utilizzazione della procedura prevista dall'articolo 78 della costituzione. Prevalse l'opinione negativa. La decostituzionalizzazione dell'articolo 78 in realtà è stata compensata dall'utilizzo dell'articolo 11 della costituzione. In altre parole si è manifestato un ulteriore allargamento delle maglie dell'articolo 11 che è stato abbondantemente usato per l'Unione Europea e per la Comunità Europea.

ART. 11 e diritto internazionale CONCLUSIONI La situazione internazionale carica di conflitti armati, le nuove fattispecie di reati previsti in tema di terrorismo, l’attività di prevenzione in assenza di un procedimento penale, costituiscono di fatto una limitazione al regime dei diritti. In Italia ed anche all’estero. La decostituzionalizzazione di alcuni articoli della Carta ci parla anche della sua fragilità e di come risulti non facile rispettare lo spirito e i precetti dei nostri padri costituenti.