Docente: Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos

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Docente: Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2003 N° 195 CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP e ASPP MODULO A Docente: Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos

L’approdo alla prevenzione attraverso il D L’approdo alla prevenzione attraverso il D. Lgs 81/08 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori La gerarchia delle fonti giuridiche Le direttive Europee La Costituzione Italiana I codici: Civile e Penale

L’approdo alla prevenzione attraverso il D L’approdo alla prevenzione attraverso il D. Lgs 81/08 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori L’evoluzione della normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro Statuto dei lavoratori e normativa sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionale

L’approdo alla prevenzione attraverso il D L’approdo alla prevenzione attraverso il D. Lgs 81/08 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Il D.Lgs. 81/08: l’organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata

L’approdo alla prevenzione attraverso il D L’approdo alla prevenzione attraverso il D. Lgs 81/08 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, orari di lavoro, lavoratori atipici, ecc. ecc… Le norme tecniche UNI CEI e la loro validità

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI MEDICO COMPETENTE RSPP DATORE DI LAVORO DIRIGENTI e/o PREPOSTI RLS LAVORATORI DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

SICUREZZA SUL LAVORO riferimenti normativi COSTITUZIONE CODICE CIVILE CODICE PENALE LEGGI SPECIALI NORME TECNICHE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti; ART. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro; ART. 41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana…….

CODICE CIVILE ART.2050: Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altrui nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. ART. 2087:Tutela delle condizioni di lavoro. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la pericolosità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

CODICE PENALE ART. 437: Rimozione od omissione dolosa di cautela contro infortuni sul lavoro. Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. ART. 451: Ommissione colposa di cautela o difesa contro disastri o infortuni sul lavoro. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa di € 20 a € 100.

ART. 590: Lesioni personali colpose. ART. 589: Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortruni sul lavoro la pena della reclusione è da 1 a 5 anni. ART. 590: Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 100. Lesione grave: da uno a sei mesi. Lesione gravissima: da tre mesi a due anni.

ART. 17: pene principali: specie. ART. 39: i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice ART. 17: pene principali: specie. le pene principali stabilite per i delitti sono: 1. L’ergastolo; 2. La reclusione; 3. La multa. le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1. L’arresto; 2. L’ammenda. ART. 18: Denominazione e classificazione delle pene principali. Pene detentive: ergastolo, reclusione, arresto. Pene pecuniarie: multa e ammenda.

La violazione delle norme di tutela costituisce un illecito penale

Il C.P. contiene inoltre anche norme disciplinanti fattispecie che possono trovare specifica applicazione anche nei luoghi di lavoro e che per tale motivo vengono qui richiamate. art. 673: Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari. Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuovere i segnali suddetti, o spegnere i fanali collocati come segnali, è punito…. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegnere i fanali della pubblica illuminazione. art. 674: Getto pericoloso di cose. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito….

art. 675: Collocamento pericoloso di cose. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito…. art. 676: Rovina di edifici o altre costruzioni. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito… art. 677: Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minaccia rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito… La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Richiamato il quadro generale di riferimento, rappresentato principalmente dalla Costituzione e dai due Codici Civile e Penale, prima di richiamare il quadro normativo speciale specifico per la sicurezza del lavoro, appare opportuno fare un richiamo alle norme speciali che, pur non essendo specifiche per gli ambienti di lavoro, in quanto riguardanti la sicurezza degli ambienti di vita in generale, devono tuttavia trovare applicazione anche negli ambienti di lavoro e, per tale ragione, devono essere note. R.D. 12/05/1927 n. 824 – apparecchi in pressione; R.D. 27/07/1934 n. 1265 – T.U. delle leggi sanitarie; R.D. 06/05/1940 n. 635 – T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza; Legge 30/04/1962 n. 382 – igiene degli alimenti; Legge 16/12/1971 n. 1083 – impiego gas combustibili; Legge 18/10/1977 n. 791 – direttiva materiale elettrico; Legge 07/12/1984 n. 818 – disciplina della prevenzione incendi; Legge 05/03/1990 n. 46 – norme per la sicurezza degli impianti; D.Lgs. 17/03/1995 n. 115 – sicurezza generale dei prodotti; D.P.R. 24/07/1996 n. 459 – direttiva macchine; D.Lgs. 03/02/1997 n. 52 – classificazione, imbalaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

D.Lgs. 16/07/1998 n. 285 – classificazione, imbalaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi; D.P.R. 30/04/1999 n. 162 – ascensori e montacarichi; D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 – controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Legge 03/02/2001 n. 36 – protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; Regolamenti edili comunali; Dismissione amianto; Sicurezza impianti elettrici (direttiva della Comunità Europea); Direttive della Comunità Europea sulla sicurezza dei prodotti; ISO, UNI, IEC, CEI…..

Per quanto concerne il quadro normativo speciale riguardante la disciplina della sicurezza del lavoro, pur in assenza del testo unico, al fine di pervenire ad una elencazione pressoché completa dei relativi provvedimenti di legge, è ragionevole prendere come base l’elenco delle norme allegato al D.Lgs 19/12/1994 n. 758 alle quali si applica la particolare disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza del lavoro. L’assenza del testo unico non ci può consentire di affermare che norme in materia di sicurezza del lavoro siano solo quelle richiamate in detto Decreto in quanto non possiamo escludere che qualche altra normativa in materia possa essere anche contenuta in altri prevedimenti, magari vecchi, che tuttavia in nessuna circostanza risultino essere stati abrogati. Tali norme sono: Legge 22/03/1908 n. 105 – abolizione del lavoro notturno dei fornai (abrogata dall’art. 41 della legge 06/02/1996 n. 52); R.D. 23/12/1920 n. 1881, convertito dalla legge 15/05/1924 n. 891 – divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi; R.D. 09/04/1927 n. 147 – approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici;

D.P.R. 27/04/1955 n. 547 – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; D.P.R. 07/01/1956 n. 164 - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; D.P.R. 19/03/1956 n. 302 - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27/04/1955 n. 547; D.P.R. 19/03/1956 n. 303 – norme generali per l’igiene del lavoro; D.P.R. 20/03/1956 n. 320 – norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro sotterraneo; D.P.R. 20/03/1956 n. 321 – norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa; D.P.R. 20/03/1956 n. 322 – norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione; D.P.R. 20/03/1956 n. 323 – norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro negli impianti telefonici; D.P.R. 09/07/1956 n. 128 – norme di polizia delle miniere e delle cave; Legge 19/07/1961 n. 706 – impiego della biacca nelle pitture;

Legge 05/03/1963 n. 245 – limitazione dell’impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative; D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 – testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Legge 17/10/1974 n. 977 – tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; Legge 26/04/1974 n. 191– prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Legge 09/12/1977 n. 903 – parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro; D.P.R. 24/05/1979 n. 886 – integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel DPR 09/04/1959 n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; D.P.R. 10/09/1982 n. 962 – protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;

D:P.R. 09/10/1990 n. 309 – testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; D.Lgs. 15/08/1991 n. 277 – protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; D.Lgs. 25/01/1992 n. 77 – protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; D.Lgs. 04/12/1992 n. 475 – dispositivi di protezione individuali; D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 – miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; D.Lgs. 17/03/1995 n. 230 – sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare; D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 – prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e della salute sul luogo di lavoro; D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 – prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

D.Lgs. 25/11/1996 n. 624 – sicurezza e salute dei lavoratori nell’industrie estrattive; D.Lgs. 25/11/1996 n. 645 – miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puepere o in periodo di allattamento; D.Lgs. 27/07/1999 n. 271 – adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionale; D.Lgs. 27/07/1999 n. 272 – adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e trasformazione delle navi in ambito portuale; D.Lgs. 17/08/1999 n. 298 – prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca; D.Lgs. 26/11/1999 n. 532 – disposizioni in materia di lavoro notturno; D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 – disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malatie professionali; D.Lgs. 26/05/2000 n. 187 – protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (integrazioni modificate al D.Lgs. 17/03/1995 n. 230).

STATISTICA INFORTUNI Fonte EUROSTAT Infortuni per 1000 addetti, anno 2004: Unione Europea 38,30 Italia 37,79 Sardegna 37,39 Casi MORTALI (anno 2001) Italia 3,1 per 100.000 addetti Unione Europea 3,1 per 100.000 addetti Casi Mortali – Costruzione (anno 2001) Sardegna 17 morti per 100.000 addetti Italia 22 morti per 100.000 addetti Unione Europea 10,7 morti per 100.000 addetti DATI NAZIONALI In un anno si verificano in Italia nel settore delle costruzioni: 103.000 infortuni 8.000 con danni permanenti 300 mortali

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI-DEFINIZIONI Da: “Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro” PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza attrezzo, metodo) avente la potenzialità di causare danno. RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione, nonché dimensioni possibili del danno.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI-DEFINIZIONI Da: “Norma UNI 292/1992 – Sicurezza del macchinario” PERICOLO: fonte di possibili lesioni o danni alla salute. SITUAZIONE PERICOLOSA: qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo. RISCHIO: combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa.

LA GESTIONE DEI RISCHI (ordine di priorità) ELIMINABILI alla fonte mediante sostituzione, nuove tecnologie; importante in fase di progettazione ex-novo o di ristrutturazione. RIDUCIBILI con interventi di prevenzione RITENIBILI In maniera consapevole, si mette in conto di dover sostenere direttamente gli eventuali danni. Di fatto TRASFERIBILI mediante ricorso a coperture assicurative tuttavia occore attenzione nei confronti di: massimali limitati; azione di regresso INAIL nei confronti del datore di lavoro che sia stato riconosciuto penalmente responsabile dell’infortunio; costi indiretti (blocco dell’attività, danno d’immagine….)

LA GESTIONE DEI RISCHI Nell’ottica della creazione di una nuova cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno rilevanza soltanto la eliminazione e la riduzione dei rischi. LA RIDUZIONE DEI RISCHI mediante interventi volti a: PREVENIRE il verificarsi dell’evento dannoso, riducendo la probabilità di accadimento PROTEGGERE il lavoratore dalle conseguenze dell’evento dannoso, riducendo la gravità

VALUTAZIONE DEI RISCHI PROCEDURA FINALIZZATA AD ASSOCIARE UN VALORE AL RISCHIO R = f(P,M) = P x M Dove: R = entità del rischio P = probabilità dell’evento M = gravità (magnitudo) delle conseguenze La forma della funzione di rischio “f” dipende dal modello scelto

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 4 8 12 16 3 6 9 2 1 I rischi pur con caratteristiche molto differenti tendono a presentare valori di entità relativamente vicini. Gli eventi più gravi vanno evitati a prescindere dalla loro improbabilità La gravità ha un peso maggiore della probabilità P G

TECNICHE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Statistiche: richiedono dati storici sufficientemente ampi e rappresentativi ed un ricorso a metodi statistici non sempre immediati. Soggettive: le gravità e le probabilità vengono stimate sulla base dell’esperienza del valutatore. Anche se può apparire meno razionale, l’approccio soggettivo non può essere considerato a priori teoricamente scorretto, arbitrario, nel senso che la natura di “giudizio espresso” basato su una conoscenza effettiva delle situazioni che influiscono sul rischio. Tali tecniche però hanno il difetto di non essere dimostrabili. Un modo per aumentare la credibilità consiste nell’ingabbiarle entro un metodo, uno schema di lavoro predefinito. L’approccio soggettivo pertanto offre un insieme ampio di tecniche, che possono essere distinte in: qualitative (puramente verbali: alto, medio, basso, dove è importante che ciascun termine sia chiaramente definito; la naturale vaghezza degli aggettivi mette in guardia dagli eccessi di fiducia…) semiquantitative (assegnare punteggi alle qualitative). Quantitative (probabilità e gravità sono espresse subito come quantità stimate mediante valutazioni a monte di tipo soggettivo, ad es. l’albero delle probabilità, albero degli eventi) E’ comunque necessario dichiarare SEMPRE i criteri adottati.

PARAMETRO P Livello 4 = altamente probabile -esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. -si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili. -il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore (in altre parole l’evento sarebbe largamente atteso). Livello 3 = probabile -la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto. -già noto, all’interno dell’unità produttiva, qualche episodio in cui la mancanza rilevata ha fatto seguito a un danno. -il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una modesta sorpresa. Livello 2 = poco probabile -la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi -sono noti solo rarissimi episodi già verificati -il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa Livello 1 = improbabile -la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti -non sono noti episodi già verificati -il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe incredulità

PARAMETRO M Livello 4 = gravissimo -infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale -esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti Livello 3 = grave -infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale -esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti Livello 2 = medio -infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile -esposizione cronica con effetti reversibili Livello 1 = lieve -infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibili -esposizione cronica con effetti rapidamente reversibile

LE STATISTICHE DEGLI INFORTUNI Da quando esposto si rileva l’importanza della indagine statistica degli infortuni che: -fornisce elementi utili per la identificazione e valutazione dei rischi; -fornisce indicatori omogenei e confrontabili dell’andamento infortunistico di un azienda, di un comparto industriale o di un gruppo di lavorazioni. D.Lgs 626/94, Capo VIII, art. 29 L’INAIL e l’ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malatie professionali anche con strumenti telematici ………… I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l’attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti http://bancadati.inail.it/prevenzionale/Rischio.htm

LA NORMA UNI 7249 Le norme UNI a cui viene fatto implicitamente riferimento nell’art. 29 sono le norme della serie 7249, che definiscono sostanzialmente due indici Indice di frequenza = (numero infortuni) / (numero ore lavorative) x 1000000 Indice di gravità = (numero giorni persi) / (numero ore lavorative) x 1000 In caso di morte: numero giorni persi = 30 anni (equivale alla vita lavorativa) Il numero di ore lavorative rappresenta una misura della esposizione al rischio Il numero di ore lavorative e il numero di infortuni devono essere riferiti allo stesso ambito (territorio, stabilimento, reparto, settore lavorativo ecc.)

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL Per comprendere il significato dei parametri infortunistici citati, in particolare del numero di giornate perse, è necessario introdurre l’argomento relativo alla: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL Obbligatorietà dell’instaurazione del rapporto assicurativo Automaticità delle prestazioni al verificarsi dell’evento lesivo: Diritto alle prestazioni assicurative anche in caso di colpa del lavoratore e mancato pagamento del premio assicurativo (es. lavoratore in nero) Art.10. L’assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortuni sul lavoro. permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto del quale l’infortunio è derivato Art.11. L’istituto assicurativo deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso, per le somme pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie, contro le persone civilmente responsabili.

PERSONE ASSICURATE art. 4 T.U. 1964 Dipendenti; Sovrintendenti; Artigiani; Apprendisti; Insegnanti ed alluni per esercitazione tecnico-scientifica o pratiche; Coniuge, figli, parenti del datore di lavoro prestatori d’opera; Soci prestatori d’opera; Ricoverati in case di cura, ospizi ospedali addetti ad attività protette; Detenuti addetti alle attività protette. Attività protette (art. 1 T.U. 1964): Utilizzo di macchine mosse non direttamente dalla persona che la usa, apparecchi a pressione, apparecchi ed impianti elettrici o termici; Occupazione di opifici, laboratori o ambienti organizzati per lavori in cui si usano gli apparecchi, impianti o macchine citate al punto precedente; Attività che il legislatore ha ritenuto rischiose pur non utilizzando macchine di cui al primo punto e che ha elencato in 28 punti.

Nozioni di Infortunio sul lavoro ex DPR 1124/65 L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio di soggetti protetti addetti ad attività tutelate avvenuti per: causa violenta (al più nel turno di lavoro) in occasione di lavoro (genericamente) Da cui sia derivata la morte o l’inagibilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astenzione dal lavoro per più di tre giorni. (Secondo la Norma UNI 7249 si parla di infortunio quando il lavoratore non si ripresenta al turno successivo, altrimenti si tratta di infortunio-medicazione).

Nozioni di Infortunio sul lavoro ex DPR 1124/65 Causa esterna Causa violenta Occasione di lavoro Non guaribile in 3 giorni (franchigia) DENUNCIA DI INFORTUNIO L’infortunio deve essere denunciato dal Datore di Lavoro o dallo stesso lavoratore; Corredata da certificato medico; Entro 2 giorni dall’accertamento sanitario ma in 24 ore se è mortale.

REGISTRO INFORTUNI art. 403 DPR 547/55 Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell’evento. Su detto registro, devono essere indicati oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato, la causa e le circostanze dell’infortunio nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro. Il registro infortuni è stato istituito dal D.M. 12/09/1958 ed il D.M. 05/12/1996 ha così modificato: La nota esplicativa di cui alla lettera d), punto 1), dell’allegato B, “inabilità temporanea: quando l’infortunio comporta un’assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento” (UNI 7249). SANZIONI Il D.Lgs 626/94 art. 89 comma 3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 520 a € 3.000 per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettera o.

LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE Inabilità temporanea (giorni oltre il 3° dall’evento) art. 68 DPR 1124/65 Inabilità permanente (postumi): a compensazione della diminuita capacità lavorativa – modificato dall’art. 13 D.Lgs. 38/2000 Permanente parziale (%) o totale; Può essere soggetta a revisione; Franchigia del 10% fino a luglio 2000, del 6% dopo; Rapportata alla retribuzione. Infortunio mortale -rendita ai superstiti Danno biologico ex D.Lgs 38/2000 (menomazione integrità psicofisica) Introdotte nuove tabelle di indennizzo (DM 12/07/2000) Tabella delle menomazioni (franchigia fino al 6%) Tabella di indennizzo danno biologico inferiore al 16% in conto capitale (unica soluzione) Rendita se maggiore o uguale al 16%; si ha inoltre diritto ad una ulterriore quota di rendita per tener conto del danno patrimoniale calcolato sulla base del grado della menomazione, della retribuzione (tabella dei coefficienti)

MALATTIE PROFESSIONALI art. 3 DPR 1124/1965 Sistema esclusivamente tabellare DPR 336/1994 Lista “chiusa” di malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella stessa tabella. Se denunciate entro un periodo di indennizzabilità dalla cessazione dell’esposizione al rischio si arriva alla presunzione legale di origine.

SISTEMA TABELLARE DPR 336/1994 Malattie lavorazione Periodo di indenizzabilità della cessazione dal lavoro Malattie causate da: Piombo, leghe e suoi composti inorganici; Composti organici del piombo; Conseguenze dirette Lavorazioni che espongono all’azione del piombo, leghe e composti 4 anni; 18 mesi per malattie causate dai composti organici del piombo. In caso di nefrite: 8 anni

MALATTIE PROFESSIONALI OBBLIGO DI DENUNCIA Per l’assicurato: Denuncia al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia a pena decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo antecedente. Per il datore di lavoro: Invio della denuncia all’INAIL entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico a pena di sanzioni amministrative di € 500.

MALATTIE PROFESSIONALI E INFORTUNI DIFFERENZE Infortunio Causa violenta Semplice occasione di lavoro Malattia professionale Causa lenta e progressiva Nell’esercizio e a causa delle lavorazioni