CCNL DIRIGENZA Comparto AUTONOMIE Roma, Unioncamere 8 luglio 2005.

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CCNL DIRIGENZA Comparto AUTONOMIE Roma, Unioncamere 8 luglio 2005

Campo di applicazione e collocazione temporale art. 1 Il ccnl si applica ai dirigenti con rapporto a tempo indeterminato La disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo determinato, nel rispetto della legislazione (anche regionale) vigente, è definita in base alla medesima legislazione e in base al contratto individuale di lavoro Di norma, si fa espresso rinvio alla disciplina del ccnl

COLLOCAZIONE TEMPORALE art. 2 Concerne il quadriennio , per la parte normativa ed il biennio economico per la parte economica ….anche se viene stipulato con oltre tre anni di ritardo, la collocazione è coerente con i contenuti dellaccordo sul costo del lavoro del luglio 1993.…analoga collocazione riguarda anche il contratto decentrato integrativo (per le Camere soggette)

I PRINCIPALI FILONI DI INTERVENTO DEL CCNL Perfezionamento del sistema di relazioni sindacali Completamento del sistema di a)conferimento incarichi b)valutazione Miglioramenti retributivi

RELAZIONI SINDACALI

Le relazioni sindacali: le novità del ccnl (ART. 3) 1)E confermato il modello delle relazioni sindacali del ccnl 1999 (n.b. distinzione Camere in base al numero dei dirigenti!) 2)La disciplina sulla informazione viene completata mediante la previsione di almeno un incontro annuale, su richiesta, e in ogni caso in presenza di eventuali processi di dismissione o di esternalizzazione di servizi o attività. In questultimo caso si tratta di un vincolo negoziale che impone, di fatto, una informazione preventiva seguita, a richiesta, da un incontro (almeno uno!)

Le altre novità del ccnl sulle relazioni sindacali Viene riformulata la disciplina dei tempi e delle procedure dei contratti decentrati (art. 4) per adeguamenti formali ( controlli sui costi, tempi certi di ripresa trattative in caso di rilievi, tecnicità relazione finanziaria ) Viene riformulata la disciplina della contrattazione integrativa territoriale (art. 5) che ora risulta coerente con quella del comparto (iniziativa anche a livello locale) Viene riformulata la disciplina della concertazione (art. 6) per analoghe esigenze di coerenza (infungibilità con altri livelli di relazioni sindacali, soggetti anche diversi da contrattazione, termine a carico OO.SS. per attivare procedura)

Le delegazioni trattanti Parte pubblica: i dirigenti espressamente indicati dallorgano di vertice dellente Parte sindacale: le RSA costituite espressamente per larea della dirigenza e le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL Le RSA sono certamente formate da dirigenti dellente Le OO.SS. designano liberamente i propri rappresentanti in base ai rispettivi ordinamenti; non necessariamente devono essere dirigenti Il dirigente componente della delegazione sindacale, non può essere anche componente della delegazione dellente

Modello completo delle relazioni sindacali Contrattazione decentrata integrativa Contrattazione territoriale Concertazione Informazione

ENTI CON DIRIGENTI IN SERVIZIO NON SUPERIORI A CINQUE Le materie di contrattazione decentrata sono oggetto di concertazione (art. 4, comma 4, ccnl 1999 e art. 3, comma 2, ccnl 2005) Gli stessi enti possono definire la disciplina delle medesime materie mediante contrattazione integrativa di livello territoriale (art. 4, comma 4, ccnl 1999 e art. 5 ccnl 2005)

INCARICHI DIRIGENZIALI

AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI art. 10, ccnl 2005 e art. 22 ccnl 1996 Tutti i dirigenti hanno il diritto alla attribuzione di un incarico di livello dirigenziale, fatto salvo il caso della sospensiva da ogni incarico di cui allart. 23bis del ccnl 2005 Conseguenze: il modello organizzativo dellente dovrebbe necessariamente prevedere un numero di funzioni dirigenziali pari al numero dei posti di dirigente previsti nella dotazione organica La natura e il livello delle funzioni vengono definiti con gli atti previsti dallordinamento vigente

Segue: incarichi ….. Ancora conseguenze: una riduzione delle funzioni dirigenziali dovrebbe prevedere anche la corrispondente riduzione dei posti di dirigente Leventuale eccedenza di dirigenti rispetto alle funzioni e allorganico, determinerebbe la necessaria applicazione dellart. 33 del dlgs. 165 del 2001, con la messa in disponibilità dei soggetti interessati.

VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA REGOLE PROCEDIMENTI EFFETTI SANZIONI

ACCERTAMENTI NEGATIVI SUI RISULTATI DI GESTIONE art. 13/23bis Gli enti sono tenuti ad adottare una specifica disciplina per regolamentare i contenuti e il procedimento di valutazione gli interventi di tutela del dirigente la partecipazione del dirigente a partire dalla contestazione e dal contraddittorio Senza la preventiva disciplina, la valutazione sarebbe illegittima e arbitraria …

ACCERTAMENTI NEGATIVI SUI RISULTATI DI GESTIONE art. 13/23bis I singoli enti devono, altresì, stabilire i differenti interventi sanzionatori che devono essere correlati ai diversi livelli di gravità degli accertamenti negativi sui risultati di gestione dei dirigenti A tal fine gli enti possono adottare quattro diverse ipotesi sanzionatorie espressamente codificate dal ccnl; occorre, conseguentemente, definire i criteri necessari per almeno quattro diversi livelli di gravità

LE IPOTESI SANZIONATORIE a)Riassegnazione alla categoria D, dellincaricato già dipendente (ove consentito) b)Affidamento di un incarico di valore economico inferiore (gravità lieve) c)Sospensione, per i dirigenti a tempo indeterminato, da ogni incarico per un periodo massimo di due anni (gravità media) d)Recesso dal rapporto di lavoro, nei casi particolarmente gravi (gravità elevata)

RESPONSABILITA PARTICOLARMENTE GRAVE ART. 11 La gravità della responsabilità è correlata a due specifiche situazioni: a)mancato raggiungimento degli obiettivi qualificati espressamente come rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dai documenti di programmazione b)inosservanza di direttive generali per lattività amministrativa e la gestione, che siano state espressamente qualificate di rilevante interesse In entrambi i casi si tratta di atti di competenza degli organi di direzione politica o di governo

RECESSO PER RESPONSABILITA PARTICOLARMENTE GRAVE Laccertamento della responsabilità grave costituisce giusta causa di recesso art.11, c.1 Laccertamento deve avvenire nel rispetto della disciplina dellart. 23 del ccnl , come sostituito dallart. 14 del ccnl (rinvio alla relativa illustrazione) Il recesso per giusta causa non consente la attivazione della procedura di conciliazione e arbitrato (art. 11, c. 2) Non si potrebbe fruire del risarcimento con la indennità supplementare Dovrebbe intervenire prima una pronuncia del giudice che dequalifichi il recesso per giusta causa a recesso per giustificato motivo

COMITATO DEI GARANTI costituzione e funzionamento art. 15 ccnl 1999 Gli enti sono obbligati a istituire il Comitato dei garanti e a disciplinarne la composizione e il funzionamento Uno dei componenti deve essere un dirigente eletto dalla categoria; il presidente, di norma, è un magistrato, laltro componente può essere un esperto anche esterno I provvedimenti sanzionatori dellart. 23bis non possono essere adottati senza il parere del Comitato La inesistenza del collegio impedisce liniziativa dellente …(con responsabilità dei soggetti inadempienti)

COMITATO DEI GARANTI Non sono soggetti al parere del Comitato dei garanti: a)il recesso per motivi organizzativi, anche come conseguenza della messa in disponibilità ex art. 33 del d.lgs. 165/2001 b)il recesso per giusta causa, ex art c.c., con esclusione di quello per responsabilità particolarmente grave di cui allart. 11 ccnl 2005 Il Comitato sarebbe competente solo per il recesso conseguente a valutazione negativa

RECESSO GENERALE PER GIUSTA CAUSA ex art c.c. E previsto dallart. 27, comma 2, del ccnl 1996 nei seguenti termini: fatti o comportamenti particolarmente gravi, anche non direttamente attinenti il rapporto di lavoro, che non hanno consentito la prosecuzione neppure provvisoria del medesimo rapporto Lart. 10 del ccnl 2005 ha previsto diverse situazioni gravi (fatti di rilevanza penale) in cui potrebbero ravvisarsi gli estremi per il recesso per giusta causa

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA art. 4 ccnl 2002 e art. 17 ccnl 2005 ART. 4 ccnl 2002 Caso: affidamento di un incarico di valore inferiore, per effetto di processi di riorganizzazione Tutela: la contrattazione decentrata disciplina gli effetti economici derivanti dal conferimento del nuovo incarico; in pratica, dovrebbe stabilire il tempo e le scadenze per la progressiva riduzione del differenziale retributivo Questa disciplina non si applica quando lincarico di valore ridotto derivi da valutazione negativa, o in caso di mobilità verso altri enti per effetto di trasferimento o delega di funzioni Si applica giustamente la disciplina organizzativa dellente di destinazione

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: segue ART. 17 ccnl 2005 La contrattazione decentrata deve stabilire con certezza il periodo temporale entro il quale si realizza il riallineamento retributivo La relativa scadenza non può essere successiva a quella naturale prevista per lincarico antecedente E esclusa la contrattazione quando laffidamento di un incarico di valore inferiore derivi da una valutazione negativa di lieve gravità ex art. 23bis. In tal caso ladeguamento è immediato

MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI

RISORSE STABILI DELLA DIRIGENZA art. 26 ccnl 1999 c. 1, lett. a: risorse storiche anno 1998 c. 1, lett. c): risparmi derivanti dalle disapplicazioni c. 1, lett. d): incremento dell1,25% del monte salari 1997 c. 1, lett. f): risorse dei dirigenti trasferiti comma 3: incremento stabile delle competenze comma 3: aumento della dotazione organica comma 4: 6% dei risparmi per riduzione organico

RISORSE VARIABILI DELLA DIRIGENZA art. 26 ccnl 1999 c. 1, lett. b) : risorse da sponsorizzazioni c. 1, lett. e): risorse derivanti da fonti legislative c. 1, lett. h): compensi correlati agli incarichi comma 2: importo massimo dell1,2% del monte salari anno 1999 comma 3: miglioramento dei servizi

RIDUZIONE stabile delle risorse annue della posizione e risultato Dal settembre 2001, i valori della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali istituite nellente, sono stati ridotti di 3.356,97 (art. 1, comma 2, ccnl ) (L ) annui ….. per il finanziamento del nuovo tabellare Di conseguenza anche le risorse annue stabili destinate alla posizione e al risultato hanno subito una riduzione pari alla somma delle singole decurtazioni Tale adempimento doveva essere esattamente illustrato nella costruzione del fondo dal 2002 in poi

LE DICHIARAZIONI CONGIUNTE

DICHIARAZIONE n.1 Si concorda che ogni ente possa adottare nel regolamento degli uffici e servizi una specifica disciplina per il conferimento con contratto a termine di incarichi dirigenziali al personale della categoria D Durante il periodo di durata del contratto a termine, il dipendente interessato dovrebbe essere collocato in aspettativa senza assegni, con anzianità utile. Tale comportamento sarebbe coerente con i principi contenuti nellart. 19, comma 6, del dlgs. n. 165 del 2001 Comportamento già praticato da molti enti locali Dovrebbero essere superate le residue perplessità dopo le pronunce della Corte dei Conti

Segue: dichiarazione 1 La disciplina dellart. 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001 non può essere direttamente applicata anche alle autonomie Occorre un formale recepimento secondo le previsioni dellart. 27 dello stesso dlgs 165 E molto opportuno che gli enti prevedano chiaramente anche i requisiti culturali e professionali e di esperienza necessari per motivare laffidamento di funzioni dirigenziali a dipendenti interni

DICHIARAZIONE N. 2 Si concorda sulla necessità di istituire e far funzionare efficaci sistemi di valutazione della dirigenza Si richiamano i noti principi contenuti nel dlgs. n. 286 del 1999 relativamente al servizio di controllo interno Si concorda anche che gli organismi di valutazione (comunque denominati) debbano essere formati con soggetti effettivamente dotati di una specifica esperienza in materia Senza un efficace controllo interno non può essere costruito un modello credibile di valutazione della dirigenza!

DICHIARAZIONE N. 4 Si afferma che tra le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina dellart. 26, comma 1, lett. e) del ccnl 1999, devono essere ricomprese anche: quelle derivanti dal recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lett. p) del dlgs. 446 del 1997) e quelle correlate agli interventi per la valorizzazione degli uffici finanziari (art. 12, comma 1, lett. b) del dlgs. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996)

DICHIARAZIONI N. 7 e 8 Le parti qualificano come eccezionale deroga le disposizioni dei commi 4 e 5 dellart. 23, circa la utilizzazione dellincremento dell1,66%. Le relative modalità, pertanto, non possono essere considerate come modifica alla disciplina contrattuale previgente. Impegno delle parti ad esaminare, nel prossimo rinnovo contrattuale, le problematiche sulla attivazione di polizze assicurative per lassistenza sanitaria integrativa del SSN