Congedi di maternità e parentali RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL del 14/9/2000 - Art. 17 Congedi dei genitori D.LGS 151/2001
CONTROLLI PRENATALI (codice ) La lavoratrice gestante può fruire di permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. A giustificazione dell’assenza la dipendente è tenuta a presentare alla segreteria di riferimento la documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami. INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITA’ (codice ) In caso di gravidanza possono verificarsi situazioni per le quali l’espletamento della normale attività lavorativa può risultare veramente problematica. Se la modifica, anche temporanea, delle condizioni o dell’orario di lavoro si rivela una soluzione impraticabile o insufficiente, è possibile richiedere al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro l’interdizione anticipata dal lavoro rispetto al congedo di maternità. L’Ispettorato del Lavoro, previo certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, può disporre l’interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi fino alla data in cui ha inizio il normale congedo per maternità obbligatoria.
CONGEDO PER MATERNITA’ (ex astensione obbligatoria codice) Il congedo di maternità consiste nel diritto riconosciuto alla donna in gravidanza di assentarsi dal posto di lavoro per la durata di cinque mesi. I cinque mesi sono da considerarsi due prima della data presunta del parto e tre dopo. Nel caso in cui il parto intervenga prima della data presunta, la lavoratrice ha comunque diritto a godere dei tre mesi di astensione conteggiandoli dalla data presunta del parto. Diversamente, nel caso in cui il parto avvenga dopo la data presunta, i tre mesi partono dalla effettiva data di nascita. Per poter usufruire di tali permessi la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro il certificato medico attestante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa fede nonostante qualsiasi errore di previsione. La lavoratrice è inoltre tenuta a presentare entro trenta giorni il certificato di nascita del figlio/a.
Chi ne ha diritto Periodo Trattamento retributivo 100% La madre. Il padre può astenersi dal lavoro solo in caso di morte o grave infermità della madre, in caso di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino. 5 mesi - 2 prima e 3 dopo il parto (*) In caso di parto prematuro è possibile recuperare il periodo non fruito nell’ambito dei 5 mesi. I giorni sono aggiunti al periodo di congedo dopo il parto. 100% retribuzione (*) E’ data possibilità alla lavoratrice gestante di modificare la scansione del periodo di astensione obbligatoria chiedendo di astenersi dal lavoro solo un mese prima della data presunta parto e 4 mesi dopo il parto. La dipendente per fruire di tale flessibilità deve, nel corso del 7° mese di gravidanza: • presentare la richiesta allegando il certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato ed inoltre dovrà recarsi dal Medico del Lavoro dell’Ente che attesterà l’assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dalla articolazione dell’orario di lavoro previsto.