STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circoscrizione del Tribunale di Nola C O N V E G N O STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE STRUMENTI E PRASSI PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IL TRUST Giovedì 07 marzo 2013 ore 16:30 – 19:30 Hotel “Relais Villa Buonanno” – Via Buonanno 10 – Cercola (NA)
Strumenti di protezione patrimoniale Società fiduciarie Fondazioni Fondo Patrimoniale Atti di destinazione Patti di famiglia Holding Polizze vita Trust
Costo fiscale A ciascuno di questi strumenti è riconnesso un costo fiscale differente che, all’atto pratico, assume una rilevanza decisiva nella scelta della soluzione da adottare
Momento in cui si realizza l’azione Le azioni di tutela patrimoniale, possono essere realizzate “ex post” - volte a «spogliarsi» del patrimonio posseduto attraverso il conferimento (o vendita) dello stesso in altre entità “ex ante”, vale a dire prima di acquistare un bene; in questo caso, al fine di evitare l’intestazione diretta del bene, si tratterà di valutare le possibili alternative di acquisto.
Società fiduciarie SOCIETA' FIDUCIARIE L’attività delle fiduciarie è disciplinata dall’art. 1 legge 23/11/1939 n. 1966 che, integrata da altri interventi legislativi, ne disciplina le caratteristiche. SOCIETA' FIDUCIARIE
Contratto di mandato SOCIETA' FIDUCIARIE Strumento giuridico per mezzo del quale, pur rimanendo in capo al mandante la titolarità effettiva del bene (proprietà legale), viene attribuita alla società fiduciaria mandataria la facoltà di esercitare i diritti che ne scaturiscono (legittimazione formale), in nome proprio ma per conto del mandante, e quindi ad esercitare i diritti di cui rimane titolare il mandante Separazione tra titolarità del diritto di proprietà e legittimazione dell’esercizio SOCIETA' FIDUCIARIE
Anonimato e Riservatezza I beni sono di proprietà del mandante ma intestati «in forma anonima» alla società fiduciaria Si attua una protezione indiretta dei beni derivante dalla «protezione dell’anonimato» dell’effettivo titolare e dal vincolo di riservatezza al quale deve attenersi la società fiduciaria SOCIETA' FIDUCIARIE
Istruzioni del fiduciante L’amministrazione dei beni spetta ai titolari – mandanti ma viene esercitata dalla fiduciaria sulla base di apposite ISTRUZIONI Nel caso intestazione fiduciaria di partecipazioni, la fiduciaria partecipa alle assemblee dei soci ed in caso di delibera che stabilisce la distribuzione di utili, tali utili saranno incassati dalla società fiduciaria che li trasferisce al fiduciante. Quest’ultimo adempierà agli obblighi di legge SOCIETA' FIDUCIARIE
Patrimonio amministrato in forma anonima Non è una figura di patrimonio separato ma di patrimonio amministrato in forma anonima SOCIETA' FIDUCIARIE
Separazione dei beni dei terzi Nessuna azione promossa dai creditori di una società fiduciaria può rivolgersi ai beni ad essa intestati su mandato fiduciario Può essere rivolta agli stessi beni dai creditori del mandante qualora ne ricorrano i presupposti per le formulazioni degli atti relativi da parte delle autorità competenti SOCIETA' FIDUCIARIE
Oneri fiscali intestazione di partecipazione Imposta di registro, applicabile anche in sede di re-intestazione al fiduciante € 168,00 SOCIETA' FIDUCIARIE
Imposizione indiretta dell’intestazione fiduciaria di immobili Val. imponibile Aliquota Imposta Imposta di registro 200.000,00 8% 16.000,00 Imposta ipotecaria 2% 4.000,00 Imposta catastale 1% 2.000,00 Totale 22.000,00 SOCIETA' FIDUCIARIE
Fondazioni FONDAZIONI L’istituto della fondazione è disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile La Fondazione è una persona giuridica alla quale il Fondatore ha conferito il suo patrimonio con la contestuale perdita della proprietà che viene di riflesso acquisita dalla Fondazione stessa. FONDAZIONI
Caratteristiche FONDAZIONI Organizzazione privata, dotata di fondi propri il cui scopo non è il profitto ma deve essere determinato e di pubblico riconoscimento FONDAZIONI
Elementi essenziali FONDAZIONI La previsione della destinazione dei beni per un fine specifico di pubblica utilità e l’elemento patrimoniale L’apporto personale passa in secondo piano, ed assume rilevanza solo in quanto necessario per l’amministrazione del patrimonio messo a disposizione dal o dai fondatori FONDAZIONI
Proprietà del patrimonio è del fondatore Il fondatore mantiene la proprietà del patrimonio, essendo proprietario della fondazione e quindi dispone del patrimonio. Dell'investimento si può occupare direttamente o incaricare l'amministratore. Il fondatore si riserva così l'amministrazione del patrimonio, la configurazione della struttura e le strategie di investimento della Fondazione sia durante la sua vita che dopo, con delle disposizioni che possono essere presenti negli Statuti FONDAZIONI
Patrimonio «finalizzato» La fondazione è una figura di patrimonio separato come «patrimonio finalizzato»: con il conferimento di beni in una fondazione quale ente con propria personalità giuridica, il soggetto erogante/fondatore si spoglia dei propri diritti di proprietà sui beni stessi non potendone più disporre (se non limitatamente alle previsioni di cui all’art. 15 C.C. per la revoca) FONDAZIONI
Ottimizzazione trasferimento generazionale E’ uno strumento utile per ottimizzare il trasferimento generazionale dei beni (immobili, partecipazioni etc) preservandolo da eventuali contestazioni limitatamente al caso in cui sia prevista una attribuzione dei beni per uno scopo socialmente utile (stato di indigenza dei familiari, studi specifici di alcuni familiari etc.) FONDAZIONI
Imposte Il conferimento di un patrimonio in favore di una fondazione è soggetto all’imposta di registro secondo la tipologia del conferimento, la natura della fondazione. FONDAZIONI
Preserva da azioni aggressive Il conferimento dei beni in fondazione è revocabile secondo le norme del codice civile. I beni potranno essere oggetto di aggressione solo da parte dei creditori della fondazione stessa. Con l’atto di dotazione, il fondatore destina i beni alla fondazione e non ne potrà più disporre. FONDAZIONI
Fondo patrimoniale: Presupposto Presupposto indispensabile è la presenza di una famiglia legittima, che costituisce la condizione di efficacia del fondo; può essere costituito da uno o entrambi i coniugi, ovvero da un terzo soggetto estraneo alla famiglia. FONDO PATRIMONIALE
Annotazione sul titolo quando il fondo ha per oggetto titoli Pubblicità Sufficiente e necessaria l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio la trascrizione nei registri immobiliari quando il fondo ha per oggetto beni immobili Annotazione sul titolo quando il fondo ha per oggetto titoli FONDO PATRIMONIALE
Oggetto del fondo FONDO PATRIMONIALE Possono confluire solo beni immobili, mobili registrati e i titoli di credito vincolati rendendoli nominativi Anche le quote di Srl FONDO PATRIMONIALE
Oneri fiscali Conferimento di partecipazioni in fondo patrimoniale Conferimento del bene immobile senza trasferimento di proprietà Imponibile Aliquota Imposta Imposta di registro - Fissa 168,00 Imposta ipotecaria Totale 336,00 Conferimento di partecipazioni in fondo patrimoniale Imponibile Aliquota Imposta Imposta di registro - Fissa 168,00 Totale FONDO PATRIMONIALE
Oneri fiscali FONDO PATRIMONIALE SE IL SOGGETTO CHE CONFERISCE I BENI NEL FONDO NE RIMANE PROPRIETARIO NON IL CONFERIMENTO E’ SOGGETTO AD IMPOSTA DI DONAZIONE FONDO PATRIMONIALE
Atti di destinazione art. 2645 ter C.C. Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo. ATTI DI DESTINAZIONE
Atti di destinazione ATTI DI DESTINAZIONE La durata del vincolo è limitata E’ richiesta la forma di atto pubblico ATTI DI DESTINAZIONE
Atti di destinazione: meritevolezza il vincolo può essere disposto solo al fine di realizzare interessi meritevoli di tutela ATTI DI DESTINAZIONE
Atti di destinazione: forma Atto pubblico Un disponente Uno o più soggetti beneficiari Uno o più beni che ne costituiscono l’oggetto Una finalità Una durata ATTI DI DESTINAZIONE
Atti di destinazione: oggetto La norma fa espresso riferimento solo a beni immobili beni mobili iscritti in pubblici registri ATTI DI DESTINAZIONE
Atti di destinazione: beneficiari la norma richiede che essi siano indicati nell’atto di destinazione ATTI DI DESTINAZIONE
Trascrizione dell’atto: effetti La trascrizione non è obbligatoria Se viene effettuata ha per effetto la separazione patrimoniale ATTI DI DESTINAZIONE
Imposizione indiretta Oneri fiscali Imposizione indiretta se la costituzione del vincolo non ha effetti traslativi, esula dal campo di applicazione dell’imposta sulle donazioni ed è conseguentemente soggetta all’imposizione fissa di registro anche per la trascrizione dello stesso (senza effetti traslativi) sono dovute le imposte in misura fissa. ATTI DI DESTINAZIONE
PATTI DI FAMIGLIA PATTI DI FAMIGLIA È un contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. PATTI DI FAMIGLIA
PATTI DI FAMIGLIA PATTI DI FAMIGLIA Obiettivo principale è la continuità dell’impresa: l’imprenditore può programmare in vita il passaggio generazionale dell’azienda; oggetto del patto possono essere anche le partecipazioni societarie di minoranza. PATTI DI FAMIGLIA
PATTI DI FAMIGLIA E’ richiesta la forma di atto pubblico trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni al capitale sociale da parte dell’imprenditore ad alcuni dei suoi discendenti liquidazione degli altri familiari PATTI DI FAMIGLIA
I soggetti del patto di famiglia E’ necessaria la presenza del coniuge e di tutti i legittimari ma sono salvi i diritti dei legittimari sopravvenuti, i quali possono pretendere dai beneficiari del patto (soggetti assegnatari dell’azienda e gli altri legittimari ai quali è stata liquidata la propria quota), il pagamento di una somma corrispondente alla loro quota di legittima aumentata degli interessi legali PATTI DI FAMIGLIA
PATTI DI FAMIGLIA I legittimari non assegnatari devono essere compensati dai legittimari assegnatari PATTI DI FAMIGLIA
HOLDING Società capogruppo (o società madre) che controlla le altre società, mediante il possesso di partecipazioni azionarie (holding pura) ed esercita anche attività di produzione (holding mista). HOLDING
HOLDING Il conferimento delle partecipazioni della società operativa nella holding S.r.l., permette di separare le vicende della società operativa dalle dinamiche familiari HOLDING
Ha come oggetto partecipazioni societarie HOLDING Ha come oggetto partecipazioni societarie HOLDING
SOCIETA’ OPERATIVE DI PARTENZA TIZIO 50% α srl CAIO 50% TIZIO 50% β srl CAIO 50% HOLDING
γ HOLDING srl HOLDING PURA α srl β srl TIZIO CAIO 50% 50% 100% 100%
RAPPORTI TRA I SOCI HOLDING Nello statuto si inseriscono le regole che determinano la corretta gestione dei rapporti tra familiari-soci HOLDING
Tramite clausole statutarie si possono stabilire le regole in merito alla nomina degli amministratori, alla circolazione delle quote, ai diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti alle singole quote di partecipazione o ai singoli soci regolamentare adeguatamente i rapporti intra familiari tramite clausole di esclusione, recesso blindare gli asset familiari impedendo la circolazione delle partecipazioni tramite apposite clausole di blocco alla circolazione sia inter vivos che mortis causa. HOLDING
POLIZZE VITA L’assicurazione sulla vita è un contratto con cui il contraente si obbliga al versamento di uno o più premi e l’impresa di assicurazione che si obbliga a pagare un capitale o una rendita , ad uno o più beneficiari, al verificarsi dell’evento assicurato legato alla vita umana (morte, sopravvivenza). POLIZZE VITA
POLIZZE VITA La previsione dei beneficiari destinatari dei beni oggetto di polizza è elemento essenziale POLIZZE VITA
POLIZZE VITA La polizza (il credito che ne derivi) può essere ceduta a terzi, costituita in pegno, vincolata a garanzia. Le polizze vita ai fini previdenziali sono esenti da imposta di successione. La polizza consente il differimento della tassazione fino a scadenza o riscatto. POLIZZE VITA
POLIZZE VITA E’ teoricamente possibile conferire oltre alla liquidità anche beni in natura POLIZZE VITA
POLIZZE VITA Vantaggi Tutte le somme che sono dovute dall’assicuratore al beneficiario o al contraente di una polizza non possono essere soggette ad un’azione esecutiva o conservativa. POLIZZE VITA
ONERI FISCALI Se nella polizza confluiscono - immobili si applica l’imposta di registro ed imposte ipocatastali - partecipazioni si applica l’imposta fissa di registro POLIZZE VITA