Lavoratori extracomunitari altamente qualificati:

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Lavoratori extracomunitari altamente qualificati: Ingresso in Italia Lavoratori extracomunitari altamente qualificati: ”la Carta blu UE” Marzo 2013 Roma, 17/09/2007

Recepimento e attuazione della Direttiva 2009/50/CE per l'ingresso in Italia di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati: ”la Carta blu UE” Roma, 17/09/2007

Per favorire l’assunzione e velocizzare l’ingresso in Italia di personale extracomunitario altamente specializzato è stato previsto con il Decreto Legislativo n 108/2012 l’inserimento nel T.U. sull’Immigrazione (D.Lgs 286/98) : dell’Art. 27 –comma quater (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) l’art. 9 ter (Status di soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di Carta blu UE). Roma, 17/09/2007

Analisi Art 27 quater commi 1- 17 Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE Roma, 17/09/2007

Art 27 quater comma 1 Elementi distintivi È consentito l’ingresso ed il soggiorno in Italia per periodi superiori a 90 giorni, al di fuori delle quote, ai «lavoratori stranieri altamente qualificati» che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica Roma, 17/09/2007

Art 27 quater comma 1 Titoli e Requisiti oggettivi Viene considerato lavoratore altamente qualificato lo straniero in possesso: titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal Paese di provenienza Dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni regolamentate Roma, 17/09/2007

Le qualifiche professionali regolamentate in Italia (Art.27 quater, comma 1, lettera a) T.U. Immigrazione)   Per le professioni regolamentate si applica la procedura disciplinata dall’art. 49 DPR 394/1999, come modificato da DPR 334/ 2004 e dal D.LGS. 206/2007 attuativo della correlata Direttiva UE 36/2005, ossia presentazione dell’istanza di riconoscimento al ministero competente al vaglio ratione materiae (Ministero della Salute per qualifiche mediche e paramediche; Dipartimento Sviluppo per qualifiche settore turistico etc.). Roma, 17/09/2007

Le qualifiche professionali non regolamentate in Italia (Art.27 quater, comma 1, lettera a) T.U. Immigrazione) Per le professioni non regolamentate, mancando una specifica disciplina (ddl in Parlamento), è stato necessario stabilire, d’intesa con MAE e MIUR, un iter da veicolare sia agli utenti sia agli Sportelli Unici: l’interessato o il datore di lavoro dovrà inviare una domanda al MIUR – Direzione Generale per l’Università – Ufficio IX - che valuterà i titoli di studio presentati rapportati alla professione che si intende svolgere in Italia. - Nella domanda di riconoscimento, redatta su apposita modulistica, dovrà essere indicato il tipo di lavoro che il cittadino straniero intende svolgere e questo identificherà la professionalità di riferimento. - Alla domanda dovrà essere allegato il titolo di studio debitamente tradotto e legalizzato e munito della dichiarazione di valore, contenente anche l’elenco degli esami sostenuti, rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche Italiane all’estero. Ai fini del rilascio della Carta BLU Ue tale riconoscimento sarà esteso anche a cittadini appartenenti a Stati non firmatari della Convenzione di Lisbona.   Roma, 17/09/2007

Art 27 quater comma 2 campo di applicazione La norma si applica: agli stranieri, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal legislatore nel richiamato comma 1, residenti in uno Stato terzo o soggiornante ad altro titolo in un altro Stato membro; ai lavoratori stranieri altamente qualificati, già titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro; agli stranieri in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ad altro titolo, sia in forza di un permesso di soggiorno che della dichiarazione di presenza prevista dalla legge 68/2007; Roma, 17/09/2007

Art 27 quater comma 3 campo di applicazione La norma NON si applica: a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva; c) che chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato; Roma, 17/09/2007

La norma non si applica, inoltre, a coloro: f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti; g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali; h) che soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformita' alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

Art 27 quater commi 1 - 8 dalla richiesta al rilascio Nulla osta Domanda telematica www.interno.gov.it secondo le modalità previste dall’articolo 22, del Testo unico. Il datore di lavoro, a pena di rigetto deve indicare: Quanto previsto dall’Art 22 comma 2 T.U. (Idonea sistemazione alloggiativa, Proposta di contratto di soggiorno, impegno al pagamento spese di rimpatrio, impegno a comunicare variazioni relative al rapporto di lavoro) Proposta di contratto/offerta di lavoro vincolante della durata di almeno 1 anno, per lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica superiore come da comma 1 lett a) Roma, 17/09/2007

Art 27 quater commi 1 - 8 dalla richiesta al rilascio Nulla osta Titolo di istruzione e relativa qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero L’importo dello stipendio annuale lordo non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circa 25.000,00 euro) Lo sportello unico entro 90 giorni dalla presentazione della domanda convoca il datore di lavoro per il rilascio del nullaosta ovvero comunica l’avvenuto rigetto Roma, 17/09/2007

La procedura in sintesi Preparazione e presentazione del modello comunicazione Sito WEB del Ministero Compilazione modello Inoltro allo Sportello Unico competente Invio modello al Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione … alle fasi successive Roma, 17/09/2007

La procedura in sintesi e attori coinvolti CONCESSIONE VISTO RILASCIO N.O. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO SOGGIORNO INVIO RICHIESTA ATTESA PARERI Questura DPL Azienda Autorità Consolare competente Sportello Unico Sportello Unico Roma, 17/09/2007

La procedura in sintesi Trattazione della richiesta presso il SUI Valutazione della Richiesta da parte Questura e DPL Esito POSITIVO: Invio richiesta visto NEGATIVO: Emissione del Decreto di rigetto Richiesta visto … alle fasi successive Roma, 17/09/2007

La procedura in sintesi Rilascio dei visti d’ingresso in Rappresentanza Diplomatica Visto concesso? SI NO NO Ingresso in Italia entro 8 gg sottoscrizione contratto di soggiorno + Domanda di rilascio di permesso di soggiorno Chiusura del procedimento con esito negativo Comunicazione All’Azienda Roma, 17/09/2007

Art 27 quater commi 9 e 10 Motivi di rifiuto e revoca nulla osta Il nulla osta è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se: i documenti, richiesti ai sensi del comma 5, sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo Sportello unico competente, per la firma del contratto di soggiorno, entro il termine di otto giorni, come esplicitamente previsto dall’articolo 22, comma 6 del testo Unico Il datore di lavoro risulti condannato anche con sentenza non definitiva, negli ultimi cinque anni per Favoreggiamento immigrazione/emigrazione clandestina (…) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Reati previsti art 22 comma 12 Roma, 17/09/2007

Art 27 quater comma 11 Permesso di soggiorno «carta blu UE» Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato, in Italia, allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettronico e recante la dicitura biennale nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi Roma, 17/09/2007

Art 27 quater comma 12 rifiuto o revoca «carta blu UE» Motivi che non danno luogo al rilascio dello specifico permesso di soggiorno ovvero che ne determinano il rifiuto o la revoca: a) se la Carta blu è stata ottenuta in maniera fraudolenta o è stata falsificata o contraffatta; b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dal testo unico o se il lavoratore soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi dell’articolo 27 quater; c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13 dello stesso articolo 27 quater; d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. Roma, 17/09/2007

Art 27 quater comma 13 limitazioni attività lavorative Per i primi due anni di ingresso in Italia sono previste delle limitazioni : sia nell’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”; sia con riguardo agli eventuali cambiamenti di datore di lavoro. Il cambiamento è sottoposto ad autorizzazione preliminare della DTL competente. (silenzio /assenso dopo 15 giorni dalla richiesta) Roma, 17/09/2007

Art 27 quater comma 16 Ricongiungimento familiare Il titolare della Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, può accedere alle procedure del ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29,per i familiari, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, di durata pari a quella della Carta blu UE. Roma, 17/09/2007

Art 27 quater comma 17 Carta Blu rilasciata da altro Stato UE Dopo 18 mesi di soggiorno regolare in altro Stato UE il titolare della Carta blu rilasciata da detto Stato può entrare in Italia in esenzione dello specifico visto per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata altamente qualificata. Entro 1 mese dall’ingresso il datore di lavoro presenta la domanda di nullaosta al lavoro con la procedura e le condizioni come previste dal presente articolo. Il nullaosta è rilasciato entro il termine di 60 giorni. Roma, 17/09/2007

Art 27 quater comma 17 Carta Blu rilasciata da altro Stato UE Al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato lo specifico permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura Carta blu UE. Dell’avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta Blu UE Al familiare dello straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato dell’Unione autorizzato al soggiorno in Italia, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia qualora dimostri che abbia risieduto, in qualità di familiare del titolare di carta blu UE, nel medesimo Stato membro di provenienza e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 3. Roma, 17/09/2007

Art 9 ter commi 1 -2 Status di soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di Carta blu UE Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia in forza di una specifica Carta blu UE, può richiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora: Dimostri di aver soggiornato legalmente ed interrottamente per 5 anni nel territorio dell’UE in quanto titolare di Carta blu UE Di essere in possesso, da almeno 2 anni di un permesso Carta Blu UE ex art 27 quater. Le assenze dal territorio dell’unione sono comprese nel computo se: Inferiori a 12 mesi consecutivi Non superano complessivamente i 18 mesi nel periodo di cui alla lettera a) Roma, 17/09/2007

Soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di Carta blu UE Analisi Art 9 ter commi 1- 3 Soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di Carta blu UE Roma, 17/09/2007

Art 9 ter comma 3 Status di soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di Carta blu UE Ai titolari di Carta blu Ue in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo recante la dicitura «ex titolari di Carta Blu UE» Roma, 17/09/2007

Art 9 ter commi 5 – 6 Status di soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di Carta blu UE Nei confronti del familiare dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi dell’articolo 9 ter, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia sempreché sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 3. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nei confronti del familiare dello straniero titolare permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi dell’articolo 9 ter avrà luogo qualora lo stesso familiare abbia soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell’Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale. Roma, 17/09/2007