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LE REGOLE DI CONTABILITA’ I principi che regolano gli obblighi contabili degli enti commerciali: Separazione tra attività istituzionale ed attività commerciale Predisposizione del bilancio anche per l’attività istituzionale Ripartizione dei costi promiscui secondo un rapporto predeterminato
REGIMI CONTABILI (D.P.R. n.600/1973) In funzione del volume dei ricavi e delle caratteristiche dell’ente, l’attività commerciale va gestita con uno di questi regimi contabili: Regime “super-semplificato” (art.20, comma 3, DPR 600/73) Regime forfetario (ex L.398/1991) Regime di contabilità semplificata (art.18 DPR 600/73) Regime di contabilità ordinaria (art.14, 15, 16, 20 DPR 600/73) Regime previsto per le Onlus
REGIME SUPER-SEMPLIFICATO SCRITTURE CONTABILI SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI (art.20, terzo comma DPR 600/73) Gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito (comma 1, art.109 bis del TUIR) che hanno conseguito nell’anno solare precedente: ricavi non superiori a 15.493,71 euro (per servizi) ricavi non superiori a 25.822,84 euro (altri casi) ASSOLVONO GLI OBBLIGHI CONTABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 166 ART.3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662 (CONTRIBUENTI MINORI)
CONTRIBUENTI “MINORI” REGIME SUPER-SEMPLIFICATO ADEMPIMENTI PER I CONTRIBUENTI “MINORI” REGIME SUPER-SEMPLIFICATO Entro il giorno 15 del mese successivo Devono annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate Devono annotare, qualora non vi sia l’obbligo di fatturazione, le operazioni effettuate in ciascun mese Devono annotare i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA Entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi Devono annotare il valore di eventuali rimanenze L’annotazione può essere eseguita: nei registri previsti ai fini IVA Ovvero, nel prospetto approvato dal Ministro delle Finanze con DM 11/02/1997
REGIME FORFETARIO REQUISITO SOGGETTIVO REQUISITO OGGETTIVO LEGGE DEL 16 DICEMBRE 1991, n.398 REQUISITO SOGGETTIVO Associazioni sportive dilettantistiche Associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (art.9-bis del DL 30 dicembre 1991, n.417 aggiunto alla legge di conversione del 6 febbraio 1992, n. 66) In entrambi i casi l’associazione deve qualificarsi “ente non commerciale” REQUISITO OGGETTIVO Limite ai proventi derivanti da attività commerciali non superiori a 185.924,48 euro (comma 3 art.25 della L.133/99)
ALL’UFFICIO DELLE ENTRATE ACCESSO AL REGIME L.398/91 (art.9, c.2, D.P.R. 544/91) Mediante opzione ALLA SIAE Prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende usufruire del trattamento di favore ALL’UFFICIO DELLE ENTRATE Secondo le disposizioni del D.P.R. 10 novembre 1997, n.442 Qual è la differenza tra la l.398/91 e il DPR 544/91 L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio
ACCESSO AL REGIME L.398/91 (art.9, c.2, D.P.R. 544/91) Dal 2002 l’opzione può essere espressa allegando al modello UNICO il quadro VO della dichiarazione IVA Novità introdotta dal D.P.R. 404/2001
REGIME FORFETARIO LEGGE DEL 16 DICEMBRE 1991, n. 398 ADEMPIMENTI CONTABILI Esonero dall’obbligo di tenuta dei registri contabili e dalla certificazione dei corrispettivi Esonero dagli obblighi stabiliti dal titolo II del D.P.R. n.633/72 (compreso quello di presentare la dichiarazione IVA) Obbligo di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto Obbligo di annotare i corrispettivi e i proventi commerciali, una volta al mese, e comunque entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento nel modello D.M. 11 febbraio 1997 Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP Assoggettamento a tutte le altre imposte indirette
REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG CONSEGUENZE DELLA LEGGE n.398/1991 REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG È determinato applicando all’ammontare dei proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali DETRAZIONE DELL’IVA FORFETIZZATA 50% dell’imposta sulle operazioni attive (compresa la pubblicità) 1/10 per le sponsorizzazioni 1/3 per la cessione e concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica Dal 1° gennaio 2000 l’IVA viene versata trimestralmente mediante delega unica di pagamento (modello F24) entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento
DUE DIVERSI REGIMI CONTABILI NELLO STESSO DISCIPLINA NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 185.924,48 EURO DI RICAVI DUE DIVERSI REGIMI CONTABILI NELLO STESSO PERIODO D’IMPOSTA F o r f e t a r i o (legge n.398/1991) applicabile dall’inizio del periodo d’imposta fino a quando viene superato il limite A n a l i t i c o applicabile da quando viene superato il limite fino alla fine del periodo d’imposta
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DISCIPLINATE DALLA L. 398/91 NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITOIMPONIBILE: I proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali I proventi realizzati a seguito di raccolte fondi effettuate in conformità all’art.108, c.2-bis, lett.a del D.P.R. 917/1986 N.B: L’agevolazione è subordinata alla condizione che i proventi siano percepiti in via occasionale e saltuaria, per un numero non superiore a due eventi l’anno e un importo non superiore a 51.645,69 euro (DM 10/11/99 e DM 26/11/ 1999 n.473) Controllare il riferimento normativo del 2 punto. Io ho trovato art.2 bis del d.lgs.460/97 Libro onlus
OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE I pagamenti a favore e i versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche, di importo superiore o uguale a 516,46 euro Devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali, ovvero, secondo idonee modalità per consentire i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (art.37 della legge 342/2000 collegata alla finanziaria del 2000)
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA ART.18 DPR 600/73 Il regime di contabilità semplificata è quello “ naturale “ per i soggetti che non superano i seguenti limiti annuali di ricavi: 309.874,14 euro, per le attività di prestazione di servizi 516.456,90 euro, per le altre attività L’ultima parte di pag.107 non è corretta perché a pag.69 si fa riferimento all’attività prevalente e non a regole particolari.vedi art.18 DPR 600/73 Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si deve fare riferimento all’ammontare dei ricavi dell’attività prevalente.
CONFRONTO TRA REGIMI LEGGE n.398/1991 CONTABILITA’ SEMPLIFICATA Il limite di accesso è di 185.924,48 euro di ricavi Se si supera detto limite si esce dal forfait a partire dal mese successivo a quello di superamento CONTABILITA’ SEMPLIFICATA (attività di prestazione di servizi) Il limite di accesso è di 309.874,14 euro di ricavi Se si supera detto limite si esce dal regime a partire dal periodo di imposta successivo a quello di superamento
CONTABILITA’ ORDINARIA ART.14, 15, 16, 20 DEL DPR 600/73 SOGGETTI INTERESSATI Enti non commerciali con ricavi dell’attività commerciale su base annua superiore a 309.874,14 euro per le prestazioni di servizi o 516.456,90 euro per le altre attività; Enti non commerciali che hanno optato per la contabilità ordinaria (opzione nella dichiarazione IVA relativa allo stesso anno in cui si attua il comportamento concludente)
SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL DPR n SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL DPR n. 435/2001 IMPRESE IN CONTABILITA’ ORDINARIA Libri obbligatori: Libro giornale Libro degli inventari A condizione che: Le registrazioni relative ai libri IVA ed al registro dei beni ammortizzabili siano effettuate nel libro giornale: - nei termini previsti dalla disciplina IVA; - entro la presentazione della dichiarazione dei redditi; I dati da annotare sui registri siano forniti agli Organi verificatori, su richiesta.
GLI ENTI NON COMMERCIALI SONO OBBLIGATI A RILEVARE SEPARATAMENTE CONTABILITA’ SEPARATA OBBLIGATORIA D.LGL. 4/12/1997 n.460 in modifica del D.P.R.917/86 GLI ENTI NON COMMERCIALI SONO OBBLIGATI A RILEVARE SEPARATAMENTE ATTIVITA’ COMMERCIALE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
SCRITTURE ONNICOMPRENSIVE CON APPOSITI CONTI E SOTTOCONTI MODALITA’ DI RILEVAZIONE IN CONTABILITA’ SEPARATA D.LGL. 4/12/1997 n.460 in modifica del D.P.R.917/86 SISTEMI CONTABILI DISTINTI SCRITTURE ONNICOMPRENSIVE CON APPOSITI CONTI E SOTTOCONTI N.B: Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria (art.109-bis,c.4, TUIR)
DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PROMISCUI ART.3 BIS D.Lgs. 460/97 Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde alla seguente % di DEDUCIBILITA’ Ricavi e proventi che formano il reddito d’impresa Totale ricavi e proventi (da attività d’impresa e attività istituzionale) L’ART. è 3 bis del d.lgs.460/97 e non 109 del dpr 917/86 GLI IMMOBILI IMPIEGATI PROMISCUAMENTE SI DEDUCE LA RENDITA CATASTALE O IL CANONE DI LOCAZIONE (ANCHE FINANZIARIA) IN BASE ALLA % DI DEDUCIBILITA’
INDIVIDUAZIONE DEI BENI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE ART INDIVIDUAZIONE DEI BENI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE ART.77, COMMI 1 E 3 BIS SI CONSIDERANO BENI RELATIVI ALL’IMPRESA: I beni indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art.53 I beni strumentali per l’esercizio dell’impresa I beni appartenenti all’imprenditore se sono indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario Gli immobili di cui al comma 2 dell’art.40, solo se indicati nell’inventario, o, per i soggetti in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili (immobili strumentali per destinazione o per natura). QUESTI ART. SONO RELATIVI AL TUIR MA NON LI HO TROVATI
OBBLIGO DI RENDICONTO ART.20 C.2 DPR 600/1973 Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario chi effettua una raccolta pubblica di fondi deve redigere: UN APPOSITO E SEPARATO RENDICONTO Dal rendiconto devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le uscite relative a ciascun evento; Il rendiconto deve essere redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e va conservato ai sensi dell’art.22 del D.P.R.600/1973
REGIME PREVISTO PER LE ONLUS ART.20-BIS DPR 600/73 LE RILEVAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE (a pena di decadenza dai benefici fiscali) In relazione alle attività direttamente connesse In relazione all’attività complessivamente svolta
SCRITTURE CONTABILI COMPLESSIVE DPR 600/73 Scritture contabili cronologiche e sistematiche che consentano di ricostruire le operazioni della gestione; Documento riepilogativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, in cui siano distinguibili i risultati dell’attività istituzionale da quelli che interessano le attività direttamente connesse, da redigere entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio. Questi obblighi sono assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari.
SCRITTURE CONTABILI SEMPLIFICATE Gli obblighi contabili sono assolti con il rendiconto delle entrate e delle spese complessive per: Onlus che nell’esercizio di attività occasionali e connesse non hanno conseguito, nell’anno precedente, proventi di ammontare superiore a 51.645,69 Organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri (ai sensi della legge n.266/91) Organizzazioni non governative riconosciute idonee (ai sensi della legge n. 49/1987) E’ prevista una contabilità super-semplificata (art.3, c.166 l.662/96) per le organizzazioni i cui ricavi annui non siano superiori a 15.493,71 euro per le prestazioni di servizi o a 25.882,84 euro per le altre attività
ANAGRAFE DELLE ONLUS D.LGS. 460/97 L’iscrizione all’anagrafe ha carattere costitutivo ai fini della qualificazione come Onlus dei enti interessati; Il modello di comunicazione è stato approvato dal D.M. del 19 gennaio 1998. modello di iscrizione Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione all’anagrafe le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali
INTEGRAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE ONLUS GIA’ ISCRITTE I soggetti che si sono iscritti entro il 4 ottobre 2003, data in cui è entrato in vigore il D.M. 266/2003, sono tenuti ad integrare la comunicazione con: Una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentane della Onlus, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti (art.10 delD.Lgs.460/97); In luogo della dichiarazione, può essere allegata una copia dell’atto costitutivo o dello statuto.
TERMINI DI DECORRENZA DEL REGIME AGEVOLATO (C.M. n.22/E del 22/01/1999) Il regime agevolato decorre: ai fini dei tributi a rilevanza istantanea, dalla data di presentazione della comunicazione; ai fini delle imposte sui redditi, fin dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la comunicazione è effettuata.
CONTROLLI E ISCRIZIONE La direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione, procede all’iscrizione, previa verifica della: regolarità della compilazione del modello di comunicazione; sussistenza dei requisiti formali (art.10 del D.Lgs. 460/97); allegazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero di statuto o atto costitutivo. Vale il principio del silenzio assenso: dopo 40 giorni in assenza di comunicazioni l’ente può considerarsi iscritto.
CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE Richiesta dalla Direzione Regionale delle Entrate, accertata la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dall’art.10 del D.Lgs.460/97 PROCEDURA Richiesta del parere (non vincolante) dell’Agenzia delle Onlus (ai sensi del D.P.C.M. 329/2001) Cancellazione con provvedimento motivato.
EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE La cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus comporta: Lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità (circolare 168/E del 1998); Ovvero, la perdita dei benefici fiscali decorre dal: giorno della cancellazione dall’anagrafe; oppure, dal momento dell’iscrizione in conseguenza dell’accertamento della mancanza dei requisiti formali, indipendentemente dall’avvenuta iscrizione e dal controllo esercitato in base al decreto di analisi. N.B: La valutazione in base alla quale la perdita della qualifica equivalga allo scioglimento dell’ente è un’interpretazione dell’Agenzia delle entrate e non trova un riscontro esplicito nel D.Lgs.460/97
RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE IL RICORSO PUO’ ESSERE PRESENTATO al Tribunale Amministrativo Regionale alla Commissione tributaria
DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DI SINTESI DELLE AZIENDE NO - PROFIT Il contenuto minimo del documento “ Bilancio d’esercizio ” delle aziende no-profit è costituito da: Stato Patrimoniale; Rendiconto della gestione; Nota integrativa; Prospetto di movimentazione dei fondi; Relazione sulla gestione (c.d. conto morale).
LO STATO PATRIMONIALE ART. 2424 DEL CODICE CIVILE ATTIVO CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO DI QUOTE B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali Costi d’impianto e di ampliamento Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Avviamento Immobilizzazioni in corso Altre II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni e fabbricati Impianti e attrezzature Altri beni Immobilizzazioni in corso e acconti
III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo: Partecipazioni in imprese collegate e controllate; Partecipazioni in imprese diverse; Crediti Altri titoli C) ATTIVO CIRCOLANTE I- Rimanenze Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Lavori in corso su ordinazione; Prodotti finiti e merci; Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising; Acconti II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo: Verso clienti; Crediti per liberalità da ricevere; Crediti verso aziende no-profit collegate o controllate; Crediti verso imprese collegate o controllate; Verso altri.
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: Partecipazioni Alti titoli IV – Disponibilità liquide Depositi bancari e postali; Assegni; Denaro e valori in cassa. D) RATEI E RISCONTI PASSIVO PATRIMONIO NETTO I – Patrimonio libero Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo); Risultato gestionale da esercizi precedenti; Riserve statutarie; Contributi in conto capitale liberamente utilizzati II – Fondo di dotazione dell’azienda (se previsto) III – Patrimonio vincolato Fondi vincolati destinati da terzi; Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali; Contributi in conto capitali vincolati da terzi; Contributi in conto capitali vincolati dagli organi istituzionali Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)
B) FONDI RISCHI E ONERI Per trattamento di quiescenza e obblighi simili; Altri. C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO: Titoli di solidarietà, ex art.29 del D.Lgs. N.460; Debiti per contributi ancora da erogare; Debiti verso banche; Debiti verso altri finanziatori; Acconti; Debiti verso fornitori; Debiti tributari; Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; Debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori volontari; Debiti verso aziende no-profit collegate e controllate; Debiti verso imprese collegate e controllate; Altri debiti. E) RATEI E RISCONTI
RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI ED ONERI Lo scopo fondamentale del rendiconto della gestione è quello di rappresentare il risultato economico (positivo o negativo) di periodo e di illustrare attraverso il confronto tra proventi/ricavi ed i costi come si sia pervenuti al risultato di sintesi. Oneri Proventi Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche 1.1) Materie prime 1.1) Da contributi su progetti 1.2) Servizi 1.2) Da contratti con enti pubblici 1.3) Godimento beni di terzi 1.3) Da soci ed associati 1.4) Personale 1.4) Da non soci 1.5) Ammortamenti 1.5) Altri proventi 1.6) Oneri diversi di gestione Oneri promozionali e da raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi 2.1) Raccolta 1 2.1) Raccolta 1 2.2) Raccolta 2 2.2) Raccolta 2 2.3) Raccolta 3 2.3) Raccolta 3 2.4) Attività ordinaria di promozione 2.4) Altri
RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI 3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi da attività accessorie 3.1) Materie prime 3.1) Da contributi su progetti 3.2) Servizi 3.2) Da contratti con enti pubblici 3.3) Godimento beni di terzi 3.3) Da soci ed associati 3.4) Personale 3.4) Da non soci 3.5) Ammortamenti 3.5) Altri proventi 3.6) Oneri diversi di gestione Oneri finanziari e patrimoniali 4) Proventi finanziari e patrimoniali 4.1) Su prestiti bancari 4.1) Da depositi bancari 4.2) Su altri prestiti 4.2) Da altre attività 4.3) Da patrimonio edilizio 4.3) Da patrimonio edilizio 4.4) Da altri beni patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali Oneri straordinari 5) Proventi straordinari 5.1) Da attività finanziaria 5.1) Da attività finanziaria 5.2) Da attività immobiliari 5.2) Da attività immobiliari 5.3) Da altre attività 5.3) Da altre attività
RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI 6) Oneri di supporto generale 6.1) Materie prime 6.2) Servizi 6.3) Godimento beni di terzi 6.4) Personale 6.5) Ammortamenti 6.6) Oneri diversi di gestione Altri oneri 7) Altri proventi Risultato gestionale negativo Risultato gestionale positivo HO INVERTITO RISULTATI POSITIVI E NEGATIVI. E’ CORRETTO?
LA NOTA INTEGRATIVA FINALITA’ : Illustrare i criteri adottati per la valutazione delle voci dello Stato patrimoniale e se gli stessi sono variati rispetto all’esercizio precedente; Fornire il dettaglio e il contenuto della movimentazione delle voci più significative dello stato patrimoniale, compresi i conti d’ordine; Fornire l’analisi della voce “ liberalità” contenuta nel rendiconto della gestione; Fornire l’analisi dei componenti di oneri e proventi connessi alle attività accessorie. Le liberalità sono contenute nel rendiconto di gestione?
PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI FONDI Il prospetto ha quale scopo ultimo quello di evidenziare e sintetizzare i movimenti delle poste accolte in patrimonio netto e di articolare l’impiego delle risorse secondo le varie condizioni di vincolo esistenti. Fondi vincolati alla ricerca Fondi vincolati all’assistenza Fondi Disponibili Totali Apertura dell’esercizio Risultato della gestione Delibere di assegnazione del Consiglio Direttivo Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio ……. Situazione di chiusura dell’esercizio
RELAZIONE DI MISSIONE (O RELAZIONE MORALE) ART.2428 c.c. La relazione di missione è lo strumento dedicato a fornire una rappresentazione adeguata della gestione complessiva dell’azienda, integrando dati monetari con indicatori non monetari su attività e progetti specifici dell’organizzazione. Nella relazione di missione devono essere fornite tutte le informazioni sulle modalità concrete di svolgimento dell’attività, quali sono state le fonti di finanziamento e i relativi impieghi, i cambiamenti strutturali dell’azienda, le operazioni gestionali straordinarie, i programmi e le prospettive dell’esercizio e ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. RELAZIONE DI MISSIONE O RELAZIONE MORALE OPPURE RELAZIONE DI GESTIONE O CONTO MORALE?