Normative e Regolamenti D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 – Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del D.Lgs 25/07/98, n.286
Normative e Regolamenti continua … D.P.R. 18 ottobre 2004, n.334 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia d’immigrazione”. Legge 28 maggio 2007, n. 68 “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”. Decreto Ministro dell’Interno 26 luglio 2007 “Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata ecc. di cui alla L.n.68/07”.
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Direttiva 2003/86/CE del Consiglio dell’Unione europea del 22/09/03 relativa al diritto al ricongiungimento familiare. D.Lgs 08/01/2007, n.5 “Attuazione della direttiva 2003/86/Ce relativa al ricongiungimento familiare”
STATUS DI CITTADINI DI PAESI TERZI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO Direttiva 2003/109/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 25/11/2003 concernente lo status di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. D.Lgs.vo 8 gennaio 2007, n. 3: “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”. (Con le predette normative, la carta di soggiorno assume la denominazione di “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”).
REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO Il concetto di regolarità del soggiorno è estremamente rilevante ai fini della corretta applicazione della disciplina anagrafica ai cittadini stranieri. Infatti, l’art. 6, comma 7, del D.Lgs.vo n. 286/1998 pone un principio fondamentale quando dispone che “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal Regolamento di attuazione”. E il relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999), modificando gli art. 7 e 11 del Regolamento anagrafico n. 223/1989, dispone all’art. 15 che “Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), e dal Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come modificato da presente regolamento”. L a regolarità del soggiorno è la condizione necessaria e sufficiente a far si che il cittadino straniero sia trattato esattamente come il cittadino italiano e gli vengano applicate le norme poste dalla legge e dal regolamento di esecuzione.
S’intende per REGOLARMENTE SOGGIORNANTE, indipendentemente dal fatto che sia o meno iscritto in anagrafe: Il cittadino straniero in possesso di un valido titolo di soggiorno. Il cittadino straniero con un titolo di soggiorno scaduto, ma in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo dello stesso (N.B.: la richiesta di rinnovo deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del relativo permesso). Il cittadino straniero in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che sia in possesso di: contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione ricevuta rilasciata dall’ufficio postale domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. segue
Il familiare straniero in attesa del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, che sia in possesso di: Visto d’ingresso Ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; Fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico
Con la legge 28 maggio 2007, n. 68, è stato soppresso il permesso di soggiorno per soggiorni di durata inferiore a tre mesi, per visite, affari, turismo e studio. In tali casi, è tuttavia necessaria una dichiarazione di presenza, formulata in tal modo: gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area di Schengen formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso; gli stranieri che provengono dall’area di Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso. Con C. M. Interno n. 32 in data 13 giugno 2007, è stato puntualizzato che la dichiarazione di presenza è l’adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d’ingresso. Pertanto anche tali stranieri s’intendono regolarmente soggiornanti
JURE SANGUINIS Solitamente l’iscrizione anagrafica per soggiorni brevi, inferiore ai 3 mesi, è richiesta soprattutto dai discendenti di cittadini italiani per nascita ai fini del riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”. Tali cittadini stranieri richiedevano pertanto il rilascio di un permesso di soggiorno per turismo. Alla luce della recente legge 28/05/2007, n. 68, che ha soppresso il permesso di soggiorno per turismo, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 32 in data 13 giugno 2007, ha precisato che per l’iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, costituisce titolo utile la dichiarazione di presenza del cittadino straniero resa: all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso in Italia, per gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area di Schengen; al Questore competente, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, per gli stranieri che provengono dall’area di Schengen.
Con la circolare ministeriale n. 32/2007, si ribadisce che per le pregresse richieste di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, la ricevuta di presentazione dell’istanza rilasciata appunto dall’ufficio Postale, costituisce idoneo documento al fine di ottener l’iscrizione anagrafica tesa all’acquisto della cittadinanza.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO CON PROVENIENZA DALL’ESTERO (per periodi superiori a tre mesi) Per l’iscrizione anagrafica dall’estero il cittadino straniero è tenuto a presentare: Passaporto, o documento equipollente, in corso di validità; Permesso di soggiorno in corso di validità, la cui tipologia o durata residua non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’accoglibilità dell’istanza; Codice fiscale; Se il trasferimento riguarda anche la famiglia, devono essere esibiti atti autentici che ne dimostrino la composizione e il rapporto di parentela rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.
PERMESSO DI SOGGIORNO a)Iscrizione anagrafica cittadini stranieri nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. Con la direttiva del Ministro dell ’ Interno Prot. n /M(8) in data 5 agosto 2006, sono state emanate nuove istruzioni “ sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno ”. Alla luce dei principi contenuti in tale direttiva si chiarisce che devono considerarsi regolarmente soggiornanti tutti i cittadini stranieri che, pur essendo in possesso di un titolo di soggiorno scaduto, siano in possesso della ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo. Pertanto, con la circolare del Ministero dell ’ Interno n. 42 del 17 novembre 2006, vengono dettate disposizioni in materia d ’ iscrizione anagrafica di cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno scaduto e nelle more del rinnovo dello stesso. Con tale circolare si chiarisce che tali cittadini devono essere iscritti in anagrafe con l ’ esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo. Poiché nella direttiva del 5 agosto 2006 viene affermato che “ gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione ”, nella comunicazione che il Comune trasmetter à alla competente Questura, andr à evidenziato che si tratta di un ’ iscrizione effettuata ai sensi della direttiva del 5 agosto 2006, ciò anche al fine dell ’ adozione dei conseguenti provvedimento.
b)Iscrizione anagrafica cittadini stranieri nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno. Con la direttiva del Ministro dell ’ Interno in data 20 febbraio 2007, sono state emanate nuove disposizioni “ in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato ”. Nella predetta direttiva è stabilito che il lavoratore straniero che abbia sottoscritto presso lo Sportello Unico per l ’ immigrazione il contratto di soggiorno, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro possa legittimamente esercitare i diritti da esso derivanti. Pertanto, con Circolare del Ministero dell ’ Interno n. 16 in data 2 aprile 2007, vengono dettate istruzioni in merito all ’ iscrizione anagrafica di tali cittadini, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno. L ’ iscrizione anagrafica deve quindi essere subordinata all ’ esibizione del: Contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione; Ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso; Copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico Nella comunicazione trasmessa alla Questura, dovrà essere specificato che l’iscrizione è conforme alla d.M.I. 20/02/07
c) Iscrizione anagrafica cittadini stranieri in attesa del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Con circolare del Ministero dell ’ Interno n. 43 in data 2 agosto 2007, sono state dettate ulteriori istruzioni in merito all ’ iscrizione anagrafica dello straniero in attesa del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Nella predetta circolare, si ritiene che, per analogia, i principi espressi nella precedente circolare n. 16 del 2 aprile 2007, relativamente agli stranieri in attesa del primo permesso di soggiorno, possano essere applicati anche con riferimento all ’ ipotesi di ricongiungimento familiare. Si potr à quindi procedere all ’ iscrizione anagrafica richiedendo l ’ esibizione di: Visto d’ingresso; Ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; Fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciata dallo Sportello Unico
CASI PARTICOLARI D ’ ISCRIZIONE ANAGRAFICA Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti. Riferimenti: Parere del Consiglio di Stato – Sezione I – n. 5453/03 del 4 febbraio 2004 Circolare Ministero dell’Interno n. 32 in data 12 luglio 2004 Il Consiglio di Stato, con il predetto parere, ha innanzitutto confermato che, “ coerentemente ai principi generali, il minore segue la condizione giuridica dei genitori, con la conseguenza che il figlio minore convivente dello straniero regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di et à (art. 31, comma 1, D.Lgs.vo n. 286/1998). Da tale regime giuridico, tuttavia, non discende la preventiva necessit à dell ’ inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno dei genitori ai fini dell ’ iscrizione anagrafica del minore stesso, la quale consegue, invece, direttamente dalla nascita (art. 7, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 223/1989 – Regolamento anagrafico) ed è normalmente il frutto di una dichiarazione resa a tal fine (art. 13 D.P.R. n. 223/1989) dallo straniero regolarmente residente nel comune ed avente, quindi, dimora abituale (art. 3, comma1, D.P.R. n. 223/1989). ” Alla luce del suddetto parere, quindi, l ’ iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti risulta disciplinata integralmente dal citato art. 7 del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico) e l ’ Ufficiale d ’ Anagrafe deve procedere a tale iscrizione nel termine di cui all ’ art. 17 del medesimo regolamento, salvo l ’ evenienza in cui debbano essere effettuati gli accertamenti d ’ ufficio.