La deontologia del giornalista dalle Carte al Testo Unico

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La deontologia del giornalista dalle Carte al Testo Unico di Michele Partipilo Verona – Treviso 21 aprile 2016 Le immagini contenute in queste slide sono a esclusivo scopo didattico Seminario Ordine dei giornalisti – Fiuggi Michele Partipilo – 9 aprile 2014 Seminario Ordine dei giornalisti – Fiuggi Michele Partipilo - 21 marzo 2013 1 1 1

Le componenti La deontologia mette insieme etica e diritto I principi etici sposano un sistema di regole positive che dà loro forza e garanzia di applicabilità Insistere su forza e garanzia di applicabilità 2 2 2 2

capacità di adeguamento Gli effetti L’efficacia della deontologia risiede nella sua capacità di adeguamento alla realtà. Questo implica Legittimazione e autorevolezza 3 3 3

Il significato La parola deontologia significa dottrina dei doveri Fu coniata dal filosofo inglese Jeremy Bentham che la utilizzò per dare il titolo a una sua opera pubblicata postuma nel 1834. 4 4 4 4

Jeremy Bentham (1748-1832)

La ricerca della felicità Bentham individua una terza via: fra le regole naturali proposte da Rousseau e le regole divine della tradizione È fondata sull’utilità, cioè sulla sua capacità di aiutare gli uomini a raggiungere la felicità 6 6 6 6

L’origine Per Bentham la deontologia è quel minimo di regole da mantenere entro limiti rispetto ai quali risultino utili. Da questo discende la necessità che ciascun gruppo di persone individui autonomamente le sue regole. 7 7 7 7

La “Carta” del 1957 I primi tentativi sono contenuti in un documento a cura della Fnsi del 1957: molti elementi furono utilizzati da Moro e Gonella per dare vita alla legge istitutiva dell’Ordine La legge del 1963 f: 8 8 8 8

I «padri» della deontologia

L’esigenza di avere delle “Carte” Con l’avvio dell’attività disciplinare partono dai Consigli regionali le richieste per una definizione degli illeciti sul piano più squisitamente deontologico e non solo su quello etico-morale 10 10 10 10

Il dover essere del giornalista Nel 1988 arriva la “Carta informazione e pubblicità“ Nello stesso anno il Cnog avvia un grande dibattito confluito in un convegno dal titolo “Il dover essere del giornalista oggi “ presieduto dal presidente della Corte Costituzionale Francesco Saja 11 11 11 11

Il primo tentativo di Testo Unico Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo, Francesco Saverio Borrelli

Il ventennio d’oro delle “Carte” A partire dalla fine degli Anni ‘80 nascono una serie di “Carte” che regolano vari settori dell’informazione Il momento più importante è la nascita della “Carta dei doveri” nel 1993 A dicembre 2015 i documenti deontologici ufficiali erano diventati ormai una quindicina 13 13 13 13

Le Carte: un armadio in disordine

La necessità di un “Testo unico” Senza contare tre “Carte“ (Pordenone, Matera e Cagliari) proposte nel 2015, tutte insieme contano oltre 130mila battute La Costituzione italiana conta 69.944 battute e i Dieci comandamenti 287 Il Testo Unico ha 12.301 battute, 46.201 se si calcolano anche gli allegati 15 15 15 15

Un armadio in ordine

Come è fatto il “Testo unico” L’entrata in vigore del DpR 137/20012 spinge verso la riduzione dei documenti Nell’estate 2015 la prima bozza di Testo Unico è sottoposta consultazione. È formato da: Premessa 16 Articoli raccolti in 5 Titoli 5 Allegati 17 17 17 17

I contenuti del “Testo unico” La Premessa contiene l’elenco dei documenti raccolti e le motivazioni I 5 Allegati sono: il Codice di deontologia, la Carta di Treviso, la Carta dei doveri dell’informazione economica, la Carta di Firenze il Glossario della Carta di Roma 18 18 18 18

Le ragioni degli “Allegati” Codice di deontologia e Carta di Treviso vincolano anche i non giornalisti La Carta dei doveri dell’informazione economica se integrata in altri testi perde il valore di esimente per il giornalista La Carta di Firenze l’ha voluta il Cnog Il Glossario suggerisce le parole adatte 19 19 19 19

I contenuti: l’articolo 1 Il titolo è “Libertà d’informazione e di critica“ Richiama la libertà di espressione sancita dalla Costituzione, cioè ogni modo in cui la persona può comunicare e non solo l’articolo 21 Riporta integralmente l’articolo 2 della legge n. 69/63 20 20 20 20

I contenuti: l’articolo 2 Il titolo è “Fondamenti deontologici“ e si divide in 8 punti. Presenta alcune novità: La validità delle regole deontologiche verso tutte le persone La tutela della dignità del lavoro giornalistico Non accetta privilegi, favori, incarichi e premi sotto qualsiasi forma 21 21 21 21

L’articolo 2: le altre novità Il rispetto del prestigio e del decoro dell’Ordine e di chi lo rappresenta Applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti compresi i social media Cura l’aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua 22 22 22 22

I contenuti: l’articolo 3 Il titolo è «Identità personale e diritto all’oblio» e rientra sotto i «Doveri nei confronti delle persone» Introduce in linea generale i due concetti, importanti nell’era digitale Li declina nei casi dei condannati Tutela i congiunti dei protagonisti di fatti di cronaca 23 23 23 23

Il diritto all’oblio

I contenuti: gli articoli 4 e 5 Sempre sotto il titolo dei «Doveri nei confronti delle persone» sono inseriti: Il «Codice di deontologia» previsto dal dlgs 196/2003 La «Carta di Treviso», richiamata dall’articolo 7 dello stesso Codice 25 25 25 25

L’invasività dell’informazione

I principali contenuti I dati personali sono suddivisi in dati normali e dati sensibili I dati sensibili attengono alla sfera più intima della persona (salute, sesso, razza e fede) Per raccogliere, trattare e conservare i dati sensibili sono necessari: consenso dell’interessato autorizzazione del Garante Privacy 2006 25/03/07

Gli obblighi per i giornalisti I giornalisti devono trattare i dati personali secondo 5 requisiti: Liceità (raccolti in maniera lecita) Correttezza (per scopi determinati) Esattezza (corrispondere alla realtà) Pertinenza (dati necessari e non eccedenti) Durata (per il tempo necessario) Privacy 2006 25/03/07

Le eccezioni per i giornalisti I giornalisti non devono chiedere il consenso – anche per il trattamento di dati sensibili – quando: Esercitano il diritto di cronaca Rispettano l’essenzialità dell’informazione su fatti d’interesse pubblico Rispettano il «Codice di deontologia» Privacy 2006 25/03/07

La Carta di Treviso Nata nel 1990 in collaborazione con Telefono Azzurro e Fnsi Aggiornata nel 1995 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel 2006

I princìpi: l’interesse del minore Si assumono i princìpi ribaditi nella Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee Previste cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione. Prevale sempre l’interesse del minore

La privacy del minore La rappresentazione dei fatti di vita del minore può arrecare danno alla sua personalità Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o contesto familiare in cui si sta formando

Obblighi per i giornalisti I giornalisti sono tenuti a osservare tutte le disposizioni penali, civili e amministrative che regolano l’attività di informazione in materia di minori

L’anonimato Deve essere garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale ma lesivi per la sua personalità Deve essere evitata la pubblicazione di elementi che possano portare alla sua identificazione diretta o indiretta

Quale interesse tutela questa immagine? È una delle ragazze ferite dall’esplosione di una rudimentale bomba piazzata nel cassonetto davanti a una scuola di Brindisi il 19 maggio 2012. Un’altra ragazza di 16 anni, Melissa Bassi, resterà uccisa

Interviste e trasmissioni Il minore non va intervistato o impegnato in trasmissioni che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico sviluppo della sua personalità E ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori

I minori contesi Nei casi di affidamento o adozione e in quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli e inchieste, occorre tutelare l’anonimato del minore

I bambini oggetto per i genitori Un bambino di 10 anni prelevato con la forza da scuola. Il video è stato trasmesso l11 ottobre 2012 da Chi l’ha visto. Nelle immagini si vede il minore trascinato per strada dalla polizia fra urla e spintoni che amplificano il senso drammatico

La tentazione di rifare Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc...) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione

Lo faccio anche io Ciclicamente si registrano casi di lanci di sassi dai cavalcavia, contro i treni, contro i bus o suicidi per un cattivo voto o per un insulto su FB: tutte notizie che in soggetti fragili o comunque instabili provocano la coazione a ripetere

I rischi del buonismo Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, va posta particolare attenzione nella diffusione di immagini e particolari per evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi a un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona

I minori scomparsi Se, nell’interesse del minore, per esempio nei casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e di immagini, andranno comunque tenuti in considerazione il parere dei genitori e delle autorità

Scomparsi, ritrovati ma per sempre nella Rete Il 20 agosto 2013, a Roma, due gemellini e altri due bambini scompaiono. Vengono diffuse le loro foto, si scatena la caccia al maniaco. In serata torneranno a casa sani e salvi: erano stati al mare con un amico di famiglia. Ma le loro foto sono ancora in Rete

I contenuti: l’articolo 6 Il titolo è «Doveri nei confronti dei soggetti deboli» Fissa il rispetto delle persone malate o con disabilità Invita alla prudenza nella pubblicazione di notizie sanitarie Vieta la pubblicazione di nomi commerciali di farmaci senza una ragione 44 44 44 44

I rischi delle notizie sanitarie

I contenuti: l’articolo 7 Il titolo è «Doveri nei confronti degli stranieri» Chiede di utilizzare termini appropriati verso le persone straniere secondo il Glossario allegato Impone il rispetto dell’anonimato per le persone straniere intervistate 46 46 46 46

La dignità dei migranti

I contenuti: l’articolo 8 Il titolo è «Cronaca giudiziaria e processi in tv» Obbligo di rispettare sempre la presunzione di non colpevolezza Non citare persone il cui ruolo non sia essenziale per capire la notizia Obblighi da rispettare durante le trasmissioni televisive 48 48 48 48

La presunzione di…

I contenuti: l’articolo 9 Il titolo è «Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti» Rettifica da pubblicare anche in assenza di una specifica richiesta Garantire l’opportunità di replica Citare sempre le fonti anche quando si utilizzano testi, immagini o sonoro presi da altri mezzi d’informazione o da Internet 50 50 50 50

I rischi del copia e incolla Andreas Guenter Lubitz cuoco Andreas Gunther Lubitz pilota

I contenuti: l’articolo 10 Il titolo è «Doveri in tema di pubblicità e sondaggi» Distinguere sempre l’informazione dalla pubblicità Divieto di fare pubblicità se non per fini benefici, gratuitamente e comunque informando l’Ordine Trasparenza se si pubblicano sondaggi 52 52 52 52

I contenuti: l’articolo 11 Il titolo è “Doveri in tema di informazione economica“ L’articolo rinvia all’omonima Carta che aggiornava la “Carta dei doveri” sulla parte dell’informazione economica Sottrae i giornalisti alle sanzioni (20mila-5milioni) e al giudizio della Consob dopo la direttiva Ue sulla turbativa di mercato 53 53 53 53

La “Carta dei doveri dell’informazione economica” Riferire senza alterazioni le notizie economiche, anche quelle sul proprio editore Divieto di assumere incarichi in contrasto con l’esercizio autonomo della professione Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, assicura un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale. 54 54 54 54

I contenuti: l’articolo 12 Il titolo è «Doveri in tema di informazione sportiva» Non si utilizzano immagini ed espressioni violente o aggressive Non favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti o violenze Dissociarsi in diretta da atteggiamenti minacciosi, scorretti o razzistici 55 55 55 55

Se il tifo è un po’troppo

I contenuti: l’articolo 13 Il titolo è «Solidarietà ed equa retribuzione» Richiama la Carta di Firenze, il documento deontologico più innovativo, in vigore dal 1° gennaio 2012 Attua il principio fissato all’articolo 2 Tutela i giornalisti precari, autonomi o comunque collocati fuori da una redazione 57 57 57 57

Il precariato nella professione

La «Carta di Firenze» Tutela la dignità del lavoro giornalistico per evitare forme di sfruttamento e di precariato Sancisce la responsabilità disciplinare dei giornalisti che non facciano rispettare le norme contrattuali o che a qualsiasi titolo favoriscano il precariato; Ribadisce i vincoli di solidarietà e rispetto reciproco fra tutti i giornalisti

Conflitto d’interessi solo per lui?

I contenuti: l’articolo 14 Il titolo è «Uffici stampa» Separa il proprio compito da altri soggetti che operano nel campo della comunicazione Non assume collaborazioni che determinino conflitti d’interesse Garantisce il rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche 61 61 61 61

I contenuti: gli articoli 15 e 16 Il titolo è «Norme applicabili» Richiama il Titolo III della Legge professionale che contiene le norme sul procedimento disciplinare Il titolo è «Norma transitoria» Prevede la data di entrata in vigore (3 febbraio 2016) e il riferimento alle vecchie Carte per i procedimenti già avviati 62 62 62 62

L’applicazione della deontologia I giornalisti che violano le norme disciplinari sono sottoposti a giudizio (art. 48 legge 69/63). In caso di colpevolezza possono subire quattro tipi di sanzione. Nessuna sanzione può essere inflitta senza che sia ascoltato l’incolpato. 63 63 63 63

Le novità della riforma 2012 La legge 148/2011 e il DpR 137/2012 a partire dal 14 agosto 2012 hanno istituito i CONSIGLI DI DISCIPLINA organismi separati dai Consigli dell’Ordine e con il solo compito di «istruire e decidere le questioni disciplinari» Sono previsti un Consiglio di disciplina territoriale e uno nazionale 64 64

I «nuovi» giudici regionali Il Consiglio TERRITORIALE è formato da 6 professionisti e 3 pubblicisti scelti dal presidente del Tribunale. I 9 consiglieri formano COLLEGI di 3 membri, fra cui sempre una donna. Ha durata di tre anni ed è svincolato dalla scadenza del Consiglio regionale. Consiglio e collegi sono sempre presieduti dal più anziano. Segretario è il più giovane. 65

I «nuovi» giudici d’appello Il Consiglio di disciplina NAZIONALE è formato da 12 consiglieri nazionali. Sono eletti dal Consiglio e cessano dalle funzioni amministrative. È presieduto dal consigliere più anziano, c’è anche un vicepresidente. Segretario è il più giovane. Scade insieme con il Consiglio dell’Ordine.

Le sanzioni L’avvertimento Per abusi o mancanze di lievi entità La censura Per abusi o mancanze di grave entità La sospensione Se è compromessa la dignità professionale La radiazione Se è gravemente compromessa la dignità professionale 67 67 67 67