Lo svolgimento della gara Cosa cambia per le imprese

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Transcript della presentazione:

Lo svolgimento della gara Cosa cambia per le imprese Nuovo Codice Appalti - D.Lgs. 50/2016 Seminario del 25 maggio 2016 Massimo Ghelfi Unione Industriale di Torino tel. 011.5718660 e-mail m.ghelfi@ui.torino.it

Struttura del nuovo Codice è suddiviso in n. 6 Parti, n. 17 Titoli, n. 14 Capi e n. 9 Sezioni è composto da n. 220 articoli (1.354 commi, 743 lettere e 32 sottopunti) e n. 25 allegati

Regolamento Il DPR 207/2010 non sarà sostituito da un altro regolamento ma il compito di rendere applicabili le norme del codice sarà assunto da (circa) 57 «linee guida» dell’ANAC. Le prime sette sono attualmente in consultazione e tra queste ve ne sono alcune di interesse per le imprese: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice); Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice); Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78 del Codice); Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).

PARTE II - contratti di appalto per lavori servizi e forniture (artt TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA (artt. 35-36) TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (artt. 37-43) TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (artt. 44-93) CAPO I - MODALITÀ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (artt. 44-58) SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI (artt. 44-53) SEZIONE II - TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI (artt. 54-58) CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI (artt. 59-65) CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI (artt. 66-93) SEZIONE I - BANDI E AVVISI (artt. 66-76) SEZIONE II - SELEZIONE DELLE OFFERTE (artt. 77-93) TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI (artt. 94-99) TITOLO V – ESECUZIONE (artt. 100-113)

TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi La progettazione del lavori è articolata sempre su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica (facoltativo) progetto definitivo (facoltativo) progetto esecutivo (obbligatorio) – Eccezioni: GC, PF, Concessioni, PPP, contratto di disponibilità- La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi la progettazione BIM (Building Information Modeling).

Validazione e approvazione (Artt. 26 e 27) CHI VERIFICA? meno di 1milione il RUP; da 1milione alla soglia UE dalla PA se in qualità o se il progettista è esterno; dalla soglia UE a 20milioni organismi accreditati o P.A. o professionisti con sistemi controllo qualità; sopra a 20milioni da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Valida il RUP dopo relazione del validatore e controdeduzioni eventuali del progettista Approvazione in base alla legge 241/90

Settori ordinari Amministrazioni centrali Settori ordinari Altre PA Art. 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti   LAVORI e CONCESSIONI SERVIZI e FORNITURE SERVIZI SOCIALI (e serv. All. IX) Settori ordinari Amministrazioni centrali 5.225.000 135.000 750.000 Settori ordinari Altre PA 209.000 Settori Speciali 418.000 1.000.000 Per gli appalti di forniture nel settore della difesa si applica la soglia di 135.000 Euro per gli appalti di prodotti elencati nell’allegato VIII (Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa). Mentre si applica la soglia di 209.000 Euro per le forniture di tutti gli altri prodotti non menzionati nell’allegato VIII.

Art. 35, comma 18 Anticipazione del prezzo Diventa strutturale l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Subordinata al rilascio di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La cauzione viene recuperata, percentualmente, sui vari SAL e non più nell’anno come previsto oggi.

Art. 36. Contratti sotto soglia Ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie Importo € Procedura Fino a 40.000 affidamento diretto, adeguatamente motivato Tra 40.000 e 150.000 o soglie per servizi e forniture procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici Tra 150.000 e 1.000.000 procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici Oltre 1.000.000 procedure ordinarie

Art. 36. Contratti sotto soglia Il riferimento all’articolo 63 per quanto riguarda gli affidamenti tra 150.000 e 1 milione, non presente per gli appalti fino a 150.000 ci fa ritenere che in questi casi si debbano applicare le limitazioni previste dall’articolo 63 stesso. Pertanto la procedura negoziata non è applicabile ad appalti di importo superiore ad un milione e può essere utilizzata per appalti di lavori fino ad 1milione e di servizi e forniture fino alla soglia europea solo nei casi previsti dall’articolo 63. Per gli affidamenti con procedura negoziata è previsto che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenga anche l'indicazione anche dei soggetti invitati. A ciò si aggiungono le previsioni dell’articolo 37 del D.Lgs 33/2013 (trasparenza della PA) con le modifiche appena varate dal Governo.

Nel caso di lavori, servizi o forniture Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara È possibile ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando solo motivandolo e se vi è uno dei seguenti presupposti: Nel caso di lavori, servizi o forniture Gara deserta Esiste un determinato operatore economico: rappresentazione artistica assenza di concorrenza per motivi tecnici tutela di diritti esclusivi (brevetti, proprietà intellettuale, ecc.) Somma urgenza per ragioni imprevedibili non imputabili alla PA casi b.2 e b.3 - dimostrare assenza di soluzioni alternative

Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Nel caso di forniture prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; consegne complementari effettuate dal fornitore originario per evitare incompatibilità (per non più di tre anni); forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

Nel caso di lavori o servizi Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Nel caso di servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso Nel caso di lavori o servizi ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, possibilità prevista nel bando originale limitatamente al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale.

Art. 36. Contratti sotto soglia Per le opere di «urbanizzazione a scomputo» si fa ricorso alle procedure ordinarie. Per le opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento non è necessaria la gara fino alla soglia europea.

Art. 36. Contratti sotto soglia Albo pretorio Fino a 500.000 Obblighi di pubblicazione Appalti di lavori Oltre 500.000 GURI SEMPRE PER SERVIZI E FORNITURE Fino all’attivazione della banca dati dell’ANAC (art. 73, comma 4) Rimane pubblicazione sui giornali (onerosa per aggiudicatario) ex art. 216 DPR 207/2010, fino al 31/12/2016

TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Art. 37. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze Le PA possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per importi superiore devono essere in possesso della necessaria qualificazione (articolo 38).

Art. 37. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA potranno ricorrere unicamente a queste modalità: ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; utilizzare unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento. ricorso alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta (L. 7 aprile 2014, n. 56).

Art. 38. Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza Sono iscritti di diritto nell’elenco delle centrali di committenza: il MIT, comprese le proprie articolazioni locali (Provveditorati); la CONSIP S.p.a.; l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA ); i soggetti aggregatori regionali.

Art. 38. Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza La qualificazione dovrà tenere conto di: capacità di programmazione e progettazione; capacità di affidamento; capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera; ambiti territorriali di operatività Le modalità saranno stabilite attraverso un DPCM previa proposta e consultazione dei ministeri interessati.

Requisiti di base obbligatori strutture organizzative stabili; dipendenti con specifiche competenze; sistema di formazione ed aggiornamento del personale; gare svolte nel triennio (tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, scostamento tra base di gara e consuntivo, rispetto dei tempi di: esecuzione; procedure di affidamento, aggiudicazione e collaudo); rispetto dei tempi di pagamento .

Requisiti premianti - facoltativi prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; certificazione di Qualità; disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara; livello di soccombenza nel contenzioso; applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento.

Qualificazione delle stazioni appaltanti sul modello dell’attestazione SOA anche la qualificazione ANAC delle PA avrà una durata di 5 anni con verifiche a campione; ANAC dovrà stabilire le modalità di qualifica per i privati; può essere rilasciata una qualificazione con riserva, per consentire di acquisire le capacità richieste; a regime, non sarà rilasciato il CIG per appalti per cui non si è qualificati; sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 40. Obbligo di uso dei mezzi di comuni-cazione elettronici nello svolgimento di pro-cedure di aggiudicazione Dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure d’appalto dovranno essere fatti solo attraverso mezzi di comunicazione elettronici. Entro il 19 aprile 2017 saranno definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici (Art. 44).

Art. 45. Operatori economici Si differenzia dal vecchio Codice solo per quanto riguarda alcune disposizioni relative ai RTI, per cui sarà possibile, da parte della PA, imporre: l’assunzione di una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione; indicare, in sede di gara, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire una specifica prestazione; requisiti diversi da quelli richiesti all’impresa singola, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

Art. 48. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici Le differenze rispetto al vecchio Codice sono: per gli appalti di lavori tutti i partecipanti devono essere qualificati SOA ma non è più espressamente prevista la possibilità della cooptazione (prima le due cose erano previste nel regolamento); è ammesso il recesso, di una o più imprese, per esigenze organizzative del raggruppamento purché le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati. La modifica non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CAPO I - MODALITÀ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 51. Suddivisione in lotti È una delle novità di questo Codice Di fatto vi è l’obbligo di suddividere l’appalto in lotti, è infatti previsto l’obbligo di giustificare la mancata suddivisione. Viene reintrodotto, per la prima volta dopo la riforma Merloni, il concetto di lotto prestazionale. Nel bando dovrà essere indicato, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti. È vietata sia la suddivisione in lotti al fine di eludere il codice ma anche la aggregazione artificiosa.

Suddivisione in lotti - definizioni ex Art. 3 «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti …. «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto

SEZIONE II - tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Art. 54. Accordi quadro (per forniture e servizi ripetitivi) Art. 55. Sistemi dinamici di acquisizione (per acquisti correnti) Art. 56. Aste elettroniche (servizi non di progettazione e forniture) Art. 57. Cataloghi elettronici (forniture o servizi standard) Art. 58. Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (aperta a tutte le tipologie)

CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 59. Scelta delle procedure Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo. È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori tranne che nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.

Art. 59. Scelta delle procedure Art. 60. Procedura aperta (termine 35gg riducibili a 15) Art. 61. Procedura ristretta (termine 30gg sia per la domanda di partecipazione che per l’offerta riducibili a 15 ed a 10) Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione (termine 30gg sia per la domanda di partecipazione che per l’offerta) Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 64. Dialogo competitivo (termine 30gg per la domanda di partecipazione) Art. 65. Partenariato per l’innovazione (termine 30gg per la domanda di partecipazione)

Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione …….. le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. ……

Art. 65. Partenariato per l’innovazione Si può utilizzare dove vi sia l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori. Solo se non vi siano soluzioni già disponibili sul mercato …. È strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento ad avanzamento delle varie fasi.

CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 74. Disponibilità elettronica dei documenti di gara Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di garantire un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara dalla data di pubblicazione di un avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

Art. 77. Commissione di aggiudicazione Per le gare di importo superiore alle soglie di interesse comunitario, i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC (da definirsi entro 120 gg) Nelle linee guida poste in consultazione l’ANAC specifica però che: poiché la possibilità di nominare commissari interni è una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, è opportuno che le stazioni appaltanti limitino il ricorso a tale facoltà nel caso di appalti di lavoro di importo superiore a determinate soglie Per gli appalti sottosoglia e per quelli non complessi la commissione potrà essere interna alla PA con criteri di rotazione.

Art. 80. Motivi di esclusione Per: legali rappresentanti, direttori tecncici, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Cui si AGGIUNGONO ORA: membri del consiglio cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, in caso di condanne o patteggiamenti per: associazione a delinquere anche mafiosa delitti consumati o tentati contro la P.A. frode delitti consumati o tentati terrorismo riciclaggio impiego di denaro provenienza illecita sfruttamento minorile tratta esseri umani ogni altro reato che preveda l’incapacità a contrattare con la P.A. misure di prevenzione antimafia

Art. 80. Motivi di esclusione Per l’operatore economico: violazioni gravi definitivamente accertate su imposte, tasse e contributi previdenziali gravi violazioni in materia di DURC esclusione disposta dalla P.A. per gravi violazioni sicurezza anche del subappaltatore disposte con qualsiasi mezzo di prova Fallimento, liq. coatta, concordato preventivo o procedure in corso (escluso concordato in continuità) gravi illeciti professionali che rendono dubbia integrità o affidabilità, dimostrabile con mezzi adeguati

Art. 80. Motivi di esclusione conflitto di interesse distorsione concorrenza interdizione ex art. 231/2001 iscrizione casellario informatico per false dichiarazioni (per cui ora è prevista l’esclusione fino a 2 anni) mancata ottemperanza norme disabili estorsione non denunciata imputabilità unico centro decisionale

Art. 81. Documentazione di gara Entro il 31 dicembre 2016 dovrà essere emanato un DM MIT che trasferirà la competenza e la gestione dell’AVCPass dall’ANAC al MIT Fino a tale DM la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionale ed economico -finanziari sarà acquisita con le regole attuali.

Art. 82. Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova È possibile esigere, come dimostrazione di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. La PA accetta altri mezzi di prova appropriati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se il concorrente non ha accesso ai certificati o alle relazioni di prova.

Art. 83. Criteri di selezione e soccorso istruttorio Il «soccorso istruttorio» (comma 9) rimane simile all’attuale con le seguenti differenze: è inserita una sommaria definizione di irregolarità essenziali: «carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa»; è stabilito l’obbligo di sanare anche le irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, però senza sanzione; è specificato che la mancata regolarizzazione, comporta l’esclusione dalla gara ma solleva dall’obbligo della sanzione; rimane invariata la misura della sanzione dall’1‰ all’1% ma il limite massimo è diminuito a 5.000€ (da 50.000).

Art. 83. Criteri di selezione e soccorso istruttorio I criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria; le capacità tecniche e professionali. Per gli appalti di servizi e forniture: fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore (massimo 2 volte la base d’asta); rapporto tra attività e passività; adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie (anche per l’eventuale installazione)

Art. 83. Criteri di selezione e soccorso istruttorio Per i lavori, in attesa delle linee guida ANAC da adottare entro un anno rimangono in vigore i criteri fissati dal 207/2010 ma ai fini della qualificazione sarà utilizzabile solo più il quinquennio. Entro il 19 luglio 2016 dovrà essere emanata la linea guida ANAC che definisce i criteri per l’attribuzione del rating di impresa con le relative premialità o penalità. I requisiti reputazionali che verranno presi in considerazione riguardano: Rating di legalità rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione, incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione che in fase di esecuzione regolarità contributiva valutata con riferimento ai tre anni precedenti.

Art. 84. Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici Per gli appalti di lavori rimane in vigore l’attestazione SOA con criteri e modalità da definirsi attraverso linee guida ANAC entro il 19 aprile 2017. IMPORTO QUALIFICAZIONE <150.000 TOEF Requisiti Generali (Art. 80) >150.000 SOA Che comprende Qualità Rating >20 milioni SOA + Esposizione finanziaria o Fattur. in lavori pari a 2 volte base d’asta (3 anni) lavori analoghi (solo sopra i 100 mil. €)

Art. 84. Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici Entro il 19/04/2017 il MIT, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emetterà ujn DM per individuare modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ….. …. se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici 50

Art. 85. Documento di gara unico europeo …il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare…

Art. 89. Avvalimento Alcune sostanziali differenze rispetto alla disciplina attuale: per i lavori, non è ammesso per le cosiddette “superspecializzate” che superino il 10 % dell’importo totale, al momento vale l’elenco attuale che sarà ridefinito con DM MIT entro il 18 luglio 2016; la PA può prevedere che per alcuni compiti essenziali (rientranti nei lavori) non sia utilizzabile l’avvalimento; Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste;

Art. 89. Avvalimento L’avvalimento è ammesso per i requisiti TOEF, non per quelli generali (Art. 80); È ammesso l’avvalimento plurimo ma non quello a “cascata”; Non è consentito l’utilizzo della stessa ausiliaria da parte di più concorrenti.

Art. 93. Garanzie per la partecipazione alla procedura L’importo, fissato al 2%, ma può variare dall’1 al 4% in base alla natura del contratto ed al rischio connesso; Per le centrali di committenza il massimo è il 2%; non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento; L’impegno per la definitiva può essere rilasciato da un fideiussore diverso;

Art. 93. Garanzie per la partecipazione alla procedura Il complesso delle riduzioni delle cauzioni era già previsto nel nostro ordinamento a seguito della Legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). In vigore dal 2 febbraio 2016

Lavori servizi e forniture -50% UNI EN ISO 9000 CUMULABILI -30% EMAS -20% UNI EN ISO 14000 -20% Ecolabel NON CUMULABILI -15% Inventario gas serra UNI EN ISO 14064-1 carbon fotprint UNI ISO/TS 14067 -30% rating di legalità attestazione del modello organizzativo (DLgs 231/2001) certificazione social accountability 8000 certificazione OHSAS 18001 certificazione UNI CEI EN ISO 50001 (gestione dell'energia) UNI CEI 11352 (certificazione di operatività in qualità di ESC - Energy Service Company-)

Art. 95. Criteri di aggiudicazione dell’appalto La regola per ogni tipo di appalto è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa che non è derogabile per: i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera; l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

Art. 95. Criteri di aggiudicazione dell’appalto Il criterio del minor prezzo si può usare solo: per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro; per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Le stazioni appaltanti che vogliono utilizzare il massimo ribasso devono motivare la scelta.

OEPV Criteri oggettivi ed aspetti qualitativi, ambientali o sociali: pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE); costo di utilizzazione e manutenzione riferiti all'intero ciclo di vita; organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell'appalto; postvendita; condizioni tempistiche di consegna

Art. 96. Costi del ciclo di vita I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro: costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: costi relativi all'acquisizione; costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; costi di manutenzione; costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.…

Art. 97. Offerte anormalmente basse Calcolo della soglia di anomalia nelle gare al prezzo più basso: media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

Art. 97. Offerte anormalmente basse media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento; media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento; media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

Art. 97. Offerte anormalmente basse Il calcolo della soglia di anomalia nelle gare ad OEPV è invariato rispetto alla normativa attuale e cioè quando si verificano ambedue le seguenti condizioni: punteggio relativo al prezzo ≥ 80% del punteggio massimo previsto punteggio relativo all’offerta tecnica ≥ 80% del punteggio massimo previsto

Verifica dell’anomalia L’offerta è considerata comunque anomala se: non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro; non rispetta gli obblighi in materia di tutela dei subapaltatori; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi. Non sono ammesse giustificazioni in merito al trattamento minimo retributivo e agli oneri di sicurezza.

Art. 105. Subappalto Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 (lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali), e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 102. Collaudo Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato: per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento; per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

Art. 103. Garanzie definitive Rispetto alla normativa attuale ci sono alcune differenze: la cauzione copre anche inadempienze «derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori»; la cosiddetta «Decennale postuma» si applica solo per contratti di importo superiore a 5.450.000€ (il doppio della soglia UE).

Art. 105. Subappalto Numerose le novità: limite massimo di subappaltabilità 30% dell’importo complessivo del contratto; il bando preveda la possibilità di subappaltare, è possibile limitare tale possibilità solo ad alcune prestazioni o categorie (in caso di lavori); per le opere cosiddette superspecializzate la possibilità di subappalto è limitata al 30 del valore delle stesse e non può essere suddiviso senza motivazioni; i certificati di esecuzione lavori dell’appaltatore saranno decurtati delle opere subappaltate e i subappaltatori potranno richiedere i propri CEL direttamente alla stazione appaltante; per gli appalti sopra soglia obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori - la PA può prevederlo anche in altri casi.

Art. 105. Subappalto È previsto il pagamento diretto del subappaltatore nei seguenti casi: quando il subappaltatore sia una micro o piccola impresa (e cioè con meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro); in caso di inadempienza dell’appaltatore; su richiesta del subappaltatore quando la natura dell’appalto lo consente. Nel caso di pagamento diretto è abilita la responsabilità solidale retributiva e contributiva. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia Obbligo autorizzazione RUP Casi: variazione predeterminata in bando, nuovi lavori resisi necessari (nuova gara antieconomica), varianti in corso d’opera (eventi imprevisti e imprevedibili, non alterazione natura contratto), sostituzione esecutore, modifiche non sostanziali, errore prog. esecutivo (< soglia europea, < 15%), proroga termini, variazioni max 20%, cess. Crediti.

Art. 107. Sospensione La sospensione dei lavori è disposta dal: Direttore dei Lavori per circostanze speciali che impediscano l’esecuzione, non prevedibili al momento del contratto; dal RUP per ragioni di necessità, pubblico interesse (compresi interruzioni di finanziamento). Nel caso di sospensione illegittima l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. La norma si applica, in quanto compatibile, ai contratti relativi a servizi e forniture.

Art. 108. Risoluzione La PA può risolvere anticipatamente un contratto se: modifica sostanziale che richiede una nuova procedura ex Art. 106; si vengono a verificare cause di esclusione; l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato perché in contrasto con i Trattati UE; decadenza attestazione per false dichiarazioni; Interviene un provvedimento definitivo antimafia; grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.

Art. 109. Recesso Rimasto invariato salvo per il fatto che la possibilità di recesso e le relative regole si applicano anche, espressamente, agli appalti di servizi e forniture e sono: pagamento dei lavori o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti; valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino; decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Art. 110. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione La PA, nel caso di: fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, insolvenza concorsuale o di liquidazione appaltatore; risoluzione contrattuale; recesso dal contratto; dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, può interpellare le imprese che seguono nella graduatoria. L’impresa fallita o in concordato può partecipare ed eseguire su iniziative del curatore e autorizzazione giudice delegato così come quella in concordato con continuità.

Art. 211. Pareri di precontenzioso dell’ANAC si instaura su richiesta delle parti relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito il parere vincolante è impugnabile innanzi al TAR con raccomandazione al giudice, in caso di soccombenza di valutare la lite temeraria; se esiste un vizio di legittimità l’ANAC invia un atto di raccomandazione alla P.A. per agire in autotutela nel caso in cui la PA non ne tenga conto è prevista sanzione pecuniaria da 250,00 a 25.000, 00€ a carico del dirigente responsabile e la menzione nel sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.