Cagliari 29/09/2015 FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca Corso Rappresentanti del personale INFN Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e Rappresentanti.

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Cagliari 29/09/2015 FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca Corso Rappresentanti del personale INFN Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e Rappresentanti del Personale nell’INFN: differenze e sinergie CAGLIARI 29/09/2015 1

FontinormativeRSU 1 Fonti normative RSU 1 Cagliari 29/09/2015Corso Rappresentanti del personale INFN FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca Il primo comma dell’art. 39 della Costituzione italiana sancisce la libertà di organizzazione sindacale. Questo principio è stato reso effettivo anche nei luoghi di lavoro con l’approvazione del c.d. Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300). In particolare, il titolo III dello Statuto (artt ) contiene una serie di misure di sostegno dell’attività sindacale, tra le quali il diritto di costituire, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacale aziendali (RSA) in ogni unità produttiva che occupa oltre 15 dipendenti (art. 35 Statuto lavoratori). Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nascono a partire da un’intesa quadro interconfederale tra CGIL CISL e UIL del Il successivo protocollo del 23 luglio 1993 tra le stesse OO.SS. con Confindustria ed Intersind, acquisisce ed applica i contenuti dell’intesa del ’91. La contrattazione collettiva ha quindi gradualmente sostituito le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), previste dall’art.19 legge 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori), con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). 2

FontinormativeRSU 2 Fonti normative RSU 2 Cagliari 29/09/2015Corso Rappresentanti del personale INFN FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca Il 28 giugno 2011, Confindustria e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno siglato un Accordo di rappresentanza che introduce significative novità in tema di efficacia dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSU e dalle RSA. In particolare, l’accordo del 2011 prevede che i contratti collettivi aziendali approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU siano efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni firmatarie dell’accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda (c.d. efficacia erga omnes). All’Accordo di rappresentanza del 2011 ha poi fatto seguito il Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013, siglato tra le medesime parti sociali, sottoscritto con l’intento di dare applicazione all’accordo del 28 giugno 2011 fissandone i principi attuativi. 3

FontinormativeRSU nella PA Fonti normative RSU nella PA Cagliari 29/09/2015Corso Rappresentanti del personale INFN FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca Nella Pubblica Amministrazione (P.A.) la materia verrà regolamentata con il Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) sulle prerogative sindacali e con l’Accordo Quadro per la costituzione delle RSU del 7/8/1998 che daranno l’avvio alla costituzione della RSU nella P.A. definendone il regolamento elettorale, le funzioni, le prerogative ed i diritti. Successivamente le RSU nella P.A. vengono regolamentate dall’art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n che fissa le disposizioni in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva. 4

FontinormativeRSU negli EPR / 1 Fonti normative RSU negli EPR / 1 Cagliari 29/09/2015Corso Rappresentanti del personale INFN FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca Tutti gli accordi citati rimandano l’applicazione ultima dell’RSU e la definizione di alcune funzioni specifiche ai CCNL, dando la titolarità necessaria per le competenze di trattativa. Il CCNL all’art.28 introduce le RSU come soggetti di trattativa locale, all’art. 35 colloca l’RSU nella configurazione data dall’accordo ARAN del ‘94 lasciando l’RSA in caso di RSU non costituite. Bisogna evidenziare che all’epoca il personale Ricercatore e Tecnologo fu contrattualizzato nell’area della dirigenza, dove non era prevista l’elezione delle RSU: in conseguenza di ciò non partecipò alle elezioni né come elettorato attivo né come elettorato passivo, restando di fatto non rappresentato. Nell’INFN, per ovviare ad un’altra evidente contraddizione, fu firmato un accordo che consentì la partecipazione di Ricercatori e Tecnologi alle sole elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (l’RLS è una figura prevista per legge, dunque obbligatoria, che deve ricomprendere tutte le professionalità presenti nel luogo di lavoro) che andavano individuati nell’ambito delle elezioni delle RSU. 5

FontinormativeRSU negli EPR / 2 Fonti normative RSU negli EPR / 2 Cagliari 29/09/2015 Il successivo CCNL ’98 - ’01 da una svolta definitiva alla figura dell’RSU che, una volta che anche il personale Ricercatore e Tecnologo viene contrattualizzato nel comparto Ricerca, diventa rappresentante anche di questa parte del Personale degli EPR. Lo stesso CCNL, all’art.40 comma 2 lettera b), da piena titolarità di trattativa locale agli RSU insieme alle OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del Contratto stesso. In questa fase il CCNL, per definire la figura dell’RSU, fa in questo caso riferimento all’Accordo Quadro tra il Governo (ARAN) e le OO.SS. Confederali del 7 agosto Corso Rappresentanti del personale INFN FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca 6

RSU: attori titolari di trattativa Cagliari 29/09/2015 Le norme vigenti (CCNQ, CCNL, leggi, circolari ministeriali…) classificano i vari argomenti di trattativa sindacale in quattro categorie principali: Contrattazione Concertazione Consultazione Informazione In ogni caso le RSU hanno il compito di trattare argomenti importanti come l’orario di lavoro, l’organizzazione del lavoro, i criteri di attribuzione dello straordinario, i giorni di chiusura delle strutture… e comunque per tutto ciò che non è specificato esplicitamente hanno sempre la possibilità di chiedere ai Direttori incontri per scambiare informazioni sulle questioni più disparate, attinenti alle attività lavorative. Corso Rappresentanti del personale INFN FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca 7

FontinormativeRappresentante del personale Fonti normative Rappresentante del personale Cagliari 29/09/2015 Le fonti normative che costituiscono e definiscono la figura del Rappresentante del Personale nell’INFN saranno oggetto di approfondimenti in altri moduli del corso. In questa sede è sufficiente tener presente che lo Statuto ed i Regolamenti dell’INFN sono alla base delle definizioni. L’aspetto fondamentale da evidenziare è che il Rappresentante del Personale a livello locale svolge le proprie funzioni in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio (organismo consultivo del Direttore), analogamente al Rappresentante Nazionale che è membro del Consiglio Direttivo (organismo deliberante dell’Ente). In definitiva il Rappresentante del personale, sia nazionale che locale, è membro di un organismo dell’Ente: non può quindi in alcun modo essere considerato una controparte dell’Ente stesso e non ha alcuna funzione di trattativa! Corso Rappresentanti del personale INFN FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca 8

Elementi di confusione delle due figure Cagliari 29/09/2015 Spesso tra il Personale dell’INFN capita di confondere la figura dei Rappresentanti del Personale e quella dei rappresentanti delle RSU per le seguenti ragioni: Sono entrambi organi elettivi; I corpi elettorali sembrano coincidenti (in realtà non lo sono); Il termine stesso di “rappresentante” lascia intendere una funzione di … rappresentanza … che è molto diversa nei due casi; Spesso i Rappresentanti del Personale si fanno giustamente promotori di una divulgazione delle informazioni che in altri Enti è compito essenzialmente esclusivo dei sindacati. Corso Rappresentanti del personale INFN FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca 9

Elementi di sinergia delle due figure Cagliari 29/09/2015 I Rappresentanti del Personale e le RSU, per quanto detto finora, sembrerebbero essere figure indipendenti che nulla hanno a che fare l’una con l’altra. Da un punto di vista essenzialmente formale è effettivamente così. In realtà il fondamentale elemento che accomuna i due soggetti che consiste nell’essere entrambe cariche elettive, fa si che entrambi rispondano durante l’espletamento del proprio mandato alle richieste del proprio corpo elettorale, nell’interesse generale di una tutela del personale rappresentato. Corso Rappresentanti del personale INFN FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca 10

Elementi di sinergia delle due figure / 2 Cagliari 29/09/2015 E’ a questo punto che gli scopi di entrambi si accostano, rendendo particolarmente proficua la collaborazione tra Rappresentanti del Personale ed RSU. La ragione risiede esattamente nelle differenze tra i due soggetti: i Rappresentanti del personale hanno un accesso facilitato alle informazioni in quanto fanno parte di organismi interni all’Ente oltre a poter incidere con il proprio parere espresso in CdL/CdS, le RSU esercitano una titolarità di trattativa che li mette in condizioni di incidere fortemente (insieme alle OO.SS. Territoriali) sugli argomenti oggetto delle trattative stesse. Corso Rappresentanti del personale INFN FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca 11

CONCLUSIONI Cagliari 29/09/2015 Nella comune terminologia di profonde radici storiche si parla spesso di «controparti contrattuali» : la sottoscrizione di un contratto prevede invece la presenza di «contraenti» che ottengono reciproca soddisfazione nel perseguimento dei contenuti del contratto stesso (una vera rivoluzione nell’approccio al sindacalismo). Così come avviene per il CCNL, il comune perseguimento degli stessi obiettivi (il benessere lavorativo del Personale) passa necessariamente attraverso un lavoro sinergico che arricchisce di contenuti entrambe le figure di rappresentanza trattate in questa sede. Corso Rappresentanti del personale INFN FIR CISL Federazione Innovazione Ricerca 12