CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a. 2015-16 L’individuazione della legge applicabile (II)

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CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a L’individuazione della legge applicabile (II)

– Natura e applicazione del diritto straniero – Fatto o diritto? – Violazione del diritto straniero e ricorso per cassazione (art codice di procedura civile)

Art. 360 c.p.c. (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso) Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

– Conoscenza ed accertamento del diritto straniero Soluzione accolta prima della L. 218/95: onere a carico della parte che invoca il diritto straniero Art. 14 L. 218/95 – Comma 1: Iura novit curia

– Strumenti a disposizione del giudice » Convenzioni internazionali » Ministero Giustizia » Esperti o istituzioni specializzate » Ruolo residuale delle parti (comma 2) – Comma 2: in caso di impossibilità » Legge richiamata da altri criteri di collegamento previsti per la medesima ipotesi normativa » Legge italiana

– Interpretazione del diritto straniero (art. 15 L. 218/95) “secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”

– La questione del “rinvio”: rinvio al diritto materiale straniero o anche al diritto internazionale privato straniero? Il rinvio quale conseguenza della mancata uniformità delle norme di d.i.p. adottate dai vari Stati: in particolare la diversità dei criteri di collegamento (es. nazionalità e domicilio)

Il caso Forgo (Cass. francese 1875):cittadino bavarese, residente in Francia ma con domicilio legale in Baviera; deceduto in Francia senza testamento,con beni soltanto in Francia – Secondo il d.i.p. francese, in materia successoria si applica la legge nazionale (bavarese) – Secondo il d.i.p. bavarese, in materia successoria si applica la legge della legge della residenza abituale (francese)

Diversi tipi di rinvio – Indietro (circolo inestricabile) – Altrove – Oltre (o di terzo grado)

Norme che escludono il rinvio – Art. 30 preleggi – Art. 15 Conv. Roma e art. 20 reg. 593/2008 (Roma I) – Art. 24 reg. 864/2007 (Roma II)

Articolo 20 Reg. Roma I Esclusione del rinvio Qualora il presente regolamento prescriva l’applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, salvo che il presente regolamento disponga altrimenti.

Norme che ammettono il rinvio a determinate condizioni – Art. 34 reg. 650/2102 (successioni) Rinvio 1. Quando il presente regolamento prescrive l’applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino: a) alla legge di uno Stato membro; o b) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge.

Art. 13 L. 218/95 1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: --a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; --b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.

2. L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa: --a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate; --b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; --c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.

3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione. 4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio,la soluzione adottata dalla convenzione.

Comma 1: principio – A) rinvio oltre accettato – B) rinvio indietro Comma 2: Esclusione del rinvio – Legge scelta dalle parti (es. art donazione) – Forma degli atti (es. art. 56.3) – Disposizioni Capo XI (obbligazioni non contrattuali)

Comma 3: Rinvio condizionato da considerazioni materiali – (Filiazione (art. 33), legittimazione (art. 34) e riconoscimento figlio maturale (art. 35) Comma 4: Rinvio e convenzioni internazionali applicabili “in ogni caso”

Il rapporto tra diritto nazionale e diritto straniero Il principio della parità Deroghe: – Rinvio indietro (art b) – Impossibilità di accertare il diritto straniero (art. 14.2, in fine – Ordine pubblico (art in fine)

La questione preliminare Nozione: questione presupposta rispetto ad un’altra (es. status di figlio rispetto ad una questione successoria) – Soluzione congiunta (si applica ad entrambe le questioni l’art. 46 L. 218/95) – Soluzione disgiunta (alla questione di status filiale si applica l’art. 33)

Il limite dell’ordine pubblico (art. 16 L. 218/95) Funzione: evitare il funzionamento della norma di d.i.p. quando permetterebbe l’applicazione di una norma straniera incompatibile con i valori e principi essenziali dell’ordinamento nazionale Carattere “successivo” dell’o.p.: interviene dopo che sia stato individuato, in base alla norma di diritto internazionale privato, il diritto straniero applicabile Potere discrezionale del giudice

Mutabilità nello spazio (non identità dell’o.p. da Stato a Stato – salvo principi generalmente riconosciuti) Mutabilità rispetto alla maggiore o minore prossimità della fattispecie Valutazione della norma in relazione agli effetti sulla fattispecie (comma 1)

Contenuto – O.P. e Costituzione – O.P. e principi fondamentali degli istituti giuridici – O.P. e principi del diritto internazionale

– Conseguenze in caso di violazione dell’o.p. (Comma 2) “2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.” Applicazione della lex causae depurata dalla norma contraria all’o.p. – Legge richiamata da altri criteri di collegamento previsti per la medesima ipotesi normativa – Legge italiana

Art. 21 Reg. 593/2008 (Roma I), art. 26 reg. 864/2007 (Roma II), art. 35 reg. 605/2012 (successioni) Articolo 35 Ordine pubblico L’applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro dell’autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione.

Norme di applicazione necessaria Funzione: norme che rispondo ad esigenze talmente importanti che il legislatore nazionale vuole che si applichino anche a casi caratterizzati da elementi di estraneità Carattere preventivo delle norme di applicazione necessaria: intervengono indipendentemente dal diritto straniero individuato in base alla norma di diritto internazionale privato Individuazione in via interpretativa

Art. 17 L. 218/95. Norme di applicazione necessaria. 1. é fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Articolo 9 Reg. Roma I Norme di applicazione necessaria 1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro. 3. Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno.

Definizione: par. 1 Funzionamento: par. 2 Norme di applicazione necessaria di uno Stato diverso da quello del foro