Legislazione pensionistica: evoluzione legge 218/1952 d.p.r. 488 del 1968 e l. 153/ d.lgs 503 del 1992 (riforma Amato) - legge n. 335/1995 (Riforma Dini) - legge 449/ legge 243/2004 (Riforma Maroni) - legge 247/2007 (riforma Damiano) - d.l. 78/2000 conv. legge 102/ d.l. 78/2010 conv. legge 220/ d.l. 98/2011 conv. legge 111/2011 (Riforma Sacconi) - d.l. 138/2011 conv. legge 148/2011 “ - d.l. 201/2011 conv. legge 214/2011 (riforma Fornero) - modificata da d.l. 216/2011, conv. Legge 14/2012, da d.l. 98/2012
Disciplina pensionistica: evoluzione Disciplina previgente Metodo retributivo (introdotto con l. 218/52) Sistema ripartizione Pensione di vecchiaia – Età: 55/60, a.c. 15 anni Pensione di anzianità – A.c. 35 anni (differenze tra regimi) automaticità delle prestazioni (art c.c.) anche all’i.v.s Perequazione automatica Riforma Amato l. 503/1992 Metodo retributivo – Ridefinizione base retributiva di riferimento Pensione di vecchiaia – Età 60/65; a.c. 20 anni Pensione di anzianità – Eliminazione differenze tra regimi Disciplina cumulo tra pensione e reddito Perequazione istat Fondi pensione
Legislazione pensionistica: evoluzione Legge 335/1995 (Riforma Dini). Reintroduzione graduale metodo contributivo: - per i nuovi assunti a partire dall’ per chi esercita l’opzione (accessibile, fino al 2001, ai lavoratori con a.c. inferiore a 18 anni. Condizioni: età 57, a.c. di almeno 15 anni, dei quali almeno 5 col sistema contributivo) Sopravvivenza del metodo retributivo per chi: - al ha più di 18 anni di a.c. (esclusi dall’opzione) Mantenimento di un metodo misto per chi: - al ha meno di 18 anni di a.c.) quota retributiva (ante 96) e contributiva (post 96) Revisione assetto trattamenti pensionistici
Riforma Dini contributivo è eliminata la pensione di anzianità esiste la sola pensione di vecchiaia: età 57; a.c. 5 anni; limite 1,2 volte l’assegno sociale 40 anni di a.c. indipendentemente dall’età Retributivo e misto pensione di anzianità: età 57; a.c. 35 anni 40 anni di a.c. indipendentemente dall’età pensione di vecchiaia età 60/65; a.c. 20 anni
Legislazione pensionistica: evoluzione Legge 335/1995 (Riforma Dini). Deleghe per la armonizzazione dei regimi pensionistici, disciplinando in modo uniforme istituti comuni Riunione delle gestioni dei pubblici dipendenti presso l’Inpdap Interventi sul d.l. 124/1993 (previdenza complementare)
Legislazione pensionistica: evoluzione Legge 449/1997 Si accelera il processo di eliminazione della pensione di anzianità: ricucendo il regime transitorio per i 57 anni Aumento della contribuzione dei lavoratori autonomi Equiparazione delle aliquote contributive di tutti i lavoratori dipendenti, eliminando le differenze esistenti tra le diverse gestioni Riduzione della perequazione automatica per le pensioni di importo elevato
Riforma Maroni l. 243/2044 contributivo sola pensione di vecchiaia: età 60/65 (non più 57); a.c. 5 anni; limite 1,2 volte l’assegno sociale 40 anni di a.c. indipendentemente dall’età a.c. 35 anni; età fino a 59/60, (fino al 2009)* retributivo pensione di vecchiaia età 60/65; a.c. 20 anni pensione di anzianità Età (non più 57 ma) 60 (dipendenti) 61 (autonomi) *e a.c. 35 anni, fino al anni di a.c. indipendentemente dall’età
Legislazione pensionistica: evoluzione Legge 243/2004 (Riforma Maroni). per entrambe le pensioni, si disciplina il sistema delle decorrenze Si delega al riordino della previdenza complementare, con la devoluzione del tfr
Legislazione pensionistica: evoluzione Legge 247/2007 (riforma Damiano) Per la pensione di anzianità (solo retributivo) e vecchiaia (sia contributivo che retributivo), per l’ipotesi di pensionamento con 35 di contribuzione si introduce il sistema delle quote combinate, a partire dal 2009: a.c. di meno 35 anni di c. raggiungimento di una quota: somma di età e a.c. Es: nel 2011 e 2012: età 60 e quota 96 (età 60/61+ a.c.36/35) significa che età e a.c. sono variabili Nuova disciplina delle decorrenze, fisse
Legislazione pensionistica: evoluzione d.l. 78/2000 (l.102/2009); d.l. 78/2010 (l. 122/2010); d.l. 98/2011 (l.111/2011); d.l. 138/2011 (l.148/2011) (riforma Sacconi) innalzamento dell'età pensionabile delle donne, nell'impiego pubblico prima e privato dopo (dai 60 ai 65 anni) adeguamento dell'età di pensionamento alle aspettative di vita ulteriori finestre di contribuzione per coloro che accedono alla pensione (di anzianità) con il solo requisito contributivo di 40 anni contributo di solidarietà sulle pensioni di importo più elevato ridotta la perequazione automatica delle pensioni nuove norme per la pensione di reversibilità
Legislazione pensionistica: evoluzione Risulta un sistema pensionistico ante – ancora in vigore, per coloro ai quali non si applica la riforma Monti Fornero. 1. permanenza della coesistenza dei regimi retributivo e contributivo ( e misto) 2. pensione di vecchiaia per il regime contributivo 3. pensione di vecchiaia e di anzianità per il regime retributivo e misto 4. aggancio dell'età pensionabile alla speranza di vita 5. finestre di decorrenza per il diritto a pensione fisse
Legislazione pensionistica: evoluzione Sistema pensionistico post d.l. 201/2011 (l 214/2011); d.l. 216/2001 (l 14/2012); d.l. 98/2012. (Riforma Monti-Fornero) sistema contributivo dal per tutti 1. pensione in regime contributivo per i nuovi assunti al ; per quelli già in regime contributivo ex l. 335 (assunti dopo il e optanti), 2. pensione in regime misto: per coloro che, ex l.335/1995, già erano in regime misto (a.c. minore di 18 anni al e non optanti) e coloro che erano in regime retributivo (essi avranno: quota retributiva ante e quota contributiva post )
Legislazione pensionistica: evoluzione rimodulazione verso l'alto della rivalutazione delle pensioni contributo di solidarietà abolizione della pensione di anzianità due trattamenti pensionistici: di vecchiaia e di vecchia anticipata abolizione delle decorrenze
Ambito applicazione Riforma: circ. inps 35/2012 Salvezza dei diritti quesiti: art. 24, co. 3 e 14, d.l.201/2011 – Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Ambito di applicazione riforma Detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. (Messaggio Inps n del ) Detti lavoratori (estranei alla riforma) possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dalla nuova normativa (art. 24, commi da 6 a 11), qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze (Circolare Inps n. 35 del )
Ambito di applicazione riforma Deroghe alla nuova normativa casi teoricamente attratti alla nuove norme (soggetti che non hanno ancora maturato i requisiti al ) espressamente esclusi, con applicazione della previgente normativa. 1. I soggetti di cui all'art. 1, co. 9, legge 243/2004 Regime sperimentale, fino al 2015, per le lavoratrici, con applicazione dell’adeguamento alla s.v. (rinvio)
Ambito di applicazione riforma Soggetti ex co. 14, tuttavia nei limiti delle risorse disponibili determinate ai sensi del co. 15, art. 24, d.l. 201/2011: Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del comma 14 (risorse finanziarie) ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14. d.interm. 1 giugno 2012: 60 mila lavoratori d.interm. 8 ottobre 2012: ulteriori 55 mila lavoratori
Ambito di applicazione riforma lavoratori collocati in mobilità breve (ordinaria)* ai sensi degli artt. 4 e 24, legge n. 223/1991 se cessati sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, se maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità – d.interm. 1 giugno 2012 (65 mila), d.interm. 8 ottobre 2012 (ulteriori 55 mila), anche se cessati post 4 dicembre 2011 però con accordo stipulato in sede governativa entro 31 dicembre 2011 Il periodo del beneficio varia in funzione dell’età e dell’area geografica
Ambito di applicazione riforma lavoratori collocati in mobilità lunga* ai sensi degli artt. 7, co. 6 e 7, legge n. 223/1991 se cessati sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre d.interm. 1 giugno 2012 (65 mila), d.interm. 8 ottobre 2012 (ulteriori 55 mila), anche se cessati post 4 dicembre 2011 però con accordo stipulato in sede governativa entro 31 dicembre 2011 * L’allungamento del periodo dell’indennità è previsto per i lavoratori prossimi alla pensione, in certe arre geografiche
Ambito di applicazione riforma lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore * nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà * fondi istituiti da c.c. per sostegno e integrazione al reddito per i dipendenti di imprese in crisi ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali
Ambito di applicazione riforma 5. lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 D.int. 1 giugno 2012: «65.000» che perfezionino tutti i requisiti (età, contributi e finestra) richiesti prima della riforma entro il 6 dicembre 2013 d. int. 1 ottobre 2012: ulteriori , che che perfezionino tutti i requisiti (età, contributi e finestra) richiesti prima della riforma entro il 6 dicembre 2014 In entrambi i casi il requisito anagrafico è adeguato alla s.v.
Ambito di applicazione riforma lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio (art. 72, co.1, d.l.112/ 2008, n. 112 (l. 133/2008). istituto soppresso dall’art. 24, comma 14, lett. e L. 214/2011, pur continuando espressamente ad applicarsi ai dipendenti che l’abbiano in corso al 4 dicembre 2011 ovvero che abbiano ottenuto un provvedimento autorizzativo alla data del 4 dicembre 2011.
Ambito di applicazione Riforma “lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ( art. 42, co 5, d.lgs. 151/2011) alla data del 31 ottobre 2011 i quali maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni” cioè 40 anni di contribuzione
Ambito di applicazione Riforma Fornero I lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31dicembre2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, Risoluzione consensuale del rapporto o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
Ambito di applicazione Riforma la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del d l 201 del 2011 (6 dicembre 2014). Art. 6, co. 2-ter, d.l. 216/2011
Ambito di applicazione Riforma D. Int. 1 giugno 2012: «65.000»: cessazione rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 non più rioccupati accordi depositati e certificati requisiti per il pensionamento (età, contribuiti e finestra) entro il 6 dicembre 2013 D. Int. 8 orrobre 2012: ulteriori «55.000» : requisiti per il pensionamento (età, contribuiti e finestra) entro il 6 dicembre 2014 Si applicano le disposizioni in materia di aspettativa di vita dal 2013
Ambito di applicazione Riforma Monitoraggio delle domande, con preclusione di accoglimento di ulteriori domande da parte degli enti (art. 24, co. 15, d.l. 201/2011) Clausola di salvaguardia (art. 6-bis, l. 214/2011) Al superamento dei limiti ulteriori domande potranno essere esaminate solo in esito allo stanziamento di nuovi fondi
Quale legittimità per legislazione che introduce peggioramenti rispetto ai trattamenti pensionistici previgenti?
legittimità del peggioramento della tutela: condizioni Corte cost. 240/1994; " L'art. 38 della Costituzione non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per un'inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera significativa un trattamento pensionistico in precedenza spettante (v. sent. 822/1988). L'attuazione del precetto costituzionale richiede un bilanciamento, modificabile nel tempo a seconda delle circostanze, tra i valori personali inerenti la tutela previdenziale e i principi connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa (v. sent. 119/1991).
Condizioni di legittimità del peggioramento della tutela Corte cost. 822/1988* Questa Corte ha già affermato (sent. 349/1985) che nel nostro sistema costituzionale il legislatore può emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti (…). Dette disposizioni, però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto (v. sentt. nn. 36 del 1985 e 210 del 1971).
Condizioni di legittimità del peggioramento della tutela Corte cost. 240/1994 "Ma quando l'intervento legislativo … comporta una compressione delle esigenze di vita a cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale, il principio di solidarietà (sotteso all'art. 38 Cost.) coordinato col principio di razionalità-equità (art. 3 Cost) impone una disciplina transitoria che assicuri un passaggio graduale al trattamento meno favorevole" Corte Cost. 457/1998; Corte cost. ord. 18 maggio 2006: “la riduzione è esclusa quando (non) sia in gioco la garanzia di esigenze minime di protezione della persona"
Condizioni di legittimità del peggioramento della tutela Bilanciamento secondo ragionevolezza Tutela dei diritti quesiti Salvezza del minimo di sussistenza