10 maggio 2012 Sede dell’Associazione ASSTRA Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale Dott.ssa Eleonora Pallante Studio Legale Tributario
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 2 (revisione del catasto degli immobili) La revisione del catasto dei fabbricati, che sarà attuata in collaborazione con i Comuni e l’Agenzie del Territorio, con l’obiettivo di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita. Con tale riforma si vuole ridefinire il reddito dei fabbricati in base a criteri più aggiornati quali: LOCAZIONE, QUALITA’ DELL’IMMOBILE E SUPERFICIE IN METRI QUADRI.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 2 (Revisione del catasto) Per le unità immobiliari urbane saranno applicati i seguenti principi e criteri direttivi: Riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato in un arco temporale triennale antecedente alla nuova determinazione; Definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare; Rideterminazione delle destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali; Determinazione del valore patrimoniale medio ordinario.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 2 (Revisione del catasto) La rendita media ordinaria per le unità immobiliari sarà valutata attraverso l’analisi delle statistiche sui valori di mercato, mentre sono previsti meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari. Va evidenziato che per evitare che la revisione delle rendite catastali causi un aggravio del carico fiscale (soprattutto sulle imposte sui trasferimenti), è prevista la contestuale riduzione delle aliquote.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 3 (Misure e monitoraggio dell’evasione) Con i decreti legislativi di cui all’art. 1 il Governo è delegato ad introdurre norme dirette a: a) definire una metodologia di rilevazione dell’evasione, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati di contabilità nazionale e quelli acquisiti dall’anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti; b)prevedere che i risultati siano calcolati e pubblicati a cadenza annuale; c)istituire presso l’ISTAT una commissione indipendente, composta da esperti indicati dall’ISTAT e dal MEF.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 3 (Misure e monitoraggio dell’evasione) Inoltre, il Governo dovrà redigere annualmente, all’interno della procedura di bilancio, un rapporto sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti sul fronte delle misure di contrasto all’evasione.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 4 (Monitoraggio e riordino dell’erosione fiscale) Viene istituito l’obbligo di redigere, all’interno della procedura di bilancio, un rapporto annuale sulle “spese fiscali” (per tali intendendo ogni forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta) che dovrà essere confrontato con i programmi di spesa. Sarà costituita una commissione indipendente per eliminare, ridurre o riformare le “spese fiscali” che appaiono in tutto o in parte ingiustificate alla luce delle mutate condizioni socio - economiche (garantita, tuttavia, la tutela dei diritti fondamentali quali la famiglia, la salute). Verrà, infine, anche razionalizzato e stabilizzato l’istituto del 5 per mille.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 6 (Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale) Il governo è poi delegato ad attuare la revisione delle disposizioni antielusive al fine di introdurre il principio generale di divieto dell’abuso del diritto – esteso a tutti i tributi – in applicazione dei principi e criteri direttivi di seguito indicati:
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 6 (Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione; garantire la liberta di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine: 1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva; 2) escludere la condotta abusiva se l’operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 6 (Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale) prevedere l’inopponibilità all’amministrazione fiscale degli strumenti giuridici di cui sopra e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio d’imposta; escludere la rilevanza penale dei comportamenti abusivi; disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare il disegno abusivo e gravando il contribuente dell’onere di provare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali che giustifichino il ricorso a tali strumenti;
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 6 (Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale) prevedere, a pena di nullità, nella motivazione dell’accertamento fiscale una formale individuazione della condotta abusiva; prevedere regole procedimentali, che garantiscano un efficace contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria in ogni fase del procedimento di accertamento ed in ogni grado di giudizio tributario; prevedere che in caso di ricorso, le sanzioni e gli interessi siano riscuotibili solo dopo la sentenza di primo grado.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 7 (Gestione del rischio fiscale, governence aziendale e tutoraggio) Il Governo è delegato a introdurre norme volte a prevedere una più efficace forma di collaborazione tra imprese e amministrazione finanziaria e, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. Il governo attraverso l’emanazione di norme può prevedere incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e riduzioni delle eventuali sanzioni.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 7 (Gestione del rischio fiscale, governence aziendale e tutoraggio) Inoltre Il Governo è delegato a introdurre disposizioni per la revisione della disciplina degli interpelli, per garantire una maggiore omogeneità anche ai fini di una migliore tutela giurisprudenziale ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 8 (Semplificazione) Con i decreti legislativi di cui all’art. 1 il Governo dovrà provvedere alla: a)revisione sistematica dei regimi fiscali e loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue; b)revisione degli adempimenti con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, o risultino di scarsa utilità per l’Amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al “principio di proporzionalità”;
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 8 (Semplificazione) c) revisione delle funzioni dei sostituti d’imposta e di dichiarazione, dei CAF e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell’utilizzo dell’informatica.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 9 (Revisione del sistema sanzionatorio) Si prevede la revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo: - alla configurazione del reato tributario per comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione/utilizzo di documentazione falsa; - esclusione della rilevanza penale per i comportamenti ascrivibili all’elusione fiscale; - revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di correlare la sanzione all’effettiva gravità dei comportamenti;
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 9 (Revisione del sistema sanzionatorio) - possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o, comunque, di applicare le sanzioni amministrative invece di quelle penali. Si prevede, inoltre, la definizione della disciplina del “raddoppio dei termini” (cfr. art. 43 del DPR n. 600/1973) con la previsione che tale raddoppio si verifichi solo in presenza di effettivo invio della denuncia ai sensi del 331 del c.p.p. effettuato entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 10 (Rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo) Il Governo è delegato ad introdurre norme finalizzate a rendere i controlli più efficienti. Verranno, quindi individuate le possibili linee di intervento per l’Amministrazione Finanziaria. I punti su cui si lavorerà possono essere così riassunti: rafforzamento dell’utilizzo di controlli mirati da parte del Fisco, con maggior uso delle banche dati e delle sinergie con altre amministrazioni; minore invasività dei controlli con maggiore rispetto dell’assoluta riservatezza nell’attività conoscitiva e un rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine;
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 10 (Rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo) (segue) Effettiva osservanza, nel corso dell’attività di accertamento, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell’attività economica del contribuente; Potenziamento e razionalizzazione della tracciabilità dei pagamenti e della fatturazione elettronica.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 11 (Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali) Il Governo è delegato ad introdurre norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, nonché per l’efficientamento dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)previsione di misure volte a ridurre i tempi per la definizione delle controversie di competenza delle Commissioni Tributarie, introducendo metodi pregiudiziali di definizione delle liti di modesta entità; b) estensione della conciliazione giudiziale alla fase di appello e al giudizio di revocazione;
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 11 (Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali) c)miglioramento dell’efficienza delle Commissioni Tributarie attraverso una ridistribuzione territoriale che garantisca l’efficienza delle stesse; d) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali al fine di assicurare in particolare certezza, efficienza ed efficacia dei poteri di riscossione, competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione di tali poteri nonché forme di garanzia quanto alla trasparenza, effettività e tempestività dell’acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Artt. 12 Il Governo è autorizzato (ai sensi dell’art.1) ad introdurre norme per la ridefinizione della tassazione dei redditi prodotti dalle imprese e dai lavoratori autonomi. L’intento è quello di assoggettare ad un’imposta unica (la c.d. “imposta sul reddito imprenditoriale – IRI) i redditi prodotti nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile della predetta imposta unica delle somme prelevate dal professionista o dai soci o associati ovvero dall’imprenditore o dai soci e la concorrenza delle predette somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Artt. 12 La riforma prevede ulteriori interventi e precisamente: La possibilità di istituire, per i contribuenti di minori dimensioni, regimi che prevedano il pagamento a forfait di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché venga mantenuta l’invarianza del gettito;
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Artt. 13 (razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e della produzione netta) Il Governo è delegato ad introdurre norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta secondo i seguenti principi direttivi; introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare;
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 13 (Razionalizzazione delle determinazione del reddito d’impresa e della produzione netta) (segue) revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere (deducibilità dei costi con paesi a fiscalità privilegiata, etc); revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenzazioni tra settori economici.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 14 (Razionalizzazione dell’IVA e di altre imposte indirette) Il Governo è delegato ad introdurre norme per il recepimento della Direttiva 2006/112/CE secondo i seguenti criteri: razionalizzazione ai fini della semplificazione dei sistemi speciali (presumibilmente l’art. 74 e seguenti del DPR n. 633/1972) in funzione della particolarità dei settori interessati; attuazione del regime di gruppo IVA previsto dall’art. 11 della direttiva 2006/112/CE.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 14 (Razionalizzazione dell’IVA e di altre imposte indirette) La revisione proposta, in tema di tassazione di gruppo, dovrà tenere conto delle indicazione, dando effettiva attuazione al principio di unicità soggettiva indicato dalla direttiva. Per quanto attiene alle imposte indirette il testo dell’articolo si limita a “programmare” una revisione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote e l’accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari.
Disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale – Art. 15 (Tassazione ambientale) In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e la green economy, il Governo è delegato ad intervenire con: l’introduzione di nuove forme di tassazione finalizzate a preservare e garantire l’equilibrio ambientale (green tax); la revisione delle accise sui prodotti energetici, penalizzando (in termini di carico fiscale) quelli a più alto contenuto di carbonio e quindi più inquinanti (carbon tax). Il gettito proveniente dalla carbon tax sarebbe, poi, impiegato ad alleggerire il carico fiscale sulle c.d. fonti rinnovabili attivando un circolo virtuoso per il rispetto dell’ambiente.