Divorzio straniero pronunciato da notaio o autorità amministrativa Renzo Calvigioni.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
RAPPORTI TRA ILLECITO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Advertisements

Il provvedimento amministrativo
Chi è minore non accompagnato ?
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
LE ANTINOMIE NORMATIVE
LA FAMIGLIA.
Processo cautelare e principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato Da molto tempo la dottrina, addirittura anteriormente alla riforma del CPC,
La discrezionalità amministrativa è nozione fondamentale
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI -INTEGRAZIONI-
La prassi dell autorizzazione preventiva adottata dalla Commissione per le opere pubblicate dai suoi dipendenti costituisce una violazione dell art. 10.
Presidente della Repubblica
CORSO DI ISTITUZIONI di DIRITTO PUBBLICO a.a Docente Luigi Cozzolino Argomento n. 6 Gli atti delle pubbliche amministrazioni.
ATTORI DELLA PROTEZIONE DEL MINORE E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI SUOI DIRITTI.
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
Le fonti del diritto.
LA MAGISTRATURA.
La libertà personale Art.13, 27.
La formazione del governo
Struttura istituzionale Italiana
Potere sostitutivo: le origini Sent. 142/1972 trasferimento delegazione …ogni distribuzione dei poteri di applicazione delle norme comunitarie che si effettui.
LA MAGISTRATURA LA GIURISDIZIONE A)giurisdizione in senso oggettivo
Sent. 303/2003: le condizioni della «chiamata» Quando si intendano attrarre allo Stato funzioni amministrative in sussidiarietà, di regola il titolo del.
Articolo 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
PROVA TEST ARGOMENTI: Il Governo; Il procedimento amministrativo;
ART. 12 D.L. 132/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE L. 162/2014
LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:
LA CORTE COSTITUZIONALE
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi.
L’ordinamento della Repubblica.
RIFORMA DELLA FILIAZIONE E RESPONSABILITA’ GENITORIALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
Gli effetti della riforma sulla dirigenza
LA MAGISTRATURA.
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
Le fonti del diritto.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 3 – 2 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
Il sistema delle fonti e la disciplina del turismo
SEMINARIO GASI 20 FEBBRAIO 2014 NOVITÀ LEGISLATIVE 2014 Avv. Deborah Unternährer Antonini Studio legale Marcellini – Galliani Via P. Lucchini 2 / Viale.
L’Italia è una Repubblica Parlamentare situata nell’Europa meridionale con una popolazione di 60,9 milioni di abitanti e la sua capitale è Roma.
Il procedimento di delibazione Procedimento con cui si riconoscono gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità.
Diritto privato Le fonti. Fonti del diritto Per fonti del diritto si intendono i “fattori” (atti o fatti) considerati dall’ordinamento come idonei a creare,
Il nuovo massimario dello stato civile: aggiornamenti e novità rilevanti Dott.ssa Rosalia Mazza.
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA»
La locuzione “pubblica amministrazione” in diritto, identifica l'insieme degli enti pubblici che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione.
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 6 novembre
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
La magistratura Potere giudiziario Barber Federico Guzzo Roberto Zahid Amir.
Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri: requisiti,condizioni e problemi per l’ufficiale dello stato civile La regolarità formale delle sentenze.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Nozioni generali.
13-14/12/20061 L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale - I L’attuazione di regole internazionali convenzionali L’adattamento automatico:
XIX Convegno A.N.U.S.C.A Riccione novembre 2009 Il matrimonio consolare in Italia: in aumento dopo la legge 94/2009? Renzo Calvigioni.
Separazione e divorzio Ufficiale dello Stato Civile art. 12 della Legge n. 162/2014 COMUNE DI CANONICA D’ADDA Provincia di Bergamo.
Funzioni Sindacato di costituzionalità su leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e Regioni Conflitti di attribuzione Accuse contro il Capo dello.
Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90) Prof. Avv. Francesco de Leonardis.
01/06/20161 Gli atti degli Enti Locali a cura della Dott.ssa Paola Contestabile.
1 Discrezionalità come potere caratteristico della funzione amministrativa  Caratteristica della funzione amministrativa non è il potere autoritario:
Corso Diritto UE (6) Le procedure decisionali: La individuazione della corretta base giuridica.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
STRATEGIE DI RICERCA DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA IN BIBLIOTECA INTRODUZIONE A BANCHE DATI GIURIDICHE E AMBIENTALI Dott.ssa Pinuccia Montanari.
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 9 novembre 2015– 1.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Casi (1)
Diritto internazionale e diritto interno
Le constitutiones principum (definizione adottata dal II sec. d.C.)
Rilevanza interna dei trattati internazionali Trattato avente solo rilevanza internazionale –Il trattato prevede solo obblighi che si traducono in comportamenti.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Transcript della presentazione:

Divorzio straniero pronunciato da notaio o autorità amministrativa Renzo Calvigioni

In alcuni Stati Il divorzio non viene deciso da un giudice, da un tribunale, ma da un’autorità diversa che, secondo l’ordinamento di quello Stato, è chiamata a decidere in proposito, pur svolgendo funzioni amministrative o religiose o di altro genere. Vi è contrasto con l’art. 64 c. 1, lett. a), della legge 218/1995?

Diverse ipotesi L’autorità che decide è stata delegata, in quanto previsto dall’ordinamento straniero, dall’autorità giudiziaria competente Il provvedimento finale di scioglimento del matrimonio viene adottato legittimamente in quanto riconducibile al potere dell’autorità giudiziaria di delegare tale adempimento ad altri

Notaio od autorità amministrativa In alcuni Stati, la competenza a decidere il divorzio o alcune ipotesi di divorzio, è rimessa al notaio o ad altra autorità amministrativa Il divorzio è valido ed efficace secondo l’ordinamento straniero, ma risulta un provvedimento non giurisdizionale, portando ad escluderne la riconoscibilità nel nostro Paese. Per molto tempo, si era parlato di rifiuto della trascrizione, da parte dell’ufficiale di stato civile.

Nel Massimario del 2005 Prima apertura a favore del riconoscimento di tali decisioni, nel Massimario del 2005: “Nel caso di richiesta di trascrizione in Italia di un divorzio pronunciato in un Paese in cui la competenza a convalidare il divorzio consensuale tra coniugi è attribuito da quell’ordinamento ai notai, il relativo provvedimento può essere riconosciuto ai sensi dell’art. 64 della legge 218/1995, se vengono rispettati sul piano del contenuto i principi propri della giurisdizione italiana.”

Nel Massimario del 2009 Il precedente orientamento viene ulteriormente rafforzato: “Nel caso di divorzio “consensuale” emesso all’estero da autorità non giurisdizionali, in conformità alle leggi vigenti in quel paese, è possibile procedere alla sua trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformità ai principi di cui all’art. 64 della legge 218/95,… e ciò in analogia a quello che accade per le sentenze straniere di divorzio.

Ancora In particolare l’ufficiale di stato civile dovrà procedere a verificare che il provvedimento (accertatatene la non contrarietà all’ordine pubblico ed il rispetto dei diritti di difesa) comporti l’irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale. E’ bene sottolineare che vengono prese in considerazioni tutte le autorità straniere “non giurisdizionali” ai fini della possibilità di riconoscere in Italia i provvedimenti emessi dalle stesse all'estero.

Qualche perplessità Si tratta sicuramente di un indirizzo destinato a far discutere e sul quale non tutti concordano: l'intera disciplina del riconoscimento delle sentenze emesse all'estero sembra essere basata sull'intervento di un giudice, di un'autorità giudiziaria munita di competenza giurisdizionale Ma quali erano le intenzioni del legislatore?

Nella relazione governativa al disegno di legge Dopo aver spiegato che “Il provvedimento da riconoscere è straniero quando provenga da un'autorità giudiziaria non italiana, o da un organo comune a due o più Stati stranieri e sia pronunciato fuori dal territorio della Repubblica...” Chiarisce che “Il provvedimento straniero da riconoscere, si considera sentenza quando ha deciso un processo di corrispondente contenuto che sarebbe concluso in Italia con una sentenza”. Ma, il passo più importante è quando viene precisato che “Per sentenza si intende anche la decisione amministrativa o comunque di una pubblica autorità, non identificabile con quella giudiziaria, in materie che in Italia sono trattate dal giudice e decise con sentenza”:

In conclusione Nelle intenzioni del legislatore, viene valutata solamente la decisione finale, senza porre dei limiti particolari all'autorità competente ad emetterla. Questo sembrerebbe confermare la tesi favorevole contenuta nel Massimario L’ufficiale dello stato civile sarebbe tenuto a valutare il provvedimento, riconoscerne l’efficacia per il nostro ordinamento e trascriverlo.