Divorzio straniero pronunciato da notaio o autorità amministrativa Renzo Calvigioni
In alcuni Stati Il divorzio non viene deciso da un giudice, da un tribunale, ma da un’autorità diversa che, secondo l’ordinamento di quello Stato, è chiamata a decidere in proposito, pur svolgendo funzioni amministrative o religiose o di altro genere. Vi è contrasto con l’art. 64 c. 1, lett. a), della legge 218/1995?
Diverse ipotesi L’autorità che decide è stata delegata, in quanto previsto dall’ordinamento straniero, dall’autorità giudiziaria competente Il provvedimento finale di scioglimento del matrimonio viene adottato legittimamente in quanto riconducibile al potere dell’autorità giudiziaria di delegare tale adempimento ad altri
Notaio od autorità amministrativa In alcuni Stati, la competenza a decidere il divorzio o alcune ipotesi di divorzio, è rimessa al notaio o ad altra autorità amministrativa Il divorzio è valido ed efficace secondo l’ordinamento straniero, ma risulta un provvedimento non giurisdizionale, portando ad escluderne la riconoscibilità nel nostro Paese. Per molto tempo, si era parlato di rifiuto della trascrizione, da parte dell’ufficiale di stato civile.
Nel Massimario del 2005 Prima apertura a favore del riconoscimento di tali decisioni, nel Massimario del 2005: “Nel caso di richiesta di trascrizione in Italia di un divorzio pronunciato in un Paese in cui la competenza a convalidare il divorzio consensuale tra coniugi è attribuito da quell’ordinamento ai notai, il relativo provvedimento può essere riconosciuto ai sensi dell’art. 64 della legge 218/1995, se vengono rispettati sul piano del contenuto i principi propri della giurisdizione italiana.”
Nel Massimario del 2009 Il precedente orientamento viene ulteriormente rafforzato: “Nel caso di divorzio “consensuale” emesso all’estero da autorità non giurisdizionali, in conformità alle leggi vigenti in quel paese, è possibile procedere alla sua trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformità ai principi di cui all’art. 64 della legge 218/95,… e ciò in analogia a quello che accade per le sentenze straniere di divorzio.
Ancora In particolare l’ufficiale di stato civile dovrà procedere a verificare che il provvedimento (accertatatene la non contrarietà all’ordine pubblico ed il rispetto dei diritti di difesa) comporti l’irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale. E’ bene sottolineare che vengono prese in considerazioni tutte le autorità straniere “non giurisdizionali” ai fini della possibilità di riconoscere in Italia i provvedimenti emessi dalle stesse all'estero.
Qualche perplessità Si tratta sicuramente di un indirizzo destinato a far discutere e sul quale non tutti concordano: l'intera disciplina del riconoscimento delle sentenze emesse all'estero sembra essere basata sull'intervento di un giudice, di un'autorità giudiziaria munita di competenza giurisdizionale Ma quali erano le intenzioni del legislatore?
Nella relazione governativa al disegno di legge Dopo aver spiegato che “Il provvedimento da riconoscere è straniero quando provenga da un'autorità giudiziaria non italiana, o da un organo comune a due o più Stati stranieri e sia pronunciato fuori dal territorio della Repubblica...” Chiarisce che “Il provvedimento straniero da riconoscere, si considera sentenza quando ha deciso un processo di corrispondente contenuto che sarebbe concluso in Italia con una sentenza”. Ma, il passo più importante è quando viene precisato che “Per sentenza si intende anche la decisione amministrativa o comunque di una pubblica autorità, non identificabile con quella giudiziaria, in materie che in Italia sono trattate dal giudice e decise con sentenza”:
In conclusione Nelle intenzioni del legislatore, viene valutata solamente la decisione finale, senza porre dei limiti particolari all'autorità competente ad emetterla. Questo sembrerebbe confermare la tesi favorevole contenuta nel Massimario L’ufficiale dello stato civile sarebbe tenuto a valutare il provvedimento, riconoscerne l’efficacia per il nostro ordinamento e trascriverlo.