Il nuovo regime del credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo anche attraverso contratti con le Università Release al 20.08.2015.

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Il nuovo regime del credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo anche attraverso contratti con le Università Release al

Riferimenti normativi e regolamentari  Decreto Legge 23 Dicembre 2013 nr. 145, articolo 3  Legge 23 Dicembre 2014 nr. 190, articolo 1 comma 35  Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 Maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 Luglio 2015 nr.174

Oggetto della agevolazione  La legge istituisce un credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo da usufruire in compensazione nel momento in cui si versano i tributi aziendali: in pratica il credito diminuisce, nei limiti di cui alle seguenti slides, il debito fiscale dell’azienda. Tale compensazione va indicata nel modello F24 e nella dichiarazione dei redditi per l’esercizio di riferimento. Non c’è limite, se non il tetto annuale di cui sotto, alla compensazione.  Il credito è fruibile dal 2015 e fino al  La misura massima del credito annuale usufruibile per ciascun beneficiario ammonta a 5 milioni  Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap

Soggetti che possono usufruire del credito  Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, se effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, possono essere titolari dell’agevolazione (art. 3 del Decreto)

Attività agevolabili (ART. 2 del Decreto) a.Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; b.Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c.Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione ed alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purchè non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e convalida. d.Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali  NON SI CONSIDERANO ATTIVITA’ DI RICERCA E DI SVILUPPO LE MODIFICHE ORDINARIE O PERIODICHE APPORTATE A PRODOTTI, LINEE DI PRODUZIONE, PROCESSI DI FABBRICAZIONE, SERVIZI ESISTENTI E ALTRE OPERAZIONI IN CORSO, ANCHE QUANDO TALI MODIFICHE RAPPRESENTINO MIGLIORAMENTI.

Caratteristiche generali dei costi ammissibili per la determinazione del credito di imposta  Deve trattarsi di costi di competenza secondo la definizione che ne dà l’articolo 109 del TUIR direttamente connessi allo svolgimento delle attività d ricerca e sviluppo ammissibili (art. 4 del DM).

Tipologia di costi ammessi all’agevolazione costi di personale  Costi relativi al personale altamente qualificato in possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all’allegato 1 annesso al decreto-legge 23 Dicembre 2013 nr.145 Tale personale dovrà essere:  Dipendente dell’impresa con impiego in attività di ricerca e sviluppo con esclusione del personale amministrativo, contabile, commerciale  In rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi i liberi professionisti, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo a condizione che svolga la propria collaborazione nelle strutture aziendali E’ agevolabile la retribuzione lorda in rapporto all’ effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attività di ricerca e sviluppo.

Tipologia di costi ammessi all’agevolazione quote di ammortamento strumenti/attrezzature di laboratorio  Sono ammesse all’agevolazione anche le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio secondo le aliquote fiscali ( DM 31 Dicembre 1988) in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo purchè di costo unitario pari o superiore a euro, al netto dell’ IVA.  Strumenti ed attrezzature devono essere acquisti dall’impresa a titolo di proprietà o di utilizzo.  In caso di leasing alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni nella misura corrispondente all’importo deducibile fiscale (art. 102 comma 7 TUIR) in rapporto all’effettivo impiego nelle attività di ricerca e di sviluppo.  Se acquisiti in locazione non finanziaria il valore su cui applicare l’ammortamento con le aliquote fiscali è il costo storico del bene risultante dal contratto di locazione o da apposita dichiarazione del locatore.

Tipologia di costi ammessi all’agevolazione contratti di ricerca con le università, enti di ricerca ed equiparati e con altre imprese  Ammissibili le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start up innovative di cui all’articolo 25 del DL 18 ottobre 2012 n.179 (diverse però da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa).  I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in stati membri dell’ Ue, in stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Tipologia di costi ammessi all’agevolazione competenze tecniche e privative industriali  Sono infine ammessi i costi per competenze tecniche e privative industriali relative ad una invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Il calcolo del credito (art. 5 del DM)  Il credito di imposta spetta, fino ad un importo massimo di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, nella misura del 50% o 25% (vedi slides successiva) della spesa incrementale ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti ad almeno euro ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015 ovvero nel minor periodo per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta a partire dalla data di costituzione.  Per spesa incrementale si intende la differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione

Il calcolo del credito le percentuali Il credito d’imposta è riconosciuto:  Al 50% della spesa incrementale relativa ai costi di personale altamente qualificato avvero alle spese relative alla ricerca extramuros non infragruppo (lettera a) e c) del DM)  Al 25% sulle altre spese di cui alle lettera b) e d) del DM

La situazione di una ipotetica società Costi per ricerca e sviluppo AnnualitàLettere a) e c) agevolazione al 50% Lettere b) e d) agevolazione al 25% Totale Media triennio

Metodologia suggerita fonte SOLE24 Ore  Determinare la spesa incrementale agevolabile separatamente per ciascuna tipologia di spese (lettere a) e c) e lettere b) e d) )  Poi confrontare l’ammontare dei costi di ciascuna tipologia sostenuti nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione con la media annuale riferita alla rispettiva tipologia di spese sostenute nei tre periodi di imposta (ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione)

Metodologia suggerita fonte SOLE24 Ore entrambe le tipologie di spesa si incrementano  Qualora entrambe le tipologia di spesa (sia quella agevolabile al 50% che quella agevolabile al 25%) incrementano il credito di imposta viene determinato applicando a ciascun incremento l’aliquota del credito di imposta previsto per il relativo gruppo di spese (25% o 50%) Spese 2015Delta su lettera a) e c) rispetto alla media triennio (slide 12) Delta su lettera b) e d) rispetto alla media triennio (slide 12) Credito spettante Spese 2015 lett. a) e c) *50% = Spese 2015 lett. b) e d) *25% = Spese totali Credito totale  Spesa media complessiva triennio = euro  Spesa media complessiva triennio lett. a) e c)=  Spesa media complessiva triennio lett. b) e d) = ( da slide 12)

Metodologia suggerita fonte SOLE24 Ore solo una tipologia di spesa si incrementa  Qualora l’incremento riguardi solo una tipologia di spesa (ma ci sia comunque un incremento sulla media totale del triennio) il credito andrà calcolato applicando l’aliquota prevista per il gruppo di spese che ha evidenziato l’incremento, sull’ammontare della spesa incrementale complessiva Spese 2015Delta su lettera a) e c) rispetto alla media triennio (slide 12) Delta su lettera b) e d) rispetto alla media triennio (slide 12) Credito spettante Spese 2015 lett. a) e c) Non rilevante Rileva la spesa incrementale complessiva Non rilevante Rileva la spesa incrementale complessiva *50% = Spese 2015 lett. b) e d) Spese totali Credito totale Delta complessivo = (vedi slide 12)  Spesa media complessiva triennio = euro  Spesa media complessiva triennio lett. a) e c)=  Spesa media complessiva triennio lett. b) e d) = (da slide 12)

Metodologia suggerita fonte SOLE24 Ore incremento complessivo comunque negativo  Qualora vi sia un incremento negativo anche se una delle due categorie di spese evidenzi un aumento tuttavia il credito non spetta. Spese 2015Delta su lettera a) e c) rispetto alla media triennio (slide 12) Delta su lettera b) e d) rispetto alla media triennio (slide 12) Credito spettante Spese 2015 lett. a) e c) Non rilevante Rileva la spesa incrementale complessiva Non rilevante Rileva la spesa incrementale complessiva 0 Spese 2015 lett. b) e d) Spese totali Credito totale Delta complessivo negativo= (vedi slide 12)  Spesa media complessiva triennio = euro  Spesa media complessiva triennio lett. a) e c)=  Spesa media complessiva triennio lett. b) e d) = (da slide 12)

Documentazione delle spese  La documentazione delle spese – soggetta al controllo dell’Agenzia delle Entrate – deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione contabile o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e deve essere allegata al bilancio. Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono però certificare tali spese.  Sono esenti da certificazione le imprese con bilancio certificato  Le imprese dovranno conservare:  Fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo firmati dal legale rappresentante dell’impresa o dal responsabile dell’attività di ricerca.  Per quanto riguarda strumenti ed attrezzature di laboratorio dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile dell’attività di ricerca relativa alla misura e al periodo nei quali sono stati utilizzati per attività di ricerca e sviluppo  Per in contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative, dovranno essere conservati icontratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce.