LA TERRITORIALITA’ DELLE CESSIONI DI BENI IVA LA TERRITORIALITA’ DELLE CESSIONI DI BENI ART. 7 bis, DPR 633/72 a cura di Franco Ricca
DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA Si considera territorio dello Stato il territorio della Repubblica italiana, con esclusione: del comune di Livigno del comune di Campione d’Italia delle acque italiane del lago di Lugano Il territorio comprende: Lo spazio aereo sovrastante le acque marine entro il limite di 12 miglia dalla costa Fino al 31/3/1979 il territorio nazionale ai fini Iva coincideva con il territorio doganale F. Ricca
DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA (art. 7) Si considera territorio della Comunità quello corrispondente al campo di applicazione del “Trattato” (*), con le seguenti esclusioni, oltre a quelle riguardanti il territorio italiano: Per la Grecia: il Monte Athos per la Germania: l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen per la Francia: i Dipartimenti d’oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica, Riunione) per la Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie per la Finlandia: le isole Aland le Isole Anglo-normanne (o isole del Canale: Jersey, Guernsey, ecc.) Si considerano fuori del territorio, inoltre, Gibilterra e le Antille Olandesi (sentenza CGE 28/1/1999, C-181/97) (*) attualmente: Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia, Austria, Finlandia, Belgio, Svezia, Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Malta, Bulgaria, Romania F. Ricca
DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA Anche se non appartenenti alla Comunità, i seguenti paesi si considerano territorio comunitario ai fini Iva: Principato di Monaco (Francia) Isola di Man (Regno Unito) - Zone cipriote di AKROTIRI e DHEKELIA (Regno Unito) F. Ricca
CESSIONI DI BENI IMMOBILI SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO SE L’IMMOBILE SI TROVA NEL TERRITORIO STESSO. Criterio comunitario: luogo dell’immobile F. Ricca
CESSIONI DI BENI MOBILI/1 BENI MOBILI NAZIONALI, COMUNITARI O TEMPORANEAMENTE IMPORTATI (condizione giuridica) ESISTENTI NEL TERRITORIO STESSO (condizione fisica) Sono necessarie entrambe le condizioni, sicché in assenza di una di esse la cessione non si considera territoriale. SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO SE HANNO PER OGGETTO Criterio comunitario: luogo di partenza del bene F. Ricca
CESSIONI DI BENI MOBILI/2 Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato le cessioni che hanno per oggetto: beni mobili spediti dal territorio di un altro Stato membro, se installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto SM 1 SM 2 Luogo della cessione senza installazione: SM 1 Luogo della cessione con installazione: SM 2 F. Ricca
CESSIONI DI BENI MOBILI/3 Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato le cessioni che hanno per oggetto: beni ceduti ai passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a bordo di navi, treni o aerei che ha inizio nel territorio dello Stato - Si considera trasporto intracomunitario quello con partenza e arrivo situati in Stati membri diversi, senza scalo fuori della Comunità. - Si considera luogo di partenza il primo punto di imbarco dei passeggeri. Si considera luogo di arrivo quello dell’ultimo punto di sbarco. Es. : Nel tragitto IT-FR-CH-D-IT si considerano trasporti intracomunitari le tratte IT-FR (luogo di tassazione Italia) e D-IT (luogo di tassazione Germania). F. Ricca
CESSIONI DI BENI MOBILI/4 Le cessioni che hanno per oggetto: Gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale Energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato: Quando il cessionario è un soggetto passivo “rivenditore” stabilito in Italia (anche mediante stabile organizzazione) Quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati in Italia Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 54 del 23 dicembre 2004 F. Ricca