La responsabilità tributaria – amministrativa - Tipologia » violazione contabile/tributaria - Accertamento » sanzione - Effetti » personalità giuridica.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Le sanzioni tributarie amministrative
Advertisements

I SOGGETTI PASSIVI a cura di Daniela Casale Corso di Diritto tributario Sonda Università degli Studi di Napoli.
I rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Evoluzione normativa ed individuazione ai fini fiscali
PRO-RATA PATRIMONIALE SCHEDE DI SINTESI
IL REGIME DI TRASPARENZA PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
REDDITI D’IMPRESA.
I metodi di accertamento. L’avviso di accertamento.
Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2008/2009 anno accademico 2008/2009 corso di diritto.
Le sanzioni tributarie amministrative
IL REGIME SANZIONATORIO TRIBUTARIO
Il reddito d’impresa I componenti negativi Silvia Mencarelli.
N UOVE PRESENZE RELIGIOSE IN I TALIA. U N PERCORSO DI INTEGRAZIONE MAGGIO 2010 Associazioni non riconosciute, Onlus e enti di culto. Cristiana Cianitto.
Esonero dal pagamento dell'ICI Circ. Min. Economia e Finanze 26. 1
Dott. Paolo Ferri - Gennaio 2013 DISCIPLINA ENTI NON COMMERCIALI non esiste una definizione giuridica di ente non profit CODICE CIVILE NORMATIVA FISCALE.
PERSONE GIURIDICHE.
La disciplina normativa dei servizi pubblici. Cenni storici
Convegno CAEP 2008 Una griglia di lettura: I CONTRIBUTI PUBBLICI Per inquadrare correttamente il tipo di contributo è necessario qualificare correttamente.
Il regime dei dividendi
DIREZIONE REGIONALE DELLEMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELLACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE La pianificazione fiscale concordata art. 1, comma 387 e seg.,
IL VISTO DI CONFORMITA’
ISTAT DCRS Novità organizzative e legislative per il PSN (Roma, 24 giugno 2009) Maria Rosaria Simeone (Dirigente Servizio DCRS/IST) Impatto della normativa.
Sussidiarietà orizzontale e agevolazioni fiscali
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (D.Lgs. 218/1997 Art. 2, comma 4) EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (D.Lgs. 218/1997 Art. 2, comma 4) Gino Manfriani.
FINANZIARIA 2008 TASSAZIONE SEPARATA IMPRESE IRPEF E ALTRO dott. GINO MANFRIANI Siena, 27 FEBBRAIO 2008.
Società di Persone – Società di Capitali Aspetti fiscali Bologna, 25 gennaio 2012.
Associazione LAM Italia Profilo Associazione
6 febbraio 2004 – Sala Associazioni Via Laderchi
SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
I CITTADINI SONO TENUTI A PAGARE I TRIBUTI RICHIESTI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE.
Organizzazioni collettive formate per perseguire interessi comuni
Gli oneri deducibili e le detrazioni di imposta previste dal TUIR
Le associazioni possono costituirsi:
COSTITUZIONE ASD e SSD ASD Atto Costitutivo Atto Pubblico
DISCIPLINA DELL’ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE
CRUI 14 e 15 luglio 2014 Elisabetta Di Russo Dipartimento di Medicina Molecolare GLAD – Gruppo di Lavoro Ateneo Drupal DLgs 33/2013 Riordino della disciplina.
IL REGIME SANZIONATORIO TRIBUTARIO
Fase dell’accertamento
IL SISTEMA SANZIONATORIO
LA VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA’
A GEVOLAZIONE F ISCALI PER LE AZIENDE : CREDITO D ’ IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA (C ONTRATTI CONTO TERZI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE ) Articolo.
Società cooperative Applicabilità generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o s.r.l. per piccola cooperativa Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
Il Temporary Manager Professionista Aspetti Contabili e Fiscali Relatore: Dott. Battiston Stefano.
Obblighi relativi all’inizio attività Ovviamente il mediatore dovrà essere iscritto al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione (a titolo individuale.
Ennepiesse soc.cons. a r.l.1 ennepiesse Assistenza amministrativa, fiscale, legale, gestionale per soggetti No-profit.
COMMISSIONE STUDIO ENTI PUBBLICI, ENTI NON PROFIT, COOPERATIVE E CONSORZI LE RESPONSABILITA' DEGLI ENTI NON PROFIT E DEI LORO RAPPRESENTANTI: PROBLEMATICHE.
Visto di conformità IVA “Spunti di riflessione sulla Check List”
1 “ Studi di settore e preclusione alle attività successive d’accertamento: condizioni e limiti ” a cura di Ten. Col. Enzo Digiovanni.
STUDIO MONTANELLI1 Convenzioni con gli Enti Pubblici.
RESPONSABILITÀ PENALE Responsabilità penale del singolo/persona fisica che commette il reato Responsabilità dell'ente da illecito amministrativo.
L A RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI E SINDACI PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE ALLE SOCIETÀ IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 231/01 AVVOCATI.
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
Regime speciale fiscale per le associazioni di volontariato Palmanova, 6 giugno 2014 Giulio Lonzar Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli.
Procedura Acquisti. Norme Generali All’inizio di ogni anno fino il Direttore provvede alla nomina annuale dei RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
Fiscalità 2015: Operazioni con soggetti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015 In collaborazione con.
Galizia & Pinna Associati AGENTI IMMOBILIARI NUOVE REGOLE.
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni.
Il sistema azienda Istituti e aziende Il concetto di azienda
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
Ufficio Studi Settore Cultura Formazione. Ufficio Studi Settore Cultura Formazione Fonti normative: DL 223 del 04/07/06 convertito dalla L 248 del 04/08/06.
S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO Dott. Mariasofia Houben.
Disciplina amministrativa e fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche Napoli, 31 ottobre 2015 Dott. Vincenzo Alliegro.
La crisi dell’impresa bancaria Il quadro di riferimento attuale.
CORSO DI REVISIONE CONTABILE D.LGS. 39/2010: approfondimenti DOTT. ALESSIO SILVESTRI.
La responsabilità diretta degli Amministratori dei Fondi pensione nell’esecuzione dei controlli periodici nell’attività finanziaria imposti dalla delibera.
Dott. Paolo Montinari - Consulenza e Contenzioso tributario LA LEGGE 190/2014 HA PROFONDAMENTE MODIFICATO L’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13.
Le scritture contabili: la funzione Rappresentazione in termini quantitativi e/o monetari dei singoli atti d’impresa, della situazione patrimoniale dell’imprenditore,
La responsabilità degli amministratori nella S.R.L. Intervento del Dott. Michele Spallino Palermo 26 novembre 2009
Agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete Articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni.
Transcript della presentazione:

La responsabilità tributaria – amministrativa - Tipologia » violazione contabile/tributaria - Accertamento » sanzione - Effetti » personalità giuridica

Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

INQUADRAMENTO FISCALE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI La qualificazione fiscale degli enti non commerciali è contenuta nell’art. 73, comma 1, lettera c, del Tuir che considera“non commerciale” l’ente pubblico e privato diverso dalle società, che non ha per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività di natura commerciale. La corretta qualificazione soggettiva dell’ente è indispensabile in quanto costituisce il presupposto fondamentale al fine della individuazione della disciplina contabile e tributaria applicabile. L’elemento caratterizzante degli enti non commerciali è costituito, quindi, dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir. Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

EVASIONE: ACCERTAMENTI MIRATI ANCHE PER GLI ENTI NON RPOFIT Le linee guida indicate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 25/E del 31 luglio 2013 elencano le attività di controllo che interesseranno le Onlus, le cooperative e in generale gli enti non commerciali che godono di regimi fiscali agevolati. Ecco come l’Agenzia procederà nel corso del 2013 e 2014, almeno nelle intenzioni: Enti no profit. Su questi soggetti, si vogliono limitare i controlli concentrandosi sui soggetti a maggior rischio di evasione, per utilizzo di regimi agevolativi non spettanti, diversificando la platea da assoggettare agli specifici controlli. In particolare, le attività di verifica si concentreranno su quegli enti associativi che operano nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande in diretta concorrenza con ristoranti, bar, pub e pizzerie, utilizzando illegittimamente le agevolazioni prescritte per tali enti; fanno parte delle attività monitorate anche quelle di spettacolo e di intrattenimento esercitate da detti enti, in concorrenza con discoteche e altri locali di intrattenimento. Onlus. Con riferimento alle cosiddette Onlus di diritto, ai sensi dell’art. 10, dlgs n. 460/1997, si rende necessario verificare la corretta iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo delle cooperative per quelle sociali, di cui alla legge n. 381/1991 e delle organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991, che non possono esercitare attività di natura commerciale, se non rientranti nei limiti indicati dal dm 25/05/1995 (cosiddette attività marginali). Cooperative. Gli uffici devono verificare la presenza dello scopo mutualistico, necessario per beneficiare della ridotta tassazione Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE I vantaggi fiscali e la semplificazione degli adempimenti vengono meno quando l’ente non commerciale inizia a svolgere, in via prevalente, attività di natura commerciale. L’esercizio di una limitata attività commerciale, di solito finalizzata all’autofinanziamento, può essere consentito anche nell’ambito degli enti non lucrativi, purché non diventi prevalente. La verifica della prevalenza dell’esercizio dell’attività commerciale rispetto all’attività solidaristica non profit deve essere compiuta con riferimento a ciascun periodo d’imposta La legge (art. 149 TUIR) individua alcuni “indici” da cui è possibile desumere la prevalenza dell’esercizio dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale: la prevalenza dei beni destinati all’attività commerciale rispetto a quelli destinati all’attività prevista dallo statuto; la prevalenza dei proventi o dei redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali rispetto agli introiti derivanti da, o connessi con, l’attività istituzionale (compresi i contributi, le sovvenzioni e le quote associative); la prevalenza delle spese inerenti all’esercizio di attività commerciali rispetto al totale delle spese dell’ente. Tali parametri rappresentano solo “indici di commercialità” e non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale. Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE Si tratta tuttavia di indicatori particolarmente significativi, che influiscono certamente sul giudizio complessivo dell’attività effettivamente esercitata. La perdita della qualifica di ente non commerciale ha effetto dal periodo di imposta in cui l’attività commerciale viene esercitata in via prevalente. Ciò comporta, in pratica: il cambiamento delle regole di determinazione del reddito; l’assoggettamento ad IVA di tutte le operazioni attive che rientrano nel campo di applicazione di questo tributo; l’obbligo di implementare un complesso sistema di contabilità; ecc. Una volta perduta la qualifica di ente non commerciale, questa può comunque essere riacquistata negli esercizi successivi, qualora venissero meno le cause che hanno determinato il suddetto cambiamento. Gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, e le associazioni sportive dilettantistiche, non rientrano in tale previsione e pertanto rimangono comunque enti non commerciali. Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

ACCESSO PRESSO GLI ENTI NON COMMERCIALI Per accedere ai locali di enti non commerciali è necessario, per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, premunirsi della preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica? Secondo la dottrina prevalente, nei confronti dei soggetti associativi non titolari di redditi d'impresa, l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria è presupposto essenziale ai fini della legittimità dell'accesso. A parere dell’Agenzia delle Entrate, tale autorizzazione è necessaria solo quando l’ente non commerciale svolge esclusivamente attività non commerciale (istituzionale). Nel caso, invece, in cui l'associazione svolga anche attività commerciale, le modalità di controllo attuabili sono invece quelle indicate al comma 1 dell'articolo 52 del Dpr n. 633/72, in base al quale gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza possono disporre l'accesso per procedere a ispezioni documentali, verificazioni, ricerche e ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Per quanto riguarda gli enti non commerciali, vale, quindi, il principio della tutela del "domicilio istituzionale", intendendosi per tale quello dove si svolge l'ordinaria ed esclusiva attività non commerciale di natura culturale, assistenziale, religiosa eccetera. Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

ACCESSO PRESSO GLI ENTI NON COMMERCIALI Ovviamente tale tutela speciale non opera in presenza di attività commerciali imponibili, nel qual caso la disciplina applicabile sarà assimilabile a quella relativa ai locali adibiti ad attività commerciali. In tali casi, del resto, l'accesso è comunque giustificato dal fine del controllo della (dovuta) contabilità separata delle operazioni commerciali. Secondo l’Agenzia delle Entrate il potere di accesso “deve necessariamente riguardare ogni tipo di contribuente (potenzialmente) soggetto al pagamento delle imposte, ivi compresi gli evasori totali (come, appunto, i soggetti "mascherati" da enti non commerciali esenti), nei cui confronti sono indispensabili azioni penetranti”. Anche la Consulta, dichiarando l'insufficienza del principio dell' ”autoproclamazione”, ha peraltro precisato che la concessione dei benefici va effettuata "alla stregua della reale natura dell'ente e dell'attività in concreto esercitata, non potendosi ritenere che un'associazione sia arbitra della propria in tassabilità Ed è evidente che solo un accertamento in concreto, cioè presso l'ente, possa dirimere ogni dubbio sulla sussistenza dei presupposti per le agevolazioni fiscali previste dal D.lgs n. 460/1997. La tutela dell'inviolabilità del domicilio, garantita dalla autorizzazione del Procuratore della Repubblica, è riconosciuta, del resto, solo qualora la destinazione abitativa o associativa dei luoghi a cui si accede sia connotata dai caratteri dell'effettività e dell'attualità, e non invece nei casi in cui sia il frutto di una astratta progettualità o, peggio, di una dolosa qualificazione. Per l’Amministrazione finanziaria la prevalenza della libertà domiciliare (o associativa) sull'interesse fiscale si realizza dunque solo in casi eccezionali, disciplinati da norme di stretta interpretazione, insuscettibili di applicazione analogica. Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

QUESITI E “INTERVISTE” 1. Da quanto tempo è iscritto alla Associazione ? 2. Ha mai partecipato ad assemblee o adunanze degli associati ? 3. Se si, a quando risale la sua ultima partecipazione ? 4. Lei si definisce associato o cliente dell'Associazione ? 5. Quanto paga all'Associazione ? 6. Come vengono documentati i suoi pagamenti ? 7. Chi è la persona a cui Lei materialmente paga ? 8. Il prezzo pagato per i servizi di cui Lei fruisce, varia secondo il periodo di frequentazione ? 9. Oppure è legato alla tipologia dei servizi ? 10.Ha mai partecipato alla vita “associativa” dell'Associazione ? Se si, in quale modo ? 11.Ha mai avuto informazioni circa le delibere dell'assemblea ed il rendiconto annuale dell'Associazione ? Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

RESPONSABILITÀ PER SANZIONI TRIBUTARIE La norma di riferimento in questo ambito è, oltre agli art. 18 e 38 del codice civile, il D.Lgs , n. 472 che detta le regole generali e fondamentali di applicazione delle sanzioni, comuni a tutti i tributi. Ai fini dell'analisi della responsabilità per sanzioni tributarie verso i rappresentanti legali, amministratori, membri del Consiglio direttivo o dipendenti degli enti non commerciali è utile precisare i seguenti aspetti: principio della personalizzazione; limiti alla responsabilità dei rappresentanti; violazioni senza dolo o colpa grave; presunzione di colpevolezza; Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

a) principio della personalizzazione:  l'art. 2, co. 2, D.Lgs. 472/1997 introduce il principio della personalizzazione: la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione anche se diversa dal contribuente che beneficia degli effetti della violazione stessa.  Dal un'eccezione al principio della personalità è stata introdotta dall’art. 7 della Legge 326/2003: le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico di queste ultime.  Tale limitazione non opera, invece, per gli amministratori, dipendenti e rappresentanti di società o enti senza personalità giuridica. Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

b) limiti alla responsabilità dei rappresentanti:  è previsto il limite di euro ,69 (art. 5 co. 2 D.Lgs. 472/1997) per la sanzione irrogabile a seguito di una violazione commessa con colpa semplice (non grave) da un soggetto (autore materiale), diverso dal contribuente, che non ne abbia tratto diretto vantaggio.  Tale limite non opera, invece, per le società, enti, associazioni o persona fisica nel cui interesse abbia agito l'autore della violazione, che rimane illimitatamente responsabile per l'intero importo della sanzione. Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

c) violazioni senza dolo o colpa grave:  Nell’ambito degli enti senza personalità giuridica, al fine di evitare i rischi di imputazione di responsabilità per sanzioni tributarie in capo agli amministratori e/o dipendenti resta possibile avvalersi della disposizione di cui all'art. 11, co. 6, D.Lgs. 472/1997 la quale prevede, per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, che la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente possano assumere il debito dell'autore della violazione.  Per dare concreta attuazione al punto precedente si consiglia di fare deliberare dall'Assemblea dell'ente quanto previsto dall'art. 11, co. 6, D.Lgs. 472/1997, ovvero l’assunzione da parte dell’ente stesso del debito dell'autore della violazione. Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

d) presunzione di colpevolezza  L’art. 11 co. 2 D.Lgs. 472/1997 stabilisce il principio della presunzione di colpevolezza «Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi», ma si tratta di una presunzione semplice che ammette quindi la prova contraria.  Combinando il disposto della succitata norma con gli art. 18 e 38 del codice civile si ottiene un quadro in cui la capacità di dimostrare l’estraneità al compimento degli atti illegittimi, anche in campo tributario, è la vera «chiave di volta» per tutelare coloro che assumono cariche o soltanto operano per conto dell’ente. Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa

Sentenza Cassazione 6/9/2013 n  La sentenza in epigrafe, in ambito di enti senza personalità giuridica, ribadisce che, in base all’art. 38 c.c., esiste la responsabilità solidale, anche in ambito tributario, sia per le sanzioni pecuniarie sia per il tributo non corrisposto, di coloro che hanno concretamente agito in nome e per conto dell’ente a prescindere dalla rappresentanza formale dell’ente.  La stessa sentenza va oltre sancendo il principio che la rappresentanza formale da sola è presunzione di ingerenza concreta (presunzione semplice ma molto difficilmente superabile n.d.r.) e quindi fonte di responsabilità solidale tributaria (per sanzioni e per tributo omesso).  La sentenza, richiamando però il principio di effettiva ingerenza ex art. 38 c.c., circoscrive la responsabilità del rappresentante in quanto tale alle sole obbligazioni insorte nel periodo di relativa investitura. Alessandro Dr. Doccini: La responsabilità tributaria – amministrativa