STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO LO SPESOMETRO CONSISTE IN UNA COMUNICAZIONE TELEMATICA (da effettuare direttamente tramite.

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STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO LO SPESOMETRO CONSISTE IN UNA COMUNICAZIONE TELEMATICA (da effettuare direttamente tramite Entratel o fisconline o tramite un intermediario abilitato ad Entratel) DELLE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE EFFETTUATE AI FINI IVA DA TUTTI I SOGGETTI PASSIVI A TALE IMPOSTA. E’ STATO INTRODOTTO DALL’ART. 21 DEL D.L. 78/2010. LE MODALITA’ TECNICHE ED I TERMINI DI PRESENTAZIONE SONO STABILITI DAL PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE DEL 2 AGOSTO 2013.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE RIGUARDA LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 2010 IN POI. PER L’ANNO 2012, RISPETTO AI DUE PRECEDENTI, NON VI E’ PIU’ UN LIMITE AL DI SOTTO DEL QUALE LE OPERAZIONI NON VANNO COMUNICATE (per il 2011 in € 3.000). QUESTA E’ UNA SEMPLIFICAZIONE IN QUANTO EVITA LE PROBLEMATICHE DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SINGOLARMENTE INFERIORI ALLA DETTA SOGLIA MA CHE, ESSENDO COLLEGATE TRA LORO, LA SUPERAVANO.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO CHI DEVE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE? I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLO SPESOMETRO SONO TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA CHE EFFETTUANO OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI DI TALE IMPOSTA, SIA IN CONTABILITA’ ORDINARIA CHE SEMPLIFICATA, E QUINDI: - GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI; -- LE SOCIETA’ DI PERSONE; -- LE SOCIETA’ DI CAPITALI; -- GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI E GLI STUDI ASSOCIATI; -- GLI IMPRENDITORI AGRICOLI; -- GLI ENTI COMMERCIALI;

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GLI ENTI NON COMMERCIALI, LIMITATAMENTE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI O AGRICOLE; - I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA CON STABILE ORGANIZZAZIONE OVVERO OPERANTI TRAMITE RAPPRESENTANTE FISCALE O IDENTIFICATI DIRETTAMENTE; - I CURATORI FALLIMENTARI E I COMMISSARI LIQUIDATORI PER CONTO DEL SOGGETTO IN PROCEDURA CONCORSUALE; - I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DELLA DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI IVA PER LE OPERAZIONI ESENTI EX ART. 36-bis DEL D.P.R. 633/1972 (per gli operatori finanziari l’obbligo riguarda solo le operazioni diverse da quelle finanziarie);

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO -- I SOGGETTI CHE APPLICANO IL REGIME FISCALE AGEVOLATO DI CUI ALL’ART. 13 DELLA L. 388/2000. Possono avvalersi di tale regime, di durata massima triennale: o i professionisti con compensi da lavoro autonomo non superiori ad € ,41; o le imprese con ricavi non superiori ad € ,41 se effettuano prestazioni di servizi ovvero di € ,83 se svolgono altre attività ( ad es. cessione di beni ). Se svolgono entrambe le attività, si fa riferimento all’attività prevalente, cioè quella con i maggiori ricavi nel periodo di imposta. Tali soggetti emettono le fatture e conservano le fatture di acquisto, presentano la dichiarazione annuale Iva, effettuano il versamento annuale dell’Iva. Chi si avvale di tale regime è assoggettato ad imposta sostitutiva del 10% sul reddito di impresa o di lavoro autonomo.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO - I PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME DI ESONERO, CIOE’ CON VOLUME DI AFFARI NELL’ANNO PRECEDENTE INFERIORE AD € (ex art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972). Tali soggetti sono esonerati dagli adempimenti previsti ai fini iva, salvo quello numerare e conservare le fatture di acquisto. Gli acquirenti emettono autofattura che consegnano all’agricoltore cedente (anche questa da conservare). L’ART. 36, COMMA 8-bis, DEL D.L. 179/2012, HA INSERITO TALI SOGGETTI FRA QUELLI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLO SPESOMETRO. L’OBBLIGO DECORRE, PERO’, PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DELL’ANNO 2013 E, QUINDI, NON SI APPLICA PER L’ ANNUALITA’ 2012 IN SCADENZA (circolare n. 1/E-2013) ).

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO - LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LE ALTRE NEL REGIME AGEVOLATO PREVISTO DALLA L. 398/1991. Possono optare per tale regime le associazioni con ricavi inferiori ad € Il regime prevede l’esonero dalla tenuta dei libri contabili e dei registri Iva. Devono essere registrati i corrispettivi e le fatture emesse (obbligatorie per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione) di natura commerciale e numerate e conservate le fatture di acquisto. L’Iva sui corrispettivi di natura commerciale deve essere versata trimestralmente; la liquidazione avviene in maniera forfettaria in percentuale dell’Iva a debito (variabile a seconda dell’operazione) I CORRISPETTIVI DEVONO ESSERE COMUNICATI SE SUPERIORI AD € 3.600, MENTRE LE FATTURE ATTIVE DEVONO ESSERE SEMPRE INSERITE NELLA COMUNICAZIONE. LE FATTURE DI ACQUISTO, AVENDO IVA INDETRAIBILE E NON DOVENDO ESSERE REGISTRATE, NON DOVREBBERO ESSERE INSERITE NELLA COMUNICAZIONE, MA NON E’ SICURO.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SONO ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE DELLO SPESOMETRO : - I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO (O DEI “NUOVI” MINIMI) PREVISTO DAGLI ARTT. 1, COMMI , L. 244/2007 E 27, COMMI 1 E 2, DEL D.L. 98/2011. Può aderire a tale regime solo chi: inizia una nuova attività ed a condizione che il soggetto non abbia esercitato nei tre anni precedenti attività di impresa, arti o professioni, anche in forma associata, e che l’attività da esercitare non costituisca in nessun modo la prosecuzione di un’attività precedentemente svolta. I ricavi o i compensi non devono superare € per periodo di imposta ; si devono rispettare anche delle altre condizioni. Chi si avvale di tale regime è assoggettato ad imposta sostitutiva del 5% sul reddito di impresa o di lavoro autonomo. E’ esonerato dagli adempimenti IVA e non detrae l’Iva assolta sugli acquisti. La permanenza in tale regime è consentita per il periodo di imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi ovvero fino al compimento dei 35 anni di età.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO - -SONO ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE DELLO SPESOMETRO : - LO STATO, LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI E GLI ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO. IL PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE DEL 5 NOVEMBRE 2013, HA DISPOSTO CHE TALE ESCLUSIONE E’ TOTALE PER GLI ANNI 2012 E DAL 2014, TALI ENTI DOVRANNO COMUNICARE LE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA NON DOCUMENTATE DA FATTURA ELETTRONICA.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE (fusione, scissione etc.): - SE IL SOGGETTO SI ESTINGUE, L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE, PER LE OPERAZIONE EFFETTUATE PRECEDENTEMENTE ALL’ESTINZIONE, SPETTA AL SOGGETTO SUBENTRANTE (ad es. società incorporante); - SE NON SI ESTINGUE, L’OBBLIGO RIMANE A SUO CARICO.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA COMUNICAZIONE? PER LE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALL’ANNO 2012 IL TERMINE DI PRESENTAZIONE E’ IL 12 NOVEMBRE 2013 PER I SOGGETTI IVA MENSILI E IL 21 NOVEMBRE PER QUELLI TRIMESTRALI. PER GLI ANNI DAL 2013 IN POI, IL TERMINE DI PRESENTAZIONE E’ STABILITO AL 10 APRILE DELL’ANNO SUCCESSIVO PER I SOGGETTI IVA MENSILI ED AL 20 APRILE PER I TRIMESTRALI.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO I SOGGETTI IVA TRIMESTRALI, AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.P.R. 633/1972, SONO COLORO CHE NELL’ANNO PRECEDENTE HANNO REALIZZATO UN VOLUME DI AFFARI: - NON SUPERIORE AD € PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI; -NON SUPERIORE AD € PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO ALTRE ATTIVITA’ (COME LA CESSIONE DI BENI); - PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO SIA CESSIONI DI BENI CHE PRESTAZIONI DI SERVIZI SI APPLICA IL LIMITE DI €

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO COSA DEVE ESSERE COMUNICATO? IL PROVVEDIMENTO DEL 2 AGOSTO 2013 DISPONE CHE DEVONO ESSERE INSERITE NELLA COMUNICAZIONE:  LE FATTURE EMESSE RELATIVE A CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUI SUSSISTE L’OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA;  LE FATTURE RICEVUTE RELATIVE A CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI;  LE NOTE DI VARIAZIONE EMESSE E RICEVUTE;  I DOCUMENTI RIEPILOGATIVI EX ART. 6 D.P.R. 695/1996 (secondo cui le fatture di importo inferiore ad € 300, emesse o ricevute nel corso di un mese, possono essere registrate cumulativamente in un documento che indica i numeri delle varie fatture, l’ammontare complessivo di imponibile ed imposta distinti per aliquota);

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO  LE OPERAZIONI PER CUI NON SUSSISTE OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA (ad es. vendite al dettaglio), DOCUMENTATE DA SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE DEVONO ESSERE INSERITE NELLA COMUNICAZIONE SOLO SE DI IMPORTO SUPERIORE AD € (Iva compresa). SONO TIPICAMENTE LE OPERAZIONI VERSO SOGGETTI PRIVATI E SERVONO COME ULTERIORE ELEMENTO DI MONITORAGGIO DELLE SPESE DEL PRIVATO AI FINI DEL REDDITOMETRO. PER TALI ULTIME OPERAZIONI, SE VIENE EMESSA COMUNQUE FATTURA, ANCHE IN ASSENZA DI OBBLIGO, DEVE ESSERE EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE. PER GLI ANNI 2012 E 2013, PERO’, DEVONO ESSERE COMUNICATE SOLO SE L’IMPORTO E’ SUPERIORE AD €

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER LE OPERAZIONI DOCUMENTATE DA SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SE IL PAGAMENTO AVVIENE TRAMITE CARTA DI CREDITO, DI DEBITO O PREPAGATA (in tal caso, la comunicazione è effettuata dall’intermediario finanziario). PER LO STESSO MOTIVO, NON DEVONO ESSERE COMUNICATI GLI ACQUISTI DI CARBURANTE IL CUI PAGAMENTO E’ AVVENUTO CON CARTA DI CREDITO ED IN ASSENZA DI SCHEDA CARBURANTE.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO COME PRECISATO DALLE ISTRUZIONI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE, IN ESSA DEVONO ESSERE INSERITE ANCHE: - LE FATTURE RICEVUTE DAI SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER IL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO (i quali, come detto, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione); - I CORRISPETTIVI SNAI (scaturenti: dagli estratti conto SNAI al gestore degli apparecchi di intrattenimento, dalle fatture emesse nei confronti del gestore degli apparecchi, dalle singole giocate del Lotto); -LE FATTURE RICEVUTE DAGLI UTILIZZATORI DI BENI IN LEASING O IN NOLEGGIO (sono, invece, esonerate, le società di leasing che effettuano una diversa e specifica comunicazione);-

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO COME PRECISATO DALLE ISTRUZIONI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE, IN ESSA DEVONO ESSERE INSERITE ANCHE: -I CORRISPETTIVI DELLE DISTINTE RIEPILOGATIVE ASL (emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso dalla ASL); - LE AUTOFATTURE EMESSE PER LE CESSIONI GRATUITE DI BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA (indicando la partiva Iva del cedente);

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO NON DEVONO, INVECE, ESSERE INSERITE NELLA COMUNICAZIONE:  LE IMPORTAZIONI;  LE CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE (per cui è emessa la bolletta doganale). SONO DA INSERIRE, INVECE, LE CESSIONI EFFETTUATE AD ESPORTATORI ABITUALI;  LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (comunicate autonomamente con il modello Intrastat);  ALLE ALTRE OPERAZIONI GIÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE AUTONOMA (contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di compravendita di immobili, di mutuo) O IL CUI PAGAMENTO SIA AVVENUTO CON CARTE DI CREDITO, DI DEBITO E PREPAGATE EMESSE DA OPERATORI FINANZIARI RESIDENTI.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA COMUNICAZIONE? LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE DI VENDITA E DI ACQUISTO PUO’ AVVENIRE IN FORMA ANALITICA O AGGREGATA. LA FORMA AGGREGATA E’ CONSIGLIATA PER CHI EFFETTUA MOLTE OPERAZIONI CON POCHE CONTROPARTI.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELLA COMUNICAZIONE IN FORMA ANALITICA DEVONO ESSERE INSERITE TUTTE LE FATTURE, EMESSE E RICEVUTE, CON LE SEGUENTI MODALITA’:  QUADRO FE: FATTURE EMESSE ED AUTOFATTURE PER ACQUISTI DA NON RESIDENTI (reverse charge);  QUADRO FR: FATTURE RICEVUTE ED AUTOFATTURE EMESSE PER ACQUISTI DA NON RESIDENTI IN MANCANZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL FORNITORE;  QUADRO NE: NOTE DI VARIAZIONE EMESSE (di debito e di credito);  QUADRO NR: NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE (di debito e di credito); Nei quadri NE ed NR deve essere compilato almeno uno dei campi importo o imposta e sono ammessi valori negativi.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO  QUADRO FN: LE OPERAZIONI ATTIVE REALIZZATE CON SOGGETTI NON RESIDENTI ;  QUADRO SE: VANNO INCLUSE LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTI DA SOGGETTI EXTRACOMUNITARI (ma le istruzioni fanno riferimento agli artt. 7-bis, relativo alla territorialità per le cessioni di beni, e 7-sexies e 7-septies riguardanti operazioni con controparti private). PER TALI ULTIME OPERAZIONI, NON PUO’ NON EVIDENZIARSI LA SINTETICITA’ ED IMPRECISIONE DELLE ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELLA COMUNICAZIONE IN FORMA ANALITICA, PER OGNI FATTURA EMESSA O RICEVUTA, DEVE ESSERE INDICATO:  PER LE FATTURE EMESSE, LA PARTITA IVA O, IN MANCANZA, IL CODICE FISCALE DELL’ACQUIRENTE DEI BENI/COMMITTENTE DI SERVIZI;  PER LE FATTURE RICEVUTE, LA PARTITA IVA O, IN MANCANZA, IL CODICE FISCALE DEL CEDENTE DEI BENI/PRESTATORE DI SERVIZI;  LA DATA DELLA FATTURA, IL NUMERO, LA DATA DELLA SUA REGISTRAZIONE, L’IMPONIBILE, L’IVA O LA SPECIFICAZIONE CHE L’OPERAZIONE E’ NON IMPONIBILE O ESENTE.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO SE SI OPTA PER LA COMUNICAZIONE IN FORMA AGGREGATA, INVECE, SI DEVONO COMPILARE I QUADRI FA E BL (solo per operazioni con non residenti). OGNI RIGO E’ RELATIVO AD UNA CONTROPARTE. SI DEVONO INDICARE: - LA SUA PARTITA IVA (o codice fiscale) ; - IL NUMERO DI OPERAZIONI A/P AGGREGATE; - FRA LE OPERAZIONI ATTIVE, CUMULATIVAMENTE TUTTE LE CESSIONI/PRESTAZIONI EFFETTUATE, INDICANDO NEI VARI CAMPI SIA IL TOTALE DELL’IMPONIBILE E DELL’IVA RISULTANTE DA TUTTE LE FATTURE EMESSE SIA QUELLO RISULTANTE DALLE NOTE VARIAZIONE; - ALLO STESSO MODO, FRA LE OPERAZIONI PASSIVE, SI DEVONO INDICARE CUMULATIVAMENTE TUTTI GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CON IMPONIBILE E IVA.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO NEL QUADRO FA, LE NOTE CREDITO EMESSE NEI CONFRONTI DELLO STESSO SOGGETTO, RELATIVE A FATTURE DI VENDITA, DEVONO ESSERE ANNOTATE NEL CAMPO 15 NELLA SEZIONE OPERAZIONI PASSIVE. SPECULARMENTE, LE NOTE CREDITO RICEVUTE, RELATIVE ALLE FATTURE DI ACQUISTO, DEVONO ESSERE ANNOTATE NEL CAMPO 10 DELLE SEZIONE FATTURE ATTIVE.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO LE CESSIONI NEI CONFRONTI DI PRIVATI, PER CUI NON VI E’ L’OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA, DI IMPORTO SUPERIORE AD € E PER CUI IL PAGAMENTO NON E ‘ AVVENUTO CON CARTA DI CREDITO, DEVONO ESSERE INSERITE: - NEL QUADRO DF, IN FORMA ANALITICA, O - NEL QUADRO SA IN FORMA AGGREGATA SE LA TRANSAZIONE E’ SUPERIORE AD € MA VI SONO ACCONTI DI IMPORTO INFERIORE, QUESTI NON DEVONO ESSERE INSERITI NELLA COMUNICAZIONE.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO NEL QUADRO DF (forma analitica), SI INDICA PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE: - IL CODICE FISCALE DEL CLIENTE; - LA DATA DELL’OPERAZIONE; - L’IMPORTO DELLA SINGOLA OPERAZIONE. NEL QUADRO SA (forma aggregata), SI INDICANO CUMULATIVAMENTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE COL MEDESIMO CLIENTE RIPORTANDO: - IL CODICE FISCALE; - IL NUMERO DELLE OPERAZIONI AGGREGATE; - L’IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI AGGREGATE

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE OVVERO IN CASO DI PRESENTAZIONE INCOMPLETA O CON DATI NON VERITIERI, E’ PREVISTA L’IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE DA € 258 AD €

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE UTILIZZATO PER LA TRASMISSIONE DELLO SPESOMETRO, E’ DETTO POLIVALENTE IN QUANTO IL MEDESIMO MODELLO DEVE ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER LA COMUNICAZIONE DI ALTRE SPECIFICHE OPERAZIONI.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN PARTICOLARE, ESSO DEVE ESSERE UTILIZZATO: - PER LE OPERAZIONI DI VENDITA E DI ACQUISTO, SUPERIORI AD € 500, CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA (cosiddetti BLACK LIST) INSERITI NEI DD.MM. 4/5/1999 e 21/11/2001 (salvo Cipro, Malta e Corea del Sud, eliminati da tali elenchi col D.M. 27/7/2010). PER TALI OPERAZIONI, IL MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO (il trimestre, se nei quattro trimestri precedenti sono state effettuate operazioni di importo inferiore ad € , o il mese, qualora sia superata tale soglia).

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER LA COMUNICAZIONE DI TALI OPERAZIONI, SI DEVE COMPILARE IL QUADRO BL (in forma analitica o aggregata) PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI BLACK LIST (il cui obbligo sussiste dal 2010), EFFETTUATE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2013, E’ POSSIBILE ANCORA USARE IL MODELLO APPROVATO COL PROVVEDIMENTO DEL 28/5/2010. L’UTILIZZO DELLA COMUNICAZIONE POLIVALENTE SARA’, QUINDI, OBBLIGATORIA PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 2014.

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN PARTICOLARE, ESSO DEVE ESSERE UTILIZZATO: - PER COMUNICARE GLI ACQUISTI DA SAN MARINO EFFETTUATI DAL 1° OTTOBRE IL TERMINE DI SCADENZA E’ STABILITO NELL’ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI REGISTRAZIONE (30/11 per gli acquisti di ottobre 2013). PER TALI OPERAZIONI, DEVE ESSERE COMPILATO IL QUADRO SE (da compilarsi solo in forma analitica).

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN PARTICOLARE, ESSO DEVE ESSERE UTILIZZATO: PER L’ACQUISTO IN CONTANTI DI BENI E SERVIZI LEGATI AL TURISMO DI IMPORTO DA € A € , EFFETTUATI DA PERSONE FISICHE DI CITTADINANZA EXTRA UE. TALI OPERAZIONI SONO COMUNICATE TRAMITE IL QUADRO TU (da compilarsi solo in forma analitica).

STUDIO TRIBUTARIO MONTINARI - CONSULENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN PARTICOLARE, ESSO DEVE ESSERE UTILIZZATO: PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI NOLEGGIO E LEASING EFFETTUATE ANNUALMENTE. Le istruzioni al modello prevedono che in alternativa alle modalità ordinarie di comunicazione regolate dal Provvedimento del 21 novembre 2011, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, a partire dalle operazioni del 2012 possono trasmettere col presente modello, le informazioni relative alle operazioni effettuate