14 ottobre 2015 Scandicci S CUOLA S UPERIORE DELLA MAGISTRATURA “G LI U FFICI PER LA COOPERAZIONE ” C OMPITI E STRUTTURA DI EUROJUST, ISTITUZIONE E ( PROSSIMA ) ATTUAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO EUROPEO ” Filippo Spiezia Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo
Gli argomenti Eurojust nelle norme Genesi del coordinamento sovranazionale: la conclusione n. 46 del Consiglio europeo di Tampere La base giuridica: Eurojust Council Decision 2002/187/JHA, modificata dalla C D 2009/426/JHA Le funzioni e la competenza “materiale” (art. 3, art. 4, art. 5) La struttura (art. 2) Le prerogative del membro nazionali e del collegio (art. 6 e 7) Il sistema di coordinamento nazionale: ENCS (art. 12) I rapporti con le altre agenzie ed i paesi terzi ( artt. 25a, 26, 26 a)
Gli argomenti Eurojust nella pratica L’operatività di Eurojust nell’esperienza dell’organismo Cosa può fare Eurojust per le autorità nazionali: le rogatorie le riunioni di coordinamento il centro di coordinamento le squadre investigative comuni le facilitazioni degli strumenti sul mutuo riconoscimento (MAE) i rapporti con gli stati terzi Gli obblighi delle autorità giudiziarie nazionali verso Eurojust Il coordinamento investigativo sovranazionale : disamina di alcuni aspetti operativi Lo scambio informativo Il coordinamento strategico La prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione
Eurojust e le prospettive Quale futuro per Eurojust? (l’art. 85 del Trattato di Lisbona, la proposta di regolamento della Commissione del 13 luglio 2013, i negoziati) L’European Public Prosecutor Office (EPPO) Le ragioni : Corpus iuris ed oltre…. La base legale (art. 86 del Trattato di Lisbona) La Proposta della Commissione del 13 luglio 2013 L’esito (provvisorio) dei negoziati: Presidenza greca, italiana, lettone, lussemburghese I problemi
55 La genesi del coordinamento sovranazionale: u n nuovo approccio nel campo della cooperazione giudiziaria (la conclusione n. 46 del Consiglio di Tampere) I magistrati di collegamento: l’azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996 L’azione comune 98/428/GAI sull’istituzione di una Rete Giudiziaria L’Unità provvisoria di Eurojust ( dicembre 2000)
La base legale La nascita dell’ organismo: la Decisione del Consiglio 2002/187/JHA del 28 febbraio 2002 istitutiva di Eurojust allo scopo di rinforzare l’azione di contrasto contro i crimini gravi La nuova decisione: la Decisione del Consiglio 2009/426/JHA del 16 Dicembre 2008 sul suo rafforzamento Il Trattato di Lisbona: l’ art. 85 su Eurojust (regolamento, rafforzamento del concetto di coordinamento, estensione dei compiti dell’organismo e elle prerogative)
7 Il Il Trattato di Nizza e la Decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002:la nascita di Eurojust
Le funzioni: stimolare e migliorare il coordinamento, migliorare la cooperazione giudiziaria, dare altrimenti supporto alle autorità nazionali ( art. 3) Quando sono esercitabili?: nei casi di indagini e procedimenti per i serious crime, concernenti due o più Stati membri, per le forme di reato di cui all’art. 4 (art. 3 CD)
La competenza “materiale”
Tipologie di reato prioritarie Tipologie di reato prioritarie Numero di casi registrati Numero di riunioni di coordinamento Numero di squadro investigativo comuni Criminalità informatica Terrorismo Gruppi criminali organizzati (itineranti) Reati PIF Corruzione
Gli organi e l’organizzazione La struttura: i membri nazionali (e loro vice ed assistenti), il collegio, il direttore amministrativo, lo staff amministrativo, il supporto di infrastrutture tecnologiche (CMS) Eurojust svolge le sue funzioni: attraverso uno o più membri nazionali interessati (art. 5 comma primo e 6 della Decisione istitutiva); attraverso il Collegio (art. 5 lett. b) e 7 della ED); Le ramificazioni negli Stati Membri: i corrispondenti nazionali di Eurojust e l’ENCS
Le funzioni di Eurojust esercitate per il tramite dei membri nazionali ( art. 6) A) può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di valutare se: i) avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi; ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi; iii) porre in essere un coordinamento fra di esse; iv) istituire una squadra investigativa comune; v) comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni B) Assicurare l’ informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagine e alle azioni penali. C) assistere, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati Membri degli Stati Membri, per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali. D) prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri; E) collaborare e consultarsi con la Rete Giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua banca di dati documentali; F) prestare sostegno, con l’ accordo del collegio, a indagini o azioni penali riguardanti le autorità competenti di un solo Stato membro, nei casi di agli art. 3(2) e (3); G) inoltrare richieste di assistenza giudiziaria quando queste (abrogato) emanano da una autorità competente di uno Stato membro; riguardano un’ indagine o un’ azione penale svolta da detta autorità in un caso preciso; richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l’ intervento dell’ Eurojust.
Le altre prerogative dei membri nazionali (concessi su base domestica)1 I poteri ordinari ( art. 9 b): (ricevere, trasmettere facilitare rogatorie e strumenti basati sul mutuo riconoscimento, inviare informazioni supplementari); I poteri esercitati in accordo con le autorità nazionali (art. 9c): emettere, completare ed eseguire nel loro Stato membro rogatorie ovvero strumenti basati sul principio del mutuo riconoscimento, ordinare le misure considerate necessarie in una riunione di coordinamento autorizzare e coordinare consegne controllate; I poteri esercitati nei casi urgenti (9d): autorizzare e coordinare consegne controllate, eseguire rogatorie ed provvedimenti basati sul principio del mutuo riconoscimento nel loro stato membro La partecipazione a squadre investigative comuni (art. 9 f)
I compiti di Eurojust quando agisce attraverso il Collegio Articolo 7 par 1: (le stesse prerogative dei membri nazionali, quando ricorrono le ipotesi di cui all’art. 5 lett. B) Articolo 7 par 2: Quando i membri nazionali non concordano su come ricolvere un conflitto di giurisdizione – possibilità di una opinione non vincolante) Article 7 par 3: Ricorrenti rifiuti o difficoltà riportati da una autorità di uno Stato membro con richiesta al Collegio di una opinione non vincolante
Come funziona Eurojust nella pratica
Come funziona Struttura permanente: sede a l’Aja, Implicazioni per il lavoro quotidiano: possibilità di incontrare direttamente e quotidianamente gli altri rappresentanti nazionali avere rapidi collegamenti con tutte le autorità nazionali un‘unica lingua di lavoro (English) approccio non burocratico e flessibile Cosa possono (in alcuni casi devono) inviare le autorità nazionali: rogatorie, richieste di coordinamento, informazioni (in alcuni casi obbligatorie)
17 L’operatività di Eurojust (la prospettiva dinamica) LEVEL I - incontro 28 Membri Nazionali Si tiene ogni settimana MN coinvolti LEVEL II - incontro SI BE UK DE SI DE LEVEL III – incontro di coordinamento BE UK DE SI MN + Autorita’ nazionali
Attività operativa dal 2002 al 2014
Casi bilaterali e multilaterali dal 2010 al 2014
Casi bilaterali e multilaterali per Stato membro
LA PRATICA DEL COORDINAMENTO
Le squadre investigative comuni
Alcuni profili del coordinamento sovranazionale Lo scambio informativo - Se z. 2, Sentenza n del 12/11/2008 Cc. (dep. 01/12/2008 ) Rv Le informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato offre all'Autorità giudiziaria italiana, restano estranee all'area dell'inutilizzabilità speciale di cui all'art. 729, comma primo, cod. proc. pen., che attiene alle rogatorie "all'estero". - Sez. 2, Sentenza n del 20/02/2009 Ud. (dep. 13/03/2009 ) Rv L'inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria nei casi previsti dall'art. 729 cod. proc. pen. non si applica all'acquisizione di informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria estera ha offerto all'autorità giudiziaria italiana. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto meri atti amministrativi di carattere informativo trasmessi spontaneamente dalla polizia straniera, e da considerarsi irripetibili ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., i tabulati dei transiti alla frontiera costituiti dalla Polizia rumena relativamente ad una pluralità indistinta di soggetti e non mirati sugli attuali ricorrenti). Il coordinamento strategico La prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione
Un sistema integrato di coordinamento : (art. 12, decisione 426/2009) Unità Nazionale Europol
In particolare: l’ENCS Il sistema di coordinamento a livello nazionale di Eurojust: provvede affinché il CMS riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile aiuta a determinare la competenza di Eurojust o rete giudiziaria europea assiste il membro nazionale nell’identificazione delle autorità competenti per l’ esecuzione delle richieste e delle decisioni
Informazioni dalle autorità nazionali Principio generale: “qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di Eurojust” Lo scambio di informazioni “ad hoc” (singoli casi concreti) (Art Artt. 6 and 7): (es. rogatorie, MAE, note di polizia di supporto) Lo scambio di informazioni “sistematico” e gli obblighi per le autorità nazionali (Art ): - reati terroristici (Decisione 671/2005) - squadre investigative comuni (istituzione) - caso con 3 Stati membri (richieste/decisioni coinvolgenti 2) + - trattasi di caso concernente gravi reati (13.6 para. a) OVVERO - organizzazione criminale coinvolta, OVVERO - grave dimensione transfrontaliera/Unione europea/altri Stati membri - conflitti di giurisdizione - consegne controllate in 3 stati (di cui almeno 2 membri UE) - difficoltà ripetute nell’esecuzione di richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria Lo scambio di informazioni nella legge 41 del 2005: l’art. 7 comma terzo
Il flusso attivato dallo scambio di informazioni secondo l’art. 13, decisione 426/2009 Articolo 16 Inserimento dati e analisi nel CMS Articolo 13 bis Risultato da Eurojust - Ad hoc - Sistematico Articolo 13 Informazioni/richieste da autorità nazionali Ad hoc Sistematico
Il futuro di Eurojust Le prospettive offerte dal Trattato di Lisbona (art. 85) La proposta della Commissione del 13 luglio 2013 ed i suoi obiettivi: (confermato il ruolo di mediator) 1)l'incremento della efficienza gestionale di Eurojust, dotandola di una nuova struttura di governance 2)il miglioramento della sua operatività, attraverso una omogenea definizione dello status e dei poteri dei membri nazionali (favorita dal ricorso allo strumento regolamentare), 3)l'attribuzione di un ruolo al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nella valutazione delle attività di Eurojust, 4)l'allineamento del suo quadro giuridico con la dichiarazione comune sullo statuto delle agenzie europee, tenendo conto della peculiarità delle sue funzioni; 5)infine, la previsione di forme di raccordo con l'istituenda Procura europea. Lo stato e l’esito dei negoziati: l’approccio generale sulla riforma conseguito durante la Presidenza italiana (Il Consiglio europeo – dicembre 2014). Alcuni passi in avanti,…. Ma non troppi!!
L’EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR OFFICE (EPPO) Le ragioni per una sua istituzione: il frazionamento dello spazio penale europeo L’inadeguatezza dei metodi classici della cooperazione giudiziaria Le difficoltà di esiti giudiziari penali alle inchieste amministrative di Olaf, il coinvolgimento della criminalità organizzata divergenze inaccettabili nelle risposte punitive nazionali I precedenti: La pubblicazione, nel 1997, del Corpus Iuris La proposta normativa della Commissione del 2000: l’art. 280 bis Il Libro Verde del 2001 Il’art. II-274 par.1 della Convenzione per una Costituzione per l’Unione europea La base legale: l’art. 86 del Trattato di Lisbona La Proposta della Commissione
L’esito (provvisorio) dei negoziati Inizio dei negoziati nel 2014: gli Stati membri hanno espresso un accordo in linea di massima sulla previsione di un nuovo organismo, ma allo stesso tempo è apparso subito evidente la mancanza di unanimità sui contenuti della proposta Presidenza greca: nel mese di marzo 2014 è iniziata una discussione per una prima revisione di alcune parti fondamentali della proposta. Il 21 maggio 2014 vi è stata la presentazione di un documento di orientamento (orienation debate) con la prima riscrittura della proposta della Commissione, con un focus sulla struttura (collegiale), sulla competenza (concorrente), e con la introduzione del concetto di camera permanente e delle sue funzioni. Presidenza Italiana: una nuova riscrittura del testo dei 37 articoli presentata al Consiglio GAI del 28 novembre Esiti: nuovo documento di orientamento generale (orientation debate 2013/0255 interistitutional file), con molte questioni aperte sulle procedure di nomina, sul rapporto con le camere permanenti e sul livello di indipendenza dell’azione investigativa. Presidenza Lettone: al Consiglio GAI di giugno 2015, primo approccio generale parziale relativo al testo dei primi 16 articoli del Regolamento. Presidenza lussemburghese: è stato presentato al Consiglio GAI di ottobre 2015, in vista di un ulteriore approccio generale parziale, il testo degli articoli in materia di conduzione delle indagini, validità delle prove e chiusura delle indagini, nonché la norma in materia di garanzie processuali (articoli e 35). Una soluzione di compromesso ancora al ribasso
I problemi perduranti Rischio di burocratizzazione della struttura Pregiudizio per la speditezza e l’efficacia delle indagini, specie nei casi complessi ed a carattere transnazionale Incertezza e rischio di confusione sul regime giuridico nella fase di raccolta della prova Esiti giurisdizionali negli stati membri a rischio Mancata soluzione di questioni essenziali: es. il tema della prescrizione spettive