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UNICO 2013 di Sandro Cerato

SCADENZA UNICO 2013 Soggetti IRES NONO Entro l’ultimo giorno del NONO mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta 1)Periodo di imposta termina  30 settembre ) Periodo di imposta termina in altra data  Scadenza dipendente dalla chiusura dell’esercizio

SCELTA DEL MODELLO soggetti IRES 1)Periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2012  Il modello è UNICO ) Periodo d’imposta che NON comprende il 31 dicembre 2012  Il modello è UNICO 2012  problema: modello non aggiornato

UNIFICAZIONE soggetti IRES / IRPEF 1)Periodo di imposta coincidente con l’anno solare**  La dichiarazione va UNIFICATA 2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare**  La dichiarazione NON va UNIFICATA **  termina e non supera 365 gg.

TERMINI Entro il medesimo termine previsto per la dichiarazione dei redditi. IRAP  NO unificazione IVA – possibilità di separazione TERMINI 30 settembre 2013 CM 1/E/10  scorporo possibile solo per Dr.IVA a credito CM 1/E/11  scorporo possibile anche per Dr.IVA a debito

VERSAMENTO IMPOSTE Approvazione entro 120 giorni Entro il giorno 16 del sesto mese successivo la chiusura del periodo d’imposta Approvazione entro 180 giorni Entro il giorno 16 del mese successivo quello di approvazione del bilancio entro il 31 maggio Versamento entro 16 giugno entro il 30 giugno Versamento entro 16 luglio Approvazione oltre il termine stabilito Versamento entro il giorno 16 del mese successivo quello stabilito per l’approvazione (16 luglio)

APPROVAZIONI “ALTERNATIVE”  EFFETTI SUI VERSAMENTI Approvazione in seconda convocazione CM 54/E/02 Per il versamento rileva la data della prima convocazione Approvazione con consultazione scritta L’approvazione oltre i 120 giorni avviene senza azionare la disposizione dei 180 giorni  non si applica la proroga dell’art. 17 DPR 435/01 Comunque versamento imposte entro il 16 giugno

LIQUIDAZIONE VERIFICARE LA CORRETTA DATA DI EFFETTO Società di capitali Vale la data di iscrizione al Registro Imprese Società di persone Vale la data delle deliberazione

DL 16/12 – DR LIQUIDAZIONE Norma precedenteNorma vigente “… la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.” “… la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.”

DL 16/12 – DR LIQUIDAZIONE “In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni ….” REVOCA liquidazione  aggiunto comma 3-bis all’art. 5 DPR 322/98 Liquidazione 15 ottobre 2012  scadenza DR: 31 luglio 2013 Revoca 15 marzo 2013  nessun obbligo dichiarativo dalla liquidaz.

1.REGOLA  La liquidazione delle imposte nelle DR presentate è definitiva 2.ECCEZIONE Liquid:  DR – entro  DR – entro Revoca:  entro DR relativa a tutto 2012 (con scomputo imposte periodo – ) “… Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.”

RM 66/E La dichiarazione finale assorbe la dichiarazione per l’ultima frazione di liquidazione (non si considera periodo intermedio)  iscrizione della delibera di liquidazione  Cancellazione ° modello  – ° modello  – (provvisorio) 3° modello  – (provvisorio) 4° modello  – RIEPILOGATIVA Attenzione  NO conguaglio finale per l’IRAP (RM 66/E/10 – CM 263/E/98)

Dichiarazione ante liquidazione “entro la fine del nono mese successivo” Dichiarazioni intermedie “entro la fine del nono mese successivo” Dichiarazione finale “entro nove mesi” Attenzione ai termini … ES:Deposito bilancio finale di liquidazione: Dichiarazione riepilogativa entro  (NON )

UNICO E SOCIETÀ DI COMODO. LE SOCIETÀ NON OPERATIVE IL MODELLO UNICO 2013 alla luce del Provvedimento e della circolare dell’agenzia delle entrate dell’11/06/2012

2 TIPOLOGIE DI SOCIETÀ DI COMODO (Legge n. 148/2011) Le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta consecutivi Le società che per 2 periodi d’imposta sono in perdita fiscale e in 1 hanno dichiarato un reddito ma inferiore a quello minimo previsto dalla normativa sulle società cd. di comodo Unico 2013 (reddito 2012) – triennio

DECRETO LEGGE N. 138/2001 (art. 23, c. undeces e duodeces) Società di capitali Aliquota IRES aumentata di 10,5 punti (27,5 + 10,5) = 38%

IL GIORNO 11 GIUGNO 2012 Provvedimento agenzia n /2013 1) Nuove esimenti per società di comodo in perdita sistemica 2) Implementazione e affinamento vecchie esimenti società di comodo per insufficienza ricavi Circolare agenzia n. 23/2013 a) Le cause di esclusione (da norma) agiscono solo sul 4° anno in cui si è di comodo (ossia 2012) b) Le esimenti da Provvedimento agiscono solo sul triennio di monitoraggio ( )

Provvedimento Agenzia n dell’11/06/2012 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica senza assolvere all’onere di presentare istanza di interpello L’esimente deve essere presente in almeno uno dei 3 periodi d’imposta Le Esimenti !!

ESIMENTI DA PROVVEDIMENTO SI SPEZZA LA CATENA perdita Esimente No Società di comodo perdita SI Società di comodo

Esimenti - Provvedimento n dell’11/06/2012 Società in liquidazione con impegno assunto in Unico di cancellarsi dal RI entro il termine di presentazione di Unico successivo. Società fallite, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi, procedura di liquidazione giudiziaria Società sottoposte a sequestro penale o a confisca o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario.

ESIMENTE HOLDING Società con partecipazioni (immob. finanziarie) con queste caratteristiche: 1) considerate non in perdita sistematica 2) non di comodo in quanto escluse anche per accoglimento d’interpello da perdita sistemica 3) collegate residenti all’estero ex 168 del TUIR (CFC). A condizione che la società non svolga attività diverse da quelle s Strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni

ESIMENTE MARGINE FINANZIARIO Società che conseguono un MOL (rettificato) positivo A – B = Risultato +amm.ti + svalutazioni + accantonamenti + canoni leasing B10) Amm.ti e svalutazioni: a) amm.to imm.ni immateriali b) amm.to imm.ni materiali c) altre svalutazioni imm.ni d) svalut. Cred. e dispon.tà liquide B12) Acc.ti per rischi B13) Altri Acc.ti

ESIMENTE CALAMITÀ Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo Insufficienza ricavi medi del triennio Perdita sistemica

ESIMENTE A SEGUITO RICALCOLO REDDITO Perdita fiscale + proventi esenti + proventi esclusi + proventi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta + proventi soggetti ad imposta sostitutiva + disposizioni agevolative = Reddito imponibile

ESIMENTE SOCIETÀ AGRICOLE i) società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art c.c. e rispettano le condizioni previste dall’art.2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (i.e., normativa sulle società agricole) Perdita sistemica Insufficienza ricavi medi del triennio

ESIMENTE NEOCOSTITUITE Società che si trovano nel 1° periodo d’imposta Esempio Società costituita nel 2009: perdita (non conta) Anno 2010: perdita Anno 2011: perdita Anno 2012: la società non è in perdita sistemica

ESIMENTE STUDI DI SETTORE Provvedimento l) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore Circolare n. 8/2012 Provvedimento Agisce sul triennio! Agisce sul 4° anno! Laddove gli indicatori diano come risultato quello di non poter essere elaborati si deve ritenere che la causa di esclusione possa comunque operare.

SOCIETÀ DI COMODO BLOCCO CREDITO IVA Società di comodo per perdita sistemica (periodo di monitoraggio) 2012: società di comodo Blocco credito Iva Risultante da dichiarazione Iva anno 2012

Perdita definitiva del credito iva Non contempla perdita sistemica Codice 4

Credito perso

LE ISTANZE D’INTERPELLO Per insufficienza dei ricavi medi del triennio Per perdite sistemiche Istanze separate Diversamente Interpello inammissibile

SOCIETÀ CON INTERPELLO ACCOLTO Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. Questa esimente è utile a regime poiché in fase di prima applicazione della disciplina delle perdite sistemiche è evidente che Presenterò un interpello per ogni anno del triennio

INTERPELLO DISAPPLICATIVO SOCIETÀ IN PERDITA CIRCOLARE IRDCEC N. 25/IR DEL 31 OTTOBRE 2011 “… le motivazioni che le società in perdita possono porre a base delle loro istanze debbano riguardare, ad esempio, la economicità del comportamento imprenditoriale, da valutare tenendo conto della complessiva situazione contrattuale e aziendale, e la presenza di situazioni particolare che potrebbero aver causato i risultati negativi. Esempio: contratti con clausole che prevedono penali in caso di recesso potrebbero costringere la società a proseguire nei lavori seppure nella consapevolezza che siano in perdita

INTERPELLO DISAPPLICATIVO Cassazione (più sentenze): il diniego va impugnato in Commissione tributaria (pena nullità del ricorso sull’accertamento) Agenzia: il diniego non va impugnato e occorre attendere accertamento (ribadito circ. 23/2012) Cassazione: Sentenza 5 ottobre 2012, n , la Corte di Cassazione. Anche (ma non solo) il diniego è impugnabile

99) Impegno alla cancellazione assunto in anni precedenti Assunto In questa dichiarazione Esenzione dalla compilazione

8) soc. in liq. con impegno a cancellarsi … 9) soc. in … procedura concorsuale. 99) Impegno alla cancellazione assunto in anni precedenti Alternativi

Cod. da 2 a 12: cause di esonero Cod. 1: realizzo del 2 su 3 (triennio ) Cod. 99 – impegno alla cancellazione assunto in anni precedenti

Cod. 1: istanza accolta insufficienza di ricavi Cod. 2: istanza accolta perdita sistemica Cod. 3: istanza accolta per entrambe

Cod. 1: assenza beni triennio di riferimento. NON COMPILARE il prospettp Cod. 2: assenza beni nell’anno 2012: NON COMPILARE colonne 4 e 5 Col. 4 Col. 5

La maggiorazione IRES del 10,5% Reddito soggetto al 27,5% Reddito soggetto al 10,5% E’ lo stesso reddito. Solo che una prima volta lo si tassa al 27,5% e una seconda volta lo si tassa al 10% Totale 38%

27,5 % 10,5%

Società di comodo e Detassazione ACE Raro cavallo 1.800

ACE AL SECONDO ANNO DI APPLICAZIONE

ACE – CHI PUÒ FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE Società di capitali (73, lett. a) Tuir) Enti commerciali (73 lett. b) Tuir) Società ed enti esteri che abbiano in Italia Stabile organizzazione (73 lett. d) Tuir) NO Enti non commerciali Ancorchè svolgano attività commerciale

SOCIETÀ DI CAPITALI-COME SI CALCOLA L’ACE INCREMENTO P.N. contabile Rendimento nozionale ( 3%) Riduzione del reddito fino ad azzerarlo (già netto delle perdite pregresse scomputate – Quadro RN) ESEMPIO: Incremento PN: X 3% € DETASSAZIONE X 27,5 = 825 RISPARMIO Ires 0,825% DELL’INCREMENTO SI IRES – NO IRAP

IL CUMULO DELL’AGEVOLAZIONE NEGLI ANNI PN al 31/12/2010 : base riferimento Incrementi netti 2011 x 3% = ACE 2011 Incrementi netti 2012 (increm increm. 2012) x 3% = ACE 2012

ACE SUPERIORE AL REDDITO DICHIARATO Il riporto Reddito 2012: Increm. PN ( ): x 3% = Reddito = zero Riporto = Imposte anticipate x 27,5% = € Se quest’anno (2012) utilizzo ACE del 2011: storno imposte anticipate

Versamento soci a fondo perduto, eseguito da socio Non necessariamente persona fisica NO conferimento in natura No conferimento azienda Incrementi - CONFERIMENTO IN DENARO Rinuncia ai finanziamenti da parte dei soci (solo derivanti da finanziamento!)

Incremento: accantonamento UTILE A RISERVA NO UTILE DESTINATO A RISERVE NON DISPONIBILI DIT: escluso riserve ex articolo 2426 punto 4 (Valutazione partecipazione equity method) Riserve da acquisto di azioni proprie Riserva da rivalutazione volontaria Riserva da utili su cambi, 2426, 8 bis C.C. Riserva IAS (art. 6, DL n. 38/2005) ….tutte quelle riserve che derivano da mere valutazioni …

ACCANTONAMENTO UTILE A RISERVA – SI ACE Tutte quelle riserve che sono disponibili o per la distribuzione ai soci O per la copertura delle perdite Si riserva Legale Si riserva indivisibile Cooperative e loro Consorzi

RIDUZIONI PN RIDUZIONI EFFETTIVE RIDUZIONI FIGURATIVE Attribuzione ai soci di RISERVE di patrimonio Norma 1.Acquisto partecipazioni in società controllate 2.Acquisto di azienda Norma

RIDUZIONI EFFETTIVE di PN Attribuzione ai soci di quote di patrimonio netto, anche in natura: 1) Distribuzione dividendi 2) Riduzione capitale sociale 3) Attribuzione riserve di capitale 4) Assegnazione di beni ai soci con riduzione del P. netto La riduzione del PN per perdite non rileva ….ma c’è il limite non superabile del PN!!!!

Conferimenti in denaro: SI, a giorni Incrementi per conversione prestiti obbligazionari: data di effetto della conversione Incrementi per rinunzia ai finanziamenti: dal atto di rinunzia (circ. 53/09, par. 2.2.): data certa (raccomandata, PEC, etc.) Decremento per attribuzione di parti del PN: dall’inizio dell’esercizio Destinazione dell’utile a riserva: dall’inizio dell’esercizio in cui avviene la delibera IL RAGGUAGLIO – QUANDO SI E QUANDO NO Società neocostituite: Vale l’intero importo del capitale sociale Ma ovviamente ragguagliato a giorni di durata esercizio

RIDUZIONI FIGURATIVE La norma Acquisto di partecipazioni in società controllate (la variazione diminutiva scatta quando l’acquisto avviene in società già controllata, o anche se il controllo avviene tramite l’acquisto!) Acquisto di azienda: limitatamente alle aziende detenute da società appartenenti alla stesso gruppo (provvedimento attuativo)

NORME ANTI ABUSO - DECRETO ATTUATIVO Riduzione per conferimenti eseguiti a controllate (effetto moltiplicatore dei conferimenti) Riduzione per conferimenti eseguiti da soggetti black list Riduzione per incremento crediti da finanziamento verso società controllate o controllanti Art. 10 DM 17/3/12

ACE - MODELLO UNICO SC 2013 Supponiamo che l’ACE sia interamente sfruttabile perché trova capienza nel reddito e che, dunque, non vi sia riporto a nuovo Soggetto in trasparenza o consolidato fiscale zero

Come si vede il reddito dichiarato è capiente e, quindi, l’ACE la si utilizza per intero

SPESE DI MANUTENZIONE E DEDUZIONI IRAP

MANUTENZIONI - NOVITÀ DAL 2012 Tuir - Art. 102 – Manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione Limite fiscale: 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili alla data di inizio dell’esercizio Eccedenza deducile nei 5 anni successivi in quota costante (immutato)

MANUTENZIONI - NOVITÀ DAL 2012 Esempio: Costo dei beni: Manutenzioni 2012 a conto economico: Limite massimo: x 5% = Eccedenza deducibile nei succ. 5 anni: 1.000/5= 200/anno Credito x imposta anticipate a Imposte anticipate di CE: 317, x (27,5% + 4,25%) = 317,

QUOTA “LAVORO” L’art. 2, co. 1, 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 201/2011 è intervenuto sulla disciplina di rilevanza, in sede di determinazione del reddito d’impresa, della quota dell’Irap riferibile ai costi per il personale ed agli oneri finanziari ed assimilati, al netto dei proventi della medesima natura finanziaria. In primo luogo, è stata stabilita, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità per cassa (art. 99, comma 1, del Tuir) di un importo pari al tributo regionale – determinato a norma degli artt. 5, 5-bis, 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997 – relativo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, co. 1, lettera a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1, del predetto Decreto Irap. DEDUCIBILITÀ IRAP

QUOTA “LAVORO” La novità normativa in parola ha comportato, inoltre, la necessità di abrogare l’analoga disposizione contenuta nell’art. 6, co. 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, per effetto della quale – sempre a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 – l’originaria deduzione, dal reddito d’impresa, del 10,00% dell’Irap rimane applicabile esclusivamente al tributo regionale riferito “all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi ed oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati”. DEDUCIBILITÀ IRAP

IRAP DEDUCIBILE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI Irap forfetaria Deducibile 10% Irap deducibile riferita al costo del lavoro netto Irap di competenza (CE) Variazione in aumento RF17 Variazione in diminuzione RF54 Variazione in diminuzione RF54 Pagata nel saldo x il 2011 o di competenza anni precedenti (es. accertamento) + acconti 2012 (nei limiti Irap di competenza)

GESTIONE IRAP IN UNICO Irap di competenza 2012 a CE Irap deducibile 10% Irap deducibile costo del lavoro

DEDUZIONE LEASING DAL 29 APRILE 2012

LEASING MODIFICHE AL TUIR 68 Eliminazione, solo per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, del vincolo della durata minima contrattuale, quale inderogabile condizione di deducibilità dei canoni di leasing (artt. 54, co. 2, e 102, co. 7, del D.P.R. n. 917/1986).

LEASING EFFETTI SUL REDDITO D’IMPRESA 69 I canoni continuano, tuttavia, ad essere deducibili secondo i consueti criteri quantitativi fiscali, differenziati in base alla tipologia di contribuente (lavoratore autonomo od imprenditore) e natura del bene (immobili, veicoli a deducibilità limitata od altri).

LEASING IMMOBILI 70 Scorporo di interessi e valore riferibile all’area sottostante/pertinente, deduzione della quota capitale nel rispetto della durata minima fiscale.

DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LEASING RISCATTO ANTICIPATO CESSIONE DEL CONTRATTO SCORPORO INTERESSI E AREA COME MI COMPORTO? ELIMINATA DAL DL 16/2012

A titolo esemplificativo si ipotizzi un leasing immobiliare di 10 anni, con canoni di 90mila euro l’anno, deducibili in 18 esercizi nei limiti di 50 mila euro l’anno, con ripresa a tassazione dell’eccedenza (40 mila euro). In caso di riscatto anticipato dopo il terzo anno di decorrenza, sono tre le soluzioni individuabili per il recupero dei canoni eccedenti ( 40 mila x 3=120 mila): Quest’ultima soluzione appare più coerente. Infatti, anche in caso di riscatto o di risoluzione anticipata, i canoni pagati durante la vigenza del contratto non vedono mutare, per la sola interruzione anticipata del rapporto, la loro intrinseca natura. Al pari di quanto avverrebbe se il contratto non venisse interrotto, è ragionevole ritenere che i canoni non dedotti debbano trovare riconoscimento fiscale con variazioni in diminuzione da apportare nei limiti dell’importo annuale del canone fiscalmente deducibile, e ciò fino al complessivo riassorbimento dei valori fiscali sospesi.

A fronte di un canone annuo imputato a conto economico pari ad euro (comprensivo del rateo di maxicanone di competenza), l'importo massimo deducibile ai fini IRES sarà pari ad euro per 18 esercizi. Nei primi 15 esercizi l'impresa dovrà effettuare una variazione in aumento pari ad euro per anno, mentre negli ultimi tre esercizi (dal 16° al 18°) potrà effettuare una variazione in diminuzione nei limiti dell'importo massimo deducibile ( l'anno). Ai fini IRAP l'intero importo imputato a conto economico sarà deducibile.

Ai fini Ires la determinazione della quota interessi e della quota capitale del canone – secondo il metodo forfettario - avverrà sulla base della durata "fiscale" imputando linearmente il capitale finanziato (costo del bene al netto del riscatto) e gli interessi previsti contrattualmente in 18 esercizi. La quota interessi andrà assoggettata al test del ROL ai fini della deducibilità, mentre la quota capitale dei canoni andrà depurata della quota riferibile al terreno.

LEASING UNICO 2013 CODICE 34: variazione in aumento per il canone indeducibile (differenza tra canone imputato a conto economico e canone deducibile in base al periodo previsto dall’art. 102, co. 7, del TUIR)

PERDITE SU CREDITI

78 EFFETTI SUL REDDITO D’IMPRESA È stato riformulato l’art. 101, co. 5 del Tuir: primo periodo: in deroga al principio generale degli elementi certi e precisi, la perdita è immediatamente deducibile – nel rispetto del principio di competenza – se il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale oppure ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. n. 267/1942. Il legislatore ha, pertanto, recepito l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’accordo di ristrutturazione dei debiti non è una procedura concorsuale (C.M. n. 8/E/2009, par. 4.2), con rilevanti effetti sul recupero dell’Iva e l’importo del credito da iscrivere in bilancio.

PERDITE SU CREDITI 79 EFFETTI SUL REDDITO D’IMPRESA secondo periodo: il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento e dal decreto di ammissione al concordato preventivo, ma anche dalla data del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Non è, quindi, più richiesto - come, invece, sinora sostenuto dall’Agenzia delle Entrate (circ. 3 agosto 2010 n. 42/E) - che il provvedimento sia divenuto definitivo.

PERDITE SU CREDITI 80 EFFETTI SUL REDDITO D’IMPRESA Sono state, inoltre, introdotte alcune ipotesi di automatica sussistenza di elementi certi e precisi, ovvero senza la necessità di fornire rigorose prove formali: crediti prescritti; crediti di modesta entità (euro per le imprese di rilevanti dimensioni, euro per le altre), scaduti da almeno 6 mesi; crediti cancellati dal bilancio per effetto di eventi estintivi, nel caso delle imprese che redigono il rendiconto in base ai principi contabili internazionali.

PERDITE SU CREDITI 81 EFFETTI SUL REDDITO D’IMPRESA Le perdite su crediti da piano attestato di risanamento, ancorchè pubblicato presso il registro delle imprese, continuano ad essere assoggettate al criterio generale degli “elementi certi e precisi”, salvo il caso degli importi di modesta entità – scaduti da almeno 6 mesi – e di quelli prescritti.

PERDITE SU CREDITI 82 PROSPETTO UNICO SC RS65: vanno indicate le perdite (col. 1 civilistiche e col. 2 fiscali) RS67: vanno indicati gli accantonamenti (col. 1 civlisitici e col. 2 fiscali) N.B.: l’indicazione in RS67, col. 2, di un importo superiore allo 0,5% dei crediti non è ammesso dalle istruzioni!! Quindi la deduzione degli accantonamenti civilistici a fronte dei requisiti fiscali di cui all’art. 101, co. 5, dovrebbe transitare (forzatamente) nel rigo RS65. Aspetto che dovrebbe essere chiarito dall’Agenzia