1 GLI ORGANI DI CONTROLLO REGOLE DI FUNZIONAMENTO E CASI PRATICI di Giovanna Prato e Federica Casalvolone
2 Società di capitali SPA Modello tradizionale Modelli Opzionali SRL
3 CODICE CIVILE SPA MODELLO GENERALE Standard salvo diversa previsione MODELLO TRADIZIONALE ASSEMBLEA CDA COLL SIND MODELLI OPZIONALI Scelta dei soci in sede di costituzione o modifica statutaria MODELLO MONISTICO ASSEMBLEA CDA + COMITATO PER IL CONTROLLO MODELLO DUALISTICO ASSEMBLEA CONSIGLIO DI SOERVEGLIANZA CONSIGLIO DI GESTIONE
Nelle SPA l'organo di controllo ai sensi dell'art cod.civ., varia a seconda del modello di amministrazione prescelto: a) nelle società che hanno adottato il sistema di amministrazione tradizionale, il controllo interno è affidato al collegio sindacale che, nelle società chiuse, può essere incaricato anche della Revisione Legale dei Conti; b) nelle società che hanno adottato il sistema di amministrazione dualistico, il controllo interno è affidato al consiglio di sorveglianza; c) nelle società che hanno adottato il sistema di amministrazione monistico, il controllo interno è affidato al comitato di controllo. Nei sistemi alternativi la revisione legale dei conti è sempre affidata ad un revisore esterno.
DISCIPLINA UNITARIA DI FUNZIONAMENTO ORGANI DI CONTROLLO MODELLATA SULLE DISPOSIZIONI CODICISTICHE CHE REGOLANO IL COLLEGIO SINDACALE (salve alcune particolarità del sistema dualistico) 2395 ss. c.c. + D.LGS. 39/2010 per la revisione contabile; Norme varie (es. 2388, 2391, 2446, 2447 c.c. etc.)
SPA SISTEMA TRADIZIONALE Il collegio sindacale è obbligatorio nelle SPA tradizionali Deve svolgere compiti di controllo legale ex art c.c. Può svolgere anche compiti di revisione legale dei conti ex art. 14 D. Lgs. 39/2010, se tutti i sindaci sono anche iscritti all’Albo Revisori Contabili (se non tenute al bilancio consolidato di gruppo 2409 bis c.c. II co.)
SRL SINDACO UNICO OBBLIGATORIO Quando: capitale sociale ≥ € (= capitale SPA); Redige il bilancio consolidato; controlla ex art c.c. una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi supera due dei parametri di cui al I co. art bis c.c. relativo al bilancio in forma semplificata (attivo SP 4,4 M € /ricavi 8,8 M € /dipendenti >50). N.B. possibilità di prevedere Collegio Sindacale o Revisore per Statuto.
DEROGA PER GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (ENAIP) Art. 16, II e III co. D.Lgs 39/2010 In tali Enti la revisione legale non può essere svolta dal Collegio Sindacale.
Artt Composizione Composizione 3/5 membri, di cui uno iscritto all’albo revisori contabili (gli altri possono essere avvocati, commercialisti o consulenti del lavoro, professori universitari in discipline giuridico-economiche) Tutti iscritti all’Albo Revisori se effettua anche il Controllo Contabile Più due supplenti (non obbligatorio per Sindaco Unico Srl)
REQUISITI DI NOMINA ONORABILITÀ INDIPENDENZA PROFESSIONALITÀ
ONORABILITA’ 2399 c.c c.c.: Sono esclusi dalla carica o decadono: l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, che è stato condannato a una pena che importi detenzione, anche temporanea dai pubblici uffici, l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
INDIPENDENZA ex art lett. b) e c) c.c.: Non sono indipendenti coloro che sono legati agli amministratori della società o agli amministratori di società controllanti/controllate o sottoposte a comune controllo da un rapporto: di parentela/coniugio/affinità; lavorativo; continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita; ovvero da altri rapporti di natura non patrimoniale che potrebbero comprometterne l’indipendenza. INDIPENDENZA ex art. 10 D.lvo. 39/’10 principio dell’apparenza Parafrasando Piero Calamandrei si può concludere che il Sindaco non dev’essere solo indipendente, deve anche sembrarlo (v. anche art. 10 II co. D. Lvo. 39/2010).
Professionalità 2397 c.c.: Iscrizione all’Albo Revisori per un componente (per tutti in caso il Collegio svolga anche la revisione contabile); Oppure, Iscrizione ad un Albo professionale tra quelli previsti o, ancora, Professore Universitario; Adeguatezza all’incarico, da verificare caso per caso sulla base della natura dell’incarico e concreta rischiosità dello stesso; Richieste capacità tecniche specifiche di chi svolge la funzione di controllore; Prestazione di tipo professionale adeguata alla natura dell’attività (1176 c.c. diligenza specifica professionale); Numero incarichi sindacali non eccessivo (20 circa).
Giurisprudenza sulla professionalità. Cass. 2538/2005 I sindaci sono responsabili quando omettano di rilevare l’illegittima formazione ed iscrizione in bilancio di determinate poste di passivo (riserva di premi e di sinistri), essendo irrilevante che il relativo controllo possa richiedere la soluzione di questioni di speciale difficoltà, laddove le questioni riguardano l’attività stessa della società.
Giurisprudenza sulla professionalità. Cass. 1534/2006 In caso di società di intermediazione mobiliare (SIM) rientra nel dovere di vigilanza sull’osservanza della legge il dovere di vigilanza in materia di rispetto della normativa relativa all’adeguatezza patrimoniale della società. In tali società dunque i sindaci sono chiamati specificamente a verificare il rispetto dei coefficienti minimi di patrimonio e dei limiti di concentrazione del rischio.
NOMINA Da statuto o dall’assemblea (per le Srl dall’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti dimensionali di legge); Pubblicità entro 30 gg al Registro Imprese; Durano tre esercizi; Alla scadenza naturale restano in carica fino all’accettazione da parte del nuovo collegio (c.d. ‘prorogatio’, che non scatta negli altri casi); Nelle Srl in caso di mancata nomina da parte dell’assemblea chiunque abbia interesse può ricorrere al Presidente del Tribunale in via sostitutiva (2477 u.c. c.c.).
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA I candidati sindaci (effettivi e supplenti) devono fornire all’assemblea le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Tali informazioni devono essere costantemente aggiornate durante il mandato CUMULO INCARICHI La valutazione deve tenere in considerazione alcuni fattori: -Complessità incarico -Composizione e funzioni del collegio sindacale (anche con incarico di revisione legale) -Dimensione, struttura e organizzazione del sindaco -Specializzazione del sindaco
VERIFICA INDIPENDENZA - Rischi derivanti da interesse personale -Rischi derivante da auto-esame -Rischi derivanti da prestazioni di attività di patrocinio o assistenza tecnica avanti alle commissioni tributarie ovvero di CTP -Rischi derivanti dalla eccessiva familiarità o confidenzialità -Rischi derivanti da intimidazioni SITUAZIONI CONCRETE Presunzioni assolute di ineleggibilità e decadenza, vale a dire la decadenza non è oggetto di valutazione discrezionale: es. fallito, amministratore, coniuge dell’amministratore della controllante ecc. Presunzioni da valutare caso per caso quelle relative a rapporti di lavoro autonomo o di consulenza
FUNZIONAMENTO Organo Collegiale (salve deroghe; sono diritti dei singoli sindaci : i poteri di ispezione ex 2403 bis I co., il diritto di far constatare a verbale i motivi del proprio dissenso 2404 u.c.); Presidente del Collegio 2398 c.c. nominato dall’assemblea (impulso, direzione, coordinamento, è destinatario di specifici atti e notifiche); Sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari; Quorum costitutivo maggioranza sindaci; Quorum deliberativo maggioranza presenti; Deve riunirsi ogni 90 gg.; Deve far constare gli accertamenti dal Libro Adunanze e Deliberazioni Collegio Sindacale.
DOVERI Partecipazione ai CdA e Comitato Esecutivo; Partecipazione all’Assemblea dei Soci; Attivita’ Verifica trimestrale Da cui conseguono i poteri/doveri di controllo, consultazione, informativa ed intervento attivo previsti dal codice.
CAUSE CESSAZIONE Scadenza; Decadenza; Rinuncia; Revoca da parte della società; Variazione del sistema di governance; Decesso.
DECADENZA assenza requisiti di professionalità o eleggibilità; assenza ingiustificata alle riunioni del collegio o degli organi societari per due volte nell’esercizio (consecutive se si tratta di CdA art e 2405 c.c.); Effetti: dal momento in cui viene accertata.
RINUNCIA Solo per giusta causa; Rinuncia per giusta causa con effetto immediato dal ricevimento della comunicazione (Giudice Registro T. MI anche se supplenti non ci sono) da indirizzare ad amministratori, e componenti effettivi e supplenti del Collegio; In caso di mancanza della giusta causa risarcimento danno alla società; Se il collegio svolge sia attività di controllo di legalità sia di revisione contabile non è ammissibile la rinuncia ad una sola delle attribuzioni.
REVOCA Solo per giusta causa e solo previa delibera assembleare approvata dal Tribunale, sentito l’interessato, e con effetto dalla definitività della statuizione. Il provvedimento del Tribunale ha natura di volontaria giurisdizione, pertanto è reclamabile ma non ricorribile per Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 14778/2012); Negli Enti pubblici la revoca può essere fatta soltanto dagli Enti che hanno nominato il sindaco; No revoca automatica ex 2393 V co c.c. in caso di delibera dell’azione di responsabilità (Cass /05, anche a tutela dei soci di minoranza).
SOSTITUZIONE 2401 C.C. In caso di morte, rinuncia, decadenza subentrano i sindaci supplenti in ordine di età; No prorogatio se non in caso di scadenza; Se il collegio non si completa dev’essere tempestivamente convocata l’assemblea soci dall’amminsitratore affinché provveda.
MODALITA’ Il termine di durata in carica del collegio sindacale è inderogabile (triennio). Il regime di «prorogatio» è contemplata (fino all’avvenuta sostituzione): -Per la sola ipotesi di cessazione programmata dall’ufficio, vale a dire la scadenza del termine -In caso di dimissioni volontarie, solo per il collegio sindacale che svolge anche funzioni di revisione legale In ogni caso di cessazione dell’ufficio, questa deve essere pubblicizzata mediante deposito presso il Registro Imprese ed è dovere dello stesso collegio accertare l’assolvimento di tale obbligo. In caso di inerzia deve provvedervi il collegio stesso. L’assenza del collegio sindacale, la mancata integrazione da parte dell’assemblea o l’irregolare composizione configurano una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art n. 3 C. C.
RETRIBUZIONE Determinata da statuto o dall’assemblea; Incarico necessariamente oneroso, pur essendo un diritto soggettivo, per assicurare indipendenza e l’imparzialità (Cass. Civ /08). T. Matera ritiene l’obbligo di compenso addirittura norma di ordine pubblico » » » adeguatezza; La mancata determinazione compenso è sanabile con quantificazione giudiziaria.
RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere determinata dall’assemblea all’atto della nomina per l’intera durata triennale dell’incarico. In caso di attribuzione di incarico di revisione legale, il corrispettivo determinato per tale funzione deve essere indicato nella nota integrativa del bilancio d’esercizio. Tale corrispettivo deve essere determinato in modo da garantire la qualità e affidabilità dei lavori. A tale proposito si segnala che l’incarico di revisione legale attribuito ad un soggetto differente dal collegio sindacale è conferito previo parere motivato del collegio sindacale (il CS valuta le proposte e le procedure per l’espletamento dell’incarico in esse contenute)
FUNZIONI COLLEGIO SINDACALECONSULTIVADI SUPPORTO AL CdADI CONTROLLO CONTROLLO DI LEGALITA’ (sempre) REVISIONE LEGALE CONTI (facoltativa per le c.d. società tradizionali chiuse, escluse le società tenute al bilancio consolidato e le società ‘aperte’ le quotate o con azionariato diffuso, e gli EIP) DI AMMINSITRAZIONE ATTIVA
FUNZIONI DI CONTROLLO SUGLI AMMINISTRATORI SULL’ASSEMBLEA
FUNZIONE CONSULTIVA Relazione al Bilancio di Esercizio 2429 II co. c.c. Relazioni in casi specifici es. artt. 2446, 2447, 2501 bis u.c. c.c. (casi di fusione se il Collegio svolge anche la revisione legale conti etc.)
DOVERIPOTERI (EVENTUALMENTE CONTROLLO CONTABILE) CONTROLLO PRINCIPI CORRETTA AMMINSITRAZIONE CONTROLLO OSSERVANZA LEGGI E STATUTO CONTROLLO SUGLI AMMINSITRATORI 2406, 2409, 2393 III co. C.C. RICHIESTA DI NOTIZIE AD AMMINISTRATORI ED ALTRI ORGANI DI CONTROLLO DEL GRUPPO DIRITTO DI ISPEZIONE UTILIZZO DIPENDENTI ED AUSILIARI
COLLEGIO DOVERE DI PARTECIPAZIONE AI CDA E POTERI ISPETTIVI AMMINISTRATORI DOVERE DI INFORMATIVA ALMENO SEMESTRALE 2381 V CO C.C.
CONTROLLO DI LEGALITA’ ART C.C. Osservanza legge e statuto >>> primo tra tutti il perseguimento oggetto sociale; rispetto principi di corretta amministrazione: Adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo, contabile; Concreto funzionamento.
Oggetto del controllo, che gli amministratori non compiano: Operazioni estranee all’oggetto sociale; Operazioni in conflitto d’interessi con la società; Operazioni manifestamente imprudenti o azzardate; Che possano compromettere l’integrità del patrimonio sociale; Volte a prevaricare o modificare diritti attribuiti alla legge o allo statuto; In contrasto con le deliberazioni dell’assemblea.
Caratteristiche e modalità dei Controlli secondo il CNDEC Controlli effettuati sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico che determina un’obbligazione di mezzi e non di risultato Principio metodologico è quello basato sull’analisi del rischio (risk approach) Le attività specifiche di controllo variano al variare delle dimensioni e delle caratteristiche proprie dell’impresa soggetta a controllo Non esiste un sistema di controllo adatto a tutte le imprese
Definizione di Osservanza della legge e dello statuto secondo il CNDEC Verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi e alle disposizioni statutarie. All’inizio dell’incarico e periodicamente il collegio verifica che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la società operi in conformità alle norme di legge e di statuto MEZZI -Partecipazione alle riunioni degli organi sociali; - scambio di informazioni con gli amministratori, nonché con gli organi di controllo delle società controllate; - l’acquisizione di informazioni dal soggetto incaricato del controllo contabile; ecc…
Definizione di principi corretta amministrazione secondo il CNDEC Verifica della conformità delle scelte gestionali ai generali criteri di razionalità economica. Il collegio vigila a che gli amministratori osservino l’obbligo di diligenza nell’espletamento del loro mandato Vigilanza non significa controllo di merito sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma l’approfondimento degli aspetti di legittimità delle scelte e la verifica della correttezza del procedimento decisionale 1)Le scelte gestionali congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone 2)Consapevolezza della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute
Definizione di adeguatezza e funzionamento assetto organizzativo secondo il CNDEC Vale a dire il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato, il tutto sempre tenendo presente le dimensioni della società, la natura e la modalità di perseguimento dell’oggetto sociale STRUMENTI/REQUISITI - Redazione organigramma aziendale con funzioni ; - esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i poteri; - presenza di direttive e procedure aziendali, debitamente aggiornate ed effettivamente diffuse
Definizione di sistema di Controllo Interno secondo il CNDEC Insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall’impresa per raggiungere vari obiettivi: -Obiettivi strategici (volti ad assicurare la conformità delle scelte e tali comunque da garantire la salvaguardia del patrimonio sociale) -Obiettivi operativi (volti a garantire l’efficacia ed efficienza delle attività operative aziendali) -Obiettivi di reporting (volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati) -Obiettivi di conformità (volti ad assicurare la conformità delle attività aziendali alle leggi ecc..) Il codice civile non prevede espressamente la vigilanza sul sistema di controllo interno
Definizione di adeguatezza e funzionamento del sistema amministrativo - contabile secondo il CNDEC L’adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema amministrativo e contabile è responsabilità esclusiva egli amministratori. Il collegio sindacale è chiamato a vigilare su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento. Un sistema adeguato permette: - la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; -La produzione di informazioni valide e utili per scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale -la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio
Vigilanza in ordine al bilancio di Esercizio e alla relazione sulla gestione secondo il CNDEC Vale a dire verifica dell’osservanza da parte degli amministratori delle disposizioni del C.C. sul procedimento di: -Formazione -Controllo -Approvazione -Pubblicazione del bilancio d’esercizio (es. conformità schemi di SP e CE, indicazione in NI dei criteri di valutazione, iscrizione in bilancio dei costi di impianto e ampliamento conformi alle prescrizioni del 2426 c. 1 n. 5 CC)
Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell’attività di vigilanza posta in essere (come sopra rappresentata) in un apposito paragrafo della relazione da proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilanci d’esercizio il collegio sindacale a cui non è demandata la revisione legale non ha alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la correttezza e la chiarezza del bilancio, ma esclusivamente il controllo sull’osservanza delle norme procedurali di formazione. NON ESPRIME GIUDIZI SULLA SUA ATTENDIBILITA’
PROFILI CONCRETI Alta vigilanza attiva su tutti gli Organi Sociali e sul managment di alto livello; Verifica adeguatezza modelli organizzativi L. 231/2001 su prevenzione reati; Per un nuovo collegio: controllo operato sulla pregressa gestione; Verifica del Concreto funzionamento rispetto ai modelli organizzativi astratti (es. in tema di sicurezza sul lavoro o prevenzione dei reati);
BUSINNES JUDGEMENT RULE Art. 41 Cost. libertà d’impresa; Verifica di conformità delle scelte di gestione ai criteri generali di razionalità economica posti dalla scienza dell’economia aziendale (CNDCEC); Verifica dei processi decisionali e motivazionali degli amministratori (rispetto del dovere di agire informato degli Amministratori ex u.c. c.c. e dell’obbligo di motivazione delle scelte gestorie); Fino a che punto il Collegio, può spingersi a ri- valutare o a sostituirsi nella valutazione della ricorrenza dell'interesse della società all'operazione o della correttezza sostanziale e convenienza delle condizioni della stessa?? la censura del Collegio può concernere ‘sia la legittimità, sia l’opportunità e convenienza e l’osservanza delle regole della tecnica nell’operato degli amministratori’ (P. Magnani, Commentario alla riforma delle società, Giuffré sub art p. 25.
PROFILI CONCRETI INDICAZIONI CONSOB Fin dal 1997 Consob raccomanda ai Collegi Sindacali delle società quotate di monitorare con particolare attenzione le operazioni ‘rilevanti’, ‘atipiche’ ‘inusuali’, comprese quelle infra gruppo o con parti correlate. Il Collegio deve approfondire la situazione e riferirne all’assemblea nella relazione al bilancio ex 2429 III co. c.c. con informazioni complete e dettagliate circa la congruità e rispondenza all’interesse sociale delle stesse.
CONTROLLO SULL’ASSEMBLEA DOVERE DI PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE A PENA DI DECADENZA DALLA CARICA (2405 C.C.) POTERE DI IMPUGNATIVA DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI QUANDO CONTRARIE A LEGGE O STATUTO 2377 C.C.
COLLEGIO POTERI E DOVERI DI CONTROLLO ASSEMBLEA DOVERE DI CONVOCA ASSEMBLEA EX 2406 CO. C.C.
2406 C.C. (c.d. amministrazione attiva o controllo sostitutivo) In caso di omissione o ingiustificato ritardo degli Amministratori il Coll. Sind deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte (presuppone un vero e proprio obbligo giuridico degli amministratori); Se sussistono fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere convoca l’assemblea (presuppone di regola gravi irregolarità nella gestione che possano essere sanate dall’intervento dell’assemblea).
CASI CONCRETI
COLLEGIO POTERI E DOVERI DI CONTROLLO SINGOLI SOCI FACOLTA’ DI DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2408
2408 C.C. Denuncia irregolarita’ del singolo socio >>>>> il collegio deve riferire in merito nella relazione annuale al bilancio; Denuncia irregolarità tanti soci che rappresentino 1/20 cap. soc. >>>>> indagine senza ritardo e immediata relazione con conclusioni e proposte all’assemblea; se gravi irregolarità immediata convoca ex art II co. c.c.
AMMINISTRAZIONE ATTIVA 2386 c.c. APPROVA LA DELIBERA CDA COOPTAZIONE AMMINISTRATORI 2386 V CO. C.C. CONVOCA ASS. SOCI E COMPIE ATTI URGENTIDI ORDINARIA AMMINSITRAZIONE QUALORA VENGA MENO L’AU O IL CDA 2406 C.C. CONVOCA L’ASSEMBLEA SOCI IN VIA SOSTITUTIVA NEI CASI IN CUI VI E’ URGENTE NECESSITA’ DI PROVVEDERE 2446/2447 C.C. CONVOCA ASSEMBLEA SOCI IN VIA SOSTITUTIVA 2429 II CO C.C. FA OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL BILANCIO APPROVANDO; 2426, N. 5 E 6 C.C. CONCORDA CON AMMINISTRATORI I CRITERI DI VALUTAZIONE DI ALCUNE VOCI DELL’ATTIVO PATRIMONIALE (immobilizzazioni immateriali e avviamento)
POTERI DI REAZIONE GIUDIZIALE 2409 C.C. DENUNCIA GRAVI IRREGOLARITA’ AL TRIBUNALE AZIONE DI RESPONSABILITA’ (2393 C.C. PER LE SPA E 2476 c.c c.c. NELLE SRL)’ IMPUGNAZIONE DELIBERA CDA IN CONFLITTO INTERESSI( 2391 PER SPA E 2475 TER C.C. PER SRL) IMPUGNAZIONE DELIBERE SOCIALI 2377 C.C.
2409 c.c. SPA Il Collegio Sindacale o i soci che rappresentino 1/10 capitale possono fare denuncia al tribunale se sussiste il : - Fondato sospetto di gravi irregolarità; - Pericolo di danno per la società Il Tribunale può: - Ordinare l’Ispezione; - Oppure, sospendere il procedimento dando termine all’assemblea per sostituire gli amministratori e sindaci con soggetti di adeguata professionalità che si attivino per eliminare le irregolarità; - Se non basta, può disporre direttamente gli opportuni provvedimenti o, nei casi più gravi, revocare l’amministratore ed eventualmente i sindaci e nominare un amministratore giudiziario Per Trib. Milano Sez. VIII Decreto, facoltà estesa anche al Collegio Sindacale delle Srl. Contra Cass. civ. Sez. I, , n. 403.
2393 III CO. c.c. SPA Il Collegio Sindacale può promuovere l’azione sociale di responsabilità se deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti del collegio.
2476 III co. c.c. SRL Il Collegio Sindacale può, in virtù del richiamo delle norme sulle Spa di cui all’art IV co. c.c., esercitare l’azione sociale di responsabilità. Dibattuta la facoltà di agire in via d’urgenza la revoca degli amministratori ex 2476 III co. in alternativa al 2409 c.c. (v. Trib. Milano e Cass. civ. Sez. I, , n. 403 ).
IL CONTROLLO CONTABILE 2409 BIS Demandata a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell’apposito registro Possibile demandarla al collegio sindacale solo nelle Spa chiuse, non tenute al bilancio consolidato di gruppo e nelle srl.
IL CONTROLLO CONTABILE D.Lvo. 39/2010 Art. 11 Principi della revisione sono quelli dell’ art. 26, §1 e 2 della Direttiva 2006/43/CE; Specifica disciplina delle deontolgia e riservatezza dei Revisori (art. 9); Specifica disciplina Indipendenza ed Obiettività dei Revisori (art. 10); Specifica disciplina del conferimento, revoca, dimissioni e decadenza dal rapporto dei Revisori (art. 13); Specifica disciplina della Responsabilità dei Revisori (art. 15) Obbligo di redazione della Relazione di Revisione e Giudizio sul Bilancio e verifica regolare tenuta contabilità sociale (art. 14).
RESPONSABILITA’ SINDACIESCLUSIVA Se agiscono in modo difforme ai canoni di diligenza previsti Danno per la società CONCORRENTE Violazioni o gravi irregolarità amministratori Danno per la società Violazione del dovere di vigilanza da parte dei sindaci Danno per la società
Responsabilità Esclusiva Violazione del dovere di attestare il vero nell’attività di vigilanza e nelle sue risultanze (reato ex art c.c. false comunicazioni sociali) Violazione dovere di riservatezza (rilevanza penale ex art. 622 c.p. per violazione segreto professionale e deontologica)
RESPONSABILITA’ CONCORRENTE ( CASS. CIV. 1308/’13) ATTO DI MALA GESTIO DEGLI AMMINISTRATORI DANNO PER LA SOCIETA’ NESSO CAUSALE TRA MALA GESTIO E DANNO PROVA CHE IL DANNO NON SI SAREBBE VERIFICATO SE I SINDACI FOSSERO INTERVENUTI
CASI CONCRETI
Grazie, vi siete meritate la pausa caffè!!!!!!!