Garda, 29 settembre /2 ottobre 2011 a cura del dr. Paolo Quarto SIMET- Sindacato Medici del Territorio - XXII Congresso Nazionale aggiornamenti previdenziali
omogeneizzazione al sistema INPS - D. lvo. 503/1992 (riforma Amato) - Leggi finanziarie 1993,1994, L. 335/1995 (riforma Dini) - L. 243/2004 (riforma Maroni) - L. 247/2007 (riforma Damiano) - L. 133/ L. 102/ L. 122/ L. 183/ L. 111/ L. 148/2011 sistema previdenziale INPDAP identici, a regime, nel normativa ex C.P.S. modificata da
gestione a ripartizione - ex C.P.S 8,85% (+1% su retribuzione oltre il tetto pensionistico ) - T rattamento F ine S ervizio 2,5% - Fondo credito 0,35% - ONAOSI 0,34% o 0,38% trattenute a carico dipendente con i contributi degli attivi si pagano le pensioni sistema INPDAP
posizione e anzianità contributiva individuale per il diritto e l’entità delle prestazioni contributi versati da ASL contributi ricongiunti contributi di riscatto eventuali operazioni volontarie incremento posizione + + INPDAP
RISCATTI * corsi laurea, specializzazione, dottorati ricerca servizi Stato e Enti pubblici servizio leva o richiamo * periodi iscrizione Albo o tirocinio (se richiesti per l’assunzione) * periodi interruzione o sospensione rapporto (aspettative, studio, famiglia max 3 anni) * periodi formazione professionale (per assunzione o progressione carriera) * periodi astensione facoltativa maternità (prima del servizio) periodi successivi al i riscatti aumentano l’anzianità utile per il diritto e la misura della pensione INPDAP
tra le Casse INPDAP dall’ INPS all’INPDAP RICONGIUNZIONI legge 29/1979 gratuite costo al 50% costo intero legge 45/1990 trasferimento di posizione cessata a posizione attiva presso altra Gestione INPDAP dai Fondi speciali ENPAM all’INPDAP
riscatti e ricongiunzioni INPDAP: finalità e effetti più anni per raggiungimento requisiti minimi recupero IRPEF ( fino al % + addizionali) per accedere al “calcolo retributivo” (o aumentarlo, in base alla collocazione temporale dei periodi) più anni per calcolo “retributivo” o più contributi per il montante contributivo 1 INCREMENTO NUMERO ANNI UTILI A PENSIONE 2 INCREMENTO MISURA PENSIONE 3 POSSIBILITA ANTICIPARE PENSIONE 4 DEDUCIBILITA FISCALE CONTRIBUTI VERSATI
pensioni di vecchiaia pensioni con 40 anni utili pensioni anticipate o di anzianità Requisiti per maturare la pensione INPDAP
requisiti pensionamento vecchiaia (dipendenti pubblici) etàcontribuzione 20 anni legge 122/2010 legge 102/2009
quota età + 36 contr.ne o 61 età + 35 contr.ne quota età + 36 contr.ne o 61 età + 35 contr.ne quota età + 36 contr.ne o 62 età + 35 contr.ne oppure a qualsiasi età: con 40 anni di contribuzione finestra mobile requisiti pensioni di anzianità (anticipate) legge 247/2007 dal 1° gennaio anni e 1 mese dal 1° gennaio anni e 2 mesi dal 1° gennaio anni e 3 mesi + finestra mobile finestra mobile + + art. 18, comma 22 ter - L 111/2011
a 57 anni, percentuale del montante pari a 4,419% - 57 anni di età - 35 anni di contribuzione requisiti pensionamento (alternativa per le donne lavoratrici) riforma l. 243/2006 INPDAP pensioni di anzianità con opzione per calcolo “contributivo” se finestra mobile individuale +
finestre (semestrali e trimestrali ) eliminate eliminate per chi matura i requisiti dal 2011, sostituite da pensioni di vecchiaia pensioni con 40 anni pensioni di anzianità legge 122/2010
decorrenza pensioni (di anzianità, di vecchiaia o con 40 anni ) 12 mesi di attesa esempi requisiti completati il 23 marzo 2012 decorrenza pensione: 1° aprile 2013 raggiungimento requisiti di età o di contribuzione dal 1° gennaio 2011 requisiti completati il 31 luglio 2011 decorrenza pensione: 1° agosto 2012 finestra mobile individuale legge 122/2010
superata la propria “finestra”, non si deve attendere altra finestra si sceglie il mese di cessazione, tenendo conto del periodo di preavviso contrattuale alla ASL
requisiti anagrafici sistema pensionistico italiano a partire dal 2013 (già 2015), i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico sono adeguati all’incremento della speranza di vita con riferimento al quinquennio precedente attuazione con apposito regolamento ministeriale in sede di prima applicazione l’incremento non potrà superare i tre mesi art. 22 ter, comma 2 - Legge 102/2009 art. 18, comma 4 - Legge 111/2011
adeguamento requisito di età accertamento ISTAT incremento aspettativa vita Decreto direttoriale (Ministeri Economia e Lavoro) ogni 3 anni per adeguare i requisiti di età prima applicazione nel 2013: incremento non superiore a tre mesi art 12 comma 12 sexies Legge 122/2010 seconda applicazione nel 2016 art. 22 ter, comma 2 - Legge 102/2009 art. 18, comma 4 - Legge 111/2011
età pensione di anzianità età pensione di vecchiaia Incremento Istat speranza vita 2 mesi esempi ?
limite massimo età pensionabile dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN 70° anno ma non oltre art. 23 (età pensionabile dirigenti medici SSN) Legge 183/2010: deleghe al governo in materia di lavori usuranti, riorganizzazione Enti, ecc.ecc. 40 anni servizio effettivo 65 anni o su istanza interessato (modifica l’art 15 nonies D. lvo 502/1992) retroattività al 31 gennaio 2010
calcolo della pensione
sistemi di calcolo della pensione dopo la legge 335/1995 ( riforma Dini ) almeno 18 anni di contribuzione al meno di 18 anni di contribuzione al senza anzianità contributive prima del 1996 *retributivo: pensione basata su retribuzione ultima e media, alla cessazione del servizio *contributivo, pensione basata su montante contributi rivalutati versati dopo il 1996 *misto retributivo- contributivo
almeno 18 anni di contribuzione entro il 1995 quota a quota b calcolo misto soltanto quota c nessun anno di contribuzione prima del 1995 calcolo contributivo anzianità contributiva inizio contribuzioni almeno dal 1° o con periodi precedenti riscattati QUOTE DI PENSIONE meno di 18 anni di contribuzione prima del 1995 quota a quota b quota c dovunque esse siano calcolo retributivo integrale, anche per anni successivi
come si calcolano le percentuali di pensione per la quota A e la quota B % ,5% 38,8% 40,2% 41,7% 43,3% 45,0% 46,8% 48,7% 50,7% 52,8% 55.0% 57,3% 59,7% 62,2% 64,8% 67,5% 70,3% 73,2% 76,2% 79,3% 82,5% 85,8% 89,2% 92,7% 96,3% 100 % per gli anni utili fino al aliquote tab. A L.965/1965 anni utili per gli anni dopo il 1994 aliquota massima per anno 2% come per l’INPS calcolo retributivo tab. A L. 965
calcolo integralmente retributivo media retribuzioni ultimi 10 anni, con riduzioni tetto pensionistico
media retribuzioni ultimi 10 anni, con riduzioni tetto pensionistico a calcolo contributivo calcolo misto: retributivo e contributivo
a calcolo integralmente contributivo senza periodi utili ante 1996
trattamento fondamentale (ultimo alla cessazione senza penalizzazioni tetto) stipendio indennità spec.tà medica- veterinaria indennità esclusività retrib.ne posizione unificata retrib.ne posizione aziendale assegno personale indennità struttura complessa trattamento fondamentale + ogni altro emolumento (retribuzioni risultato, straordinari, indennità ecc.) media ultimi 10 anni (con penalizzazioni su fasce eccedenti tetto)
trattamento fondamentale senza penalizzazioni tetto pensionistico retribuzione per la quota A: ultima alla cessazione del servizio dopo la riduzione su fasce eccedenti tetti pensionistici retribuzione per la quota B: media tra retribuzioni rivalutate ultimi 10 anni
quote di pensione A e B a calcolo retributivo retribuzione pensionabile esempio ultimo stipendio % maturata in base agli anni per la quota A per la quota B (72.456,00) media retribuzioni rivalutate, ridotta su fasce eccedenti tetti pensionistici calcolo pensioni INPDAP quote B1 e B2
sistema di calcolo contributivo pensione (quota C) anni contributivi dal inizio contribuzioni dopo il 1995 senza periodi precedenti riscattati 1996 contribuzione annua montante contributivo rivalutato 33% della retribuzione annua rivalutazioni in base a variazioni quinquennali Prodotto Interno Lordo 1997 contribuzione annua + rivalutazione PIL 1998 contribuzione annua + rivalutazione PIL 1999 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2000 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2001 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2002 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2004 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2003 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2005 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2006 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2007 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2008 contribuzione annua + rivalutazione PIL all’età di 65 anni X 6,136% = pensione annua contributiva , contribuzione annua montante contributivo x percentuale età
1996 contribuzione annua montante contributivo rivalutato 33% delle retribuzioni annue rivalutazioni in base a variazioni quinquennali PIL quote pensioni a calcolo contributivo 1997 contribuzione annua + rivalutazione PIL 1998 contribuzione annua + rivalutazione PIL 1999 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2000 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2001 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2002 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2003 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2004 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2005 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2006 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2007 contribuzione annua + rivalutazione PIL 2008 contribuzione annua + rivalutazione PIL esempio all’età di 65 anni X 5,62% = pensione annua contributiva , contribuzione annua + rivalutazione PIL
quote pensioni a calcolo contributivo montante contributivo rivalutato coefficiente di trasformazione età quota pensione annua contributiva montante contributivo rivalutato coefficiente di trasformazione età quota pensione annua contributiva ,42 x 5,62% = ,14
liquidazioni fine rapporto dipendenti pubblici TrattamentoFine Servizio -TFS TrattamentoFine Rapporto -TFR assunti fino al 31 dicembre 2000 assunti dal 1° gennaio 2001
un 15° per anno utile dell’ 80% della retribuzione annua alla cessazione attività Trattamento Fine Servizio - TFS contributo all’ex INADEL : 6,10% (2,5% trattenuto + 3,6% a carico ASL) misura dell’indennità ESEMPIO: - retribuzione annua ultimi 12 mesi € , % della retribuzione € ,00 - 1/15° (64.000,00 :15) € 4.266,67 - anni utili: 38 TFS = 38 x € 4.266,67 = € ,33
- accantonamenti - rivalutati annualmente con il 75% della variazione ISTAT, aumentata dell’ 1,5% 6,91% della retribuzione annua adesione volontaria ai FONDI PENSIONE per dipendenti assunti dal trattenuta di invarianza stipendiale pari al 2,5% Trattamento Fine Rapporto - TFR (ex art c.c.) che hanno il TFR Per i dipendenti pubblici che hanno il TFR deve ancora essere emanata una specifica normativa in ordine al silenzio assenso per i conferimento del TFR ai Fondi Pensione
liquidazioni dipendenti pubblici (già con diritto a TFS) TFS in due quote : 1^ quota TFS su anzianità fino al ^ quota TFS per gli accantonamenti 6,91% degli anni dal 2011 in poi rateizzazione in 3 anni indennità eccedenti i ,00 euro lordi TFS e TFR D.L 78/2010 convertito L. 122/2010 TFS,TFR, indennità di anzianità ecc. dipendenti pubblici
liquidazioni fine rapporto dipendenti pubblici dopo il 2010 D.L 78/2010 convertito L. 122/2010 +
nonostante la modifica dal 2010 del calcolo, rimangono invariati i benefici fiscali del TFS
rateazione importo TFS,TFR, indennità equipollenti dipendenti pubblici fino a ,00 euro lordi tra ,00 e ,00 euro lordi oltre ,00 euro lordi pagamento nei termini consueti: - 6 mesi per cessazioni limiti di età o servizio - 24 mesi per pensionati di anzianità euro dopo 12 mesi dalla prima data di decorrenza del pagamento ulteriore eccedenza dopo 12 mesi dalla seconda data di decorrenza del pagamento art 1, comma 22 L. 148/2011
Pagamento in tre rate 1^ rata ,00 euro lordi (settembre 2013) 2^ rata ,00 euro lordi (settembre 2014) 3^ rata ,01 euro lordi (settembre 2015) totale ,01
PENSIONI A SUPERSTITI di reversibilità o indirette Requisito minimo: 15 o 5 anni di ti (di cui 3 nell’ultimo quinquennio) PENSIONI A SUPERSTITI di reversibilità o indirette quando non ci sono né coniuge né orfani figli: fino a 26 anni se studenti, in corso legale, non lavoratori
PENSIONE A SUPERSTITI ( di reversibilità o indiretta) quota della pensione non cumulabile con redditi oltre : 3 minimi INPS25% 4 minimi INPS40% 3 minimi INPS50% stipendio, pensione propria, immobili 60% ridotto a 45% 36% 30% INPDAP CONIUGE SOLO senza redditi propri 60% CONIUGE SOLO con redditi propri minimi INPS volte ,68 4 volte ,24 5 volte ,80
PENSIONE al coniuge superstite nei casi di 1 matrimonio contratto oltre i 70 anni 2 differenza età coniugi superiore a 20 anni 3 assenza di figli minori o inabili con diritto a pensione pensione reversibilità ridotta -10% ad anno mancante a 10 anni di durata del matrimonio ESEMPIO: matrimonio durato 5 anni e 6 mesi 10 anni – 5,5 anni durata = 4,5 x 10%= 45% 45% x 60% = -27% Reversibilità 60% - 27% = 33% art 18, comma 5 L. 111/2011 dal 2012
sistema di perequazione automatica annuale adeguamento soltanto monetario applicata in misure decrescenti su fasce della pensione rapportate a multipli di minimi INPS In base alla variazione annuale dell’indice del costo della vita pensioni INPDAP e INPS dal 1992: D.L.vo 503/1992 Le fasce sono state cambiate nel corso degli anni in base alle disponibilità finanziarie
perequazione automatica annuale pensione al 100% : fino a importo pari a 3 minimi INPS (1.402,29) al 90% : sulla parte tra 3 e 5 minimi INPS (2.337,15) al 75%: sulla parte eccedente (oltre 2.337,15) variazione ISTAT
perequazione automatica annuale pensione al 100% : fino a importo pari a 3 minimi INPS (1.402,29) al 90% : sulla parte tra 3 e 5 minimi INPS (2.337,15) variazione ISTAT pensioni fino a 2.337,15 al 70% : fino a importo pari a 3 minimi INPS (1.402,29) nulla : sulla parte eccedente pensioni oltre 2.337,15 art 18, comma 3 L. 111/2011 per gli anni 2012 e 2013
perequazione automatica annuale variazione ISTAT ,5% al 100% : fino a importo pari a 3 minimi INPS (1.402,29) al 90% : sulla parte tra 3 e 5 minimi INPS (2.337,15) pensioni fino a 2.337,15 al 70% : fino a importo pari a 3 minimi INPS (1.402,29) nulla : sulla parte eccedente pensioni oltre 2.337,15 circa 56 euro mensili di incremento lordo circa 24 euro mensili di incremento lordo
contributo di perequazione su pensioni oltre i ,00 euro lordi art 18, comma 22bis L. 111/2011 da agosto 2011 al 2014 tra ,00 e ,00 euro lordi oltre ,00 euro lordi contributo del 5% contributo del 10%
riforme ENPAM perché ?
legge 296/2006 obbliga Enti privatizzati a garantire la stabilità dei Fondi gestiti per almeno 30 anni D. M. 29 novembre 2007 criteri di redazione bilanci tecnici attuariali per verifica stabilità
saldo previdenziale contributi - prestazioni saldo totale tutte le entrate - tutte le uscite saldo complessivo compreso il patrimonio (riserve tecniche)
possibili interventi e modifiche delle normative per tutti i Fondi 1 aumento età di vecchiaia a anni 2 conseguente riduzione benefici oltre 65 anni 3 revisione coefficienti riduzione pensioni anticipate 4 revisione coefficienti calcolo contributi di riscatto incremento graduale per il Fondo Generici * aumento graduale dell’aliquota contributiva (in sede di ACNL) * riduzioni graduali, programmate, del rendimento, per anzianità contributive future principio del “pro rata temporis” ??
Iter modifiche regolamentari 1formulazione proposte modifiche 2valutazioni attuariali 3deliberazioni Comitati consultivi 4deliberazione Consiglio di Amministrazione 5approvazione Ministeri vigilanti
art 18, comma 11 L. 111/2011 contributo sul reddito libero professionale pensionati Enti privatizzati aliquota contributiva non inferiore al 50% della ordinaria Fondo Generale - quota B 6,25% ?
interpretazione art 2 comma 26 Legge 335/1935 contributo all’INPS - Gestione separata con attività lavoro autonomo non subordinate a iscrizione Albo esclusivamente da soggetti o con attività non soggette a contribuzione proprio Ente art 18, comma 12 L. 111/2011 i medici, per attività medica verseranno solo all’ENPAM