2 Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato “finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani” Durante il.

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2 Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato “finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani” Durante il periodo di formazione le parti non possono recedere dal contratto se non per giusta causa o giustificato motivo Al termine del periodo di formazione le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’art del Codice Civile, con preavviso decorrente da tale termine (durante il preavviso continua a trovare applicazione il contratto di apprendistato) In caso di mancato esercizio del recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO (D.lgs. 167/2011)

3 APPRENDISTATO per la qualifica e per il diploma professionale giovani dai 15 ai 25 anni da compiere Qualifica o Diploma professionale APPRENDISTATO professionalizzante (o contratto di mestiere) giovani dai 18 ai 29 anni Qualifica professionale a fini contrattuali APPRENDISTATO di alta formazione e ricerca (“Alto apprendistato”) giovani dai 18 ai 29 anni Laurea, Master, Dottorato di ricerca DESTINATARI FINALITA’ LE TRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

4 Disciplina generale del contratto ( nel rispetto dei principi direttivi dell’art. 2 del Testo Unico) Contrattazione collettiva (Accordi Interconfederali o CCNL ) Formazione tecnico- specialistica art. 4 (2° livello) Contrattazione collettiva (anche territoriale o aziendale) Profili formativi dell’Apprendistato art. 3 (1° livello) Formazione di base e trasversale nell’Apprendistato professionalizzante art 4 (2° livello) Certificazione delle competenze Regioni LA DIVERSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE per le TRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

5  Per le aziende con almeno 10 lavoratori, dall’1/1/2013 il numero massimo di apprendisti assumibili, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, passa da un rapporto di 1 a 1 (100%) ad un rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio  Per le aziende con meno di 10 lavoratori, tale rapporto rimane di 1 a 1  Se i lavoratori qualificati o specializzati sono meno di tre, o non ve ne sono, si possono assumere apprendisti in numero non superiore a tre NUMERO MASSIMO DI ASSUNZIONI IN APPRENDISTATO

6  Testo Unico Apprendistato  prevede la possibilità di assumere apprendisti anche “indirettamente, per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro”  Legge n. 134/2012, di conversione del c.d. “Decreto Sviluppo”  ha previsto la possibilità di ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti in apprendistato  Legge di Riforma del Lavoro  dal 1° gennaio 2013, ha escluso la possibilità di “assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato” APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (art. 3 D.lgs. 167/2011) DISCIPLINA REGIONALE

TITOLI CONSEGUIBILI Qualifica professionale Diploma professionale (non ancora disciplinato dalla Regione) APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (art. 3 D.lgs. 167/2011) ETA’ Dai 15 ai 24 anni e 364 gg DURATA Non superiore a 3 anni per Qualifica Non superiore a 4 anni per Diploma In considerazione della qualifica o del diploma da conseguire 8 La componente formativa del contratto termina contestualmente all’acquisizione della qualifica professionale

La contribuzione a carico dei datori di lavoro ridotta al 10% della retribuzione imponibile Dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016 sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo, in aziende con meno di 10 dipendenti Escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP le spese sostenute per la formazione degli apprendisti Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla Qualifica che sarà conseguita al termine della componente formativa, con applicazione del trattamento retributivo corrispondente al livello inferiore applicato o, in alternativa, con percentualizzazione della retribuzione La retribuzione dell’apprendista è ulteriormente ridotta del 25% per i lavoratori minorenni e del 20% per i maggiorenni lungo tutta la durata della componente formativa, rispetto all’importo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento dell’impresa per le assunzioni in apprendistato professionalizzante (art. 4 del D. Lgs. 167/2011) CONVENIENZE PER LE IMPRESE

10 Al fine di favorire il successo formativo dell’apprendista è previsto un incentivo alla partecipazione del valore di € 1.500,00 da erogare per ogni singola annualità L’incentivo viene riconosciuto a condizione che l’apprendista abbia frequentato almeno i 3/4 delle ore di formazione strutturata AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE INCENTIVI ALLA PARTECIPAZIONE

Possono assumere con contratto di apprendistato per la qualifica professionale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 167/2011 le imprese di tutti i settori economico-produttivi QUALI IMPRESE POSSONO ASSUMERE

Le assunzioni mediante il contratto di apprendistato per la qualifica possono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE per le qualifiche contrattuali riconducibili alle figure di qualifica di IeFP, CERTIFICABILI nella Regione Piemonte che ad oggi sono 37. FIGURE DI QUALIFICA DI IeFP CERTIFICABILI

13 Le imprese che assumono giovani con questo contratto di apprendistato, fanno riferimento ai soggetti attuatori individuati nelle aree territoriali in cui sono presenti le sedi di lavoro degli apprendisti L’iscrizione degli apprendisti presso il soggetto attuatore avviene in automatico sul sistema informativo “Gestione apprendistato” al momento della comunicazione di assunzione effettuata on line dall’impresa Il soggetto attuatore, entro 30 giorni dalla data di assunzione dell’apprendista redige, con l’ausilio del tutore aziendale, il PFI contrattuale cui segue la predisposizione del PFI di dettaglio annuale Iscrizione degli apprendisti presso i soggetti attuatori ISCRIZIONE DEGLI APPRENDISTI

Prima di assumere ai sensi dell’art. 3 si consiglia di contattare il soggetto attuatore dell’area territoriale di riferimento per verificare: la possibilità di ricondurre la Qualifica contrattuale dell’apprendista ad una delle figure di Qualifica certificabili in Regione Piemonte, pena la non validità del contratto di apprendistato; definire la durata del percorso formativo (annuale, biennale, triennale) al fine di riconoscere eventuali crediti formativi dell’apprendista AVVERTENZE PER LE IMPRESE

Area 4 TO Area 1 Nord Area 3 Sud-Ovest Area 2 Sud-Est Area Nord: capofila dell’ATS --> ENAIP Area Sud-Est: capofila dell’ATS --> CASA DI CARITÀ Area Sud-Ovest: capofila dell’ATS --> CNOS Area TO: capofila dell’ATS --> IMMAGINAZIONE E LAVORO SOGGETTI ATTUATORI DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

TIPOLOGIE DI PERCORSI FORMATIVI I percorsi triennali sono rivolti a soggetti in possesso della sola licenza media e che sono privi di esperienza lavorativa nell’ambito dell’area professionale di riferimento I percorsi biennali sono rivolti a soggetti in possesso della licenza media, che hanno frequentato con successo almeno un anno di scuola superiore o percorsi di IeFP coerenti con la figura di assunzione dell’apprendista, e/o con esperienza lavorativa nell’ambito dell’area professionale di riferimento I percorsi annuali sono rivolti a soggetti in possesso della licenza media, che hanno frequentato con successo almeno due anni di scuola superiore o percorsi di IeFP coerenti con la figura di assunzione dell’apprendista, e/o con esperienza lavorativa nell’ambito dell’area professionale di riferimento 16 Sulla base del percorso scolastico-formativo svolto e delle competenze acquisite in ambito lavorativo possono essere riconosciuti all’apprendista crediti in ingresso, e pertanto possono essere inseriti in un percorso formativo triennale, biennale o annuale.

17 Tipologie di percorsi Formazione strutturata presso Agenzia Formativa (ore per ogni annualità) Formazione strutturata presso l’Impresa (ore per ogni annualità) Formazione non strutturata presso l’Impresa (ore per ogni annualità Percorsi di qualifica per giovani in obbligo formativo (15-18 anni) Le regole valgono per tre anni (anche se sopraggiunge la maggiore età) Percorso triennale Percorso biennale Percorso annuale Percorsi di qualifica per giovani maggiorenni (18-25 anni da compiere) Percorso triennale Percorso biennale Percorso annuale ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI

DOVE SI SVOLGE LA FORMAZIONE DI OGNI APPRENDISTA SOGGETTO ATTUATORE Eroga in modalità di formazione d’aula IMPRESA La formazione erogata all’interno dell’impresa è co-gestita dal soggetto attuatore e dall’impresa stessa e si divide in Competenze di base Competenze professionali comuni FORMAZIONE STRUTTURATA finalizzata all’acquisizione di FORMAZIONE STRUTTURATA Deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati e deve essere intenzionale per chi apprende FORMAZIONE NON STRUTTURATA Svolta on the job finalizzata all’acquisizione di Competenze professionali specifiche Tutta l’attività formativa strutturata e non strutturata degli apprendisti deve essere tracciata nei registri: elettronico e cartaceo AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE SERVIZI FORMATIVI – MODALITA’ DI EROGAZIONE

19 Gli apprendisti devono frequentare la totalità delle ore di formazione previste Le assenze per cause contrattualmente previste, e quindi imputabili esclusivamente agli allievi, devono essere debitamente documentate. Per le assenze giustificate devono essere programmate, dal soggetto attuatore, azioni di recupero finalizzate alla realizzazione del totale delle ore previste RECUPERI La formazione dell’apprendista è obbligatoria anche nel caso abbia già frequentato precedenti corsi in apprendistato

SCADENZA BANDO 31/12/2012 Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato Contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale € ,00 Sono ammissibili a contributo i contratti sottoscritti a partire dal 30/11/2011 (in attesa di modifica) INCENTIVI PROGRAMMA AMVA

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D.lgs. 167/2011) DISCIPLINA REGIONALE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D.lgs. 167/2011) TITOLI CONSEGUIBILI Qualificazione ai fini contrattuali ETA’ DURATA ANNI (17 per soggetti in possesso di qualifica professionale D.lgs. 226/2005) In ragione dell’età e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire Non superiore a 3 anni Non superiore a 5 anni per le figure professionali dell’artigianato (interpello n. 40/2011 “figure professionali dell’artigianato” sono tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano che non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani)

Durata della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali Per gli apprendisti in possesso di crediti formativi permanenti sulla sicurezza*, la durata della UF1 è ridotta di 4 ore. * Crediti relativi alla formazione generale sulla sicurezza prevista dall'Accordo tra il MLPS, il Ministro della Salute, le Regioni e le PA di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La durata della formazione si differenzia in relazione al livello di scolarità degli apprendisti così come di seguito riportata: Livello di scolaritàDurata Unità Formative Obbligatorie Unità Formative Apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza media 120 ore UF1 UF2 a scelta tra UF3 a UF10 Apprendisti in possesso di qualifica o diploma 64 ore UF1 UF2 a scelta tra UF3 a UF10 Apprendisti in possesso di laurea 40 ore UF1 UF2 UF1 16 ore + UF2 24 ore DURATA CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE

UNITA’ FORMATIVE UF1: Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro UF2: Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva UF3: Imparare a imparare (può essere fatta presso l’impresa per una durata massima di 40 ore) UF4: Comunicazione nella madrelingua UF5: Comunicazione nelle lingue straniere UF6: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia UF7: Competenza digitale UF8: Competenze sociali e civiche UF9: Spirito di iniziativa e imprenditorialità UF10: Consapevolezza ed espressione culturale Competenze chiave individuate dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 UF1 e UF2 sono obbligatorie per tutti

UNITA’ FORMATIVA 3 L’operatore di formazione è responsabile dell’impostazione didattica del percorso e deve mettere a disposizione del tutore aziendale strumenti e metodologie CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA IN IMPRESA progettata e pianificata per l’apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende svolta in ambienti organizzati e strutturati in relazione alle mansioni dell’apprendista caratterizzata da esiti verificabili

26 CONTRATTAZIONE PP.SS.REGIONIDOVE SI SVOLGE Disciplina generale del contratto (nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 2 del T.U.) Accordi interconfederali o CCNL Offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di COMPETENZE DI BASE e TRASVERSALI (per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nell’arco del triennio) Presso le Agenzie Formative Accreditate (UF3 può essere erogata all’interno dell’Impresa) Durata del contratto (massimo 3 anni, ovvero 5 per le figure professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano) Accordi interconfederali o Contratti collettivi Durata e modalità di erogazione della FORMAZIONE DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE Accordi interconfederali o Contratti collettivi Certificazione delle competenze Acquisite dall’apprendista Presso le Imprese Standard professionali di riferimentoCCNL COMPETENZE DEL PERCORSO FORMATIVO: OFFERTA PUBBLICA E IMPRESA

Piano Formativo individuale regionale Nel Piano formativo individuale regionale vengono indicate le competenze che l’apprendista deve acquisire mediante la formazione di base e trasversale, tecnico- professionale e specialistica (secondo le indicazioni della contrattazione collettiva di riferimento) entro il termine del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato. Il Piano formativo individuale regionale può essere adottato, dalle imprese, in mancanza o in alternativa ai moduli e ai formulari eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di riferimento dell’impresa. OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA Il Piano formativo individuale regionale deve essere compilato entro 30 giorni dalla stipula del contratto

I tutori aziendali devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti - almeno 3 anni di esperienza professionale - almeno 1 anno di esperienza come formatori in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all’interno dell’impresa - avere svolto le funzioni di tutore aziendale per apprendisti formati secondo le metodologie già disciplinate dalla D.G.R. n del 29/12/2008 s.m.i. e resa operativa mediante le Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali approvate con D.D. n. 828 del 28/12/2010 nell’ambito del Coordinamento Istituzionale Regione-Province, con particolare riferimento alla modalità di “formazione in impresa” TUTORE AZIENDALE

AUTOCERTIFICAZIONE CAPACITA’ FORMATIVA IMPRESA Le imprese che erogano autonomamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono autocertificare il possesso degli “standard minimi” necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo L’autocertificazione della capacità formativa deve essere effettuata mediante l’utilizzo della procedura informatizzata (compilazione del Modello A) prevista con Deliberazione n del 23/07/2007 L’impresa che ha autocertificato la propria capacità formativa può, comunque, avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata L’autocertificazione della capacità formativa deve essere fatta una sola volta. L’autocertificazione è valida anche per successive assunzioni con contratto di apprendistato

30 ASPETTI SANZIONATORI NEL CASO NON VENGA EROGATA LA FORMAZIONE  Nel caso di inadempimento nella erogazione della formazione è responsabile esclusivamente il datore di lavoro. La sanzione applicata è pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione  Qualora durante una visita ispettiva emerga un inadempimento nell’erogazione della formazione si adotta un provvedimento di «disposizione» ai sensi del Dlgs 124/2004, assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere

31 Somma stimata in € ,00 Nel caso in cui si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti, mediante specifici atti, e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari, la Regione ha facoltà di integrare le risorse sopra indicate POR-FSE Ob. 2, Asse I e risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione FONTE FINANZIAMENTO DOTAZIONI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

INCENTIVI NAZIONALI – PROGRAMMA AMVA SCADENZA BANDO 31/12/2012 Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere € ,00 Sono ammissibili a contributo i contratti sottoscritti a partire dal 30/11/2011

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA RICERCA (art. 5 D.lgs. 167/2011)

TITOLI CONSEGUIBILI Master di I e II livello Dottore di ricerca APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (art. 5 – D.Lgs. 167/2011) ETA’ ANNI DURATA Non superiore a 2 anni per Lauree Magistrali, Master di I e II livello Non superiore a 3 anni per Lauree triennali In considerazione del titolo da conseguire (e tutte aumentabili di 6 mesi) REGOLAMENTAZIONE Demandata a Regioni ovvero intese ad hoc impresa/Ateneo in assenza di regolamentazione Laurea triennale e magistrale Non superiore a 4 anni per Dottori di ricerca In Piemonte, in accordo con PPSS e Istituzioni Universitarie attraverso Protocolli d’intesa

35 IMPRESA ATENEI definizione del modello organizzativo piano formativo individuale erogazione delle attività formative certificazione PROCESSO DI INTERAZIONE

36 Attività realizzata o avviataImprese coinvolte Apprendisti 38 Master Universitari Dottorati di ricerca Laurea Specialistica1 5 Percentuale di successo formativoTrasformazione del contratto 94% 100% I NUMERI DELLA SPERIMENTAZIONE

INCENTIVO ECONOMICO ALL'ASSUNZIONE PREVISTO DAL PROGRAMMA FIxO "SCUOLA & UNIVERSITÀ" Per la stipula di contratti di Apprendistato di alta formazione e ricerca (per il conseguimento di uno qualsiasi dei titoli previsti), le imprese possono accedere un contributo pari a: € per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno; € per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale (per almeno 24 ore settimanali). La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: non oltre il 31/12/2012, salvo il caso di previo esaurimento delle risorse disponibili. L’ avviso è pubblicato in versione integrale sul sito di Italia Lavoro nella sezione bandi.

Realizzato in collaborazione con: Italia Lavoro – Azione PON 2012 – 2014 POT – Pianificazione Operativa Territoriale Piano di diffusione Apprendistato Regione Piemonte e Italia Lavoro