IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI webinar 30 marzo 2015 Diego Mazzotta
Nell’ambito di questa operazione, i Comuni dovranno approvare, nella stessa giornata, 1)in Consiglio Comunale, il rendiconto 2014 nel quale gli importi dei residui attivi e passivi al 31/12/2014 sono determinati nel rispetto del Tuel successivamente, 2) in Giunta comunale, previo parere dell’organo di revisione, trasmesso al Consiglio, il riaccertamento straordinario al 1/1/2015 degli stessi residui, nel rispetto della normativa del principio di contabilità finanziaria potenziata La mancata approvazione della deliberazione di riaccertamento straordinario è equiparata alla mancata approvazione nei termini di legge del bilancio di previsione, della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rendiconto di gestione; conseguentemente si avvierebbe la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del D.lgs 267/ Il riaccertamento straordinario dei residui
1) Si chiede, cosa significa "Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario"? Che dobbiamo fare la stampa definitiva da allegare a questa delibera di Giunta solo al 30/4? Mi sembra una modalità un pò ardua, visto che la delibera deve avere il parere dei Revisori; come consigliate di procedere? Non si possono bloccare i pagamenti? E poi chi ha pagato lo straordinario stipendi di dicembre a residuo, che deve fare? Rifare tutto, come dice la norma? Si rischia di essere sanzionati?! Si propone un possibile percorso, partendo dalle scadenze stabilite dalla normativa. Il 10 aprile la Giunta approva lo schema di rendiconto di gestione Il 30 aprile sempre la Giunta approva il riaccertamento straordinario dei residui, previo parere dei revisori. Il termine entro cui i revisori devono esprimere questo parere potrebbe essere connesso ad es. al termine stabilito nel regolamento di contabilità per le variazioni di bilancio. Diciamo 7 giorni. Quindi il 23 aprile il riaccertamento straordinario dovrebbe essere chiuso. Fino al 21/22 aprile si può pagare sui residui; dal 23 fino al 30 sui residui reimputati bisognerà sospendere i pagamenti in attesa dell’approvazione del riaccertamento da parte della Giunta. La finestra temporale di sospensione è limitata a questi 7/8 giorni. Dopo il 30, sugli ex residui passivi, ora reimputati, si potrà iniziare a pagare sulla competenza In generale, si consiglia di condividere il percorso di rendiconto/riaccertamento con l’organo di revisione, senza attendere la formalizzazione dei documenti. Relativamente alle spese di personale, il principio è stato aggiornato allo scopo di garantire continuità al calcolo delle spese di personale. Si consiglia di modificare/cancellare i mandati a suo tempo emessi in conto residuo, sostituendoli in competenza Non sono previste sanzioni specifiche 3 Domande
2) Dopo la data del riaccertamento straordinario dei residui, possiamo fare ancora pagamenti in conto residuo? Mi spiego meglio: Per una obbligazione giuridicamente perfezionata entro il 31 dicembre 2014 con esigibilità supponiamo ottobre 2015 posso gestirla ancora in conto residui oppure devo procedere alla reimputazione? Sembrerebbe che solo in caso di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31 dicembre 2014 ma con esigibilità successiva al 31 dicembre 2015 si debba procedere alla reimputazioni. se così non fosse occorrerebbe già fermarci dall'emissione mandati in conto residui per il tempo tecnico necessario a completare l'iter entro il 30 aprile 2015, il che comporterebbe notevoli problemi nel rispetto dei tempi di pagamento delle obbligazioni perfezionate e in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2015 Se esiste l’obbligazione giuridicamente perfezionata, con esigibilità ottobre 2015, la somma non può essere gestita a residui; deve essere cancellata al 1/1/2015 e reimputata al Sarà pagata a ottobre sulla competenza Nel caso fosse necessario pagare prima del 30/4, il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, punto 9.3, prevede espressamente che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario (con l’eccezione delle premialità e salario accessorio 2014 da pagare nel 2015). 4 Domande
La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività: 1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate (art. 183 comma 5, del TUEL vigente nel 2014) e determinazione delle corrispondenti quote vincolate del risultato di amministrazione al 1/1 2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze 3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione , distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo 5 Il riaccertamento straordinario dei residui
4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data 5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio ) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione , se approvato (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire: a) l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2015; b) l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi; 6 Il riaccertamento straordinario dei residui
c) l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione; d) l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate; e) l’applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell’eventuale risultato di amministrazione negativo; 7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni. 7 Il riaccertamento straordinario dei residui
L’attività degli uffici relativa al rendiconto 2014 Tuel e al riaccertamento straordinario 118/2011 è contestuale. Per ogni residuo passivo da confermare nel rendiconto 2014 ad esempio, sarà necessario procedere secondo diversi livelli di verifica 1) se esiste l’obbligazione giuridicamente perfezionata e l’importo è esigibile al 31/12/2014, la situazione rimane immutata e l’impegno rimane a residuo anche nel riaccertamento straordinario 2) se esiste l’obbligazione giuridicamente perfezionata, ma non sussiste l’esigibilità al 31/12/2014, il residuo deve essere cancellato al 1/1/2015 e reimputato negli anni 2015 e/o successivi in funzione dell’esigibilità della spesa. In pratica avviene uno spostamento dalla gestione residui alla gestione competenza dell’anno di reimputazione 3) se non esiste obbligazione giuridicamente perfezionata, e si tratta di residui passivi per impegni tecnici assunti legittimamente in base all’art. 183 comma 5 del Tuel in vigore fino al 31/12/2014, l’importo confermato nel rendiconto 2014 deve essere cancellato con il riaccertamento, indicando la natura della fonte di copertura (vincolo da legge, da trasferimenti, da debito, vincolati individuati dall’ente) 8 Il riaccertamento straordinario dei residui
4) per le opere pubbliche, è necessario verificare se esistono le condizioni del punto 5.4 del principio applicato della competenza finanziaria potenziata. La “prenotazione” dell’intero quadro economico e quindi, ai fini del riaccertamento straordinario, la reimputazione secondo esigibilità, è possibile, a) se è stato approvato un progetto e non sono state ancora avviate le procedure di affidamento dei lavori, ma ci sono impegni imputati secondo esigibilità relativi ad alcune spese del quadro economico progettuale ad es. lavori in economia, oneri per la sicurezza dei lavori (e quindi purchè non si tratti solo delle spese di progettazione, che non forniscono un ragionevole grado di certezza sull’attivazione del progetto) b) se sono state attivate le procedure di gara, anche in mancanza di impegni imputati secondo esigibilità all’interno del quadro economico. 5) Se i residui passivi fanno riferimento a impegni assunti negli anni precedenti al fine di consentire un “accantonamento contabile”, l’importo confermato nel rendiconto 2014 deve essere cancellato confluendo nelle quote accantonate del risultato al 1/1/ Il riaccertamento straordinario dei residui
3) Riaccertamento straordinario dei residui -i residui tecnici impegnati ai sensi comma 5 art. 183/ dlgs. 267/2000 vengono cancellati e devono essere tutti reimputati con fpv sui corrispondenti capitoli degli esercizi ? o possono essere eliminati e mandati in economia come avanzo destinazione investimenti in generale 4) Ente in armonizzazione dal 2015: poiché tra i residui tecnici sono presenti molti accantonamenti riferiti ad opere per cui sono stati approvati progetti preliminari per l'inserimento nell'elenco annuale OOPP, di fatto non impiegati per i vincoli del patto di stabilità: possono essere fatti confluire nell'A.A. vincolato in sede di riaccertamento? I residui rientranti nella tipologie evidenziate nelle domande devono essere cancellati, confluendo nell’avanzo vincolato o destinato a seconda delle modalità di finanziamento. 10 Domande
5) Il nostro comune è beneficiario di somme in parte finanziate dalla Ras e finalizzate all’avvio di “cantieri comunali per lo sviluppo dell’occupazione”. La situazione che si presenta è la seguente: residui anno 2013 € ,69 (fin. Ras non ancora erogato) residui anno 2012 € 7.488,27 (fin. Ras già incassato nel 2012) fondi comune anno 2013 € 1.194,67 (fondi comunali disponibili) € ,63. Il cantiere in argomento è stato avviato nel mese di febbraio del 2015 con relativa assunzione di personale a cui ad oggi è stata corrisposta una mensilità. Ai fini del riaccertamento straordinario dei residui si vorrebbero conoscere le modalità di imputazione: conservare i residui o procedere alla reimputazione? L’eventuale re imputazione nel 2015, che avverrebbe successivamente e comunque al momento dell’approvazione del bilancio di previsione, comporta una sospensione dei pagamenti? Grazie Il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, punto 9.3, prevede espressamente che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario (con l’eccezione delle premialità e salario accessorio 2014 da pagare nel 2015). Le eventuali reimputazioni di residui passivi e attivi operano immediatamente con la delibera di riaccertamento straordinario, all’interno della quale una componente necessaria è costituita dalla variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2015/2017 o, in caso di esercizio provvisorio, agli stanziamenti in corso di gestione. Il riaccertamento straordinario è effettuato anche in esercizio provvisorio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. 11 Domande
6) Come si gestiscono residui di straordinario del 2014 che si decide di non erogare per straordinari effettuati nel 2014 ma si vogliono riportare per utilizzo di ore nel 2015? Si elimina del tutto il residuo per poi ricalcolare il tutto nel 2015 oppure si trasporta l'impegno con il FVP? Se il lavoratore decide di usufruire di riposo in ore piuttosto che di percepire il pagamento delle prestazioni di straordinario 2014 effettuate, l’obbligazione giuridica perfezionata perde il suo «contenuto finanziario», evidenziato nel residuo passivo, e si trasforma. In questo caso il residuo passivo deve essere dunque eliminato. 7) Abbiamo ancora da pagare espropri di opere ultimate che sono a residui passivi. in sede di raccertamento straordinario come ci comportiamo Dal tenore della domanda sembra che gli espropri fossero già esigibili al 31/12/2014. In questo caso vanno mantenuti a residui passivi 12 Domande
8) Nel caso in cui, dopo il riaccertamento straordinario, il FCDE da accantonare nell'A.A sia di importo superiore all'avanzo stesso si determina un disavanzo. Cosa succede alla parte di avanzo che era stata vincolata per investimenti? 9) In presenza di un avanzo amministrazione minimo al , e a un eventuale disavanzo derivate dal riaccertamento straordinario dei residui come si concilia l'avanzo vincolato per la reiscrizione di poste passive nel bilancio 2015 Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite nel riaccertamento anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo a un disavanzo di amministrazione. Le parti vincolate non possono comunque essere sottratte dalla loro destinazione. 10) Abbiamo fra i residui passivi delle somme accantonate per concessioni di aree demaniali che vengono richieste dallo stato dopo diversi anni e i cui importi non sono precisamente quantificati. E' possibile reimputarli con il meccanismo del fpv ? Si consiglia di verificare la disciplina contenuta nell’atto di concessione, e verificare se ci sono scadenze annuali di pagamento, a prescindere dalla quantificazione annuale da parte dello Stato. Nel caso tale ricognizione fosse difficoltosa, si ritiene preferibile costituire un accantonamento a fondo rischi, cancellando i relativi residui. Si rischierebbe altrimenti una serie di reimputazioni negli anni non disponendo di notizie ragionevoli sull’esigibilità della spesa 13 Domande
11) VERIFICA STRAORDINARIA RESIDUI: Tra le somme iscritte a residuo ci sono i fondi legati al reimpiego dei contributi politiche sociali della Legge 328/00. I servizi sociali utilizzano tali fondi dopo il versamento da parte dell'Ente capofila e quindi fanno gli interventi utilizzando i residui passivi. Si chiede, pertanto, come comportarsi in sede di riaccertamento straordinario dei residui Dipenderà nel concreto dallo stato di attuazione dei procedimenti di spesa. Bisognerà valutare se l’amministrazione ha approvato al 31/12/2014 atti/provvedimenti amministrativi in base ai quali ha perfezionato l’obbligazione nei confronti di una o più controparti, creando un vincolo di indisponibilità delle somme, da destinare alla copertura degli oneri conseguenti; in questo caso, se le obbligazioni scadevano al 31/12/2014, gli importi rimangono a residuo, altrimenti si istituisce il FPV. Se le obbligazioni sono state o saranno pagate entro il 30/4, non sono/saranno soggette al riaccertamento. Se l'obbligazione non è giuridicamente perfezionata al 31/12/2014, il residuo viene cancellato e confluisce nelle quote vincolate del risultato di amministrazione. 14 Domande
12) Impegno di spesa per OIV anno L'attività però viene svolta sia nel 2014 che nel 2015 (per valutazioni). Si mantiene il residuo oppure si trasporta l'impegno con il FPV? Se viene effettuato il pagamento prima del riaccertamento straordinario, si mantiene il residuo (principio applicato 9.3). In caso contrario, il residuo passivo 2014 relativo a prestazioni 2015 deve essere cancellato. Le prestazioni rese nel 2015 devono trovare copertura con impegno di competenza ) In seguito all'emanazione del d.l. 16/2014 art. 7 l'ente dovra' restituire delle somme al ministero interno quali recupero su fondo di solidarieta' comunale 2013-ho chiesto e mi e' stata accolta, la possibilita' di rateizzare tale somma (dal 2014 al 2017). ho previsto ed impegnato l'intero importo nel devo reimputarlo negli anni in cui scadono le rate o posso mantenerlo tra i residui visto che sussiste il titolo giuridico e la scadenza iniziale era prevista per il 2014? La nuova esigibilità a seguito dell’accordo è spalmata su più anni. Il residuo passivo deve essere reimputato secondo scadenza 15 Domande
Il Comune presenta i seguenti dati di rendiconto 2014 secondo le regole Tuel Emolumenti fissi e/o continuativi del 2014 (stipendi e relativi oneri e irap, retribuzione di posizione, ecc.), pari a 81; Emolumenti premiali e di trattamento accessorio riferiti al 2014, liquidabili e pagabili nel 2015, pari a 20. Il rendiconto 2014 evidenzierà dunque il totale delle spese impegnate del personale (101), il pagato sulla competenza (81), e i residui passivi al 31/12/2014 (euro 20), destinati secondo il Tuel ad essere pagati nel 2015 in conto residui Le spese sono finanziate da euro 101 di entrate correnti. SPESE DI PERSONALE. RENDICONTO Il riaccertamento straordinario dei residui. Un esempio. Spese di personale 2014/2015, bilancio 2015, patto 2014/2015
“Contestualmente” alla determinazione secondo le regole Tuel, il Comune, con riferimento al 1/1/2015, deve eliminare il residuo passivo, che non corrisponde a obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, e reimputarlo (in questo caso) al Nel caso specifico, il residuo passivo di 20, regolarmente mantenuto al 31/12/2014, risulta esigibile secondo il nuovo ordinamento contabile nel 2015, e quindi deve essere cancellato come residuo iniziale, e reimputato sulla competenza La copertura della reimputazione sul 2015 viene garantita dal Fondo pluriennale vincolato, emerso come differenza tra cancellazione di residui passivi e residui attivi (in questo caso 20-0=20) 17 Il riaccertamento straordinario dei residui. Un esempio. Spese di personale 2014/2015, bilancio 2015, patto 2014/2015
SPESE DI PERSONALE. SITUAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 E DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI In termini di patto stabilità 2015, agli accertamenti di parte corrente 2015 dovrà essere detratto il FPV di spesa, la lettera c) nel nostro caso, e sommato il FPV di entrata, la lettera b) nel nostro caso 18 Il riaccertamento straordinario dei residui. Un esempio. Spese di personale 2014/2015, bilancio 2015, patto 2014/2015
14) Il nostro Comune ha aderito alla sperimentazione contabile dal 2014 ed ha effettuato lo scorso anno la revisione straordinaria dei residui. Alla luce di indicazioni e chiarimenti intervenuti successivamente, si chiede se sia possibile effettuare una seconda ed ultima revisione straordinaria nel Si richiamano le proposte normative di Anci del 20/3/2015, con riferimento al c.d. DL enti locali, e in particolare l’art. 25, che indicherebbe la possibilità di effettuare un nuovo riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015 anche agli enti sperimentatori. Link 19 Domande
15) Opera finanziata da Contributo Regionale nel 2014 (residuo A e P mantenuto nel 2014), verrà confermato solo se il progetto esecutivo viene approvato entro il 28 febbraio 2015, pena perdita contributo. Io non ho fatto in tempo a fare il consuntivo ed il riaccertamento straordinario per dare copertura al progetto con avanzo vincolato. E' giusto per applicare principi corretti creare un danno all'ente? 16) I Il Comune ha partecipato ad un bando della Regione per il finanziamento (melius, il cofinanziamento) di progetti in materia di attrattività turistica. Il progetto è stato finanziato e pertanto, nel rendiconto 2014, sulla base della recentissima deliberazione della Regione di concessione del finanziamento è stata accertata l'entrata prevista nel bilancio di previsione 2014 (entrata prevista con apposita variazione di bilancio del mese di novembre 2014) ed è stata impegnata la relativa spesa, sia quella correlata al contributo regionale che la quota di cofinanziamento a carico del Comune. Ora, in fase di riaccertamento straordinario dei residui, gli impegni non potranno essere mantenuti, in quanto non sorretti da un'obbligazione giuridica perfezionata. C'è però la necessità di dare avvio al progetto, al fine di rispettare il relativo cronoprogramma. Domanda: si chiede di conoscere come poter dare copertura finazianria agli atti che dovranno essere adottati, sia nelle more dell'approvazione del riaccertamento straordinario dei residui sia, una volta completato il riaccertamento straordinario dei residui. Quanto sopra atteso che l'approvazione del bilancio di previsione 2015 non è imminente. Nel caso l’esigibilità dell’entrata fosse antecedente a quella della spesa, si richiamano precedenti risponde relative all’utilizzo dell’avanzo vincolato a seguito del riaccertamento, anche in esercizio provvisorio. Nel caso di trasferimenti a rendicontazione, si richiama quesito 2.5 webinar del 19/3 sul riaccertamento. Lato residuo attivo. Obbligazione giuridicamente perfezionata, ma non esigibile. Ipotizziamo esigibilità 2015, emersa con il cronoprogramma del progetto attivato nel Il residuo attivo deve essere quindi reimputato sul L’effetto di questa registrazione è quello di una diminuzione del risultato di amministrazione all’ , rispetto a quello determinato al L’effetto sul 2015 è quello esemplificato utilizzando il modello per la determinazione del FPV da allegare alla delibera di riaccertamento : 20 Domande
Non si genera FPV di entrata. Lato residuo passivo. Non esistono i presupposti del principio applicato 5.4, dunque dovrà necessariamente essere cancellato. Con riferimento al risultato di amministrazione al 1/1/2015, questa cancellazione compenserà la diminuzione verificatasi a seguito della reimputazione della corrispondente entrata, per cui complessivamente, il riaccertamento dei due residui è neutro ai fini del risultato di amministrazione al 1/1/2015. L’effetto sul bilancio 2015 è quello di generare un’eccedenza di residui attivi reimputati rispetto ai residui passivi. L’adeguamento dello stanziamento di entrata si effettua con il riaccertamento straordinario al 30/4/2015, indipendentemente dal fatto che si sia approvato o meno il bilancio di previsione 2015/2017. In mancanza di una spesa che sorregga l’entrata reimputata, la variazione di bilancio 2015/2017, o degli stanziamenti e residui in corso di gestione in caso di esercizio provvisorio, non quadrerebbe. 21 Domande
Il residuo passivo cancellato, viene dunque reiscritto con la variazione di bilancio 2015/2017/stanziamenti provvisori, punto finale dell’intera procedura di riaccertamento straordinario 22 Domande
17) Tra le partite di giro al 31/12/2014 risulta un residuo rappresentato da deposito cauzionale per inizio attività commerciale. Secondo il principio applicato 4/2 della contabilità finanziaria al punto 7.2 “ in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata”. Pertanto, tali depositi cauzionali dovranno essere mantenuti a residui o dovranno essere reimputati di anno in anno fino alla restituzione Il punto 7.2 del Principio contabile applicato stabilisce infatti che «la necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile.» Nello specifico dunque, i depositi cauzionali vanno mantenuti a residui 23 Domande
18) Buonasera, siamo ente sperimentatore dal E' il nostro primo rendiconto, da cui emergerebbe un disavanzo tecnico. Prima domanda: è possibile usufruire del rientro fino al 2043, in base all'art. 3, comma 17, dlgs 118/2011 (cosi come modificato dal dlgs 126/2014 e dalla legge di stabilità 2015)? Seconda domanda: come si rappresenta il disavanzo tecnico? E' necessario eliminare "fisicamente" i residui o è sufficiente darne atto nella delibera di approvazione del rendiconto, con contestuale iscrizione nel bilancio di previsione della quota annua di rientro? Il disavanzo tecnico si può formare in sede di riaccertamento straordinario per effetto della diversa distribuzione temporale dei residui attivi e passivi reimputati. Si rimanda al volume Ifel «l’armonizzazione dei sistemi contabili» da pag. 123 a pag. 139 per una trattazione approfondita della questione. L’ente in questione ha già però effettuato il riaccertamento straordinario al 1/1/2014, per cui dal tenore della domanda e dalle opportunità normative che si richiamano si fa riferimento al disavanzo reale, cioè la voce «totale parte disponibile» del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione esercizio 2014, schema di rendiconto della gestione sperimentale Allo stato attuale per gli enti sperimentatori vigono le seguenti regole. Art. 3 comma 15 del D.lgs. 118/2011. Sulla base dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014…. sono acquisite le informazioni …..relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', con tempi e modalita' definiti con DM …In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalita' differenziate in considerazione dell'entita' del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. 24 Domande
Art. 3 comma 17 D.lgs. 118/2011. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento dei residui all’avvio della sperimentazione, puo' essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio Dal tenore della domanda, il Comune registrerà un disavanzo reale con il rendiconto Quindi a normativa attuale, non si ravvisano le ipotesi di copertura più favorevoli previste dalle norme, in quanto solo l’eventuale disavanzo di amministrazione al 1/1/2014 rientra nelle ipotesi di copertura fino al La problematica in questione è comunque in continua evoluzione normativa. Si segnala il contenuto della bozza di DM di cui all’art. 3, comma 15, del D.lgs. 118/2011, in particolare l’art. 1, comma 7 e 8, che lascerebbero presagire, se ufficializzate in questo testo, la riapertura di qualche finestra per gli enti sperimentatori in termini di maggiore disavanzo al quale potrebbe essere applicato la normativa «agevolata» di rientro, e le proposte normative di Anci del 20/3/2015, con riferimento al c.d. DL enti locali, e in particolare l’art. 25, che indicherebbe la possibilità di effettuare un nuovo riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015 anche agli enti sperimentatori. Link Domande
19) Il Comune deve restituire alla Regione un contributo/fondo di rotazione avuto in passato per la realizzazione di un piano insediamenti produttivi – PIP di di Euro. L’intervento è stato terminato anni fa e da allora l’Ente ha destinato i proventi annuali dalla vendita dei lotti realizzati alla restituzione del fondo di rotazione alla Regione. L’impostazione contabile seguita a tutto il 2014 prevedeva l’introito delle cessione delle aree al titolo IV entrata destinate al rimborso di quote capitale di debiti pluriennali allocati in titolo III, dove a fine 2014 risultano conservati residui contabili per circa euro. Con il quadro degli equilibri DPR194 finora utilizzato non si determinavano problemi in quanto il rimborso dei debiti pluriennali NON gravava sugli equilibri di parte corrente, ove venivano considerate solo le quote di capitale dei mutui e prestiti obbligazionari. Si determinava così un equilibrio di parte corrente ed un’eccedenza positiva di risorse in parte capitale destinate al rimborso del debito pluriennale in titolo III. Ora in forza di comunicazioni regionali pervenute nel 2015 che dovranno essere recepite con deliberazione di Giunta partirà la fase di restituzione alla Regione con la seguente scaletta: euro nel 2015 e poi euro per ogni annualità successiva fino alla restituzione di di euro. Tale restituzione sarà finanziata fino a con i proventi dei lotti già ceduti ed introitati e, si spera, per la restante parte con le ulteriori e future cessioni di lotti PIP ancora nella disponibilità del Comune. A seguito del riaccertamento si riterrebbe pertanto corretto mandare ad avanzo vincolato i residui passivi conservati contabilmente al titolo III, euro , per iscriverne subito dopo nella competenza del bilancio 2015 al titolo IV rimborso di prestiti, che ospiterà anche le quote derivanti dalla cessione di ulteriori lotti per euro , allocati in nel titolo IV di entrata e da destinare a restituzione del fondo, come avvenuto per i lotti ceduti negli anni passati. 26 Domande
Tutto questo però crea problemi nella compilazione del nuovo quadro degli equilibri di bilancio in quanto parrebbe (è proprio così ?) che ora nel riquadro degli equilibri di parte corrente alla lettera F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari vada riportato tutto il titolo IV e non più solo le quote dei mutui e dei prestiti obbligazionari. Se fosse così è chiaro che nel riquadro degli equilibri diparte corrente verrebbero a gravare spese finanziate con risorse in conto capitale, determinando squilibrio ! In tale contesto come dovrebbe essere l’impostazione corretta di bilancio 2015 (post riaccertamento) e del nuovo quadro degli equilibri struttura 118? I residui passivi di euro erano costituiti a fronte di un’obbligazione giuridicamente perfezionata (l’obbligo di restituzione del fondo di rotazione). In sede di riaccertamento straordinario si dovrà dunque procedere alla cancellazione e alla reimputazione secondo esigibilità, definita sulla base delle comunicazioni della Regione e del recepimento del piano di restituzione da parte della Giunta comunale. Si ritiene corretto continuare ad applicare il rimborso del fondo di rotazione sul titolo del rimborso prestiti, titolo 4 del nuovo bilancio. Nel caso specifico, tale voce viene finanziata da entrate in conto capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (i proventi della vendita dei lotti realizzati). Stabilita la connessione con la tipologia di finanziamento, con il riaccertamento straordinario si formerà dunque euro di FPV di entrata di parte corrente. In sede di bilancio 2015 inoltre, ulteriori euro di proventi dalla vendita di lotti verranno destinati al finanziamento del fondo di rotazione. Ipotizzando ad es per i prossimi 3 anni, la contabilizzazione nei bilanci di previsione è la seguente 27 Domande
28 Domande
20) A seguito della risposta fornita alla domanda 1.3 del webinar del , ove viene specificato come si forma il fondo pluriennale vincolato in esercizio, nel riaccertamento ordinario e nel riaccertamento straordinario, potete fare degli esempi? Un'obbligazione giuridicamente perfezionata di parte corrente (contratto stipulato), che al si dimostra non esigibile (mancata fornitura o prestazione del servizio) e che quindi va reimputata nell'esercizio o negli esercizi successivi, confluisce sempre (in sede di riaccertamento ordinario e straordinario dei residui), indipendentemente dalla fonte di finanziamento, nel Fondo Pluriennale Vincolato? Per la parte corrente, è quindi solo nel caso di obbligazioni giuridicamente non perfezionate alla data del 31.12, finanziate da entrate vincolate o destinate, che si forma l'avanzo di amministrazione vincolato Per la parte corrente - In esercizio 2015, il FPV si forma ad es. per le spese premiali e accessorie 2015 (piani performance, retribuzioni risultato, ecc.) che, nel rispetto delle condizioni stabilite dal principio 5.2, saranno pagate nel Nel riaccertamento straordinario, le obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili al 31/12/2014, iscritte in residui passivi 2014 e precedenti, sono reimputate e alimentano FPV, indipendentemente dalla fonte di finanziamento (ad es. servizi resi al 31/12/2014, a fronte dei quali è stata effettuata la certificazione del credito con pagamento 2015, finanziamenti regionali per servizi sociali con atti amministrativi adottati al 31/12/2014, ma non ancora esigibili) -Nel riaccertamento ordinario, dal 2015 in poi, le obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili al 31/12/2015 ecc., iscritte in residui passivi solo da gestione competenza, sono reimputate e alimentano FPV, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Ad es. servizi resi 2015 a fronte dei quali sarà effettuata la certificazione del credito con pagamento Deve essere finanziata da entrate 2015, attraverso il FPV. - Nel caso di obbligazioni giuridicamente non perfezionate, a fronte di finanziamento vincolato, si determina avanzo vincolato (ad es. finanziamenti regionali per servizi sociali con atti amministrativi non adottati al 31/12/2014) 29 Domande