1 ADEMPIMENTI FISCALI Dott. Massimo SPOSATO Cosenza 15 Marzo 2012
2 GUIDA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI PER L’INIZIO DI UNA ATTIVITA’
3 PREMESSA Questa breve guida ha lo scopo di illustrare in maniera chiara gli adempimenti necessari per l’inizio di una attività di lavoro autonomo o di impresa.
4 Dichiarazione Inizio Attività Quando si inizia un ’ attivit à economica, autonoma o imprenditoriale occorre comunicarlo all ’ Agenzia delle Entrate entro 30 gg dall ’ inizio della stessa. Il modello da utilizzare per le persone fisiche è l ’ AA9/9; AA7/9 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
5 Il modello può essere presentato presso qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. Ma come ormai accade per moltissimi atti, anche l’inizio di attività può essere inviato telematicamente tramite il servizio Internet (fisconline) o avvalendosi di intermediari abilitati. Inizio Attività
6 Se si intraprende una attivit à in forma autonoma occorre chiedere l’attribuzione del numero di partita IVA. Esso si ottiene immediatamente presentando il modello sopra menzionato, debitamente compilato e un documento d ’ identit à del titolare. Il numero di partita Iva può essere richiesto attraverso Entratel a cura di un intermediario (es.commercialista). Eventuali cessazioni dell ’ attivit à o variazione dei dati vanno comunicate con gli stessi mezzi e sempre entro 30 giorni. Partita IVA
7 Codice Attività In relazione a quelle che sono le caratteristiche dell’attività professionale che si intende avviare occorre che nel modello AA9/9 sia indicato Il codice attività che individua quella effettiva (Es SERVIZI Forniti da Dottori Commerciliasti). il nome della ditta e il domicilio fiscale; il tipo e l'oggetto dell'attività svolta; il luogo in cui viene esercitata; l'indicazione del luogo in cui sono tenuti tutti i documenti relativi all'IVA; l'eventuale opzione per il regime contabile
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12. La Comunicazione Unica con ComunicaStarweb Dal 1 aprile 2010 è possibile espletare tutti gli adempimenti per aprire un’impresa con una singola comunicazione al Registro delle Imprese. Questa comunicazione è esclusivamente telematica e contiene tutte le informazioni fiscali, previdenziali e assicurative che fino ad oggi dovevano essere inviate ad enti diversi con differenti modalità.
13. La “Comunicazione Unica” propone un unico processo amministrativo, da presentare per via telematica al solo ufficio del Registro delle Imprese, che comprende tutti gli adempimenti, semplificando così le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione.
14. Una “Comunicazione Unica” può essere presentata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa oppure da un intermediario che deve essere in possesso di: firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale; credenziali “Telemaco” (user) per spedire pratiche telematiche al Registro delle Imprese; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa; browser (MS Internet Explorer v7.0 e Mozilla Firefox v2.0) e connessione a Internet.
15. Alla pratica di Comunicazione Unica costruita in ComunicaStarweb è possibile allegare moduli indirizzati all’ufficio SUAP dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa
16 Regime Fiscale Agevolato Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24 dicembre 2007)Per chi intraprende un attivit à in proprio, autonoma, vi è la possibilit à di optare per un regime fiscale agevolato introdotto Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24 dicembre 2007) Modifiche apportate dal D.L. 98 del 6 luglio 2011
17 La legge finanziaria 2008 prevede per le imprese di piccole dimensioni un nuovo regime naturale di tassazione: La legge finanziaria 2008 prevede per le imprese di piccole dimensioni un nuovo regime naturale di tassazione: “REGIME FISCALE PER I CONTRIBUENTI MINIMI ” Tale regime a tuttavia subito variazioni con il D.L. 98 del 6 luglio Tale regime a tuttavia subito variazioni con il D.L. 98 del 6 luglio 2011.
18 L'articolo 27 D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria o anche Manovra correttiva - rinvia ad appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che avranno il compito di riformare e concentare gli attuali regimi contabli semplificati al fine di favorire l'attivazione di nuove imprese.
19 Il regime dei minimi, previsto con decorrenza 2012 non comporta dunque l'abbandono del regime agevolativo previsto dalla legge n. 244 del Le agevolazioni sono fruibili solo per 5 anni o anche per un maggior periodo ma entro il periodo di imposta in cui il contribuente in regime dei minimi compie i 35 anni di età.
20 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI SOGGETTI INTERESSATI: PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI
21 REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME: Limite dei ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € nell’anno solare precedente; nessuna cessione all’esportazione effettuata nell’anno solare precedente; Limite di età (35 anni)
22 nessuna spesa sostenuta per lavoratori dipendenti nell’anno solare precedente (né per collaboratori né per lavoratori a progetto); valore di eventuali acquisti di beni strumentali nel triennio solare precedente per un ammontare complessivo non superiore a € (anche mediante contratti di appalto e di locazione anche finanziaria).
23 SOGGETTI ESCLUSI: Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (tutte le attività che applicano l’IVA con regimi speciali previsti dagli art. 74 e seguenti del D.P.R. 633/1972, come per esempio, le agenzie di viaggi); i soggetti non residenti;
24 i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; le persone fisiche, che, come soci di una srl, si sono avvalsi dell’opzione per la tassazione per trasparenza.
25 Uscita dal regime dei minimi: PER OPZIONE TRAMITE COMPORTAMENTO CONCLUDENTE, addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto al proprio cessionario o committente, ovvero esercitando il diritto alla detrazione d’imposta. In ogni caso, l’uscita dal regime deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, con la prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta.
26 Uscita dal regime dei minimi: OBBLIGATORIA se il contribuente: consegue ricavi o compensi superiori a €; effettua una cessione all’esportazione; sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; Trascorso il periodo di 5 anni di permanenza nel regime dei minimi.
27 eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l’ammontare complessivo di €; Uscita dal regime dei minimi:
28 Uscita dal regime dei minimi: OBBLIGATORIA se il contribuente: a causa di un mutamento dell’attività, rientra in uno dei regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; trasferisce la propria residenza all’estero; a causa di un mutamento dell’attività, effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
29 Uscita dal regime dei minimi OBBLIGATORIA : Il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui si realizza la causa di fuoriuscita. Sei ricavi o i compensi superano di oltre il 50% il limite di €, allora il regime cessa di avere efficacia nell’anno stesso in cui avviene il superamento.
30 Novità minimi 2012 : Una novità per il regime dei minimi riguarda la durata: mentre prima, infatti, si poteva restare minimi a vita (ovviamente a condizione che si continuassero ad avere i requisiti), nel regime dei minimi dal 2012 si potrà utilizzare il regime solo per 5 anni, in particolare per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi (a parte le ulteriori agevolazioni peri giovani ancora lontani dall'aver compiuto i 35 anni di età).
31 Novità minimi 2012 : Il regime dei minimi dal 2012 non può essere applicato se l'attività che si intende attivare costituisce mera prosecuzione dell'attività precedentemente esercitata come dipendente o lavoratore autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni.
32 Novità minimi 2012 : Pertanto se un contribuente cessa, per qualsiasi motivo, un rapporto di lavoro dipendente per iniziare la medesima attività nella forma di lavoratore autonomo (ad esempio dipendente di uno studio di commercialista apre l'attività di consulente fiscale), non sarà possibile beneficiare del nuovo regime dei minimi dal 2012.
33 AGEVOLAZIONI: IRAP – esclusione completa; IRPEF e addizionali regionali e comunali – imposta sostitutiva del 5% sul reddito d’impresa costituito dalla differenza tra ricavi e spese nel periodo d’imposta (le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito); i contributi previdenziali versati per legge si deducono dal reddito d’impresa così come determinato; anche le imprese familiari possono accedere al nuovo regime e l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore e calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari; IVA – l’imposta non viene addebitata a titolo di rivalsa né detratta (sugli acquisti anche se intracomunitari).
34 OBBLIGHI CONTABILI: II.DD. – conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili - esonero completo; dichiarazione dei redditi – presentazione nei modi ordinari (ferma restando la possibilità di prevedere modalità particolari); IVA – obbligo di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto/ obbligo di numerazione e conservazione delle bollette doganali/ obbligo di certificazione dei corrispettivi.
35 ACCERTAMENTO: Non si applicano gli studi di settore; si applicano tutti gli altri tipi di accertamento previsti con riferimento alle II.DD. ed all’IVA. In caso di infedele dichiarazione dei dati attestanti requisiti e condizioni del nuovo regime fiscale, è previsto un aumento del 10% delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 471/97, se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.
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37 Il modello unificato F24 Il modello unificato F24 Per versare i tributi, i contributi e i premi, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, devono utilizzare il mod. “F24”. Il modello è definito “unificato” poiché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti. I contribuenti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari, modalità telematiche di pagamento.
38 Quali tributi si possono pagare Il modello F24 va utilizzato per pagare: imposte sui redditi (Irpef, Ires); ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale; Iva; imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell'Iva; imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari; Irap; addizionale regionale e comunale all'Irpef; contributi e premi Inps, Inail; interessi; Ici, (dal 2007 è sempre possibile utilizzare il mod. F24, a prescindere dal comune destinatario del versamento); sanzioni.
39 TERMINI DI PAGAMENTO IMPOSTE A partire dal 2007, le imposte a saldo derivanti dalla Dichiarazione dei redditi modello Unico vanno pagate entro il 16 giugno di ogni anno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Gli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo per Irpef, Ires e Irap, vanno così versati: – la prima rata entro lo stesso termine del saldo dell'anno d'imposta precedente (16 giugno o 16 luglio); – la seconda o unica rata entro il 30 novembre. - Il termine di versamento del saldo dell’Iva è il 16 marzo.
40 Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi unificata (modello Unico) il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Per quanto riguarda l'acconto Iva la scadenza è invece fissata per il 27 dicembre. Successivamente alle scadenze prestabilite, è sempre possibile effettuare il versamento dell'imposta omesso ed usufruire, se si provvede entro determinati termini, della possibilità di pagare sanzioni ridotte.
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44 La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi: ad esempio, è possibile rateizzare l'Irpef e versare in unica soluzione l'Irap, oppure rateizzare il primo acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo da calcolarsi in misura forfetaria tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della rata che si versa, (salvo per la prima rata per la quale gli interessi vanno calcolati con riferimento agli effettivi giorni). Il numero delle rate può essere scelto fino ad un massimo di 5, ma in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre.
45 La compensazione è un importante istituto attraverso il quale i contribuenti possono versare le imposte e i contributi dovuti per un determinato periodo d’imposta “compensandoli” con eventuali crediti. Alla compensazione sono ammessi tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA. Tutti possono compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Comuni, Regioni, INAIL). LA COMPENSAZIONE
46 Esistono due forme di compensazione: utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d'imposta (Irpef, Iva e Irap), ma riferibili a differenti esercizi (ad esempio si utilizza un credito Irpef relativo all'anno d'imposta del 2010 per pagare gli acconti dovuti per l'anno d'imposta 2011); utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio si utilizza un credito Irap per pagare ICI o contributi previdenziali ecc.). LA COMPENSAZIONE
47 Dal primo gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. I versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità: 1. direttamente: – mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali; – o ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario. I VERSAMENTI ON LINE
48 2. tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel: – che aderiscono ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate; – o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane. Al fine di poter effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.A. I VERSAMENTI ON LINE
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52 DICHIARAZIONE IVA Le nuove norme procedurali per la compensazione dei crediti Iva sono contenute nel decreto legge n. 78/2009 (Decreto anticrisi), convertito nella legge 03/08/2009 n. 209 pubblicata sulla G.U. 179/09 supplemento ordinario n. 140, e sono operative dal 01/01/2010. L’obiettivo è quello di contrastare l’utilizzo in compensazione di crediti Iva non esistenti.
53 COMPENSAZIONI IVA E’ possibile utilizzare in compensazione crediti Iva superiori a euro SOLO dopo aver presentato la relativa dichiarazione o l’istanza dalla quale risulta il credito. L’utilizzo può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione. La disposizione decorre dal 1° gennaio 2010.
54 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA E’ concessa la facoltà ai contribuenti che vantano un credito Iva su base annua di anticipare la presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma rispetto alla scadenza ordinaria del modello Unico. Si presenta entro il mese di febbraio. Si evita la presentazione della comunicazione dati Iva.
55 ADEMPIMENTI PRELIMINARI posti a carico dei professionisti intenzionati al rilascio del visto di conformità Il professionista deve comunicare alla Direzione regionale: i dati anagrafici, i requisiti professionali, il C. F. e la partita Iva; il domicilio e gli altri luoghi dove è esercitata l’attività; la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale se per l’attività il professionista si avvale di un società.
56 SEGUE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI Alla comunicazione si allegano: polizza assicurativa; dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza; dichiarazione relativa alla sussistenza di altri requisiti (non condanne penali, procedimenti penali pendenti, violazioni fiscali ripetute, possibilità di essere eletto) Il professionista deve essere abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
57 VISTO DI CONFORMITA ’ Per le compensazioni dei crediti Iva superiori a euro e per le compensazioni dei crediti Iva infrannuali superiori a euro è necessaria l’apposizione del visto di conformità ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita la funzione di controllo contabile. Sono previste delle sanzioni per la infedele attestazione rilasciata dagli organi di controllo.
58 REGOLE Credito Iva non superiore a euro da compensare Non è necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione ovvero dell’istanza infrannuale Credito Iva superiore a ma non a euro da compensare E’ necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione ovvero dell’istanza infrannuale Credito Iva superiore a euro da compensare Presentazione preventiva della dichiarazione ovvero dell’istanza infrannuale con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo
59 OBBLIGHI I soggetti titolari di partita Iva che intendono compensare crediti Iva superiore a euro annui sono obbligati ad utilizzare i servizi telematici.
60 ALTRE DISPOSIZIONI Nelle ipotesi di utilizzo in compensazioni di crediti inesistenti non si applica la riduzione a un quarto della sanzione qualora il pagamento sia effettuato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
61 DICHIARAZIONE IVA BASE Il modello di dichiarazione IVA Base/20XX è costituito dal frontespizio e da un modulo composto dai quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VR, VT e VX. Nel frontespizio, composto di due facciate, vanno indicati i dati del contribuente e il tipo di dichiarazione che si presenta. La prima facciata del frontespizio riporta l’informativa relativa al trattamento dei dati personali mentre nella seconda vanno indicati il codice fiscale nonché i dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, la firma della dichiarazione, l’impegno alla presentazione telematica, i dati relativi al visto di conformità e la sottoscrizione dell’organo di controllo.
62 DICHIARAZIONE IVA BASE Il quadro VA, composto di due sezioni, contiene le informazioni utili ad individuare l’attività esercitata. Il quadro VE comprende tutte le operazioni effettuate all’interno dello Stato Nel quadro VF vanno riportati tutti i dati afferenti le operazioni passive e la relativa imposta ammessa in detrazione. Il quadro VJ del modello IVA Base 2011 è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.
63 DICHIARAZIONE IVA BASE Nel quadro VH, composto da una sola sezione, vanno riportate le liquidazioni periodiche riepilogative dei dati IVA a credito o a debito per tutte le attività esercitate. Il quadro VL è composto di tre sezioni: la sezione 1 in cui vanno riportati i dati relativi alla determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta; la sezione 2 in cui si indica il credito spettante dall’anno precedente non richiesto a rimborso sezione 3 in cui si determina l’IVA a debito o a credito.
64 DICHIARAZIONE IVA BASE Il quadro VR è un nuovo quadro del modello IVA Base istituito al fine di adeguare le modalità di richiesta di rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta. Nel quadro VT vanno riportati i dati relativi alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA. Nel quadro VX viene evidenziata l’IVA da versare o a credito ed esso deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma e in ogni caso solo nel primo modulo.
65 I PRINCIPI GENERALI DELL’IVA LA LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA La liquidazione dell’imposta può avvenire su base mensile, trimestrale o annuale. Anche per i soggetti con liquidazione mensile o trimestrale, resta comunque fermo l’obbligo di effettuare un conguaglio su base annuale. La liquidazione si effettua confrontando l’imposta detraibile con l’imposta a debito.
66 LA LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA – esempio 1 ACQUISTIVENDITE Imponibile%IVAImponibile%IVA € 2.000,0021€ 420,00€ ,0021€ 3.150,00 € ,0010€ 1.200,00€ ,0010€ 1.400,00 IVA acquisti€ 1.620,00IVA vendite€ 4.550,00 IVA vendite€ 4.550,00 IVA acquisti€ 1.620,00 IVA a debito del periodo € 2.930,00
67 LA LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA – esempio 2 ACQUISTIVENDITE Imponibile%IVAImponibile%IVA € ,0021€ 6.300,00€ ,0021€ 3.150,00 € ,0010€ 1.200,00€ ,0010€ 1.400,00 IVA acquisti€ 7.500,00IVA vendite€ 4.550,00 IVA vendite€ 4.550,00 IVA acquisti€ 7.500,00 IVA a credito del periodo € 2.950,00
68 UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE Il credito IVA annuale può essere: utilizzato in detrazione IVA su IVA; compensato con altre imposte; ceduto nell’ipotesi di partecipazione al consolidato nazionale; richiesto a rimborso.