ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 alla Circolare Ministeriale n.8, del 6 marzo 2013.

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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 alla Circolare Ministeriale n.8, del 6 marzo 2013

Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 Con la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 relativa agli “Strumenti d’Intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, il Miur mette in evidenza la necessità di intervenire a favore di alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)

Alunni con Bisogni Educativi Speciali Sono ragazzi BES gli alunni afferenti a tre aree: della disabilità; dei disturbi evolutivi specifici; dello svantaggio socio-economico,linguistico,culturale Inoltre non tutti gli alunni possono essere certificati ai sensi della legge 104/92 pertanto la direttiva aggiunge agli alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) già oggetto della legge 170/2010, almeno cinque nuove categorie che rientrano all’interno dei Disturbi Evolutivi Specifici: deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ADHD (Sindrome da deficit di attenzione e iperattività) funzionamento cognitivo limite.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) In particolare, viene rilevata la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato,(P.D.P.) individuale o anche riferito a tutti gli alunni della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Strumenti compensantivi e Misure dispensative Le scuole con decisioni assunte dai Consigli di classe (dal “team docenti” nella scuola primaria ) in seguito all’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli Strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011).

Le principali disposizioni previste nella Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 Necessità di redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) in maniera collegiale oltre che adottare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti; Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso. L’attivazione di tale percorso individualizzato e personalizzato è deliberato dal Consiglio di classe o il team dei docenti e prevede la firma del Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dei docenti e della famiglia; Per gli alunni e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana è possibile: attivare percorsi individualizzati e personalizzati, adottare strumenti compensativi e misure dispensative, utilizzare le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado; Eventuali disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali saranno fornite successivamente.

Organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica La direttiva ha previsto anche la necessità della realizzazione di un’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, così suddivisa: GLHI (Gruppo di lavoro d’istituto) che assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) con l’obiettivo di realizzare degli interventi anche a favore degli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (BES) GLH di rete o distrettuali Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario almeno un Centro Territoriale di Supporto (CTS) a livello provinciale.

CTS (Centri Territoriali di Supporto) e CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione) I CTS (Centri Territoriali di Supporto) e CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione) rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole (e tra le scuole stesse) in relazione ai Bisogni Educativi Speciali. Il ruolo dei nuovi CTI che potranno essere individuati a livello di rete territoriale, diventa strategico. Laddove, per ragioni legate alla “complessità territoriale”, i CTI non potessero essere istituiti, le singole scuole avranno come riferimento i CTS provinciali.

I Centri Territoriali di Supporto I CTS si trovano in istituzioni scolastiche, pertanto il Dirigente della scuola ha la responsabilità amministrativa per quanto concerne la gestione e l’organizzazione del Centro. In ogni CTS dovrebbero essere presenti tre operatori che possono essere in servizio nelle scuole sede di CTS o in altri edifici scolastici. È opportuno individuare gli operatori fra docenti di sostegno e curricolari esperti nelle nuove tecnologie per l’inclusione, che possono garantire una continuità di servizio, almeno per tre anni consecutivi. Per ogni regione gli operatori del CTS individuano un referente rappresentante a livello regionale. Tale rappresentante resta in carica due anni. Presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR è costituito il Coordinamento nazionale dei CTS.

LE FUNZIONI DEI CTS I CTS hanno in particolare le seguenti funzioni: informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili sia gratuite sia commerciali; organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES; offrono consulenza per l’individuazione dell’ausilio più appropriato per l’alunno e per le modalità didattiche da attuare per il suo percorso di apprendimento; raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche e, opportunamente documentate, le condividono con le scuole del territorio di riferimento; definiscono il piano annuale di intervento relativo ad acquisti e iniziative di formazione.

FUNZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) Nella circolare inoltre,vengono ribaditi i compiti del Gruppo di lavoro d’istituto (GLHI) che assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) con l’estensione dei propri interventi anche agli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (BES). Tra le varie funzioni ritroviamo: rilevazione dei BES presenti nella scuola; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze; elaborazione di una proposta di un “Piano Annuale per l’Inclusività” riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). riunioni mensili (ove possibile) in orario di servizio oppure con orari aggiuntivi o funzionali;

Inclusività e P.O.F. della scuola La circolare “riporta” anche alcuni punti che devono trovare “esplicitazione” nel P.O.F. della scuola: concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento come la gestione delle classi, l’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti all’interno dell’Istituto scolastico; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale.