Anffas Onlus Bologna Corso di formazione: La relazione tra scuola, famiglia e alunno con disabilità Bologna, 5 Aprile 2016 L’insegnante di sostegno nella scuola che cambia: realtà e prospettive Susi Bagni - Insegnante di sostegno specializzata, Direttivo FADIS
Argomenti: 1.L’insegnante di sostegno nella legge 104/92. Identità di una professione da salvaguardare ma ancora per diversi aspetti da definire. 2.La relazione insegnante di sostegno – famiglia e i gruppi di lavoro (GLIS e GO): un’opportunità istituzionale per la definizione del PEI come progetto di vita. 3.La “buona scuola” e l’insegnante di sostegno, una riforma epocale? Alcuni spunti per una riflessione critica.
1. L’insegnante di sostegno nella legge 104/92. Identità di una professione da salvaguardare ma ancora per diversi aspetti da definire. Cosa afferma la legge 104/92 negli artt. 12 – 16 sul ruolo dell’insegnante di sostegno specializzato: L’attività dell’insegnante di sostegno specializzato è rivolta alla classe in cui è iscritto un alunno in situazione di handicap (attualmente si utilizza il termine diversamente abile o con disabilità). Insieme ai docenti della classe identifica i bisogni educativi speciali dell’alunno e attraverso il gruppo operativo d’istituto propone e costruisce insieme alla famiglia il piano educativo individualizzato dell’alunno.
Il docente di sostegno specializzato ha anche il ruolo di facilitatore della comunicazione e della relazione tra docenti, alunno con disabilità, alunni della classe e altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione quali: famiglia, personale ASL, educatori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione. L’insegnante di sostegno, oltre ad assumere la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
2. La relazione insegnante di sostegno – famiglia e i gruppi di lavoro (GLIS e GO): un’opportunità istituzione per la definizione del PEI come progetto di vita. Il Gruppo di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) e il Gruppo Operativo (G.O.) sono previsti dalla legge 104/92 art. 15 comma 2 che recita: “presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”.
L’importanza della costituzione e del funzionamento del GLIS e del GO è ribadita anche dalle linee guida sull’integrazione scolastica del MIUR, dove a pag. 14 si afferma che: “una progettazione educativa che scaturisca dal principio del diritto allo studio e allo sviluppo, nella logica anche della costruzione di un progetto di vita che consente all'alunno di “avere un futuro”, non può che definirsi all'interno dei Gruppi di lavoro deputati a tale fine per legge. L'istituzione di tali Gruppi in ogni istituzione scolastica è obbligatoria, non dipendendo dalla discrezionalità dell'autonomia funzionale. Per tale motivo il Dirigente Scolastico ha l'onere di intraprendere ogni iniziativa necessaria affinché i Gruppi in questione vengano istituiti, individuando anche orari compatibili per la presenza di tutte le componenti chiamate a parteciparvi”. Fonte: MIUR Nota n del 04/08/2009
Il gruppo operativo “Per ogni bambino e alunno disabile iscritto a scuola o alla formazione professionale opera collegialmente il gruppo interprofessionale. Esso è costituito da: - il Dirigente Scolastico o il Direttore dell’Ente di Formazione Professionale; - il Consiglio di Classe e/o gli insegnanti della classe/sezione di riferimento; - i referenti della Formazione Professionale, se l’allievo svolge un percorso integrato scuola/formazione; - operatori dell’Azienda U.S.L. referenti del bambino/alunno; - gli operatori sociali e/o tecnici dell’Ente Locale referenti del bambino/alunno; -la famiglia.
La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di suoi consulenti”. (Fonte: Provincia di Bologna “Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili (legge 104/92)”, Art Gruppo Operativo (G.O.) N.B. con la trasformazione della provincia in città Metropolitana l’accordo di programma dovrebbe essere in corso di rinnovo)
3. La “buona scuola” e l’insegnante di sostegno, una riforma epocale? Alcuni spunti per una riflessione critica. Le principali novità introdotte in merito a organici, numero alunni per classe e concorsi: i posti di sostegno rientrano nell’organico dell’autonomia ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente. Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe (…) allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità. Ai concorsi per titoli ed esami possono accedere esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno.
il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale (già attuato con il DPR n. 19 del 14/02/2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso”) Osservazioni: purtroppo nel DPR 19/16 non si fa menzione di una classe di concorso specifica per l’insegnamento di sostegno. L’istituzione di una classe di concorso specifica è una necessità che la FADIS ha sempre visto come positiva per dare dignità e professionalità ai docenti di sostegno. Secondo la FADIS l’istituzione di una classe di corso per il sostegno dovrebbe consentire una maggiore omogeneità dei percorsi di formazione iniziale dei docenti che intendo svolgere questa professione.
Tornando alla “buona scuola”, la norma prevede la “promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso”: -la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; Osservazioni: La formazione universitaria dei docenti di sostegno, ma non solo, è da sempre il nodo fondamentale da risolvere per promuovere la qualità dell’integrazione. I diversi provvedimenti sulla formazione iniziale dei docenti dall’istituzione delle SSIS (400 – 800 ore) al TFA hanno dato vita a iter formativi non sempre adeguati a fornire competenze sufficienti ai docenti di sostegno. La possibilità ora concessa dalla normativa e avvallata dal MIUR di abilitare i docenti di sostegno in paesi europei come la Romania è scandalosa!
-la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione; Osservazioni: Si tratta di una modalità di attuare la continuità educativo didattica che appare come un’imposizione alle scuole e ai docenti ma che come FADIS non condividiamo. -la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica; Osservazioni: è una previsione ancora in fase di definizione… sulla quale si attendono indicazioni!
- la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/92, e della legge 170/10, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali; Osservazioni: si ripropone ciclicamente di affrontare il problema delle certificazioni degli alunni con disabilità e DSA che risultano in costante e progressivo aumento. - la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica; Osservazioni: La speranza è che non si tratti di una semplice previsione ma di una vero cambiamento in favore di una scuola più inclusiva gestita da dirigenti scolastici e docenti con maggiori professionalità e competenze. Fonte: Legge 107/15 in particolare art. 1 commi 2, 84, 110 e 181.
UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE all’Anfass Onlus di Bologna e a tutti i presenti.
Come contattarci: FADIS Federazione Associazioni di Docenti per l'Integrazione Scolastica * Tutte le leggi indicate in questa presentazione sono consultabili sul sito della FADIS