IL PERSONALE DOCENTE Seminario di Legislazione scolastica a.a Istituto Teologico Marchigiano - Fermo Prof. Francesco Sandroni
RECLUTAMENTO E ASSUNZIONE È una materia in assoluta trasformazione Attualmente è in vigore il D.M n. 249 ma sarà presto superato dai decreti attuativi della L. 107/2015 (Buona scuola) La logica del reclutamento e assunzione degli insegnanti prevede la separazione tra -Formazione/titolo di studio -Abilitazione all’insegnamento -Assunzione La formazione e il titolo di studio per accedere all’insegnamento scolastico viene fornito dalle Università italiane: -Scuola dell’infanzia e scuola primaria: corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, presso le facoltà di scienze della formazione, comprensivo di tirocinio -Scuola secondaria di primo e secondo grado: corso di laurea magistrale biennale e successivo anno di tirocinio formativo attivo (TFA) L’accesso ai percorsi di formazione è a numero chiuso
RECLUTAMENTO E ASSUNZIONE L’abilitazione all’insegnamento si consegue: -Scuola primaria e dell’infanzia attraverso il conseguimento del titolo di studio che è quindi abilitante -Scuola secondaria di primo e di secondo grado attraverso l’esame conclusivo del TFA L’assunzione del personale docente avviene attraverso concorso a cui possono accedere soltanto gli abilitati. Al termine del concorso verrà creata una graduatoria e il sistema scolastico attingerà dalla graduatoria gli insegnanti necessari a coprire l’organico. La necessità della scuola di avere supplenti ha portato alla nascita di un complesso sistema delle graduatorie -Graduatorie dei concorsi a cui si attinge per l’assunzione al 50% -Graduatorie ad esaurimento nella quale sono iscritti tutti gli abilitati attraverso un sistema di punteggi frutto soprattutto dei giorni di supplenze realizzate a cui si attinge per l’assunzione per il restante 50% -Graduatoria di istituto stilata semplicemente per le supplenze temporanee
RECLUTAMENTO E ASSUNZIONE A completamento dell’assunzione è prevista la stipula del contratto individuale di lavoro e l’attuazione di un periodo di prova. Il contratto individuale di lavoro è stipulato in base al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del settore scuola e può essere a tempo pieno o a tempo parziale (part time). Il periodo di prova dura un anno (almeno 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattica) e si conclude con il superamento della valutazione da parte del dirigente scolastico nel quale viene svolto il periodo di prova sentito il Comitato di Valutazione sulla base di un’istruttoria redatta da un docente tutor. Durante l’anno di prova il docente, oltre all’attività normale di insegnamento, partecipa a specifiche attività promosse dal Ministero dell’Istruzione, rivolte a migliorare le competenze professionali.
DIRITTI E DOVERI Fonte normativa CCNL settore scuola oltre D.Lgs 297/94 (Testo unico scuola), D. Lgs. 165/2001 (Testo unico pubblico impiego) e L. 107/2015 (Buona scuola) La funzione docente -Rappresenta l’esplicitazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità (art. 395 D.Lgs 297/94) -Realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per vari ordini e gradi dell’istruzione (art. 26 CCNL ) Le competenze necessarie a svolgere la funzione docente sono: -Competenze disciplinari -Competenze metodologico-didattiche -Competenze organizzativo-relazionali
DIRITTI E DOVERI Le attività individuali -Attività di insegnamento -Attività funzionali all’insegnamento -Attività aggiuntive Le attività di insegnamento prevedono, all’interno del calendario scolastico stabilito dalle regioni -25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia -22 ore settimanali nella scuola primaria (+ 2 ore di programmazione) -18 ore settimanali nelle scuole secondarie Le attività funzionali all’insegnamento richiedono -Adempimenti individuali (preparazione lezioni, correzioni verifiche, etc.) -Adempimenti collegiali (riunioni collegiali come collegi docenti o colloqui con le famiglie per un max di 40 ore annuali; riunioni di consigli di classe per un max di 40 ore annuali; scrutini intermedi e finali)
DIRITTI E DOVERI Attività aggiuntive Possono essere attività di insegnamento per max di 6 ore settimanali o attività funzionali all’insegnamento, il cui compenso, però, non è coperto dal CCNL e deve essere sostenuto dal Fondo d’Istituto. Alcuni docenti, inoltre, sono individuati dal Collegio docenti per essere da riferimento in alcune aree strategiche della vita della scuola: sono le cd. funzioni strumentali retribuite sempre dal Fondo d’Istituto. Formazione in servizio Secondo la legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Le scuole definiscono le attività di formazione in base al Piano triennale dell’Offerta Formativa. La stessa legge ha previsto l’istituzione per gli insegnanti assunti a tempo indeterminato della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con l’obiettivo di sostenere economicamente (500 euro annue) la formazione continua dei docenti e valorizzare le competenze professionali.
DIRITTI E DOVERI Valorizzazione e valutazione dei docenti La legge 107 prevede che il Dirigente scolastico possa attribuire un bonus a titolo di retribuzione accessoria destinato a valorizzare il merito dei docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti così composto -Tre docenti, due scelti dal Collegio docenti e uno dal Consiglio d’Istituto -Due rappresentanti dei genitori per le scuole del primo ciclo o un genitore e un alunno per le scuole del secondo ciclo, scelti dal Consiglio d’Istituto -Un componente esterno scelto dall’Ufficio scolastico regionale Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
DIRITTI E DOVERI Ulteriori diritti/doveri -Ferie e permessi: le ferie (32g + 4g) solo quando è sospesa l’attività didattica; durante l’attività didattica max 6g con sostituzione senza oneri per lo stato -Congedi parentali -Assenze per malattie -Diritti sindacali -Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale -Diritto allo stipendio -Diritto alla carriera e alla progressione economica Divieti: -Lezioni private ad alunni della propria scuola o istituto -Divieto di cumulo d’impieghi -Altri divieti e obblighi relativi al pubblico impiego