Caso Lautsi TAR Venezia, Ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56, in Foro amm. TAR 2004, 64, 362; Foro it. 2004, III, 235; Dir. eccl. 2004, II, 271 -Corte Costituzionale,

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Caso Lautsi TAR Venezia, Ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56, in Foro amm. TAR 2004, 64, 362; Foro it. 2004, III, 235; Dir. eccl. 2004, II, 271 -Corte Costituzionale, Ordinanza 15 dicembre 2004 n. 389, in Dir. e giust. 2005, 3, 85 -TAR Venezia, Veneto Sez. III, 22 marzo 2005 n. 1110, in Foro amm. TAR 2005, 3, 648; Nuovo dir. 2005, 898 -Consiglio di Stato, Sez. IV, parere 13 gennaio 2006 n. 556, in Dir. e giust. 2006, 10, 69 -Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), Sez. II, 03 novembre 2009, n.30814, in Foro it. 2010, 2, IV, 57 -Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, (CEDU), Sez. Grande Camera, 18 marzo 2011, n , in Guida al diritto 2011, 14, 34.

TAR Venezia, Ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56 Ricorso per violazione artt. 3, I comma Cost; 19 Cost; Art. 9 CEDU; principio di laicità dello Stato Il giudice amministrativo stabilisce che: 1) Crocifisso massima icona cristiana 2) Il principio di laicità dello Stato -«uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica»; - «l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità» nei confronti di ogni fede,

3) L’insegnamento della religione cattolica - diversamente da quanto avviene per l'insegnamento della religione, la presenza del crocifisso viene obbligatoriamente imposta agli studenti -la norma che prescrive tale obbligo sembra cosí delineare una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio 4) La Questione di legittimità costituzioanale (QLC) Viene quindi sospeso il giudizio e sollevata qlc per contrasto con il principio di laicità dello Stato, quale risultante dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione

Corte costituzionale, 15 dicembre 2004 n L'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche discende da norme regolamentari, e non da disposizioni di legge; Tali norme regolamentari sono prive di forza di legge: non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte; -pertanto, la questione proposta è, sotto ogni profilo, manifestamente inammissibile.

T.A.R. Venezia Veneto sez. III, 22 marzo 2005, n )Il principio di laicità (C.Cost. del 12/04/1989 n. 203) - lo Stato democratico riconosce una valenza autonoma alla sfera religiosa -Lo Stato si proclama neutro rispetto alle diverse religioni a cui il cittadino può liberamente aderire ovvero anche non aderire, per convinzioni atee o semplice indifferenza rispetto al fatto religioso. -Lo Stato prevede una regolamentazione a certe condizioni dei rapporti con alcune specifiche religioni, riconosciute purché non si pongano in contrasto con i valori fondanti della Repubblica (art. 8 Cost – intese), e, tramite lo speciale regime concordatario, con la chiesa cattolica. (art. 7 Cost.) -come logico corollario, nella scuola pubblica non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un'educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo.

2) Il crocifisso - Il crocifisso non può essere considerato semplicemente come un arredo, ma è un simbolo, un oggetto cioè che richiama significati diversi rispetto alla sua materialità, alla stregua di una bandiera, di uno scettro o di un anello nuziale -il crocifisso costituisce anche un simbolo storico - culturale, e di conseguenza dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo -fa parte della nostra tradizione, della nostra storia cristiana che non può essere eliminata con un atto sovrano dello Stato o con una sentenza di un giudice -è signum distintivo delle confessioni cristiane: la croce va intesa quale simbolo del cristianesimo (Valdesi, Ortodossi, Protestanti…), non già semplicemente del cattolicesimo

Come conciliare il cristianesimo (e l’esposizione del crocifisso) con il principio di laicità dello Stato?

- Il cristianesimo contiene quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare. -In sostanza, la laicità dello Stato moderno è stata conquistata anche in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo; -si individua una percepibile affinità (non identità) tra il "nocciolo duro" del cristianesimo, e il "nocciolo duro" della Costituzione repubblicana -Si può quindi sostenere che, nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale.

il crocifisso in classe presenta una valenza formativa e può e deve essere inteso come simbolo: -della nostra storia e cultura e della nostra stessa identità; - dei principi di libertà, eguaglianza; -della stessa laicità dello Stato. - può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano

Consiglio Stato sez. VI, 13 febbraio 2006, n )Il principio di Laicità - La laicità presuppone e richiede la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale -non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma, è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com'è al divenire di questa organizzazione

2) Il crocifisso È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati innanzitutto per il luogo ove è posto. - in un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso - In una sede non religiosa, come la scuola, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso rappresenta e di richiama in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale,

Il crocifisso è un simbolo che esprime valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamentale La sua esposizione solo non lede alcuno dei principi custoditi dalla medesima Costituzione ma mira ad affermarli in un modo che sottolinea il loro alto significato