La legislazione archivistica 2014 Maria Guercio. la svolta normativa sulla tutela degli archivi: il testo unico del 1999 e il codice del 2004 Delega al.

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La legislazione archivistica 2014 Maria Guercio

la svolta normativa sulla tutela degli archivi: il testo unico del 1999 e il codice del 2004 Delega al governo con legge 352/1997 Obiettivo pratico del testo unico del 1999: coordinare, chiarire e semplificare il complesso di norme sulla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale che si sono giustapposte e sovrapposte nel tempo Previsione di una revisione entro tre anni Codice per i beni culturali (42/2004)

le premesse - 1 La prima legge che disciplina gli archivi e la loro tutela fu emanata nel Regno d’Italia unito nel 1875 (Regio decreto 27 maggio, n. 2552, ordinamento generale degli Archivi del Regno: è il primo e fondamentale provvedimento che il nuovo Stato adotta per la tutela degli archivi delle pubbliche amministrazioni, con disposizioni anche per la loro corretta formazione Più tardi furono emanati i regolamenti di attuazione, con la pubblicazione degli strumenti fondamentali per la organizzazione e corretta conservazione degli archivi: i titolari (sistemi di classificazione delle carte) pubblicati nel 1897 peri Comuni e il regolamento n. 35 del 1900 per gli uffici statali

le premesse - 2 Da 1875 ad oggi i provvedimenti normativi sugli Archivi di Stato (legge n del 22 dicembre 1939; DPR n del 1963; il D.Lgs 490 del 1999, e infine D.lgs 42 del 2004) hanno ribadito, in parte ridisegnandoli, gli istituti di tutela e perfezionato gli strumenti di intervento attribuiti allo Stato, senza mai abbandonare il principio che l’archivio pubblico è tutelato dal momento della sua formazione, per garantirne la conservazione permanente in condizioni di accessibilità e di integrità della documentazione. il d.lgs 490 del 1999 e successivamente il codice dei beni culturali 42/2004 definisce gli archivi pubblici come beni culturali, degni di tutela fin dalla loro formazione.

le norme coordinate nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/2004) legge 1089/1939 sui beni culturali (che ha costituito il tracciato per la formazione dei nuovi testi) legge 1497/1939 sui beni paesaggistici dpr 1409/1963 sui beni archivistici d.lgs 112/1998 sul trasferimento alle Regioni delle funzioni stabilite dall’art. 117 della Costituzione d.lgs 281/1999 sulla consultabilità e tutela della riservatezza legge costituzionale n. 2/2001 (artt sulla valorizzazione del patrimonio culturale) norme di diversa importanza: ad esempio, in materia di circolazione dei beni culturali, di agevolazione fiscale per gli interventi a favore del patrimonio culturale (legge 512/1982) Si tiene inoltre conto della normativa sulla gestione informatica dei documenti

la struttura del codice Parte I. Disposizioni generali Parte II. Beni culturali –Titolo I. Tutela: esercizio delle funzioni e delle attività diretta ad individuare i beni facenti parte del patrimonio culturale e a garantirne la protezione e conservazione a fini di pubblica fruizione (art. 3); è competenza esclusiva dello Stato al fine di garantirne l’esercizio unitario (art. 4); sono previste deleghe di competenza (es. beni librari) –Titolo II. Fruizione e valorizzazione: esercizio delle funzioni e attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione fruizione pubblica compatibilmente con le esigenze di tutela (art. 6); è in regime di legislazione concorrente: le regioni legiferano nell’ambito di principi generali posti dalla legge statale Parte III. Beni paesaggistici Parte IV. Sanzioni Parte V. Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore

in particolare le disposizioni generali - 1 Sono l’attuazione del nuovo dettato della costituzione in materia di fruizione e valorizzazione e di definizione delle responsabilità per la tutela: funzioni dello Stato e cooperazione tra enti pubblici Enunciano (art. 2) i principi generali cui la legge si conforma: –rispetto alla normativa precedente stabiliscono l’obbligo (in precedenza rimesso all’interpretazione giurisprudenziale) di conservazione e di salvaguardia dei beni culturali a carico di tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne siano proprietari, possessori o detentori; –prevedono inoltre l’obbligo per i soggetti pubblici della pubblica fruizione

la definizione di patrimonio culturale Art. 2: “sono beni culturali le cose immobili e mobili che ai sensi degli articoli 10 e 11 presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico”: –diviene esplicito il riferimento ai beni archivistici –per il riferimento agli articoli successivi, consegue che nel caso degli archivi privati la dichiarazione di importante interesse storico da parte del soprintendente archivistico è costitutiva della qualità di bene culturale

in particolare il Titolo I Titolo I. Beni culturali –Capo I. Oggetto della tutela (tipologia dei beni, individuazione e disposizioni generali) –Capo II. Vigilanza e ispezione –Capo III. Protezione e conservazione –Capo IV. Circolazione in ambito nazionale (alienazione, prelazione, commercio) –Capo V. Circolazione in ambito internazionale –Capo VI. Ritrovamenti e scoperte –Capo VII. Espropriazione

codice e norme archivistiche Il codice (come già del resto il testo unico) non sostituisce integralmente la normativa archivistica del 1963 (il dpr 1409/1963) poiché interviene esclusivamente sul problema della tutela, conservazione e valorizzazione e ingloba, riscrivendole, solo le norme relative alla vigilanza e alla conservazione. Poiché è basato sulla legge 1089/1939 non mantiene la struttura logica e razionale della specifica normativa archivistica approvata nel 1963 con il dpr 1409 e “spalma” le norme sugli archivi (in precedenza concentrati in un solo sintetico provvedimento) in tutto il complesso di disposizioni (184 articoli contro i 22 articoli abrogati del dpr) Il codice introduce sanzioni e risolve alcune ambiguità in materia di poteri delle sovrintendenze sull’osservanza degli obblighi di conservazione Il codice stabilisce come principio normativo la collaborazione con gli enti territoriali, che in passato (dopo la nascita delle Regioni nel 1975) avveniva di fatto ma non era regolamentata.

i beni archivistici nella normativa - 1 I beni culturali sono oggetto delle disposizioni di tutela, conservazione e valorizzazione I beni archivistici sono definiti beni culturali (art. 10) in quanto cose mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse….storico (comma 1) e in particolare sono: –gli archivi e singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico (comma 2, lett. b) –gli archivi e singoli documenti dei privati per i quali sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico particolarmente importante (comma 2, lett. b)

i beni archivistici nella normativa - 2 Nel caso degli archivi dello Stato o degli enti pubblici si riconosce la tutela sugli archivi sin dalla formazione (più esplicitamente rispetto al dpr 1409/1963), mentre per gli archivi privati si definisce un limite di rilevanza per l’applicazione della norma di tutela nell’importanza particolare del patrimonio documentario. Tuttavia, gli archivi privati sono comunque beni culturali (anche se non necessariamente tutelati) I commercianti d’arte e titolari di case di vendita e pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente archivistico l’elenco dei beni archivistici posti in vendita (art. 63 comma 4).

individuazione dei beni archivistici Accertamento dell’esistenza di beni archivistici (articolo 9): –Obbligo di denuncia al soprintendente archivistico da parte dei privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi di cui facciano parte documenti anteriori all’ultimo settantennio, entro 90 giorni dall’acquisizione –Accertamento d’ufficio dell’esistenza di archivi o di singoli documenti anche di data più recente, dei quali siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico

archivi privati: verifica dell’interesse culturale (articoli 12-16) Il Ministero (il soprintendente archivistico ai sensi del dpr 29 dic. 2000) procede alla verifica dell’interesse culturale degli archivi privati (il procedimento si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, articolo 12) e dichiara l’esistenza del notevole interesse storico nel caso dei beni archivistici privati indicati nell’articolo 2, comma 4 lettera c) (articolo 13). Il procedimento è avviato direttamente o su proposta formulata dal soprintendente anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore (articolo 14, comma 1). Nella comunicazione (trasmessa anche al Ministero) sono indicati gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione, l’indicazione degli effetti previsti e l’indicazione del termine (non inferiore a 30 gg) per la presentazione di osservazioni (articolo 14 comma 2) L’avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, rende efficace il vincolo per quanto riguarda gli obblighi di conservazione e il potere di ispezione

catalogazione (articolo 17) Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività. 2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

catalogazione (articolo 17) - 2 La catalogazione acquista un importante ruolo nell’attività di tutela: consentire la ricerca e restituire il patrimonio alla pubblica fruizione: il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico e artistico nazionale, cui contribuiscono anche gli enti pubblici territoriali (per il patrimonio loro appartenente e per gli altri beni culturali presenti sul territorio). E’ considerata un onere dello Stato, ma è condiviso con gli altri enti territoriali Tutte le informazioni confluiscono nel catalogo nazionale dei beni culturali Le modalità operative sono definite con il regolamento attuativo Le metodologie comuni per la raccolta e l’elaborazione di dei dati a livello nazionale e l’integrazione in rete delle banche dati regionali o locali sono definite dallo Stato, in cooperazione con la regioni (principio della sussidiarietà stabilita dalla legge 59/1997 e dal dlgs 112/1998

vigilanza e cooperazione (articolo 18) La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero che esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni La vigilanza sui beni culturali di proprietà dello Stato compete esclusivamente al Ministero che può procedere mediante accordi e intese per quanto riguarda gli obblighi di conservazione, la collocazione e l’approvazione di progetti

ispezione (articolo 19) I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

interventi vietati (articolo 20) 1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. 2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.

interventi di autorizzazione (articolo 21) - 1 Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’Articolo 13,; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati. 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.

interventi di autorizzazione (articolo 21) - 2 Il divieto di smembramento può essere uno strumento per gestire i problemi delle privatizzazioni del settore pubblico Si introducono per la prima volta conseguenze di rilievo penale e strumenti di controllo delle attività di outsourcing

obblighi di conservazione (articolo 30) 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l’obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent’anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all’Articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.

obblighi di versamento negli Archivi di Stato degli archivi prodotti dagli organi amministrativi e giudiziari dello Stato (art. 41) Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all’ACS e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 30 anni unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e estrazione sono versate dopo 70 anni dall’anno di nascita della classe cui si riferiscono Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l’esercizio professionale anteriormente agli ultimi 100 anni Gli AS possono accettare versamenti più recenti in caso di pericolo di dispersione o danneggiamento Nessun versamento può essere accettato senza effettuare le operazioni di scarto Le spese di versamento sono a carico delle amministrazioni versanti Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli pubblici estinti sono versati agli AS a meno che non se ne renda necessario il trasferimento in tutto o in parte ad altri enti Le disposizioni non si applicano al MAE e agli stati maggiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. Gli organi costituzionali istituiscono propri archivi storici

commissioni di sorveglianza (art. 41 comma 5) Le commissioni di sorveglianza sono istituite presso gli uffici amministrativi e giudiziari dello Stato (le AOO). Composizione e funzionamento sono disciplinati con regolamento. Ne fanno parte rappresentanti del Mibact, del Ministero dell’interno e degli uffici medesimi Hanno il compito di: –vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, –collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, –proporre gli scarti, di curare i versamenti previsti, – identificare gli atti di natura riservata Gli scarti sono autorizzati dal Mibact

custodia coattiva e deposito (artt. 43 e 44) Il ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili (quindi anche gli archivi) al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento o per l’esecuzione di un intervento di restauro I proprietari, possessori o detentori di archivi pubblici o privati possono chiedere di depositarli presso i competenti AS. Nel caso di enti pubblici le spese per il deposito (conservazione e custodia) sono a carico dell’ente.

circolazione in ambito nazionale e internazionale Recepimento della disciplina dettata dalla legge n. 88/2009 che aveva adeguato il regime della circolazione ed esportazione dei beni culturali, inclusi gli archivi, alla normativa europea

beni del demanio culturale: demanio archivistico (articoli 53 e 54) 1.I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. 2.I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice 3.Sono inalienabili i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all’Articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo Articolo 53

alienazione di archivi di notevole interesse storico (articolo 55) Si prevede il rilascio dell’autorizzazione per l’alienazione di archivi di notevole interesse storico appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro. La condizione per l’autorizzazione è che non ne derivi grave danno alla conservazione e alla pubblica fruizione del bene.

la prelazione (artt ) Può essere esercitata solo in caso di alienazione a titolo oneroso, entro il termine di due mesi dalla ricezione della denuncia

fruizione e valorizzazione: istituti e luoghi della cultura (articolo 101) Tra gli istituti e luoghi della cultura sono inclusi gli archivi Si intende per c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione (art. 108) 3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. (1) 3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto. (2)

accesso e consultabilità (capo III, artt )

consultabilità dei documenti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici (art. 122) I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili (30 anni), ad eccezione: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell’Articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio

consultabilità dei documenti riservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici (art. 123) 1. Il Ministro dell’interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell’interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell’Articolo 122, comma 2. L’autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente 3. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

declaratoria di riservatezza (art. 125) 1. L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero.

protezione dei dati personali (art. 126) 1.Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all’esercizio degli stessi diritti. 2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell’identità personale dell’interessato. 3.La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

i codici deontologici per il trattamento dei dati personali Sono previsti dal dlgs 281/1999 per finalità di ricerca scientifica, statistica, storica e medica a cura delle associazioni professionali di settore. I codici impegnano coloro che trattano i dati e i ricercatori che li utilizzano: i trattamenti di dati in violazione dei codici stessi sono considerati dalla legge illegittimi. Il codice elaborato dall’Associazione nazionale archivistica italiana, dall’amministrazione archivistica, dalle associazioni degli storici e dal Garante per la privacy è disponibile sul sito del Garante (

il contenuto del codice della privacy La sottoscrizione del codice è promossa per legge dal Garante ma è anche espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate (società scientifiche, associazioni degli storici, ecc.) Il codice include: –regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero –particolari cautele per la raccolta, consultazione e diffusione di documenti concernenti dati sensibili –modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina in materia di trattamento dei dati a scopi storici

consultabilità dei documenti negli archivi privati (art. 127) 1.I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell’articolo 13 hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso. 2.Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell’articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell’Articolo 122, comma 3. 3.Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell’articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma

L’amministrazione archivistica

la Direzione generale degli archivi Svolge le funzioni in materia di beni archivistici previsti dal testo unico e da altre disposizioni in materia. In particolare: –cura i rapporti con gli organi del Ministero dell’interno in materia di documenti statali e non statali riservati –curava i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali del settore (ora collabora con il segretario generale) –coordinava l’attività delle scuole di archivistica istituite presso gli AS (ora collabora con la nuova direzione generale sulla ricerca e l’educazione) –approva i piani di conservazione e lo scarto degli archivi degli uffici dell’amministrazione statale –concede contributi per interventi sugli archivi vigilati

gli istituti centrali Svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro in collaborazione con le regioni e gli enti locali (art. 15 del testo unico) Con apposito regolamento sono disciplinati: –L’Istituto centrale per gli archivi –L’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi –L’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione –L’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane –L’Opificio delle pietre dure –L’Istituto superiore per la conservazione e il restauro (dotato di autonomia speciale) –L’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario –L’Istituto centrale per la demo-etnoantropologia

amministrazione periferica: gli archivi di Stato: la conservazione Archivi di Stato e ACS: dipendono dalla D.G. degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato. In particolare: –conservano, tutelano e valorizzano: gli archivi degli Stati italiani preunitari i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle ordinarie esigenze del servizio e acquisiti ai sensi dell’articolo 30 del testo unico tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge e a qualsiasi titolo –L’Archivio centrale dello Stato è un istituto dotato di autonomia speciale

amministrazione periferica: gli archivi di Stato: altre attività –esercitano la sorveglianza mediante la partecipazione alle commissioni di sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e sulla gestione dei flussi documentali, qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva di documenti digitali e gestione elettronica dei documenti (dpr 513/1997 e dpr 445/2000); partecipano alla decisione sullo scarto degli archivi degli organi dello Stato mediante la partecipazione all’attività delle commissioni di sorveglianza –esplicano compiti relativi al trattamento e alla comunicazione dei documenti riservati –svolgono attività di promozione –curano lo studio, la ricerca, l’ordinamento, l’inventariazione, la riproduzione e conservazione dei documenti conservati e per tali fini e per quelli di didattica e valorizzazione possono sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e istituti di ricerca e studio

amministrazione periferica: le soprintendenze archivistiche (1) Il soprintendente archivistico: –partecipa ai procedimenti di competenza della direzione generale regionale –attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale competente –approva i progetti per l’esecuzione degli interventi sui beni –provvede alla vigilanza sull’osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori degli archivi –decide sulle proposte di scarto degli enti pubblici

amministrazione periferica: le soprintendenze archivistiche (2) Il soprintendente archivistico: –promuove l’organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali anche in collaborazione con università e istituzioni culturali e di ricerca –in deroga a quanto previsto dall’articolo 13 per le altre soprintendenze, adotta i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse storico di archivi e documenti di soggetti privati –cura l’istruttoria per l’acquisizione di archivi non statali –rivendica i beni archivistici demaniali –esercita i compiti di ufficio esportazione per i beni archivistici –fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti, nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione con particolare riferimento alla gestione informatica –fornisce a richiesta assistenza alle regioni e agli enti locali nell’attività di formazione

la struttura nella riforma del Mibact (2014) Direzione generale Archivi –Istituto centrale per gli archivi –Archivio centrale dello Stato –Archivi di Stato (uno per ogni capoluogo di provincia) –Soprintendenze archivistiche (una per ogni capoluogo di Regione) Sedi dirigenziali per alcuni grandi AS: Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli) e per le principali Soprintendenze –Veneto (coordina Friuli Venezia Giuli e Trentino) –Lombardia –Piemonte e Valle d’Aosta –Liguria –Emilia-Romagna (coordina Marche) –Umbria (coordina Abruzzo) –Toscana –Lazio –Campania (coordina Calabria) –Puglia (coordina Basilicata) –Sicilia –Sardegna

il riconoscimento delle professioni Art. 9-bis. (1) (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali) 1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale. (1) Articolo aggiunto dalla Legge 22 luglio 2014, n. 110.Legge 22 luglio 2014, n. 110