Primi pagamenti della Regione Calabria sulla Domanda Unica 27/04/2017
Periodi di riferimento Informazioni sulla domanda unica IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (R.P.U.) - INTRODUZIONE E DEFINIZIONI L’ex REG. (CE) 1782/2003, poi abrogato e sostituito (a valle dell’Health check della PAC) dal REG. (CE) 73/2009, ha introdotto un regime di pagamento unico aziendale, che prevede l’erogazione di sostegno diretto al reddito dell’agricoltore indipendente dal livello di produzione effettivamente praticato. L’RPU stabilisce che ogni agricoltore sia beneficiario di un pagamento unico “disaccoppiato” (cioè svincolato dalle produzioni), che tiene conto degli importi mediamente percepiti in un preciso periodo di riferimento. Periodi di riferimento I periodi presi come riferimento per il calcolo degli importi (titoli) sono diversi a seconda del regime di sostegno: 2000 - 2002 per seminativi e zootecnia; 1999 - 2002 per l’olio d’oliva; 2004 - 2006 per il pomodoro da industria; 2006 per gli agrumi; 2005 per il latte bovino. 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica Modalita’ di calcolo dei titoli I beneficiari del pagamento unico aziendale sono gli agricoltori in possesso di titoli all’aiuto. I titoli possono essere dichiarati, per richiederne il pagamento, soltanto una volta all'anno ed esclusivamente dall'agricoltore che li detiene. Ciascun titolo basato sulla superficie, per essere esigibile, deve essere abbinato, in domanda unica, ad una egual superficie ammissibile. Modalita’ di calcolo dei titoli Il valore unitario (per ettaro) del titolo è determinato suddividendo l’importo di riferimento”, ricavato dalla media dei pagamenti percepiti dagli agricoltori nel periodo di riferimento, per il numero medio degli ettari ammissibili (“superficie di riferimento”) ai fini dei pagamenti, riferiti al medesimo periodo. 27/04/2017
+ = Diritto Regola generale: Informazioni sulla domanda unica Regola generale: Un diritto disaccoppiato si traduce in pagamento solo se abbinato ad un ettaro di superficie ammissibile + = Diritto 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica Al momento di introdurre il nuovo regime di pagamento unico, le normative comunitarie hanno concesso ai singoli Stati membri la possibilità di optare se attuarlo in toto o parzialmente , al fine di ridurre il rischio di abbandono delle terre. Pertanto si è potuto liberamente decidere il livello % del disaccoppiamento per ciascun regime di aiuto e di stilare un calendario di disaccoppiamento o di soppressione. LE DECISIONI ITALIANE L’Italia ha deciso di optare per un regime di disaccoppiamento totale, ma con un’introduzione graduale, nel corso degli anni, dei singoli regimi d’aiuto nel sistema di pagamento unico aziendale. 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica L’Health check della P.A.C. La Commissione Europea, nel corso del 2008, ha messo in atto un importante percorso di analisi e verifica dello stato di salute della nuova riforma P.A.C. : è la cosiddetta “Health check della P.A.C.” Il percorso di revisione ha determinato, fra l’altro, il varo del nuovo Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che ha abrogato e sostituito l’ex Reg. (CE) n. 1782/2003. Sono state così introdotte diverse novità al regime dei pagamenti diretti, molte delle quali sono entrate in vigore già a partire dal 1° gennaio 2010. Le novità introdotte dall’Health check che incidono sui pagamenti diretti Le principali novità che hanno interessato il sistema dei pagamenti diretti a partire dalla PAC 2010 hanno riguardato: Il regime della modulazione obbligatoria progressiva; La soppressione del set aside e dei vincoli sui titoli da riserva; l’introduzione di una soglia minima di percepimento degli aiuti; Il regime della condizionalità; l’introduzione delle recenti disposizioni relative al regime di pagamento unico (tra cui l’articolo 68), gli aiuti accoppiati ed i relativi pagamenti transitori. 27/04/2017
CALENDARIO – Campagna PAC di integrazione nell’RPU Informazioni sulla domanda unica CALENDARIO – Campagna PAC di integrazione nell’RPU o di soppressione (SOP.) dei Regimi d'aiuto 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica NOVITA' DELLA DOMANDA UNICA DAL 2010 LIMITE MINIMO PER IL PERCEPIMENTO DEGLI AIUTI Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 9 dicembre 2009, non sono corrisposti pagamenti per le domande d’aiuto di importo inferiore a 100 € (cento Euro). MODULAZIONE Consiste in una riduzione dei pagamenti diretti, applicata allo scopo di rafforzare gli stanziamenti dei nuovi PSR (Piani di Sviluppo Rurale). E’ applicata a tutte le aziende che percepiscono più di 5.000 €/anno di pagamenti diretti; tale riduzione è variabile in funzione della soglia di aiuti percepiti, secondo quanto esposto nella tabella seguente (articolo 7 del Reg. CE 73/09): Soglie di aiuti diretti (in €) 2010 2011 2012 Fino a 4.999 0% Da 5.000 a 299.999 8% 9% 10% Oltre 300.000 8%+4% 9%+4% 10%+4% 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica PERIODO DI DETENZIONE DELLE SUPERFICI FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DEI TITOLI L’art. 3, paragrafo 2 del DM 9 dicembre 2009, in applicazione dell’articolo 35 del reg. CE 73/09, stabilisce che gli ettari ammissibili abbinati ai titoli dichiarati dall’agricoltore nella domanda unica devono essere a disposizione dello stesso agricoltore alla data del 15 maggio dell’anno di presentazione della domanda. SUPERFICI AMMISSIBILI AL “RPU” L’art. 34 del Reg. (CE) 73/09 disciplina l’ammissibilità delle superfici. SONO AMMISSIBILI (e, di conseguenza, utili per l'abbinamento di titoli all'aiuto): a) le superfici seminabili, ad eccezione delle patate da consumo; b) prati e pascoli permanenti (in caso di pascoli: superfici pascolate); b) i vigneti (solo uva da vino); c) gli agrumeti; d) gli oliveti; e) le coltivazioni permanenti a rotazione rapida (cioè boschi cedui a rotazione rapida per come individuati e definiti dall’art. 1, par. 2, lett. C del DM 9 dicembre 2009). f) qualsiasi superficie che abbia dato diritto a pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico. 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica SUPERFICI NON AMMISSIBILI AL RPU NON SONO AMMISSIBILI: a) le patate da consumo; b) i vivai; c) la frutta in coltura permanente, ad eccezione degli agrumi; d) la superficie boscata, ad eccezione di quelle a rotazione rapida già menzionate; e) gli usi non agricoli (tare incolte, ecc.). MANCATO UTILIZZO DEI TITOLI Già a partire dal 2009 non esiste più la distinzione tra titoli con vincolo e titoli senza vincolo. L’articolo 42 del reg. CE 73/09 stabilisce che i titoli non utilizzati per 2 anni (senza distinzione riguardo alla provenienza) riconfluiscono nella riserva nazionale. Tale criterio, tuttavia, diviene effettivo a partire dal 01.01.2010. Per gli anni 2009 e 2010 (di transizione), si ha lo schema seguente : 2006 2007 2008 2009 2010 Utilizzato Non utilizzato Deve essere utilizzato - 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica I REGIMI DI SOSTEGNO La domanda unica consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno: a) Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009: Fissazione titoli provvisori (nella domanda unica) Accesso alla riserva nazionale Richiesta di pagamento dei titoli posseduti. b) Regimi di pagamento accoppiati, previsti dal Titolo IV del Reg. CE 73/2009: Aiuti alla superficie: Premio per le colture proteiche Aiuto specifico per il riso Pagamento per superficie per la frutta a guscio Aiuti alla produzione: Aiuto alle sementi Aiuto per la barbabietola da zucchero Aiuti transitori per l’ortofrutta da trasformazione: Aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione (D.M. 1229/2008) Aiuto transitorio per le pere, pesche e prugne d'Ente da trasformazione (D.M. 2693/2008). 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica c) Foraggi essiccati, relativo all'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I. d) Sostegno specifico previsto dall’art. 68 del Reg. CE 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 per misure quali: Miglioramento della qualità Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3); Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4); Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell’olio di oliva (art. 5); Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6); Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7); Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8); Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danaee racemosa (art. 9); Agroambiente (sostegno per specifiche attività agr. che apportano benefici ambientali aggiuntivi) avvicendamento biennale delle colture (art. 10); Assicurazioni Contributo per i premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11); 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica Regimi di aiuto Titolo IV del reg. (CE) 73/2009 Piante Proteiche. Per il 2010 e sino al 2011 è stata prevista la concessione di un aiuto agli agricoltori che producono colture proteiche (piselli, fave e lupini dolci) secondo i requisiti di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 3 del regolamento (CE) 73/2009. E’ previsto un premio speciale pari a 55,70 Euro per ettaro. Aiuto specifico per il riso L’art. 74 prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 453,00 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della Superficie base nazionale, pari a 219.588 ettari. Pagamento per superficie per la frutta a guscio La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende: mandorle (a patto che sia rispettata una densità minima di 50 piante/Ha) nocciole (125 piante/Ha), noci comuni (50 piante/Ha), pistacchi (50 piante/Ha) carrube (30 piante/Ha). L’estensione minima di un frutteto è fissata a 1.000 mq. L’importo dell’aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita è determinato in 241,50 euro. E’ concesso, in aggiunta all’aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro/HA. 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica Aiuto alle sementi I produttori agricoli che intendono richiedere l’aiuto per le sementi sono tenuti a fornire contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa cementiera, oppure, qualora il produttore sia una ditta sementiera, una dichiarazione di coltivazione; oltre alla richiesta in domanda unica, i produttori sono tenuti alla presentazione successiva di una comunicazione integrativa della domanda unica per l’aiuto sementi, nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente in relazione ai quali il produttore richiede l’aiuto. Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero L’aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti precedentemente conclusi. Aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione. L’importo dell’aiuto, indicativo per ettaro coltivato a pomodoro destinato alla trasformazione ,è fissato in misura pari a 1.000 euro/ha (DM 1834 del 12 febbraio 2010). Fra i requisiti previsti per i richiedenti del premio accoppiato vi è l’obbligo di essere associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta e di aver già stipulato, per il tramite della suddetta organizzazione, un contratto o un impegno di conferimento con un primo trasformatore. La gestione dei contratti è telematica (su portale Sian). 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica Aiuto transitorio per le pere, pesche e prugne d’Ente destinate alla trasformazione. L’aiuto è corrisposto ai produttori che sono associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta e si impegnano a consegnare al primo trasformatore con il quale è stato concluso il contratto o l’impegno di conferimento, un quantitativo minimo obbligatorio di prodotto per ettaro di SAU condotta . La presentazione dei contratti deve essere eseguita attraverso il portale SIAN. La disciplina di tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento di AGEA. E’ prevista la concessione di un aiuto comunitario indicativo, stabilito dal DM n. 2833 del 5 marzo 2010, pari a 2.200,00 euro/Ha per le pere, 800,00 euro/Ha per le pesche, 2.000,00 euro/Ha per le prugne d’Ente. FORAGGI ESSICCATI I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Reg. (CE) n. 1234/07 e n. 382/2005) che intendono stipulare nel corso della campagna 2010/2011 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento campagna 2010 (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando le superfici investite a foraggio da trasformare. Le specie che possono essere destinate a foraggi essiccati sono quelle per le quali nella tabella “MATRICE PRODOTTI INTERVENTI” é indicata una "X" in corrispondenza dell'ultima colonna di destra "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025) . La matrice è pubblicata nel sito www.arcea.it quale allegato alla circolare ARCEA n. 2/2010. 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica Sostegno specifico Art. 68 Qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all’aiuto, può presentare domanda per la corresponsione degli aiuti sopra riportati, purché rispetti l’estensione minima fissata a 3.000 mq. di superficie (art. 1 D.M. 15 marzo 2005, art. 2 del D.M. 1229/2008, art. 2 del D.M. 2693/2008). MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3); a) Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine . Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di vacche nutrici da carne iscritte ai libri genealogici e a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici, delle razze riportate nell’allegato 1 del D.M. 29 luglio 2009 (i premi, compresi fra 60 e 150 €/capo, sono concessi ai vitelli nati in azienda). b) Sostegno per i bovini macellati (per bovini allevati secondo precisi canoni qualitativi e le cui informazioni sono desunte dalla BDN; il premio previsto è fra 50 e 90 €/capo). Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovi-caprine (art. 4); Il sostegno è articolato in 4 tipologie riconducibili, essenzialmente, a montoni iscritti al libro genealogico, a capi macellati ed allevati secondo canoni qualitativi e ad allevamenti di tipo estensivo (carico bestiame inferiore ad 1 UBA/Ha foraggiera). I premi sono compresi fra un minimo di 10 €/capo (allev. estensivi) sino a 300 €/capo (montoni iscritti nel libro geneal.) 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell’olio di oliva (art. 5); Possono accedere al pagamento del sostegno sia i conduttori di aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione DOP e sia i produttori olivicoli che producono olio biologico certificato. L’importo massimo unitario del sostegno è fissato a 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato. Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6); Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di vacca che abbia specifici requisiti qualitativi. Il premio è fissato in 15 €/t. Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7); Normalmente non coltivato in Calabria. Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8); Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che coltivano barbabietola da zucchero secondo le ordinarie pratiche agronomiche ed utilizzano sementi certificate e confettate. L’importo massimo unitario del sostegno è fissato a 300 euro per ettaro. 27/04/2017
Informazioni sulla domanda unica Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa (art. 9); Destinato, quasi in esclusivo, a produttori liguri. AGROAMBIENTE Avvicendamento biennale delle colture (art. 10). Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale. La condizione è che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, di cereali autunno-vernini (frumento, avena, orzo, ecc.) e di specie cosiddette miglioratrici (leguminose, veccia, sulla, ecc.). L’importo massimo unitario del sostegno è fissato a 100 euro per ettaro. ASSICURAZIONI Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art.11). Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che stipulano polizze assicurative (per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante) o aderiscono a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il contributo a favore di ogni agricoltore non deve superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione. 27/04/2017
Presentazione domanda unica 2011 La presentazione della DU avviene tramite applicativo messo a disposizione dei CAA, accedendo con apposite credenziali all’area riservata del portale www.arcea.sian.it, L’invio delle domande può avvenire entro il 15 maggio di ogni anno: a) telematicamente: solo i CAA convenzionati con ARCEA hanno accesso alle funzionalità di cui al punto precedente. b) cartaceamente: da presentare allo sportello ARCEA. 27/04/2017 19 19
La Regione paga domanda unica 2011 Importi richiesti per il 2011 GRUPPO COLTURALE N. AZIENDE IMPORTO RICHIESTO IMPORTO RICH. AL NETTO DELLA TRATTENUTA PER MODULAZIONE REGIME UNICO – TITOLI AMMISSIBILI 116.701 295.917.110,96 290.981.500,29 TIT. IV – FRUTTA A GUSCIO 129 64.096,62 63.941 ART. 68 - AGROAMBIENTE 95 219.005,87 215.482,88 TIT. IV – COLTURE PROTEICHE 49 22.479,17 21.971,82 TIT. IV – RISONE 5 168.180,78 165.140,54 FRUTTA A GUSCIO – AIUTI NAZIONALI 43.074,89 TOTALE 117.108 296.433.948,29 291.491.111,42 * Il premio richiesto riguarda, complessivamente, superfici aziendali pari a 342.958,66 ha 27/04/2017 20
La Regione paga domanda unica 2011 Lo scorso 2 novembre l’ARCEA, nell’ambito della Domanda Unica, ha erogato un importo pari a euro 125.832.106,21, a favore di 107.260 beneficiari calabresi. Tale somma rappresenta il primo acconto, pari al 50% delle somme attese dagli agricoltori richiedenti. A breve, sarà erogato l’acconto anche a quei beneficiari aventi diritto, che non è stato possibile includere nei primi elenchi di pagamento. Già a partire dal prossimo primo dicembre, sarà completato il complesso iter istruttorio che consentirà il pagamento del saldo a favore dei beneficiari.
La Regione Calabria crede nell’agricoltura Inoltre Gli obiettivi di spesa del PSR del 2010 sono stati pienamente raggiunti e nell’anno in corso sono già stati erogati, ad oggi, circa 70.000.000 di euro, a vantaggio di 7575 beneficiari. La struttura operativa dell’Assessorato Agricoltura, il cui funzionamento è garantito dall’amministrazione regionale è pronta a raggiungere gli obiettivi di spesa anche per il 2011.
La Regione Calabria crede nell’agricoltura Con il completamento del pagamento della Domanda Unica e della spesa sul PSR sarà compiuto un ulteriore importante passo per mitigare gli effetti che crisi finanziaria ed avverse condizioni congiunturali hanno avuto sugli agricoltori in Calabria. La Giunta Regionale è consapevole dell’importanza del settore agro-forestale per la crescita della Calabria e la sua azione, orientata a garantirne il pieno sviluppo, sta diventando sempre più incisiva e le ricadute positive sull’intero territorio regionale non tarderanno ad arrivare.