Comitato pari opportunità Poste Italiane Intervento Consigliera di parità regionale Antonella Barillà.

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Comitato pari opportunità Poste Italiane Intervento Consigliera di parità regionale Antonella Barillà

Gli Organismi di Parità LEGGI ISTITUTIVE DEGLI ORGANISMI DI PARITA’ 1984: d.l n. 726, art. 4 co. 4, convertito con modificazioni nella l n. 863, “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”, introduce nell’ordinamento giuridico la figura del consiglire di parità, con facoltà di intervento, in seno alla Commissione regionale per l’impiego. La legge 164/90 istituisce la Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; la legge 125/91 istituisce il Comitato Nazionale di Parità istituito presso il Ministero del Lavoro presieduto dal Ministro del Lavoro pro-tempore e da una Vice Presidente; D.lgs.196/2000 Istituisce la figura della Consigliera di Parità la legge 215/92 istituisce il Comitato per l'imprenditoria femminile, istituito presso il Ministero dell'Industria; Decreto 28 ottobre 1997 n. 405 – regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri Decreto 30 novembre 2000 – riorganizzazione del dipartimento per le pari opportunità ai sensi del decreto legislativo 303/1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000

Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 13 della legge 6 luglio 2002 n. 137 Decreto ministeriale 19 maggio 2004 n. 275 – regolamento recante norme per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’art. 6 comma 2 del d.lgs. 31 luglio 2003 n. 226

La Consigliera di Parità Compiti funzioni: rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991 n. 125; promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo; promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;

Compiti promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; Collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni; verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previste dalla legge 10 aprile 1991 n.125; collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.

Funzioni Componenti a tutti gli effetti delle: Commissioni regionali/provinciali tripartite Commissioni di parità del corrispondente livello territoriale Partecipano ai: Tavoli di parternariato locale Comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n.1260/99

I comitati pari opportunità

La costituzione del Comitato p.o. è il primo passo per la realizzazione delle politiche di pari opportunità I comitati hanno un ruolo di proposta, ma anche di conciliazione, di monitoraggio, di osservazione, ed hanno una funzione di presidio del livello contrattuale Compete al comitato proporre azioni positive a favore delle lavoratrici ma anche dei lavoratori su temi quali la formazione, gli orari ed i tempi di lavoro, le condizioni di lavoro e sviluppo professionale, iniziative di informazione su questi temi

Il comitato può intervenire per contrastare casi di discriminazione,molestie,mobbing La composizione può essere mista, vi possono partecipare componenti di sesso maschile, tuttavia, nella prima fase è consigliabile nominare componenti di sesso femminile, se si vogliono portare profondi cambiamenti nel sistema. Le donne infatti sono più consapevoli della necessità di cambiare tempi e modi del lavoro e sono quindi più decise nel proporre innovazioni

E’ assolutamente necessario che le componenti del comitato siano formate e che abbiano un riconoscimento sia da parte datoriale che sindacale Occorre approntare un regolamento interno del comitato, dal quale emerga la composizione, la durata della nomina, il funzionamento ma soprattutto quali sono I compiti e le finalità

Una proposta di regolamento Finalità: Vigilare sull’attuazione delle leggi di parità da parte del datore di lavoro e verificare l’esistenza di forme di discriminazioni nei confronti delle donne Favorire l’integrazione del principio delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane Affermare l’importanza di una cultura di genere e favorire una migliore conciliazione tra vita e lavoro

Compiti : Funzioni di studio, ricerche e analisi delle condizioni di lavoro Proposte di azioni positive atte a garantire le pari opportunità nel lavoro e nell’accesso al lavoro Azioni d’informazione e sensibilizzazione di una cultura di genere Partecipazione agli incontri di contrattazione come uditore Proposte ai fini della contrattazione integrativa Iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali, mobbing nonché pratiche discriminatorie in generale

composizione Il comitato è costituito da una componente designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del ccnl e un pari numero di rappresentanti dell’azienda scelti tra chi abbia dimostrato interesse per le tematiche paritarie. Per ogni componente si provvederà alla nomina della supplente. Al suo interno viene eletta una presidente con una maggioranza qualificata dei due terzi nella prima seduta, in caso d’insuccesso basta la maggioranza assoluta

Durata in carica Il mandato dura quattro anni e può essere rinnovato una sola volta

decadenza In caso di assenze non giustificate superiori a tre si decade dall’incarico. In questo caso subentra la supplente che sarà reintegrata

Funzionamento Il comitato si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione della Presidente o su richiesta di un terzo delle componenti, ove sarà indicato l’ordine del giorno. Le riunioni sono valide, se vi è la maggioranza delle componenti. Le decisioni vengono prese all’unanimità, o in caso d’insuccesso, a maggioranza delle presenti Delle riunioni verrà dato conto con apposito verbale. E’ previsto un segretario/a verbalizzante

Sede e strumenti Il datore di lavoro dovrà mettere a disposizine del Comitato un locale idoneo corredato della strumentazione ed attrezzature necessarie. Fornirà al Comitato, la documentazione richiesta per l’espletamento dei suoi compiti. E’ prevista una dotazione finanziaria per l’effettuazione di studi e ricerche o per la consulenza di esperti

Problematiche di percorso Comitati pari opportunità

Problematiche di percorso Mancata costituzione del cpo Carenza di mezzi finanziari, di strutture e di risorse umane Necessità di corsi di formazione per i componenti del cpo Mancanza di moduli di p.o. nella programmazione formativa dell’ente Mancato riconoscimento sul piano professionale dell’attività svolta per il comitato dai componenti del comitato stesso